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Di- Roberto Vinciarelli

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Presentazione sul tema: "Di- Roberto Vinciarelli"— Transcript della presentazione:

1 Di- Roberto Vinciarelli
Contratto di inserimento -la stipula del contratto di inserimento con donne residenti in aree individuate dal DM(Art 54 c1 lett e D.Lgs 276/2003); -malattia/maternità/cig/disoccupazione ordinaria (circ 41 /06 inps); -agevolazioni normative / economiche(art 59 c1,2,3 D.lgs.276/2003); - l’uni- emens e la denuncia delle retribuzioni Inail; Di- Roberto Vinciarelli

2 Finalità professionalizzanti
Contratto di lavoro a tempo determinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di inserimento, l’ adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, ai fini dell’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti tassativamente indicati. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato ,diretto a realizzare: l’inserimento nel mercato del lavoro; il reinserimento nel mercato del lavoro. Mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo

3 Finalità professionalizzanti
In base alla C.M. Lavoro 31/2004 tale contratto perde la funzione formativa come natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o ricollocazione di soggetti socialmente più deboli. Il Ministero ritiene che il contratto di inserimento non si configura come un contratto a "causa mista" dal momento che la formazione è solo "eventuale", mentre l'elemento che lo caratterizza è costituito dall'impegno a garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoratore di soggetti più deboli. . La formazione non costituisce un elemento tipico del contratto di inserimento come risulta dal c. 4 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 276/2003 dove si parla, infatti, di formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro da registrarsi nel libretto formativo. Tutto ruota, quindi, sulla necessaria predisposizione di un progetto individuale di inserimento che va definito con il consenso del lavoratore e che è proiettato alla garanzia dell'adeguamento delle competenze professionali dell'interessato al contesto lavorativo

4 Lavoratori Soggetti di età tra i 18 e i 29 anni;
Disoccupati di lunga durata, da 29 fino a 32 anni( 364 giorni). NOTA- Sono disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver perso un rapporto di lavoro subordinato o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi). Situazione da certificare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al centro per l'impiego, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo attestante la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione Lavoratori con più di 50 anni di età privi di un lavoro. Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni(non stipulabile con colui che non ha mai lavorato). Donne di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile,determinato con apposito dm, è inferiore di almeno il 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Ci si deve riferire all’arco temporale che va dal giorno del compimento del 29° anno al giorno antecedente il compimento del 33° anno. Disoccupati di lunga durata Soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultano disoccupati a seguito di dimissioni Soggetti di età tra i 18 ed i 29 anni Computo dell'età . .. in relazione ai limiti di età per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante si chiarisce che "l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni) ". .. tale interpretazione è in linea con la sentenza della Cassazione n del 26 maggio 2004 ove è espressamente detto che "se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha 29 anni e qualche mese, ha comunque 29 anni, restando trascurabili le frazioni di mesi" ( Min. lav., Risposta a interpello 24 marzo 2005, Prot. n. 25/ ) Anche il requisito dello stato di disoccupazione di lunga durata , è presente. Disoccupato di lunga durata Il D.Lgs. 297/2002 di riforma del collocamento definisce all'art. 1 disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani, laddove per giovane si intende il soggetto di età superiore a 18 anni e fino ai 25 compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi U.E. a) giovani di età compresa tra 18 e 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi). Situazione da certificare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al centro per l'impiego unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo attestante la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione; c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro, da attestare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore (ferma restando la possibilità dell'Inps di coinvolgere i centri per l'impiego); d) lavoratori che desiderano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, da attestare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore (ferma restando la possibilità dell'Inps di coinvolgere i centri per l'impiego); non sono previste limitazioni di età; e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui lo superi del 10%. Il DM attuativo ha individuato dette aree (per gli anni 2004, 2005 e 2006) in tutte le regioni e province autonome, mentre per l'applicazione degli sconti contributivi occorre fare riferimento, alla norma del reg. Ue 2204/2004, alle seguenti aree: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, accertato a norma della L. 104/1992, del Dpcm e della L. 68/1999; non sono previste limitazioni di età. Non sono ammessi i datori di lavoro iscritti negli albi professionali. N.B. In presenza dei predetti requisiti soggettivi, il contratto di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari e extracomunitari (residenti o da assumere nell'ambito dei flussi programmati D. Posso assumere, con contratto di inserimento usufruendo delle agevolazioni, un trentenne che non ha mai lavorato prima? R. La lettera b) dell'articolo 54 del Dlgs 276/2003 fa riferimento esclusivamente ai «disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni». Ai sensi del Dlgs 297/2002 per disoccupati «di lunga durata» si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno 12 mesi. Il ministero del Lavoro ha precisato che, fra tali soggetti, rientrano anche quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni. Nulla è stato invece detto per gli "inoccupati", seppur di lunga durata, ai quali si ritiene non possa essere riferita la disposizione agevolativa. Liberi professionisti D. Sono un libero professionista e mi hanno detto che non posso assumere giovani con contratto di inserimento lavorativo. È vero? R. Il Dlgs 276/2003 elenca fra i datori di lavoro che possono attivare il contratto di inserimento lavorativo gli enti pubblici economici, le imprese, i loro consorzi, i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni, gli enti pubblici e privati di ricerca, le organizzazioni e le associazioni di categoria. Non sono, pertanto, previsti i professionisti, anche se riesce difficile comprendere la ragione di tale esclusione.

5 Lavoratori NB- Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; Senza tener conto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (Nota M. Lavoro prot. 4570/2006) ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva del 25%. Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. La nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento normativo in: L. 104/1992; D.p.c.m ; L. 68/1999. Il grado di invalidità deve essere superiore al 45% (Interp. Min. Lav. 17/2008). I benefici previsti per i contratti di inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con l’agevolazione contributiva ex art. 13 L. n. 68/1999 (Interp. Min. Lav. 82/2009). Donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore di almeno il 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile. Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Art. 8 D.L. 70/2011 Il portatore di handicap deve essere quindi un disabile, così come definito dalla legislazione nazionale e in più caratterizzato dal connotato della gravità. La normativa nazionale di riferimento è pertanto la legge n. 68/1999 in base alla quale sono portatori di handicap le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle apposite Commissioni mediche istituite presso le Asl. L' art. 54 c. 1, del decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che possono fare parte di un contratto di inserimento le seguenti categorie di persone: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, cioè lavoratori che dopo avere perso un posto di lavoro o avere cessato da un'attività di lavoro autonomo siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi ( decreto legislativo n. 297/2002). Questa situazione va certificata (circolare Inps n. 51 del 2004) mediante dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore al centro per l'impiego assieme alla dichiarazione del lavoratore medesimo attestante la permanenza nello stato di disoccupazione; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, indipendentemente da limiti di età; donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica, da individuare con apposito decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Il ministero del Lavoro ha recentemente individuato nell'intero territorio nazionale le aree territoriali che consentono l'assunzione di donne con il contratto di inserimento, mentre ha limitato alle regioni del sud più il Lazio e Molise, le aree che danno diritto anche agli sconti contributivi; persone riconosciute colpite, secondo la normativa vigente ( L. n. 104/1992 e Dpcm 13 gennaio 2000), da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Non sono previste limitazioni di età. Il ministero del Lavoro (circolare n. 31/2004) ha anche chiarito che, in presenza dei requisiti soggettivi fissati dall'art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003, il contratto di inserimento può essere usato pure per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari. L'unica precisazione rilevante ci sembra essere quella relativa ai richiami normativi con riferimento ai lavoratori di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003 e cioè alle "persone ritenute affette da grave handicap fisico, mentale e psichico". Il Ministero richiama infatti, oltre alla legge n. 104/1992 dai più intesa come la sola norma di riferimento, anche la legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili, allargando così l'area dei soggetti interessati. Per quanto riguarda le donne ed i lavoratori che intendono riprendere una attività dopo 24 mesi di disoccupazione si rinvia alle considerazioni successive sulle agevolazioni contributive.

6 Art 54 c.1 lettera e) Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. La legittimità dell'instaurazione del rapporto è sancita dall'articolo 54 c.1 lettera e) del D.Lgs n. 276/2003 (donne residenti in uno dei territori ad alta disoccupazione / bassa occupazione femminile- identificati con decreto e senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi) Il contratto di inserimento delle donne E' noto che per incoraggiarne l'utilizzo il legislatore ha accompagnato il contratto di inserimento con particolari "aiuti", di carattere normativo ed economico. Per quanto riguarda le donne residenti in aree geografiche del territorio caratterizzate da particolari situazioni di occupazione, il vantaggio "normativo " dell'assunzione con contratto di inserimento, ormai da qualche anno, resta confinato alla sola possibilità di escluderle dal conteggio dei dipendenti per l'applicazione di particolari normative e istituti. Ricordiamo, infatti, che per queste lavoratrici non ci si può avvalere del sottoinquadramento a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante (salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro) (2). L'incentivo di tipo economico consiste, invece, nella possibilità, concessa ai datori di lavoro che le assumono, di usufruire delle riduzioni contributive previste dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro. In particolare, dopo le correzioni apportate all'originario impianto del Dlgs n. 276/2003 dal successivo Dlgs n. 251/2004, i benefici contributivi connessi ai contratti di inserimento devono rispettare anche le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Tali principi -dapprima contenuti nel regolamento comunitario 2204/2004- sono oggi rinvenibili nel più recente regolamento Ce 800/2008. La modifica dei requisiti previsti per l'assunzione delle donne con contatto di inserimento si rende necessaria proprio al fine di allineare la norma interna a quella comunitaria. Come già anticipato, l'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003 nella nuova formulazione prevede la possibilità di assumere, con contratto di inserimento, "donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile". L'ulteriore condizione riferita allo status della donna (assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi) è espressamente prevista dal punto 18, dell'articolo 2, del regolamento Ce 800/2008, che ora costituisce il punto di riferimento per l'identificazione dei lavoratori cosiddetti svantaggiati, al fine di evitare che gli aiuti previsti dai vari governi dei Paesi europei per favorire l'occupazione incorrano negli obblighi di notifica ex articolo 88 del Trattato, nonché per l'applicazione delle agevolazioni. Per comprendere a pieno la portata delle regole che si riferiscono all'assunzione di donne in contratto di inserimento, va ricordato che la legittimità dell'instaurazione del rapporto è sancita dall'articolo 54 del Dlgs n. 276/2003 (donne residenti in uno dei territori identificati con decreto e senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi); di contro, per le agevolazioni contributive e, in particolare, per la fruibilità di quelle che superano la soglia del 25% della contribuzione datoriale, va applicato il successivo articolo 59 del decreto attuativo della legge Biagi che, ai fini della legittimità di dette misure, prevede il rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione. Sul punto osserviamo che le modifiche introdotte dal Decreto legge n. 70/2011 in commento, andando a uniformare la normativa nazionale con quella prevista dal regolamento comunitario di riferimento, fanno venir meno uno dei paletti che più di altri ha creato difficoltà applicative. Esce, infatti, di scena -per l'individuazione della donna quale soggetto svantaggiato ai fini occupazionali- il criterio dell'aggancio a un'area geografica in cui il tasso medio di disoccupazione supera il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e la disoccupazione femminile ha superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili (condizioni che identificavano i territori del cosiddetto livello NUTS2). Nel futuro, dunque, il decreto ministeriale che individuerà i territori in cui sarà possibile assumere le donne con contratto di inserimento potrà rispettare condizioni meno stringenti e complesse. Inoltre, rivolgendosi tale istituto a un soggetto già in possesso dello status di "lavoratore svantaggiato", più agevole si renderà l'accesso a misure agevolate ad ampio respiro. A tale ultimo riguardo, non va dimenticato che, in base alle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, le riduzioni superiori al 25% (3) spettano solo se: - il contratto di lavoro ha una durata di almeno 12 mesi; - l'agevolazione, per il singolo lavoratore, non supera il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione. Se trattasi di lavoratore diversamente abile, la percentuale è elevata al 75% e il periodo di riferimento è esteso all'intera durata del rapporto di lavoro; (4) - l'assunzione con contratto di inserimento determina un aumento netto dei dipendenti dell'impresa interessata (se l'assunzione non rappresenta un incremento netto dei dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale). Va, altresì, ricordato che l'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 (invariato in questa parte) rimanda alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro per la mappatura del territorio in cui sono applicabili agevolazioni superiori al 25%. Queste ultime, è bene ricordarlo, rimangono limitate ai soli territori previsti dall'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Dpr 6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Province di Latina e Frosinone, i Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei Comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola (si veda la tabella pubblicata a pagina precedente). In ogni caso, anche dopo le recenti modifiche apportate alla norma, per la sua applicazione serve sempre un decreto ministeriale che, annualmente, identifichi le aree geografiche di intervento. Sul punto va rilevato che la più recente decretazione risale all'ormai lontano 2008 (5); inoltre, poiché il decreto ministeriale può essere emanato solo dopo aver eseguito le rilevazioni statistiche necessarie a identificare la situazione occupazionale del Paese (patologicamente in cronico ritardo), il provvedimento è destinato a giungere in ritardo rispetto all'anno di riferimento. Nel passato, dunque, si è posto il problema relativo alla legittimazione dei contratti di inserimento con le donne, stipulati nelle more dell'emanazione del citato Dm. Sugli aspetti connessi alla natura e all'efficacia del provvedimento ministeriale, il Ministero del lavoro -con una prima risposta a interpello (6)- affermò che il decreto "ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto, solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni ai quali il medesimo Decreto fa esplicito riferimento". Successivamente, a metà del 2008, gli esperti del Dicastero sostennero (7) che "nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa. Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Così facendo, quindi, si demanda al decreto ministeriale anche la funzione di validare le assunzioni effettuate dai datori di lavoro prima della diffusione del provvedimento a patto, però, che quest'ultimo indichi espressamente l'arco temporale di validità. Se, su un fronte, questa soluzione sopperisce al ritardo del decreto, dall'altro versante espone il datore di lavoro al rischio della qualificazione del rapporto, laddove l'area territoriale in cui è stato instaurato il contratto di inserimento risulti priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma. Tutto ciò, naturalmente, non favorisce l'utilizzo di questo strumento contrattuale introdotto dalla "riforma Biagi". Forse, se ai datori di lavoro venisse data maggiore certezza operativa, la norma potrebbe contenere il giusto appeal che permetta di eseguire le assunzioni delle donne.

7 Anni 2009/2010/2011 Non è stato pubblicato il dm che stabilisce per gli anni 2009/2010/2011 le aree ad alta disoccupazione femminile/ bassa occupazione femminile. I precedenti decreti definiscono le aree ad alta disoccupazione femminile/ bassa occupazione femminile solo in riferimento agli anni 2004/2005/2006/2007/2008.

8 DM ANNI Il decreto interministeriale , in vigore per il triennio , aveva individuato “in tutte le Regioni e Province autonome” i territori in cui era possibile stipulare i contratti d’inserimento con i soggetti di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) D. Lgs. 276/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un’ipotesi di “aiuto di Stato”. L’accesso alle agevolazioni contributive superiori al 25% in relazione alla natura e alla ubicazione del datore per agli anni 2004/05/06, è consentito solo se risultano rispettate le condizioni soggettive ed oggettive del regolamento comunitario 2204/2002. Condizioni soggettive- la donna deve risiedere e lavorare in area Nuts 2( negli anni solo 8 regioni di Italia sono aree Nuts 2) Condizioni oggettive- rispetto delle 3 condizioni imposte dal Reg .comunitario 2204/2002. Anno 2007 Il Decreto , per l’anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a “tutte le Regioni e Province autonome”; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo la regione Lazio rispetto alla precedente elencazione(aree conformi all’articolo 2 lettera f regolamento 2204/2002). Per l'anno in corso, invece, interviene il Dm 31 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2007 n. 250 che conferma pressoché interamente quanto sopra salvo che per la Regione Lazio, che non rientra più nei parametri di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002. Ne deriva la seguente ripartizione: le aree territoriali in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile corrispondono a tutto il territorio nazionale; quelle in cui il tasso medio di disoccupazione supera il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile ha superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti, si identificano nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. lazio non + lazio

9 Anno 2007 La stipula di contratti di inserimento con donne di qualsiasi età è consentita su tutto il territorio nazionale e ne consegue l'ammissibilità all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%; I territori(Molise, Calabria,Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna )che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce)[areee nuts 2] n. 2204/2002, all'interno dei quali se le donne vi risiedono e lavorano devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari, originano le agevolazione in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale del medesimo; il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa;. Per le agevolazioni eccedenti il 25% occorre pure il rispetto degli altri requisiti oggettivi di cui al2204/2002 la stipula di contratti di inserimento con donne di qualsiasi età è consentita su tutto il territorio nazionale e ne consegue l'ammissibilità all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%, così come indicato anche dal ministero del Lavoro con nota 27 aprile 2006 n. prot /16/239/19. Con la citata nota il ministero ha chiarito, infatti, che ai contratti di inserimento legittimamente stipulati con i soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), può applicarsi comunque la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25%, che non integra l'ipotesi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato Ce; l'articolo 2 del decreto ministeriale individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari, per i quali risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, del Dlgs 276/2003, vale a dire quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale del medesimo; il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori individuati dall'articolo 2 del citato Dm. Per l'accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale occorre altresì il rispetto delle seguenti condizioni: il contratto di lavoro deve essere di durata almeno pari a 12 mesi; il beneficio che ne deriva non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto, elevato al 60% per le persone diversamente abili; l'assunzione con contratto di inserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. Per la determinazione del costo salariale rilevano la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Quanto alla durata minima di 24 mesi, il ministero del Lavoro ha precisato che l'agevolazione non è esclusa qualora il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. In relazione all'incremento occupazionale, lo stesso va verificato con riferimento alla singola unità operativa interessata dall'assunzione e deve essere realizzato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Per numero di dipendenti occorre intendere il numero di unità di lavoro-anno (Ula), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di Ula. Con riferimento alle donne che possono essere assunte per effetto della lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 in esame è opportuno evidenziare che non è consentita l'assunzione a uno (massimo due) livelli in meno rispetto a quello nel quale rientrano le mansioni che devono essere svolte dalla lavoratrice interessata, a meno che non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10 Anno 2008. Il decreto 13/11/2008-per l’anno 2008 ha individuato le aree territoriali nelle quali devono risiedere( e lavorare ) le donne che possono essere assunte con contratto di inserimento, in particolare: a) in attuazione dell'art. 54, c. 1, lettera e), del D.Lgs. 276/2003, le aree che rispondono ai requisiti di disoccupazione/inoccupazione femminile (contenute nella medesima lettera e) sono identificate, per gli anni 2008, in tutte le regioni e province autonome, vale a dire in tutto il territorio nazionale; Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le donne residenti in tutte le regioni di italia; Agevolazione contributiva massima al 25%; Anno il decreto ministeriale del 13 novembre 2008 pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale» numero 302 del 29 dicembre 2008, all’articolo 2, identifica tali aree territoriali nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna(AREE CON CARATTERISTICHE 2204/2002 CHE PERMETTONO IN relazione al settore e alla ubicazione del datore le agevolazioni superiori al 25%); Tali sono le ZONE in cui deve essere residente la donna, CHE IL DECRETO nel 2008 HA codificato come rispettose dei requisiti comunitari di disoccupazione/inoccupazione( regolamento2204/2002 )– che originano: 1) Il diritto a stipulare un contratto di inserimento in relazione alla causale di cui all’articolo 54 c.1 lettera e); 2) il diritto a fruire di una agevolazione contributiva maggiore del 25%;

11 Anno 2008 b) le aree che rispondono invece ai requisiti di disoccupazione/inoccupazione femminile secondo le regole dell'Unione europea (Reg. 2204/2002, art. 2, lettera f) - Aree geografiche a livello Nuts 2, con tasso medio di disoccupazione superiore al 100% della media comunitaria da almeno due anni e nelle quali la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile per almeno due dei tre anni civili precedenti) sono invece individuate nelle Regioni , Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.-agevolazione contributiva; Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le donne residenti e che lavorano nelle regioni di Italia ( Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna); Agevolazione contributiva superiore al 25% (in funzione della ubicazione/settore datore) e subordinatamente al rispetto degli altri requisiti comunitari 2204/2002; Se l'assunzione riguarda un lavoratore appartenente a una delle tipologie elencate dalla lettera b) alla lettera f) citate, spetta anche la riduzione dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura generalizzata del 25 per cento. Maggiori sconti possono essere fruite a seconda della tipologia aziendale e della sua dislocazione territoriale, ma solo se sussistono i requisiti stabiliti dal regolamento (Ce) n. 2204/2002. A tal fine, per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del citato regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto, vale a dire che lo stesso non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per quelli disabili. Inoltre, per il diritto alla maggiore esenzione, l'assunzione deve portare a un incremento netto del numero di dipendenti e al lavoratore deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. Quanto alla contribuzione a carico delle imprese del Mezzogiorno e dalle imprese artigiane, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dal già richiamato regolamento (Ce) n. 2204/2002, è opportuno evidenziare che, dal 1° gennaio 2007, è stabilita nella misura del 10% delle retribuzioni imponibili e non più in misura fissa. Divergenze tra ordinamento nazionale ed europeo. Molto si è discusso, pertanto, sul diritto all'agevolazione contributiva e sulla misura della stessa, stante la divergenza fra il disposto dell'articolo 54, lettera e), e le norme comunitarie in materia di agevolazioni per i lavoratori svantaggiati. La norma nazionale include fra questi ultimi le «donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile... sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile». Dal canto suo, il regolamento (Ce) n. 2204/2002 indica requisiti più severi: «Qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti» L'art. 2 del decreto sopra citato individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, per l'anno 2008 , delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna . Da ciò deriva che per i contratti di inserimento stipulati nell'anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici in misura superiore al 25% qualora ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume. Rimane comunque confermato che, ai fini del godimento degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori sopra individuati. Novità Rispetto al 2007 la Regione Calabria non è più ricompresa nelle zone che presentano le caratteristiche di cui al regolamento n. 2204/2002 e questo comporta che la misura dell'agevolazione contributiva spettante potrà essere solo quella fissata nel 25% della quota a carico del datore di lavoro. Rivedendo lo schema riportato nella circolare Inps n. 10/2008, per effetto della pubblicazione del decreto ministeriale 13 novembre 2008 le agevolazioni contributive in vigore per tutto l'anno 2008 risultano essere le seguenti:

12 Anno 2008 Altri requisiti comunitari 2204/2002:
1)l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto; 2) l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti ; quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; 3)il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi. Per l'accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale occorre altresì il rispetto delle seguenti condizioni: il contratto di lavoro deve essere di durata almeno pari a 12 mesi; il beneficio che ne deriva non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto, elevato al 60% per le persone diversamente abili; l'assunzione con contratto di inserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. Per la determinazione del costo salariale rilevano la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Quanto alla durata minima di 24 mesi, il ministero del Lavoro ha precisato che l'agevolazione non è esclusa qualora il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. In relazione all'incremento occupazionale, lo stesso va verificato con riferimento alla singola unità operativa interessata dall'assunzione e deve essere realizzato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Per numero di dipendenti occorre intendere il numero di unità di lavoro-anno (Ula), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di Ula. Con riferimento alle donne che possono essere assunte per effetto della lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 in esame è opportuno evidenziare che non è consentita l'assunzione a uno (massimo due) livelli in meno rispetto a quello nel quale rientrano le mansioni che devono essere svolte dalla lavoratrice interessata, a meno che non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

13 Dm-Anno 2008 Sintesi: Accesso alle agevolazioni superiori al 25%( in relazione al settore/ubicazione del datore)in relazione a contratti di inserimento stipulati nel 2008 ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e) ; Assunzione di una lavoratrice residente( E CHE LAVORA) in una area nuts 2) [ la lavoratrice in tal caso è soggetto svantaggiata in relazione ai requisiti comunitari di cui al regolamento2204/2002] –[aree nuts 2 per il sono il Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna]; rispetto da parte del datore di lavoro, dei parametri oggettivi di cui al regolamento 2204/2002 ESEMPIO: Donna residente e che lavora in puglia(area NUT2 NEL VEDI regolamento ue 2204/2002), assunta nel 2008 con contratto di inserimento ,da parte di ditta artigiana. Sono rispettati i 3 parametri oggettivi di cui al reg. 2204/2002: 1-continuità rapporto -12 mesi; 2-agevolazione nel limite del 50% del costo salariale ; 3-aumento netto dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti; Contribuzione c/ditta: Dal momento che il datore che assume è una ditta artigiana rispettosa del Reg 2204/2002: 10% c/ditta su imponibile previdenziale( aliquota apprendisti); Come si è visto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile (art. 54, comma 1, lett. e ); queste zone sono state identificate, per l'anno 2008, dal Dm 13 novembre 2008 in tutte le Regioni e Province autonome . Ciò significa che, nel corso del 2008 , la stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale comporta il beneficio contributivo "di base" fissato nella misura del 25% . L'art. 2 del decreto sopra citato individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, per l'anno 2008 , delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna . Da ciò deriva che per i contratti di inserimento stipulati nell'anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici in misura superiore al 25% qualora ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume. Rimane comunque confermato che, ai fini del godimento degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori sopra individuati. Novità Rispetto al 2007 la Regione Calabria non è più ricompresa nelle zone che presentano le caratteristiche di cui al regolamento n. 2204/2002 e questo comporta che la misura dell'agevolazione contributiva spettante potrà essere solo quella fissata nel 25% della quota a carico del datore di lavoro. Rivedendo lo schema riportato nella circolare Inps n. 10/2008, per effetto della pubblicazione del decreto ministeriale 13 novembre 2008 le agevolazioni contributive in vigore per tutto l'anno 2008 risultano essere le seguenti: è legittima la stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale usufruendo dell'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento; l'articolo 2 del più volte citato Dm 17 novembre 2005 individua i territori che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce) n. 2204/2002, all'interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, in particolare, delle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; per i contratti di inserimento stipulati con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale del medesimo; in conformità alla costante prassi relativa ai contratti di formazione lavoro, il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori individuati dall'articolo 2 più volte citato; in particolare, per quanto riguarda il Lazio, l'agevolazione contributiva in misura superiore al 25% può essere concessa solamente ai contratti di inserimento stipulati nelle province di Latina e Frosinone, nei comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina; restano salve su tutto l'ambito regionale le diverse misure previste per le imprese artigiane o per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti, nel rispetto delle condizioni comunitarie.

14 Anno 2008-art.54.c.1 lettera e)

15 Si può stipulare il contratto di inserimento con le donne nell’anno 2011?
Per l’ anno 2011 non è stato emanato il dm che stabilisce per l’anno 2011 le aree ad alto tasso di disoccupazione/ bassa occupazione femminile. Si può stipulare il contratto di inserimento ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e nel 2011? Si / ma è rischioso. Natura del dm: Il Decreto "ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto, solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni ai quali il medesimo Decreto fa esplicito riferimento“(interp. M.L. 1/2007). Nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa (interp. ML 20/2008). Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

16 Si può stipulare il contratto di inserimento con le donne nell’anno 2011?
Si demanda al decreto ministeriale anche la funzione di validare le assunzioni effettuate dai datori di lavoro prima della diffusione del provvedimento a patto, però, che quest'ultimo indichi espressamente l'arco temporale di validità(anno di validità). Si espone il datore di lavoro al rischio della riqualificazione del rapporto(quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), laddove l'area territoriale in cui è stato instaurato il contratto di inserimento risulti priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma, una volta uscito il dm. Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

17 Esempio. Il datore di lavoro stipula, a giugno del 2011, con una donna residente e che lavora in Umbria,senza impiego da più di 6 mesi, un contratto di inserimento , in relazione alla causale soggettiva di cui all’articolo 54 c.1 lettera e). All’atto della stipula del contratto, non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, il dm che sancisce per l’anno 2011, le aree ad alta disoccupazione/bassa occupazione femminile Se successivamente all’assunzione viene pubblicato in GU il dm e il dm non prevede per l’ anno 2011 l’Umbria come area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, abbiamo la riqualificazione formale del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato( a meno che si possa ricondurre il contratto di inserimento ad altra causale soggettiva). Se successivamente all’assunzione viene pubblicato in GU il dm che non prevede per l’ anno 2011 l’Umbria come area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Riqualificazione formale del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato( a meno che si possa ricondurre il contratto di inserimento ad altra causale soggettiva).

18 Novità dopo il D.L. 70/2011 Dal 13/05/2011:
1)Sostituzione del regolamento comunitario 2204/2002 con il regolamento 800/2008; 2)Aggiunto all’articolo 54 c1 lettera e)-Senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi( la donna diviene soggetto svantaggiato UE); Dubbi? : L'assenza di occupazione si riferisce ai soli rapporti di lavoro subordinato ovvero la stessa riguarda qualsiasi tipologia di lavoro, svolto anche in forma autonoma o parasubordinata? L'arco temporale individuato (sei mesi) debba essere continuativamente privo di qualsiasi forma di occupazione, ovvero eventuali periodi, caratterizzati da svolgimento di attività "atipiche" (vedi ad esempio il lavoro occasionale remunerato con i voucher), possano essere eventualmente neutralizzati? Senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi- L'assenza di occupazione si riferisce ai soli rapporti di lavoro subordinato ovvero la stessa riguarda qualsiasi tipologia di lavoro, svolto anche in forma autonoma o parasubordinata? L'arco temporale individuato (sei mesi) debba essere continuativamente privo di qualsiasi forma di occupazione, ovvero eventuali periodi, caratterizzati da svolgimento di attività "atipiche" (vedi ad esempio il lavoro occasionale remunerato con i voucher), possano essere eventualmente neutralizzati?

19 Agevolazioni contributive dopo il D.L. 70/2011(13/05/2011);
1) agevolazioni fino al 25%: Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

20 Agevolazioni contributive dopo il D.L. 70/2011
2) Agevolazioni superiori al 25%(in relazione al settore /ubicazione datore); Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg. UE 800/2008; Nb - dopo il D.L. 70/2011 è venuto meno il riferimento al soggetto svantaggiato UE ( donna che risiede e lavora in AREA NUTS 2)ai fini della fruizione di agevolazioni superiori al 25%. Nb - dopo il DL 70/2011 è venuto meno il riferimento al soggetto svantaggiato ue ( donna che risiede e lavora in AREA NUTS 2) per effetto della entrata in vigore del nuovo Reg comunitario 800/2008 6ME SENZA LAV – SOGGETTO SVANTAGGIATO UE

21 Termini certi alla pubblicazione del dm
Legge di stabilità articolo 22 c.3 legge 183/2011( pubblicazione in GU il 14/11/2011) in vigore dal 1 gennaio del 2012: Per anni 2009/2010/2011/2012- sono individuate le aree ad alto tasso di disoccupazione femminile/ a bassa occupazione femminile di cui all’articolo 54 c 1 lettera e),con DM ( m.lavoro di concerto con quello dell’economia) da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta norma( il DM deve essere adottato entro il 31/01/2012) Esempio: Se nell’anno 2009 era stato stipulato un contratto di inserimento con una donna che risiede in Umbria, ai sensi dell’articolo 54c1 lettera e) D.Lgs 276/03, nel caso in cui il dm di prossima emanazione affermasse che l ‘Umbria non è area ad alta disoccupazione femminile per l’anno 2009, il datore di lavoro si troverebbe in mano un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato( con inevitabili recuperi contributivi). alla Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011 Ci si riferisce alle aree nuts 2 che non esistono piu’ dal 13/05/2011-v dl 70/2011 Oppure ai territori mezzogiorno 218/78 A partire dal 13 /05/ novità nuovo reg comunitario 800/ donna priva di impiego 6 mesi LE DONNE PER FRUIRE DELLE AGEV contributive (59c3) maggiori del 25% in relazione alla natura del datore / ubicazione dello stesso devono: 1)Senza lavoro retribuito 6 mesi 2)Residenti in area ad alta dis femminile/ bassa occupazione donnne ( indiv da un dm) 3)Rispetto p oggettivi 800/2008 -rapp originario 12 mesi -agev nel limite costo %(12 mesi) se disabile 75% ( tutto rapporto lavoro) -assunzione che incrementa media 12 mesi prima Fino aal 13/05/2011 Le donne per agevolazioni oltre 25% -residenti in area -condizioni soggettive/ oggettive regolamento comunitario 2204/2002 sogg- risiedere e lavorare areee nuts 2 che vanno individuate anno per anno( è soggetto svantaggiato ue) Oggettive 3 parametri ( 12 mesi/ 50/60% se disabile costo salariale/ incremento ula 12 mesi prima) Perche’ nel testo di legge si parla di individuare di fatto le aree nuts 2 quando questo riferimento non esiste piu’ dal 13/05/2011 Ha senso solo se riferita a 2009/2010/2011( fino al 13/05) Devono essere individuate dal dm per gli anni 2009/2010/2011(fino al 13 /05/2011) le aree che danno diritto alle agevolazioni economiche articolo 59 c 3) superiori al 25% nel rispetto del regolamento 2204/2002 ( aree Nuts 2)

22 Termini certi alla pubblicazione del dm
Modifica al testo dell’articolo 54 c 1 lettera e). A partire dal 2013 – Il DM( M. Lavoro di concerto con quello dell’economia) emanato entro il 31/12 di ogni anno/ a valere sull’anno successivo individua: le aree ad alta disoccupazione femminile e a bassa occupazione femminile di cui all’articolo 54 c.1 lettera e) D. Lgs. 276/03. Aree in riferimento alle quali nel rispetto del regolamento 800/2008, trovano applicazione le agevolazioni economiche art 59 c3( si fa indebitamente riferimento alle aree nuts 2, che consentono la applicazione per le donne delle agevolazioni contributive superiori al 25% ?) Dm emanato entro il 31/12/2012 a valere sull’anno 2013 mette a disposizione Dopo il dl 70 del 2011(13/05//2011) non rileva piu’ che la donna sia residente in area nuts 2 ai fini della fruizione delle agevolazioni maggiori del 25%.

23 DATORI Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi.
Gruppi di imprese. Associazioni professionali, socio culturali, sportive fondazioni. Enti di ricerca, pubblici e privati. Organizzazioni e associazioni di categoria. Nb. Consorzi e gruppi; Il progetto di inserimento può prevedere l’impiego in diverse società del gruppo; Il limite percentuale dei lavoratori mantenuti in servizio è computato in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro (C.M. Lav. 31/2004); enti pubblici economici , imprese e loro consorzi e gruppi di imprese. Come precisato nella circolare n. 31/2004 del ministero del Lavoro, il progetto di inserimento può stabilire l'impiego in diverse società del gruppo o consorziate. Si può verificare, quindi, il caso di un unico contratto di inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che potrà destinare il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso più società del consorzio o del gruppo. In tale ipotesi il limite percentuale previsto dall'art. 54 c. 3, del decreto legislativo n. 276/2003 (60% dei lavoratori mantenuti in servizio) verrà calcolato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro;

24 DATORI

25 DATORI Sono esclusi dalle agevolazioni gli studi professionali, anche costituiti in forma associata. L’Inps ritiene che anche gli studi professionali, qualora organizzati in forma di impresa, possano accedere alla stipula dei contratti di inserimento e alla fruizione dei connessi incentivi( Circ. Inps 10/2008); Analoga argomentazione risulta valida nei confronti di quelle aziende aventi il medesimo inquadramento previdenziale degli studi professionali (c.s.c ovvero ), ma svolgenti attività diverse a carattere imprenditoriale (come i laboratori di analisi).

26 Condizioni per la stipula.
1)Mantenimento in servizio da parte del datore di lavoro di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti; 2)Definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento. Possono assumere con contratto di inserimento i datori di lavoro che hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

27 Anf (circ 41/2006 inps) Ai lavoratori spetta l’assegno per il nucleo familiare con le modalità e i criteri previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. ESEMPIO: -SE OPERAIO A FT- SE 104 H LAVORATE MENSILI – SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI; -SE IMPIEGATO A FT- SE 130 H LAVORATE MENSILI – SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI; SE A PT- SE 24 H SETTIMANALI LAVORATE-6 ASSEGNI GIORNALIERI.

28 Infortunio sul lavoro e malattia Professionale
Sono liquidate le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori. (Circ. Inail 32/2006); In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento le prestazioni dovranno essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle prestazioni effettivamente percepite. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento le prestazioni dovranno essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle prestazioni effettivamente percepite. Parziale eccezione ai criteri generali incontra l'ipotesi in cui il destinatario della prestazione sia un minore di anni 18 assunto però con contratto di formazione nell'ambito della pubblica amministrazione. In tale caso si applicherà, come per il passato, la norma di cui all'art. 119 del Testo unico (Dpr n. 1124/1965) che prevede che l'indennità di temporanea sia commisurata alla retribuzione effettiva e la rendita per inabilità permanente e ai superstiti ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale fissata per le persone assicurate, di età superiore agli anni 18, non apprendiste, occupate nella medesima lavorazione.

29 INDENNITA’ DI MATERNITA’, DI MALATTIA E TBC(CIRC 41/2006 INPS)
Al contratto di inserimento si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei contratti a termine secondo quanto disposto dall’art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003. Pertanto la tutela previdenziale di maternità, malattia e tbc è riconosciuta a seconda del settore e della qualifica di appartenenza, coerentemente con le norme generali previste per i lavoratori assunti a tempo determinato. Maternità sospende il contratto- NEL CONTRATTO A TERMINE-NO Ai febb 2004 Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro(periodo di comporto) Nel contratto deve essere indicato un trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda. Il trattamento è riproporzionato in base alla durata del rapporto, e comunque non inferiore a 70 giorni.

30 MATERNITA’ Nel contratto a termine:
La maternità non proroga il termine; Nel contratto di inserimento: La maternità sospende il rapporto/proroga il termine;

31 MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
Si applicano le norme sul contratto a termine: 1) Dal punto di vista del lavoratore. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici (integrazione) e le indennità economiche(indennità c/inps) di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni. (180 giorni in anno solare COME INDENNIZZO INPS) Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. T comporto cfl (24m) riproporzionata durata rapporto (18m) - minimo 70g T comporto-ci pensa il ccnl Malattia non proroga termine Indennità malattia: Operai – TUTTI I settori contributivi Impiegati ( commercio/studi professionali)

32 MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
In tal caso l'indennità economica di malattia é corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Se non si possono fare valere 30 giorni nei 12 mesi precedenti- si indennizzano(indennità c/inps)al massimo 30 giorni direttamente dall’inps ( previa comunicazione del datore di lavoro) Nel contratto deve essere indicato un trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda. • Il trattamento è riproporzionato in base alla durata del rapporto, e comunque non inferiore a 70 gior ni. A.I. un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e 4 lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni

33 MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
2) Dal punto di vista del datore. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate( dal lunedì al sabato anche in caso di settimana corta) superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze nei 12 mesi prima. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Datore – corrisponde la indennità c/inps per un numero di giornate pari a quelle effettuate dal lavoratore presso sé nei 12 mesi prima Se il lavoratore nei 12 mesi precedenti può fare valere ulteriori giornate presso datore diverso-in relazione a tali giornate la indennità è corrisposta direttamente dall’inps

34 Esempio. Operaio con contratto di inserimento di 18 mesi.
La ditta applica il CCNL del terziario Confcommercio / il settore contributivo della ditta è il commercio cuaf ridotta. Il dipendente ha nei 12 mesi precedenti l’evento morboso esplicato attività lavorativa presso il datore b) x 40g; Lo stesso aveva esplicato attività lavorativa nei 12 mesi precedenti presso il datore a) per 20g; Il lavoratore cade in malattia presso il datore b). Giorni teorici di indennizzo malattia c/inps - di 50giorni; Il datore b) eroga la indennità c/ inps nei limiti dei 40 giorni : a. conservazione del posto fino a 13 mesi (394 giorni); nel caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi; b. trattamento economico: 1. operai: integrazione indennità INPS fino al raggiungimento del 50% della retribuzione dal 1° al 3° giorno, fino al 90% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° al 180° giorno. Le malattie di durata superiore a 16 giorni prevedono a carico dell’azienda l’obbligo di corrispondere il 100% a partire dal 1° giorno. Qualora venisse a cessare l’indennità a carico dell’INPS, l’azienda erogherà un’indennità pari al 50% della retribuzione per il periodo eccedente il 6° mese e fino al termine della conservazione del posto; 2. impiegati e intermedi: integrazione fino al 100% della retribuzione per i primi 6 mesi e 50% per i mesi successivi, fino al termine del periodo di comporto Inserimento per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal D.Lgs. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto d’inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento. Il contratto ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi (36 mesi per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico) Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna non inferiore a 16 ore. Malattia e infortunio non sul lavoro: il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni (elevati a 80 se il contratto di inserimento prevede una durata di almeno 15 mesi); per il trattamento economico si applica la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti di eguale qualifica

35 Esempio: L’inps eroga direttamente al dipendente la indennità di malattia per i restanti 10 giorni(nel limite dei giorni prestati nei 12 mesi precedenti presso il datore a)- cioè nel limite di 20 giorni). Numero giorni indennizzati dall’inps per qualifica operaio – dal lunedì al sabato escluse le feste. giorno : 66,66% RMGG x ng ( anticipo c/inps) ; 100% garanzia – indennità inps lordizzata = integrazione; L’inps eroga direttamente al dipendente la indennità dal 41g al 50 giorno.

36 Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41 del 2006 inps)
In caso di licenziamento successivo ad un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento l’indennità di disoccupazione spettante al lavoratore sarà calcolata in base ai periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in esecuzione del contratto. Sono erogabili, quindi, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, fatti salvi i requisiti richiesti, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola. I periodi di effettiva attività lavorativa svolta in esecuzione di tali contratti devono essere considerati equiparati, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione, a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria. In caso di licenziamento successivo ad un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento l’indennità di disoccupazione spettante a lavoratore sarà calcolata in base ai periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in esecuzione del contratto. Quanto chiarito, in coerenza con le istruzioni dettate con circolare n. 501 A.G.O. del 5/6/1987. Sono erogabili, quindi, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, fatti salvi i requisiti richiesti, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola. I periodi di effettiva attività lavorativa svolta in esecuzione di tali contratti devono essere considerati equiparati, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione, a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

37 Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41 del 2006 inps).
Requisiti: Due anni di assicurazione contro la disoccupazione e possesso di almeno 52 contributi settimanali contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente

38 INTEGRAZIONI SALARIALI(CIRC 41/2006 INPS)
I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell’edilizia), in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (vedi circ. n. 71 del ).

39 Indennità di mobilità -(CIRC 41/2006 INPS)
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi da trattamenti di indennità di mobilità, in coerenza con la disciplina prevista per il lavoro a termine alla quale il contratto di inserimento si considera assimilato. Si ricorda tuttavia che l’indennità di mobilità potrà essere riconosciuta ai lavoratori il cui contratto  di inserimento sia successivamente, ed in ogni caso entro l’atto di inizio della procedura di mobilità, stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Liste Piccola mobilitò • Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/1993, su richiesta presentata dai lavoratori stessi al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dal licenziamento, che non hanno diritto all’indennità di mobilità in quanto: .. licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti; Sono ammessi apprenditi/ inserimento. .. licenziati per riduzione del personale da imprese che occupano più di 15 dipendenti, che non fruiscano dell’indennità economica di mobilità in quanto non possono far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro prestato. Indenn mobilità in deroga anno 2011?

40 Agevolazioni - schema

41 AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59C1-C.2 D .LGS 276/03)
Inquadramento : Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di 2 livelli alla categoria spettante; La categoria spettante è quella dei lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Incentivi di carattere retributivo - La categoria di inquadramento iniziale del lavoratore in rapporto di inserimento non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti alle stesse mansioni; nell'ipotesi di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di inserimento non si considera per gli scatti di anzianità contrattuali per le progressioni automatiche di carriera.

42 Inquadramento Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria delle donne, salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

43 AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59 C1-C2 DLGS 276/03)
ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO: I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Sono salve le specifiche previsioni di contratto collettivo. Incentivi di carattere normativo - I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si calcolano nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge o di contratto collettivo (sono fatte salve le diverse previsioni dell'autonomia contrattuale).

44 Incentivi normativi I lavoratori con contratto di inserimento non si computano CIG ORDINARIA Individuazione del dato occupazionale necessario (+/- di 50 dipendenti) per individuare la misura dell'aliquota contributiva corrente(1,9%/2,20%) ed addizionale(4%/8%) I lavoratori con contratto di inserimento non si computano: CIG STRAORDINARIA Raggiungimento della soglia occupazionale necessaria per poter usufruire dell'integrazione salariale straordinaria( + di 15 dipendenti/nel semestre) per imprese industriali, imprese edili, imprese artigiane dell'indotto, cooperative agricole di trasformazione, imprese di pulizia del terziario ( + di 200 dipendenti per le imprese commerciali ); 15 dip 6 mesi- si app/cfl non inserimento SCHEDA 3 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI Raggiungimento della soglia occupazionale necessaria per l'insorgenza dell'obbligo di assumere soggetti Imprese commerciali Particolari modalità di computo dei lavoratori sono invece previste per le imprese commerciali con più di 200 o più di 50 dipendenti. Secondo la prassi amministrativa (cfr. Inps, circolare n. 211/1991) infatti per queste imprese la verifica del superamento del limite occupazionale non deve essere operata sul periodo semestrale bensì su quello mensile, determinandosi dunque l'insorgenza dell'obbligo contributivo per ciascun mese nel quale si realizza le condizione. Inoltre, ai fini del computo della media, poiché le imprese commerciali non sono destinatarie dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 223/1991, non risulta applicabile la deroga, ivi prevista, sulla computabilità degli apprendisti e degli assunti con contratto di formazione e lavoro, nella quantificazione dei dipendenti occupati. Pertanto tali categorie di lavoratori non devono essere conteggiate nel calcolo del limite dimensionale per l'accesso al trattamento. No apprendisti

45 Incentivi normativi I lavoratori con contratto di inserimento non si computano: LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: REGIME DI TUTELA REALE ED OBBLIGATORIA. Determinazione della soglia occupazionale necessaria per l'individuazione del regime di tutela applicabile in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo (+ di 15 dipendenti nel comune/60 dipendenti nell’azienda complessivamente considerata) ; - TRASFERIMENTO D‘ AZIENDA. Determinazione del raggiungimento della soglia occupazionale necessaria per l'obbligo di esperire la procedura sindacale (+ di 15 dipendenti) ; -AGEVOLAZIONI PER L'ASSUNZIONE A TERMINE IN SOSTITUZIONE DI MATERNITA' Determinazione della soglia occupazionale necessaria per il diritto alle agevolazioni contributive per le assunzioni in sostituzione di personale assente per maternità (- di 20 dipendenti )

46 Incentivi normativi lavoratori con contratto di inserimento non si computano: aliquote contributive contratto di apprendistato: Determinazione della soglia occupazionale necessaria (fino a 9 dipendenti) per usufruire dell'aliquota contributiva ridotta . ai fini della base di computo utile per la determinazione della quota di riserva(Legge 68/99)

47 Incentivi normativi I lavoratori con contratto di inserimento si computano: CONFERIMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL FONDO TESORERIA INPS. Individuazione del dato occupazionale necessario (almeno 50 dipendenti) per l'insorgenza dell'obbligo di versare le quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (art. 1, comma 756, legge n. 296/2006 ). La disposizione crea perplessità, non solo perché costituisce una deroga del disposto legislativo generale, ma anche perché la suddetta deroga viene introdotta con un atto di normazione secondaria nonostante l'art. 59, comma 2, D.lgs n. 276/2003 consenta alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre eccezioni al principio generale di non computabilità. Computo lavoratori con contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone (8) (art. 54, comma 1, Dlgs n. 276/2003). Fatte salve specifiche e diverse previsioni di contratto collettivo (compresi i contratti a livello aziendale), i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (art. 59, comma 2, Dlgs n. 276/2003). Alla luce della formulazione legislativa quindi, la computabilità (eventualmente limitata a determinati istituti) può essere introdotta dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva, anche a livello aziendale: fino ad allora, i lavoratori assunti con contratti di inserimento non saranno computabili nell'organico aziendale. Sul punto va osservato che l'Accordo Interconfederale dell' che ha disciplinato per il settore industria il contratto di inserimento, non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 59 citato, di fatto ribadendo la non computabilità dei lavoratori assunti con contratto di inserimento a tutti i fini di legge e contrattuali. La regola della non computabilità stabilita dall'art. 59 citato è stata ribadita anche dall'Inps (circ. n. 51/2004) che, infatti, ha chiarito come il contratto di inserimento non debba essere conteggiato ai fini della determinazione del requisito occupazionale per: - il contributo in misura ridotta per Cig ordinaria (1,90%) dovuto dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti; - il contributo Cigs; - il contributo di mobilità; - la determinazione della quota di riserva per lavoratori disabili. Nota bene Un'eccezione alla regola della non computabilità sopra ricordata è stata introdotta in tema di previdenza complementare dal recente decreto interministeriale del , secondo il quale ai fini della determinazione dell'organico aziendale necessario (almeno 50 dipendenti) per l'insorgenza dell'obbligo di versare al Fondo di tesoreria Inps la quota di trattamento di fine rapporto che il lavoratore espressamente sceglie di mantenere presso il datore di lavoro devono essere computati tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi pertanto anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento (in questo senso art. 1, comma 7, Di e Inps, circ. n. 70 del ; v. 3.15). La disposizione da ultimo ricordata crea notevoli perplessità, non solo perché costituisce una deroga del disposto legislativo generale, ma anche perché la suddetta deroga viene introdotta con un atto di normazione secondaria nonostante l'art. 59, comma 2, Dlgs n. 276/2003 consenta alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre eccezioni al principio generale di non computabilità.

48 Incentivi economici(ART 59 C.3 DLGS 276 /03).
Ai lavoratori svantaggiati si applicano gli incentivi in precedenza previsti per i contratti di formazione e lavoro, ossia una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali che oscillano dal 25% di abbattimento sui contributi c/ditta, all’aliquota del 10% c/ ditta sull’imponibile previdenziale; Soggetti svantaggiati sono quelli di cui all’articolo 54 c 1 lettera b,c,d,e,f; Non si applicano gli incentivi economici ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età[non sono soggetti svantaggiati] non rientranti anche in una delle altre categorie( VEDI DISABILI/DONNE RESIDENTI IN AREE/SOGGETTI CHE NON LAVORANO DA 2 ANNI). A tali soggetti si applicano solo gli incentivi normativi( sottoinquadramento/ esclusione dal computo) Agevolazioni contributive Il terzo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 276/2003, nel disciplinare il periodo transitorio in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, prevede che nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento gli incentivi economici previsti in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008, con esclusivo riferimento alle categorie svantaggiate, di cui alle lett. da b) a f) del c. 1, art. 54, D.Lgs. n. 276/2003, vale a dire: - disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; - lavoratori con più di cinquanta di età privi di un posto di lavoro; - lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; - donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in una area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% di quello maschile o con tasso di disoccupazione femminile superiore almeno del 10% di quello maschile; persone con grave handicap fisico, mentale o psichico. Incentivi di carattere contributivo - Ai contratti di inserimento, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, si applicano i benefici contributivi stabiliti per gli ex contratti di formazione e lavoro con esclusione dei giovani destinati al contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età; l'agevolazione contributiva scatta per tutto il periodo del contratto di inserimento e comunque non oltre i 18 o i 36 mesi e riguarda la sola contribuzione a carico del datore di lavoro, mentre quella a carico del lavoratore resta ferma nelle misure previste per la generalità dei lavoratori dipendenti; il beneficio viene attribuito nei limiti di quanto stabilito dal regolamento Ue 2204/2002.

49 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Ai contratti di inserimento può applicarsi comunque la riduzione dell’onere contributivo nella misura del 25%. L’agevolazione non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato (vedi regolamento 2204/2002 sostituito dal D.L. 70/2011 dal regolamento 800/2008) Dal "gennaio 2008" -per l'accesso al beneficio- i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; Dm 24 ottobre 2007. Con la predetta circolare l'Inps ha precisato che: lo sconto contributivo pari al 25% è sempre legittimo (in tutte le situazioni elencate nell'art. 54 Dlgs n. 276/2003, esclusi i giovani tra i 18 e i 29 anni, sempre che non rientrino in una delle altre condizioni fissate dalla citata norma), in quanto non integra l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese; lo sconto contributivo eccedente al 25%, ove previsto in funzione del settore di appartenenza e all'ubicazione dell'azienda (secondo quanto disposto dalla precedente normativa sui contratti di formazione e lavoro), è applicabile solo se risultano rispettate le condizioni del Regolamento Regolamento Ce n. 2204/2002, cioè: - l'agevolazione contributiva non può superare il 50% (60% se il contratto è stipulato con un soggetto disabile) del costo salariale annuo (rappresentato dalla retribuzione lorda più gli oneri previdenziali e assistenziali); - l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato ovvero l'assunzione è intervenuta in quanto si è reso vacante un posto a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento di vecchiaia, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamento per riduzione di personale. L'incremento deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione (il calcolo dei dipendenti si fa utilizzando il criterio Ula); - il contratto deve avere una durata (alla stipula) pari almeno a 12 mesi. Conseguentemente, un contratto sorto con durata, iniziale, di 9 mesi e successivamente prorogato di 3 mesi (o più, nell'ambito della durata massima di 18 mesi o 36 per i portatori di handicap) non dà diritto, anche se si raggiunge il limite minimo di 12 mesi, al maggior beneficio. L'Inps, pur citando la circolare del Ministero del lavoro n. 31/2004, allegandola altresì alla propria, non richiama la precisazione fornita dal Ministero stesso riguardante le ulteriori condizioni soggettive (oltre a quelle previste dall'art. 54 Dlgs n. 276/2003) che devono possedere i lavoratori con contratto di inserimento agevolabili. La circolare ministeriale aveva stabilito l' immediata applicazione dei benefici da parte delle aziende qualora, rispettate le condizioni dell'art. 54 della legge Biagi e quelle della Unione europea (Reg. n. 2204/2002), i soggetti assunti appartenevano alle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati (che rendono parzialmente applicabile il citato art. 54 Dlgs n. 276/2003) : - lavoratori extracomunitari; - disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; - soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; - soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; - soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; - disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; - qualsiasi donna di un'area geografica a livello Nuts 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti (il decreto ministeriale 17 novembre 2005 ha individuato le anzidette aree nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna); - lavoratori disabili. Il chiarimento Venendo meno l'interpretazione restrittiva (di cui sopra) sui soggetti ai quali si ritenevano immediatamente applicabili i benefici contributivi (fermi restando quelli retributivi e normativi), fornita a suo tempo dal Ministero del lavoro, si rende necessario che l'Inps intervenga ulteriormente per: confermare il superamento di dette condizioni; fornire le istruzioni operative per permettere alle aziende, che non hanno applicato il beneficio attenendosi alle istruzioni ministeriali, di poter recuperare gli sconti retributivi arretrati con la denuncia mensile DM10/2. In mancanza dell'intervento dell'Istituto, le imprese interessate possono comunque proporre richiesta all'Inps di rimborso dei maggiori contributi versati attraverso la procedura della regolarizzazione.

50 CONTRATTO DI INSERIMENTO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
I benefici contributivi,sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come «abbattimento» di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la «regola» per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di «sottocontribuzione» che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale» aliquota contributiva prevista dalla legge. Il contratto di inserimento determina , un abbattimento dei contributi c/ditta, rispetto ad una aliquota più onerosa ,non ha un trattamento contributivo tipico ,per cui si configura come agevolazione contributiva.

51 L’art. 1, c legge n. 296/2006 L’art. 1, c della legge n. 296/20006, ha previsto che i benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati: al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (Durc); 2)al rispetto(della parte economica e normativa) degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) inesistenza, a carico del datore di lavoro, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, nonche´ degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito; possesso della regolarita` contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

52 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
La fruizione delle diverse misure agevolative superiori al 25% è consentita solo nel rispetto delle condizioni specificate dal regolamento Ce n. 800/2008(che sostituisce il regolamento 2204/2002 dopo la pubblicazione del DL 70/2011). Il regolamento Ce contiene le condizioni di applicabilità delle specifiche agevolazioni, suddivise in diverse categorie, e disposizioni comuni a tutti gli aiuti. A tale ultimo riguardo, non va dimenticato che, in base alle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, le riduzioni superiori al 25% (3) spettano solo se: - il contratto di lavoro ha una durata di almeno 12 mesi; - l'agevolazione, per il singolo lavoratore, non supera il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione. Se trattasi di lavoratore diversamente abile, la percentuale è elevata al 75% e il periodo di riferimento è esteso all'intera durata del rapporto di lavoro; (4) - l'assunzione con contratto di inserimento determina un aumento netto dei dipendenti dell'impresa interessata (se l'assunzione non rappresenta un incremento netto dei dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale). Va, altresì, ricordato che l'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 (invariato in questa parte) rimanda alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro per la mappatura del territorio in cui sono applicabili agevolazioni superiori al 25%. La riduzione dei contributi - L' articolo 13 del Dlgs 251/2004 in esame interviene significativamente sul diritto ai benefici contributivi inserendo, nel comma 3 dell'articolo 59 del Dlgs 276/2003, dopo le parole «lettere b), c), d), e) ed f)» l'ulteriore condizione del «rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre ». Il che sta a dire che, per fruire delle agevolazioni contributive, dovrà tenersi presente sia la condizione in cui verte il lavoratore assunto, sia i requisiti richiesti dal regolamento (Ce) n. 2004/2002 affinché l'agevolazione non sia qualificata come aiuto di Stato e, quindi, lesiva della concorrenza. La riduzione contributiva del 25% può pertanto essere genericamente riconosciuta a condizione che l'assunzione sia effettuata nell'ambito delle categorie riconosciute "deboli" dalla norma nazionale (si veda il box riportato nella pagina successiva). Rimane quindi esclusa dai benefici contributivi l'assunzione di soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 54 del Dlgs 276/2003, ovvero di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni non rientranti in alcuna delle altre successive categorie. A questa tipologia contrattuale sono, però, riconosciuti i vantaggi normativi ed economici genericamente previsti per il contratto di inserimento: inquadramento in una categoria inferiore (non più di due livelli) rispetto a quella spettante in base alle mansioni svolte; esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Per il riconoscimento di riduzioni superiori alla misura "normale" del 25% dovrà, invece, essere tenuto presente l'ulteriore condizione posta dal regolamento (Ce) n. 2204/2002. Le maggiori riduzioni sono, come noto, riconosciute per particolari settori produttivi o in particolari aree geografiche (si veda la tabella a pagina 49). Per usufruire delle maggiori riduzioni di cui sopra l'assunzione deve: a) determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato; b) se non determina un incremento netto del numero dei dipendenti occorre che i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento (Ce) n. 2204/2002, salvo che il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa (si veda la circolare del ministero del Lavoro 21 luglio 2004 n. 31 pubblicata su «Guida Normativa» del 30 luglio 2004 n. 140). Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell'articolo 5 del già citato regolamento (Ce) 2204/2002, «l'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili». Riepilogando, appare utile segnalare che il ministero del Lavoro (circolare 31/2004) ha sottolineato che, nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione europea, gli aiuti possono dunque essere immediatamente concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati, ovviamente assunti nell'ambito delle categorie previste all'articolo 54, comma 1, del Dlgs 276/2003: 1) lavoratori extracomunitari; 2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; 3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; 6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 7) qualsiasi donna di un'area geografica a livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti; 8) lavoratori disabili.

53 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Viene previsto che i benefici contributivi superiori al 25% connessi ai contratti di inserimento devono rispettare anche le condizioni stabilite dal regolamento (Ce) n. 800/2008 , che sostituisce il precedente n. 2204/2002, ormai scaduto . 2 condizioni: 1) Soggetti svantaggiati/molto svantaggiati/ disabili del regolamento 800/2008( le causali di stipula di cui all’articolo 54 c. 1 lett. da b) a f) rientrano in questa definizione); 2)Parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008; Soggetti 800/2008 Art 2 c /2008 Art 2 c 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ci rientrano donne area 6 mesi senza lavoro retribuito 29 32 disoccupati lunga durata 2 anni senza lavoro b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 50 anni senza lavoro d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; vi puo’ rientrare 2 anni senza lavoro 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; v 68/ /92 attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, nei contratti di inserimento trovano applicazione i benefici contributivi previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro; i benefici contributivi trovano applicazione per i lavoratori destinatari del contratto di inserimento, fatta eccezione per i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni e le donne residenti fuori dalle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a meno che siano in possesso anche di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio; anno l'agevolazione contributiva opera per tutto il periodo del contratto di inserimento; il beneficio è riconosciuto nei limiti di quanto disposto dal regolamento dell'Ue 2204/2002, vale a dire: - la riduzione contributiva nella misura del 25% in quanto di carattere generale e che non integra l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese (art. 87 del trattato Ce) e sempre legittima; - le riduzioni contributive eccedenti la predetta misura generale possono essere immediatamente operative, con riferimento al singolo rapporto, qualora il relativo ammontare non superi il 50% (60% per i disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Nel rispetto del limite di cui al precedente punto le ulteriori condizioni che determinano l'operatività del beneficio (eccedente quello di carattere generale) sono: l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato; l'assunzione è effettuata per rimpiazzare un posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamenti per giusta causa (sono quindi esclusi i licenziamenti per riduzione di personale). In entrambe le ipotesi, al lavoratore occorre garantire anche la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (a meno che il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa). Nel rispetto delle predette (art. 54 D. Lgs. 276/2004 e reg. Ue 2204/2002) gli aiuti (sconti contributivi, minimo o integrale) possono essere immediatamente concessi, secondo il Ministero, alle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati: lavoratori extracomunitari; 2. disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; 3. soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4. soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5. soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; 6. disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso

54 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
In base alle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, le riduzioni superiori al 25% spettano solo se: 1) il contratto di lavoro (originario)ha una durata di almeno 12 mesi; Nb. Salvo il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa. 2) l'agevolazione, per il singolo lavoratore, non supera il 50% del costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione. Se trattasi di lavoratore diversamente abile, la percentuale è elevata al 75% e il periodo di riferimento è esteso all'intera durata del rapporto di lavoro; Nb Detto costo salariale include la retribuzione lorda (vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta) ed i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori compresi quelli dovuti all'INPS e all'INAIL (ML nota n. 4910/2006); Queste ultime, è bene ricordarlo, rimangono limitate ai soli territori previsti dall'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Dpr 6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Province di Latina e Frosinone, i Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei Comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola (si veda la tabella pubblicata a pagina precedente). In ogni caso, anche dopo le recenti modifiche apportate alla norma, per la sua applicazione serve sempre un decreto ministeriale che, annualmente, identifichi le aree geografiche di intervento. Sul punto va rilevato che la più recente decretazione risale all'ormai lontano 2008 (5); inoltre, poiché il decreto ministeriale può essere emanato solo dopo aver eseguito le rilevazioni statistiche necessarie a identificare la situazione occupazionale del Paese (patologicamente in cronico ritardo), il provvedimento è destinato a giungere in ritardo rispetto all'anno di riferimento. Nel passato, dunque, si è posto il problema relativo alla legittimazione dei contratti di inserimento con le donne, stipulati nelle more dell'emanazione del citato Dm. Sugli aspetti connessi alla natura e all'efficacia del provvedimento ministeriale, il Ministero del lavoro -con una prima risposta a interpello (6)- affermò che il decreto "ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto, solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni ai quali il medesimo Decreto fa esplicito riferimento". Successivamente, a metà del 2008, gli esperti del Dicastero sostennero (7) che "nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa. Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Così facendo, quindi, si demanda al decreto ministeriale anche la funzione di validare le assunzioni effettuate dai datori di lavoro prima della diffusione del provvedimento a patto, però, che quest'ultimo indichi espressamente l'arco temporale di validità. Se, su un fronte, questa soluzione sopperisce al ritardo del decreto, dall'altro versante espone il datore di lavoro al rischio della qualificazione del rapporto, laddove l'area territoriale in cui è stato instaurato il contratto di inserimento risulti priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma. Tutto ciò, naturalmente, non favorisce l'utilizzo di questo strumento contrattuale introdotto dalla "riforma Biagi". Forse, se ai datori di lavoro venisse data maggiore certezza operativa, la norma potrebbe contenere il giusto appeal che permetta di eseguire le assunzioni delle donne. l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato, altrimenti deve riguardare i posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. .B. Le regole europee impongono, per l'applicazione dei benefici eccedenti il minimo, garantire la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (tale durata minima deve essere prevista all'instaurazione del contratto, non può essere fatta valere attraverso l'istituto della proroga

55 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
3)l'assunzione con contratto di inserimento determina un aumento netto dei dipendenti dell'impresa interessata (se l'assunzione non rappresenta un incremento netto dei dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale). Nb. Va, altresì, ricordato che l'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 (invariato in questa parte) rimanda alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro per la mappatura del territorio in cui sono applicabili agevolazioni superiori al 25%[vedi dpr 218/78] In relazione al DPR 218/78- sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Province di Latina e Frosinone, i Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei Comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola . c) contributivi: - In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, ai contratti di inserimento trovano applicazione i benefici contributivi previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro ; - I benefici contributivi trovano applicazione per i lavoratori destinatari del contratto di inserimento, fatta eccezione per i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, a meno che siano in possesso anche di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio; - L'agevolazione contributiva opera per tutto il periodo del contratto di inserimento ( non è applicabile la norma relativa al Cfl trasformati nel mezzogiorno, che prevede il mantenimento dei benefici per ulteriori 12 mesi; - Il beneficio è riconosciuto nei limiti di quanto disposto dal regolamento dell'Ue n. 2204/2002, vale a dire: -- la riduzione contributiva nella misura del 25% in quanto misura di carattere generale e che non integra l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese (art. 87 del trattato Ce) e sempre legittima (vale a dire che per i contratti di inserimento stipulati a norma dell'art. 54 del Dlgs n. 276/2003, con esclusione della lettera a) , risulta sempre applicabile la riduzione del 25%). -- le riduzioni contributive eccedenti la predetta misura generale possono essere immediatamente operative, con riferimento al singolo rapporto, qualora il relativo ammontare non superi il 50% (60% per i disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Nel rispetto del limite di cui al precedente punto le ulteriori condizioni che determinano l'operatività del beneficio (eccedente quello di carattere generale) sono: - l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato; - l'assunzione è effettuata per rimpiazzare un posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamenti per giusta causa (sono quindi esclusi i licenziamenti per riduzione di personale). In entrambe le ipotesi, al lavoratore occorre garantire anche la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (a meno che il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa). N.B. 1) Il beneficio eccedente il 25%, previsto per l'assunzione di donne residenti nelle aree del sud e svantaggiate, individuate dal Dm , può essere applicato se le stesse svolgono la prestazione lavorativa all'interno dei citati territori. 2) Per le imprese del settore della costruzione navale e dell'industria carboniera non possono al momento applicarsi le agevolazioni superiori al 25%.

56 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione contributiva spettante, l'art. 59 del D. Lgs. n. 276/2003 rinvia alle diverse misure già previste in materia di contratti di formazione e lavoro articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione territoriale. Settore di appartenenza datore: 1-impresa( diversa da artigiana); 2-non impresa( v associazione/ fondazione); 3- impresa artigiana; 4- impresa commerciale /turistica- con meno 15 dipendenti; Ubicazione datore; -territori non rientranti nel dpr218/78(territori del centro-nord); - Territori rientranti nel dpr218/78(aree mezzogiorno); In relazione al DPR 218/78- sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Province di Latina e Frosinone, i Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei Comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola .

57 La misura del beneficio
Nel caso di rispetto dei requisiti 800/2008 in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, nei contratti di inserimento trovano applicazione i benefici contributivi previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro; i benefici contributivi trovano applicazione per i lavoratori destinatari del contratto di inserimento, fatta eccezione per i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni e le donne residenti fuori dalle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a meno che siano in possesso anche di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio; l'agevolazione contributiva opera per tutto il periodo del contratto di inserimento; il beneficio è riconosciuto nei limiti di quanto disposto dal regolamento dell'Ue 2204/2002, vale a dire: - la riduzione contributiva nella misura del 25% in quanto di carattere generale e che non integra l'ipotesi di aiuto di Stato alle imprese (art. 87 del trattato Ce) e sempre legittima; - le riduzioni contributive eccedenti la predetta misura generale possono essere immediatamente operative, con riferimento al singolo rapporto, qualora il relativo ammontare non superi il 50% (60% per i disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Nel rispetto del limite di cui al precedente punto le ulteriori condizioni che determinano l'operatività del beneficio (eccedente quello di carattere generale) sono: l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato; l'assunzione è effettuata per rimpiazzare un posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamenti per giusta causa (sono quindi esclusi i licenziamenti per riduzione di personale). In entrambe le ipotesi, al lavoratore occorre garantire anche la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (a meno che il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa). Nel rispetto delle predette (art. 54 D. Lgs. 276/2004 e reg. Ue 2204/2002) gli aiuti (sconti contributivi, minimo o integrale) possono essere immediatamente concessi, secondo il Ministero, alle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati: lavoratori extracomunitari; 2. disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; 3. soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4. soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5. soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; 6. disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per sei degli otto mesi precedenti nel caso

58 La misura del beneficio
Non rispetto dei requisiti 800/2008 Datori di lavoro non aventi natura di impresa Centro - Nord 25% Mezzogiorno 50% Imprese Centro - Nord 25% Mezzogiorno 100% Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti Centro - Nord 40% Mezzogiorno 100% Imprese artigiane Ovunque ubicate 100%

59 ESEMPIO Natura del datore di lavoro-Impresa;
Ubicazione territoriale DL- Sicilia(Territorio DEL mezzogiorno- ex art. 1 del Dpr 6 marzo 1978, n. 218) ; Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo 54 c 1 lett. da b) a f) D.Lgs 276/2003; -2 casi: 1)Rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg. 800/2008_- Contribuzione c/ditta dovuta = 10% c/ditta su imponibile previdenziale(stessa misura prevista per gli apprendisti); 2) non rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg. 800/2008_ - Misura della riduzione contributiva =25 % dei contributi c/ditta; 218 /78 SICILIA/SARDEGNA / calabria/pugli/campania/molise/basilicata/abruzzo

60 ESEMPIO Natura del datore di lavoro – Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti. Ubicazione territoriale del datore (Lombardia) –Territorio del nord- non rientranti nell'art. 1 del Dpr 6 marzo 1978, n. 218 ; Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo 54 c 1 lett. da b) a f) D.Lgs 276/2003; 2 casi: 1)Se Rispetto dei parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008- _ Misura della riduzione contributiva =40% dei contributi c/ditta; 2) Se non c’e’ il Rispetto dei parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008_ - Misura della riduzione contributiva =25 % dei contributi c/ditta;

61 ESEMPIO Natura del datore di lavoro-Imprese artigiane.
Ubicazione territoriale -Tutto il territorio nazionale; Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo 54 c 1 lett. da b) a f) D.Lgs 276/2003; 2 casi: 1)Se Rispetto dei parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008_ - - Misura dei contributi c/ditta = 10% c/ ditta su imponibile previdenziale( contributi apprendisti); 2) Se non c’e’ il Rispetto dei parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008_- - Misura della riduzione contributiva = 25 % dei contributi c/ditta;

62 Ex rigo dm 10 Per l’individuazione dei suddetti lavoratori sono stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove: 1)il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: 1 -operaio full time, 2 -impiegato full time, O- operaio part-time, Y -impiegato part-time . Il lavoratore deve essere indicato nell'Uniemens con il seguente codice qualifica da inserire nell'elemento <Qualifica1> contenuto nell'elemento <DenunciaIndividuale>: - "1" se si tratta di operaio a tempo pieno; - "O" se si tratta di operaio assunto a tempo parziale; - "2" se si tratta di impiegato a tempo pieno; - "Y" se si tratta di impiegato assunto a tempo parziale. Per il lavoratore assunto a tempo pieno, occorre valorizzare l'elemento <Qualifica2> inserendo il codice "F"; qualora l'assunzione sia avvenuta a tempo parziale, indicare il codice "P" in caso di part-time orizzontale, "V" in caso di part-time verticale; "M" se il contratto è di tipo misto. Nell'elemento <Qualifica3> deve essere inserito il valore "D", in quanto il contratto è sempre a tempo determinato. La particolarità esistente nel versamento della contribuzione dovuta deve essere esposta mediante l'indicazione di particolari Codici Tipo Contribuzione da riportare nell'elemento <TipoContribuzione>. La combinazione tra il codice qualifica e il codice tipo contribuzione fornisce tutte le codifiche già utilizzate nel modello DM10 e determina le caratteristiche contributive del lavoratore.

63 Ex rigo dm 10 2)il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia del lavoratore inserito :

64 Ex rigo dm 10 3) terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura del beneficio spettante. Al riguardo si precisa che i soggetti di cui all’articolo 54,c 1 lettera a)(lavoratori- 18/ 29 anni), non ammessi ai benefici economici, dovranno essere contraddistinti con il carattere “0”.

65 Ex rigo dm 10 4) il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “M” e “P” nei casi previsti. Esempio: a) soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con contratto di inserimento full-time e con qualifica di operaio, da un datore di lavoro avente natura di impresa (non artigiana)operante al Centro Nord (cod. 1B10) Codice Significato 1- Operaio full-time B- Disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni 1- Beneficio spettante pari al 25% della contribuzione a carico d.l. 0-nella generalità dei casi P se part time M- se erogata integrazione / di indennità ‘ non applicazione minimale livelli minori ( retribuzione)

66 UNIEMENS 3 CARATTERI QUALIFICA <Qualifica1> 1-operaio
2-impiegato <Qualifica2> F-F TIME P-PART TIME ORIZZONTALE V -PART TIME VERTICALE M- PART TIME MISTO <Qualifica3> D-TEMPO DETERMINATO; [La particolarità esistente nel versamento della contribuzione dovuta deve essere esposta mediante l'indicazione di particolari Codici Tipo Contribuzione da riportare nell'elemento] -TIPO CONTRIBUZIONE- secondo e terzo carattere EX RIGO DM

67 UNIEMENS

68 Tipo contribuzione uni-emens
Nel flusso Uni-Emens individuale i lavoratori in questione sono identificati attraverso i seguenti "tipi contribuzione": A0(A zero)- Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004); B1-Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). B2- Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). B3-Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). B4- Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)- 10% C/DITTA(nella stessa misura degli apprendisti)

69 Tipo contribuzione uni – emens.
C1-Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). C2Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). C3Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). C4Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)- 10% C/DITTA(nella stessa misura degli apprendisti)

70 Tipo contribuzione uni-emens
D1-Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). D2Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). D3Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). D4Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

71 Tipo contribuzione uni- emens
E1-Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). E2-Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). E3Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). E4Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). 10% C/DITTA(nella stessa misura degli apprendisti)

72 Tipo contribuzione uni - emens
F1- Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). F2-Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). F3Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004). F4Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

73 esempio Impiegato a tempo pieno con più di 50 anni,privo di lavoro, assunto con contratto di inserimento in una ditta del Commercio con -15 dipendenti ,di MILANO (AREA del nord); Il livello a cui è preordinato il contratto di inserimento è il 4 livello ( inquadramento iniziale 6 livello). Sono Rispettati i parametri oggettivi di cui al regolamento800/2008; 3 caratteri qualifica Uni - emens : 2( impiegato) F (FT) D( tempo determinato); Tipo contribuzione: C ( +50 anni/privo lavoro) 2 (40% riduzione)

74 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI C/DITTA
SETTORE CONTRIBUTIVO- commercio con Cuaf ridotta: 36,12-9,19= 26,93(aliq. contributiva c/ditta); Riduzione contributiva=26,93 x 40% =10,772; Contributi c/ ditta(aliquota) -26,93 al 60%= 16,158(16,16 per semplicità); Il dipendente svolge una lavorazione inquadrata in una voce di tariffa(0722) Inail, il cui tasso di rischio è il 4 per

75 Lul - imponibile previdenziale;
Ccnl.- terziario confcommercio Imponibile previdenziale: 26 giorni x rg (48,81692)= 1269; Contributi totali: -1269 x 25,35%(9,19+16,16)= 321,69;

76 COMPATIBILITA’ CON REG. 800/2008
LIMITE COMUNITARIO REG . 800/2008: 50% del Costo salariale nei 12 MESI SUCCESSIVI alla stipula del contratto ( retribuzione lorda /premi Inail / contributi c/ ditta) ; retribuzione lorda mensile: x 14(mensilità)=17766,00; contributi Inps: 17766x 26,93% (aliquota 36,12-9,19= 26,93)=4784,38; premio Inail: x 4/1000 = 71,06+1%(0,71) = =71,77 Totale costo(71, , )=22622,15 soglia del 50% del costo salariale nei 12 mesi successivi alla stipula : (22622,15 /2) =11.311,07; Agevolazione contributiva FRUITA : contributi Inps + premio Inail=1942,45 17766 x 26,93( aliquota c/ditta) al 40% =1913,75; 17766 al 40% X 4 Per mille = 28, % (0,28)= 28,70 Totale agevolazione contributiva fruita =( 1913,75+28,7= 1942,45) Cc terziario confcommercio

77 CONSIDERAZIONI Come si può notare la riduzione contributiva di cui si può avvalere il datore di lavoro, per effetto dell'assunzione in contratto di inserimento (1942,45) si colloca ampiamente all'interno della soglia corrispondente al 50% del costo salariale dei 12 mesi successivi alla stipula del contratto(11.311,07). La condizione del limite del costo salariale- imposta dal regolamento n. 800/2008 è rispettata. Il solo rispetto della normativa nazionale -ove non accompagnato dall'osservanza delle condizioni comunitarie(reg. 800/2008)- mentre impedisce l'accesso alle misure superiori al 25%, consente comunque la fruizione delle riduzioni contributive nella misura generalizzata del 25%.

78 Compatibilità con agevolazione- L.68/99
Si può stipulare il contratto di inserimento con "persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico". Al fine della loro corretta individuazione, Ministero del lavoro e Inps hanno chiarito che occorre fare riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992, a quelle del Dpcm 13 gennaio 2000 e alla legge n. 68/1999. E’ compatibile la agevolazione contributiva connessa alla stipula del contratto di inserimento ,con la agevolazione legge 68/99 art 13, entro certi limiti.

79 legge n. 68/1999 per l'assunzione di soggetti diversamente abili
Per sottoscrizioni di convenzioni ex articolo 11 della legge n. 68/1999 successive al 1/01/2008(int. M. L. 82/2009); Dall' , il beneficio non è più costituito da un taglio dei costi previdenziali e assistenziali ma si è trasformato in un vero e proprio contributo -erogato direttamente dalle Regioni e dalle Province autonome- concesso in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto che viene avviato al lavoro, agganciato al costo salariale (annuo) e non, come in passato, all'ammontare della contribuzione da versare. La possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive tipiche del contratto di inserimento e il beneficio ex art. 13 citato legge n. 247/2007, trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione Le nuove disposizioni per l'avviamento al lavoro dei soggetti diversamente abili Va, infatti, rilevato che l'art. 1, comma 37, legge n. 247/ attuativa del protocollo welfare tra Governo e Parti sociali -tra i vari ambiti di intervento- ha apportato profonde modifiche alla disciplina precedentemente tracciata dalla legge n. 68/1999 per l'assunzione di soggetti diversamente abili (9). E' stato, infatti, riscritto l'articolo 12 che tratta delle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative e -in particolar modo -profondamente innovate- la logica e la natura degli incentivi disciplinati dall'art. 13. Dall' , infatti, il beneficio non è più costituito da un taglio dei costi previdenziali e assistenziali ma si è trasformato in un vero e proprio contributo -erogato direttamente dalle Regioni e dalle Province autonome- concesso in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto che viene avviato al lavoro, agganciato al costo salariale (annuo) e non, come in passato, all'ammontare della contribuzione da versare. Con riguardo a questo aspetto, il Ministero del lavoro ha precisato (10) che, ai fini dell'individuazione della tipologia di incentivazione applicabile, assume rilievo la data di sottoscrizione della convenzione ex articolo 11 della legge n. 68/1999 (11), e non quella di assunzione. Gli avviamenti al lavoro, infatti -in forza della previsione contenuta nell'intesa- possono concretizzarsi anche successivamente, entro i termini fissati nella stessa. Ne deriva che, per tutti gli avviamenti al lavoro collegati a convenzioni stipulate a decorrere dall' , il contributo va richiesto direttamente alle Regioni o alle Province autonome. Di contro, i datori lavoro, ammessi dai competenti Uffici regionali o provinciali alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali (ai sensi dell'abrogato art. 13 della legge n. 68/1999), possono ancora beneficiarne per tutte le assunzioni effettuate in applicazione delle convenzioni stipulate entro il Per quanto attiene agli aspetti di cumulabità relativi alla disciplina antecedente la legge n. 247/2007, Ministero del lavoro e Inps (12) hanno precisato che i benefici previsti per i contratti d'inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore, con l'agevolazione contributiva, ex art. 13 della legge n. 68/1999. Riguardo -invece- alle assunzioni che godono dell'incentivo erogato dalle Regioni, richiamando le previsioni contenute nella disciplina comunitaria, il Ministero dal lavoro ha affermato che "la possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive in questione e il beneficio ex art. 13 citato nella versione novellata dalla legge n. 247/2007 trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione". Riguardo, infine, al concetto di "costo salariale", occorre riferirsi, ancora una volta, al regolamento Ce n. 2204/2002 che -all'articolo 2, lettera i- chiarisce quali sono le componenti da includere nella determinazione di detti costi, e cioè: - la retribuzione lorda, valutata, quindi, prima dell'applicazione dell'imposta; - i contributi di sicurezza sociale obbligatori. Tra questi, ricordiamo che -secondo gli orientamenti ministeriali (13)- sono da ricomprendere non solamente quelli dovuti all'Inps, ma anche quelli assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro

80 legge n. 68/1999 (convenzioni post 1/1/2008)
Per ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere -nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili- un contributo calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure: 1) non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915 , ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 2) non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915 ; Agevolazioni collegate all'assunzione di soggetti diversamente abili. I benefici sono modulati in ragione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l'impiego, presentando il programma diretto a ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere -nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili- un contributo calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure: a) non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; b) non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Le assunzioni -a tempo indeterminato- devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento del periodo di prova. E' altresì necessario il rispetto del regolamento Ce n. 2004/2002. La legge n. 68/1999 è in vigore dal 17 gennaio La possibilità di beneficiare delle misure agevolative in sede di conguaglio sul DM10 decorre, di volta in volta, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione dell'intesa tra Inps e Regione/Provincia autonoma.

81 legge n. 68/1999 per l'assunzione di soggetti diversamente abili
"costo salariale“ 1+2): 1) la retribuzione lorda, valutata, quindi, prima dell'applicazione dell'imposta; 2) i contributi di sicurezza sociale obbligatori. Tra questi, sono da ricomprendere non solamente quelli dovuti all'Inps, ma anche quelli assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro Riguardo, infine, al concetto di "costo salariale", occorre riferirsi, ancora una volta, al regolamento Ce n. 2204/2002 che -all'articolo 2, lettera i- chiarisce quali sono le componenti da includere nella determinazione di detti costi, e cioè: - la retribuzione lorda, valutata, quindi, prima dell'applicazione dell'imposta; - i contributi di sicurezza sociale obbligatori. Tra questi, ricordiamo che -secondo gli orientamenti ministeriali (13)- sono da ricomprendere non solamente quelli dovuti all'Inps, ma anche quelli assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro La predetta agevolazione non va in uniemens

82 Legge 68/99. Convenzioni art.11 L. 68/99 stipulate entro il : fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali (ai sensi dell'abrogato art. 13 della legge n. 68/1999); Ministero del lavoro e Inps hanno precisato che i benefici previsti per i contratti d'inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore, con l'agevolazione contributiva, ex art. 13 della legge n. 68/1999 Con il messaggio 19 ottobre 2004, n (di seguito pubblicato, l'Istituto previdenziale fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative per recuperare il doppio sconto contributivo per i lavoratori disabili assunti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 68/1999 per i quali spetta anche un'ulteriore agevolazione (per esempio contratti di formazione e lavoro, legge n. 407/1990 ecc.). Il doppio beneficio Si tratta cioè di quei lavoratori per i quali l'azienda ha diritto ad un duplice beneficio contributivo. Il primo è la fiscalizzazione degli oneri sociali (cioè lo sconto del 50% o del 100% dei contributi c/azienda) concessa dalle Regioni e prevista dall'articolo 13 della legge n. 68/1999 per i lavoratori disabili assunti attraverso convenzioni e che abbiano un certo grado o tipologia di riduzione della capacità lavorativa. Il secondo beneficio è invece quello che discende dall'applicazione di un contratto di lavoro agevolato (contratto di formazione e lavoro, inserimento, apprendistato) ovvero dall'assunzione di lavoratori che si trovino in situazioni di particolare svantaggio (iscritti alle liste di mobilità ex lege n. 223/1991, disoccupati da più di 24 mesi ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990). Il regime del cumulo La legittimità del cumulo dei due benefici era stata definitivamente affermata dal Ministero del lavoro con la nota del 3 dicembre 2003 prot. 1567/0112 (in Guida al Lavoro n. 2/2004, pag. 51) con cui aveva ammesso il cumulo delle agevolazioni previste per l'inserimento lavorativo di disabili con altri regimi d'aiuto, a condizione che il beneficio non eccedesse il 100% dell'onere contributivo a carico dell'azienda. L'Inps con il precedente messaggio 17 dicembre 2003, n. 151 (in Guida al Lavoro n. 1/2004, pag. 4) aveva recepito il nuovo orientamento ministeriale favorevole al regime del cumulo rinviando ad un successivo provvedimento l'indicazione delle modalità operative per usufruire del doppio beneficio. Con il recente messaggio del 19 ottobre 2004 l'Istituto mantiene fede alle sue promesse e rende finalmente operativa e concreta la possibilità di utilizzo delle due agevolazioni. Criterio generale Nel provvedimento in esame l'Istituto spiega innanzitutto il criterio generale che devono seguire i datori interessati dal cumulo dei benefici. Secondo tale regola i benefici devono essere distintamente calcolati, e per primo deve essere applicato il beneficio diverso da quello ex art. 13 della legge n. 68/1999 (contratto agevolato o contratto stipulato con lavoratori svantaggiati) e successivamente deve essere calcolata la fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999. Con riguardo al secondo beneficio, cioè quello a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, l'Inps precisa che lo sconto deve essere calcolato sulla base imponibile intera (cioè sul contributo intero), e quindi sul contributo dovuto senza tenere conto dell'altra agevolazione precedentemente calcolata. Il beneficio complessivo, ribadisce l'Istituto, non può comunque eccedere il 100% dei contributi a carico dell'azienda. EsempioIn caso di lavoratore assunto con Cfl con diritto alla riduzione del 25% e con diritto alla fiscalizzazione al 100% ex art. 13, legge n. 68/1999 il datore dovrà calcolare prima lo sconto del 25% (per l'agevolazione Cfl) e quindi quello del 75% a carico della Regione (per la fiscalizzazione ex art. 13, legge n. 68/1999).In pratica, trattandosi di una fiscalizzazione al 100% (art. 13, comma 1, lett. a) legge n. 68/1999), il beneficio a carico della Regione sarà pari al contributo complessivo c/azienda al netto dell'agevolazione statale.

83 Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008)
1)fiscalizzazione totale, per max otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile: che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ; b) Oppure minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Tu delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Dpr , n. 915, e successive modificazioni; c)ovvero ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni; fiscalizzazione totale, per max otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Tu delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Dpr , n. 915, e successive modificazioni; la medesima agevolazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni; la fiscalizzazione nella misura del 50%, per max cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). E' dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore.

84 Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008).
2)la fiscalizzazione nella misura del 50%, per max cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile: che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento Oppure minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Tu delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Dpr , n. 915, e successive modificazioni. E' dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore. La cumulabilità delle agevolazioni - Vista la specialità della legge 68/1999, era in dubbio la cumulabilità dei benefici di cui sopra con quelli eventualmente spettanti ad altro titolo, ad esempio con i benefici di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990. L'Inps aveva espresso parere negativo (messaggio 27 settembre 2002 n. 337) ritenendo che i benefici contributivi di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 fossero incumulabili - in capo al medesimo lavoratore - con le altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento. Di contro, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali - ufficio legislativo - con la nota 24 giugno 2003 n. prot /16/99 e nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione - 3 dicembre 2003 n. prot. 1567/01.12 avevano osservato che «in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile - in capo al medesimo lavoratore - il regime di agevolazioni contributive previsto per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro». Pertanto, l'Inps ha rivisto il parere espresso nel 2002 e con messaggio 17 dicembre 2003 n. 151, ha riconosciuto che i suddetti benefici possono essere usufruiti contestualmente ad altre agevolazioni contributive quali quelle spettanti per i Cfl, i contratti di inserimento per le assunzioni articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 riservandosi di fornire in momento successivo le istruzioni in ordine alle modalità operative. La riserva è stata sciolta e l'Inps fornisce, con il messaggio 19 ottobre 2004 n le istruzioni alle quali i datori di lavoro dovranno attenersi per la contestuale fruizione dei benefici ex lege 68/1999 e di altre agevolazioni previste dall'ordinamento vigente, con l'avvertenza che: i datori di lavoro applicheranno preliminarmente l'agevolazione contributiva diversa da quella prevista dalla legge n. 68, secondo le consuete modalità; successivamente calcoleranno assumendo come base l'intero imponibile retributivo, la fiscalizzazione spettante ai sensi della legge n. 68, fino al raggiungimento del tetto massimo del 100% dei contributi complessivamente a loro carico. Le aziende interessate saranno codificate con il consueto codice di autorizzazione "2Y" avente il significato di «azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999» al quale verrà aggiunto il codice di autorizzazione relativo all'ulteriore beneficio spettante.

85 Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008)
I benefici devono essere distintamente calcolati: 1) per primo deve essere applicato il beneficio diverso da quello ex art. 13 della legge n. 68/1999 (contratto INSERIMENTO) e successivamente deve essere calcolata la fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999. 2)Con riguardo al secondo beneficio, cioè quello a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, lo sconto deve essere calcolato sulla base imponibile intera (cioè sul contributo intero), e quindi sul contributo dovuto senza tenere conto dell'altra agevolazione precedentemente calcolata. 3)Il beneficio complessivo, non può comunque eccedere il 100% dei contributi a carico dell'azienda  Le aziende interessate saranno codificate con il consueto codice di autorizzazione "2Y" avente il significato di «azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999» al quale verrà aggiunto il codice di autorizzazione relativo all'ulteriore beneficio spettante. Codici Misura della riduzione 166 100% contr. carico datore di lavoro Significato Operaio P.T. O66 Operaio F.T. Y66 Impiegato F.T. 266 50% contr. carico datore di lavoro Impiegato P.T. 167 O67 267 Y67 Conguaglio dell'agevolazione a carico della Regione/Provincia autonoma Quadro "D" Cod. ben. corrente Regione/Provincia autonoma Cod. ben. arretrato H401 Regione ABRUZZO H402 Regione BASILICATA H431 Regione CALABRIA H432 Regione CAMPANIA H433 H403 H434 H404 H435 H405 Regione EMILIA ROMAGNA H437 H407 Regione LAZIO H438 H408 Regione LIGURIA H410 Regione MARCHE H411 Regione MOLISE H440 Regione PIEMONTE H441 Regione PUGLIA H442 H412 H443 H413 H444 H414 Regione SARDEGNA H445 H415 Regione SICILIA H446 H416 Regione TOSCANA H417 Regione UMBRIA H418 Regione VALLE D'AOSTA H447 H419 Regione VENETO H448 H420 Provincia Autonoma TRENTO H449 La legge n. 68/1999, è in vigore dal 17 gennaio La possibilità di beneficiare delle misure agevolative in sede di conguaglio sul DM10 decorre, di volta in volta, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione dell'intesa tra Inps e Regione/Provincia autonoma. H450 . determinare il beneficio contributivo diverso da quello della fiscalizzazione ex art. 13, legge n. 68/1999 (beneficio per Cfl, contratto inserimento, legge n. 407/1990 legge n. 223/1991). 2. successivamente calcolare la fiscalizzazione degli oneri sociali (50% o 100%) di cui all'art. 13, legge n. 68/1999 sul contributo intero (cioè senza tenere conto del primo sconto). 3. i due benefici cumulati non possono superare il 100% del contributo complessivo a carico del datore. In caso di fiscalizzazione del 100%, lo sconto a carico della Regione è pari al contributo c/azienda al netto dell'agevolazione statale. Un nuovo codice di autorizzazione A tale scopo viene previsto che le Sedi periferiche dovranno attribuire ai datori interessati un nuovo codice di autorizzazione specifico per ogni riduzione spettante (es. codice 5N per il beneficio della legge n. 407 del 1990), che si andrà quindi ad aggiungere al codice 2Y precedentemente riconosciuto per indicare i datori destinatari dei benefici della legge n. 68/1999.

86 ESEMPIO -1 Il datore ha stipulato una convenzione prima del 1 gennaio del 2008 ai sensi dell’articolo 11 della L 68/99, che prevede la assunzione di un lavoratore disabile con contratto di inserimento, con % di invalidità dal 67% al 79% Il datore(impresa industriale del nord) ha diritto alla riduzione del 25%(CONNESSA al contratto di inserimento)e alla fiscalizzazione al 50% per 5 anni ex art. 13, legge n. 68/1999, il datore dovrà calcolare prima lo sconto del 25% (agevolazione del contratto di inserimento) ; quindi quella del 50% a carico della Regione (per la fiscalizzazione ex art. 13, legge n. 68/1999) sul contributo c/ditta pieno. Il beneficio complessivo (a+b), non può comunque eccedere il 100% dei contributi a carico dell'azienda. In tal caso i 2 benefici( inserimento/legge68/99) sono cumulabili integralmente in quanto non eccedono il 100% dei contributi c/ditta. 1. determinare il beneficio contributivo diverso da quello della fiscalizzazione ex art. 13, legge n. 68/1999 (beneficio per Cfl, contratto inserimento, legge n. 407/1990 legge n. 223/1991). 2. successivamente calcolare la fiscalizzazione degli oneri sociali (50% o 100%) di cui all'art. 13, legge n. 68/1999 sul contributo intero (cioè senza tenere conto del primo sconto). 3. i due benefici cumulati non possono superare il 100% del contributo complessivo a carico del datore. In caso di fiscalizzazione del 100%, lo sconto a carico della Regione è pari al contributo c/azienda al netto dell'agevolazione statale. Doppi codici In pratica questi lavoratori sono codificati nei quadri B e C due volte, una per indicare l'agevolazione ex lege n. 68/1999 (nuovi codici istituiti con l'ultimo messaggio Inps) e un'altra per indicare l'ulteriore diversa agevolazione (vecchi codici che identificano i contratti di formazione e lavoro, gli apprendisti ecc.). Considerando che le due agevolazioni hanno durata diversa, e che nello specifico la fiscalizzazione ex lege n. 68/1999 è sempre più lunga (5 o 8 anni) dell'altra agevolazione, l'Istituto precisa che al termine di quest'ultima (es. 24 mesi per i Cfl), e quindi al termine del periodo di cumulo, il datore non dovrà più utilizzare il nuovo codice (cioè quello appositamente creato per indicare il regime del cumulo), ma limitarsi a riportare il vecchio codice identificativo, cioè quello determinato nella circolare n. 203 del 19 novembre 2001 (codice 66 e 67 rispettivamente per la fiscalizzazione del 100% e del 50%). L'Inps analizza specificatamente tutte le diverse ipotesi di cumulo e spiega come compilare la denuncia contributiva. A tal fine istituisce i nuovi codici di contribuzione che devono essere usati per indicare la situazione di cumulo (vedi colonna 4 della tabella soprariportata), distinguendoli in funzione delle ipotesi di fiscalizzazione del 50% e del 100% ex art. 13, legge n. 68/1999. Codice autorizzazione-2y( avente il significato di «azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999)al quale verrà aggiunto il codice di autorizzazione relativo all'ulteriore beneficio spettante(es. codice 5N per il beneficio della legge n. 407 del 1990).

87 ESEMPIO-2 La impresa del NORD con Settore contributivo -commercio cuaf ridotta(26,93 % aliquota c/ditta), assume in regime di convenzione articolo 11 Legge 68/99 ,stipulata antecedentemente al 1/01/2008, con contratto di inserimento un soggetto disabile con percentuale di invalidità oltre il 79%; Agevolazione contributi c/ditta connessa al contratto di inserimento - 25%; 2) agevolazione teorica (ex art. 13, legge n. 68/1999) -100% contributi c/ditta; VISTO che il cumulo dei benefici(inserimento/legge 68/99) non potrà eccedere il 100% dei contributi c/ditta, il beneficio a carico della Regione(legge 68/99-ex articolo13) sarà al massimo pari al 75% sui contributi c/ditta. DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE AI DIRETTORI PROVINCIALI AI DIRETTORI REGIONALI SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI Allegato AI RESPONSABILI UDP AZIENDE AI DIRETTORI DI AGENZIA Oggetto: Benefici per l’assunzione di disabili ex art. 13 L n. 68. Modalità operative Con messaggio n. 151 del sono state fornite precisazioni circa la cumulabilità, in Premessa. per il cumulo con altre agevolazioni contributive. capo al medesimo lavoratore, delle agevolazioni contributive per l’inserimento lavorativo delle possibilità, ha precisato comunque che il cumulo dei benefici contributivi non potrà in ogni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’esprimersi favorevolmente su tale persone disabili con altri regimi di aiuto previsti dall’ordinamento. caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Al riguardo, si fornisce in via preliminare il criterio generale attraverso il quale i datori di contributivi nelle più ricorrenti ipotesi di cumulo. Con il presente messaggio, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici lavoro dovranno operare: § quindi calcoleranno - sulla base imponibile intera - anche la fiscalizzazione ex lege n. legge n. 68/1999, secondo le consuete modalità; § dapprima applicheranno l’agevolazione contributiva diversa da quella prevista dalla 68/1999, fino al raggiungimento del predetto tetto massimo del 100% dei contributi Le posizioni contributive, relative ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 1. Adempimenti a cura delle Sedi - Codifica aziende. complessivamente a loro carico. destinatari dei benefici ex lege n. 68/1999, continueranno ad essere contraddistinte dal previsto eventuale ulteriore agevolazione, il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva Le Sedi provvederanno ad attribuire ai datori di lavoro, aventi titolo per i medesimi soggetti ad codice di autorizzazione “2Y”. spettante, ove previsto (es.: “5N” per beneficio ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990). agevolazione. 2.1. Lavoratori disabili con fiscalizzazione al 50% ex lege n. 68/1999 e altre forme di 2. Modalità di compilazione del modello DM10/2. Disabili in CFL con riduzione del 25%. “56” e codice quadro “D” “L172”). di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo contribuzione Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 25%, per tutto il periodo di vigenza del contratto L’agevolazione del 50% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in Per lo stesso periodo di vigenza del CFL, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadri 203 del premessa, dovrà essere esposta nel quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili con “retribuzioni”. corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In Al termine del CFL e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il lavoratore Disabili in CFL con riduzione del 40%. disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrata nella circolare n. 203 del Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 40%, per tutto il periodo di vigenza del contratto “57” e codice quadro “D” “L173”). corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e Disabili in CFL con riduzione del 50%. Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 50%, per tutto il periodo di vigenza del contratto “54” e codice quadro “D” “L158”). agevolazione del 50%” o “D250” per "impiegati disabili con agevolazione del 50%”. In Disabili in CFL con riduzione del 100%. Il lavoratore disabile in CFL con riduzione del 100%, per tutto il periodo di vigenza del Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro contribuzione “53” e codici previsti per il pagamento della marca). contratto di formazione, deve essere indicato secondo le consuete modalità (codice tipo (1), dovrà essere esposto nel quadro “D” con i codici già previsti dalla circ. 203 del In corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate solo le caselle “n. dipendenti” e agevolazione del 50% sulla marca ”. “B-C” con il codice di nuova istituzione “D450” avente il significato di “disabili con Disabili con contratto di inserimento. circolare n. 51 del deve essere indicato, nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secondo le modalità indicate nella Il lavoratore disabile con contratto di inserimento per tutto il periodo di vigenza del contratto In relazione inoltre alle ulteriori modalità operative previste nei casi di cumulo, tenendo conto misure del beneficio. rinvia integralmente a quanto illustrato nei paragrafi precedenti, con riferimento alle diverse che le agevolazioni previste per i contratti di inserimento sono quelle già vigenti per i CFL, si Disabili con rapporto di apprendistato. per il pagamento della marca settimanale). deve essere indicato con le consuete modalità (rigo 20 o 21 dei quadri “B-C” e codici previsti Il lavoratore disabile con rapporto di apprendistato, per tutto il periodo di vigenza del rapporto, (2), dovrà essere esposto nel quadro “D” con i codici già previsti dalla circ. 203 del di “disabili con agevolazione del 50% sulla marca ”. essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D450” avente il significato Per lo stesso periodo di vigenza del rapporto di apprendistato, il medesimo soggetto dovrà lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrata nella circolare n. 203 del Al termine di detto periodo e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il Il lavoratore disabile, cui compete l’agevolazione ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, deve Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990. essere indicato secondo le modalità consuete (codice tipo contribuzione “58” o “59” e codice non si realizza l’ipotesi di cumulo. Nell’ipotesi di agevolazione ex art. 8, c. 9, nella misura del 100%, stante l’impianto legislativo, quadro “D” “L174” o “L175”). Nell’ipotesi invece di agevolazione ex art. 8, c. 9, nella misura del 50%, il beneficio ex lege n. Per lo stesso periodo di spettanza del beneficio, il medesimo soggetto dovrà essere indicato nei quadro “D” con uno dei codici già previsti con circolare n. 203 del 68/1999, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovrà essere esposto nel con agevolazione del 50%” o “D250” per “impiegati disabili con agevolazione del 50%”. quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D150” avente il significato di “operai disabili n. 68/1999, il lavoratore disabile dovrà essere indicato secondo le modalità illustrata nella Al termine delle agevolazioni ex. art. 8, c. 9, e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge circolare n. 203 del il previsto codice tipo contribuzione “75” e secondo le modalità consuete (codice quadro “D” Il lavoratore disabile, cui compete l’agevolazione ex lege n. 223/1991, deve essere indicato con Disabili con agevolazione ex lege n. 223/1991. “L180” e codice “S165” per il pagamento della marca settimanale) (3). Per lo stesso periodo di spettanza dell’agevolazione ex lege 223/91, il medesimo soggetto dovrà Al termine del rapporto e fino alla scadenza dei benefici di cui alla legge n. 68/1999, il 2.2. Lavoratori disabili con fiscalizzazione al 100% ex lege n. 68/1999 e altre forme di Disabili in CFL con riduzione del 25%. L’agevolazione del 75% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in agevolazione del 75%”, o ”D275” per “impiegati disabili con agevolazione del 75%”. In “B-C” con il codice di nuova istituzione “D175” avente il significato di “operai disabili con Disabili in CFL con riduzione del 40%. L’agevolazione del 60% a carico della Regione, determinata secondo il criterio illustrato in agevolazione del 60%” o “D260” per “impiegati disabili con agevolazione del 60%”. In “B-C” con il codice di nuova istituzione “D160” avente il significato di “operai disabili con Disabili in CFL con riduzione del 50%. Disabili in CFL con riduzione del 100%. Il beneficio ex lege n. 68/1999, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro agevolazione del 100% sulla marca”. “B-C” con il codice di nuova istituzione “D400” avente il significato di “disabili con Disabili assunti con contratto di inserimento. Disabili con rapporto di apprendistato. In relazione a tale ipotesi, si rinvia integralmente a quanto illustrato al punto di “disabili con agevolazione del 100% sulla marca ”. essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D400” avente il significato Disabili con agevolazione ex lege n. 223/1991. In relazione a tale ipotesi, si rinvia integralmente a quanto illustrato al punto Disabili con agevolazione ex art. 8, c. 9, legge n. 407/1990. Il beneficio ex lege n.68/1999, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro significato di “disabili con agevolazione del 100% sulla marca ”. dovrà essere indicato nei quadri “B-C” con il codice di nuova istituzione “D400” avente il Per lo stesso periodo di spettanza dell’agevolazione ex lege n. 223/1991, il medesimo soggetto IL DIRETTORE CENTRALE INFORMATIVI E IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI Craca TELECOMUNICAZIONI versare la contribuzione in misura fissa settimanale, pari a quella prevista per gli apprendisti. (1) Si ricorda che, nell’ipotesi in trattazione, è a carico del datore di lavoro l’obbligo di Spadaccia (2) Il datore di lavoro è tenuto a versare, per i lavoratori in rapporto di apprendistato, un 223/1991 (50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore), dovranno essere (3) Nell’ipotesi di spettanza del beneficio contributivo ex art. 8, c. 4, della legge n. contributo determinato in misura fissa settimanale. utilizzati anche i già previsti codici del quadro “D” “L400” e “L401”.     DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili.    DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE   Ai Dirigenti centrali e periferici Direttori delle Agenzie   Ai Roma, 19 novembre 2001 Coordinatori generali, centrali e   periferici dei Rami professionali     Dirigenti Medici Coordinatore generale Medico legale e   Al       Circolare n. 203 Presidente         Al   e, per conoscenza, Consiglieri di Amministrazione     di Indirizzo e Vigilanza Presidente e ai Membri del Consiglio Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci     all’esercizio del controllo Magistrato della Corte dei Conti delegato     di fondi, gestioni e casse Presidenti dei Comitati amministratori Presidente della Commissione centrale     dei contributi agricoli unificati     per l’accertamento e la riscossione Presidenti dei Comitati regionali Presidenti dei Comitati Provinciali Ai Allegati 5 OGGETTO: Istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili. SOMMARIO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l’assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 1) Quadro normativo di riferimento. Nel quadro complessivo di detto intervento legislativo, sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni in materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte dell’assunzione di soggetti disabili (capo IV, artt , recante il titolo "Convenzioni e Incentivi", allegato 1). La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonché l’espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modificazioni. Coerentemente con l’attuale processo di riforma del collocamento, che prevede l’attribuzione di numerose competenze ad uffici della Provincia individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici -denominati anche "servizi per l’impiego"- la concessione delle previste agevolazioni; le stesse sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto. Le seconde prevedono e disciplinano, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. Relativamente alle concrete modalità di rimborso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro, l’art. 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipulino "convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione". A dettare norme sul funzionamento di detto Fondo è intervenuto il decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (allegato 3), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi. A tal fine, per l’anno 2000 è stato emanato il decreto 26 settembre 2000, per l’anno 2001 il decreto 12 luglio 2001 (entrambi in allegato 2). Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l’Istituto ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d’intesa (allegato 4), che, sostituendo quello trasmesso con messaggio n del 5 luglio 2001, individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni. 2) Protocollo d’intesa tra INPS e Regioni. Dallo schema di protocollo si evidenzia che l’INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell’art. 3 del decreto n. 91/2000, l’approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 sono di esclusiva competenza dei servizi per l’impiego. Pertanto, come stabilito al punto 12 del protocollo d’intesa, nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza. Per le modalità di erogazione degli incentivi, l’intesa prevede che l’importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti (vedi il successivo punto 7). In tale ipotesi si ricorda, per quanto superfluo, di tener conto, nella stesura dell’intesa, della conseguente diversa numerazione degli articoli e dei relativi riferimenti. Tuttavia, le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all’atto della stipula dell’intesa stessa, ometteranno di inserire l’apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di lavoro interessati. Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l’Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell’intesa. Come inoltre previsto dal punto 7 del protocollo d’intesa, entro il 30 aprile di ogni anno l’Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell’intesa l’elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente: gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell’anno precedente. i relativi monti retributivi; il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell’entità del beneficio; Il punto 9 dell’intesa stabilisce, infine, l’incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l’INPS. Con la presente circolare, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro operanti nelle Regioni che sottoscrivano l’apposita intesa con l’Istituto. La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell’azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell’ammontare dei benefici stessi. Da ciò discende che le somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999 non potranno dall’Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio. Al riguardo, si fa presente che copia delle intese sottoscritte dovrà essere trasmessa, a cura delle Sedi regionali, alle competenti Strutture centrali dell’Istituto. In particolare, l’art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione: Come già anticipato al precedente punto 1, la legge n. 68/1999 prevede la concessione di riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili. 3) Misura e durata dei benefici. la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni; la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 4) Destinatari dei benefici. Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al già citato decreto n. 91/2000, possono accedere alle agevolazioni previste all’art. 13 della legge n. 68/1999: le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, c. 5, della legge n. 68/1999. le cooperative sociali di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge; i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999; Ai fini della fruizione dei benefici, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68/1999, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti. Come in precedenza chiarito, l’Istituto è interessato alle sole operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68. 5) Rapporti tra INPS e competenti enti territoriali. Il servizio valuta i programmi presentati e, in caso di approvazione, autorizza l’accesso al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione. la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione; Questi ultimi, quindi, per consentire la gestione delle riduzioni contributive in oggetto, invieranno alla competente Sede dell’Istituto, in seguito all’approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente: Pertanto qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o su altri aspetti, compresi controversie e/o ricorsi, dovrà essere inoltrata ai competenti uffici della Regione e/o Provincia. Le Regioni e/o Province avranno cura altresì di informare i datori di lavoro dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive. per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l’indicazione - per ciascuno di essi - della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante. Le Sedi regionali attiveranno le più efficaci sinergie con i competenti enti territoriali (Regione e/o Provincia), al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni - compresa quella relativa all’avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni - assicurando, inoltre, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione. Anche ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa alla competente Sede dell’Istituto, in tempo utile per l’adozione da parte di quest’ultima dei conseguenti provvedimenti. Queste ultime garantiranno, a loro volta, la più ampia collaborazione con i competenti uffici regionali e/o provinciali. All’atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo, con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio, con il codice di autorizzazione "2Y", che assume il nuovo significato di "azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999" e che sarà gestito attraverso l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione cui l’azienda è stata autorizzata. 6) Codifica aziende – Modalità operative. I datori di lavoro che usufruiscono dell’accentramento degli adempimenti contributivi, i quali, in relazione a diverse sedi di lavoro, fossero ammessi al beneficio in una o più Regioni diverse da quella nella quale assolvono gli obblighi contributivi, potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici spettanti sulla posizione accentrante, secondo le modalità specificate ai successivi punti 7 e 7.1. 7) Modalità di compilazione del mod. DM10/2. I medesimi datori di lavoro avranno cura altresì di comunicare, a ciascuna delle regioni concedenti le agevolazioni, gli importi conguagliati ripartiti a livello provinciale. I dati relativi saranno esposti nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione, aventi il nuovo significato sotto indicato, preceduto dal codice qualifica: A) Determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono. codice tipo contribuzione lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all’art. 13, c. 1, lett. a) della legge n. 68/1999 66 significato 67 nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori disabili assunti aventi titolo al beneficio; Inoltre, i datori di lavoro riporteranno: lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) della legge n. 68/1999 nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; B) Calcoleranno l’importo complessivo del beneficio spettante, pari al 100% e/o al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Fisc. art. 13 L. 68/1999" e dal codice di nuova istituzione relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la presente tabella: nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi come sopra determinato. nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti; Regione/Provincia autonoma Codice H402 Disabili Regione ABRUZZO H401 Disabili Regione BASILICATA H404 Disabili Regione CALABRIA H403 Disabili Regione CAMPANIA H406 Disabili Regione EMILIA ROMAGNA H405 Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA H408 Disabili Regione LAZIO H407 Disabili Regione LIGURIA H410 Disabili Regione LOMBARDIA H409 Disabili Regione MARCHE H412 Disabili Regione MOLISE H411 Disabili Regione PIEMONTE H414 Disabili Regione PUGLIA H413 Disabili Regione SARDEGNA H416 Disabili Regione SICILIA H415 Disabili Regione TOSCANA H418 Disabili Regione UMBRIA H417 Disabili Regione VALLE D’AOSTA H420 Disabili Regione VENETO H419 Disabili Provincia Autonoma TRENTO I datori di lavoro ammessi al beneficio in più di una Regione e autorizzati all’accentramento contributivo, ai fini delle operazioni di conguaglio, calcoleranno separatamente il beneficio spettante per i lavoratori impiegati nelle diverse Regioni e lo esporranno utilizzando i corrispondenti codici regionali, ferma restando l’indicazione dei contributi complessivamente dovuti come illustrata alla lett. A) del presente punto. Disabili Provincia Autonoma BOLZANO H421 I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che, come chiarito al precedente punto 2, hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per l’erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell’intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell’intesa. 7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi. esporranno l'importo dei benefici pregressi in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la seguente tabella: A tal fine: H431 Disabili Regione BASILICATA - Arretrati H432 Disabili Regione ABRUZZO - Arretrati H433 Disabili Regione CAMPANIA - Arretrati H434 Disabili Regione CALABRIA - Arretrati H435 Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA - Arretrati H436 Disabili Regione EMILIA ROMAGNA - Arretrati H437 Disabili Regione LIGURIA - Arretrati H438 Disabili Regione LAZIO - Arretrati H439 Disabili Regione MARCHE - Arretrati H440 Disabili Regione LOMBARDIA - Arretrati H442 Disabili Regione MOLISE - Arretrati H441 Disabili Regione PIEMONTE - Arretrati H444 Disabili Regione PUGLIA - Arretrati H443 Disabili Regione SARDEGNA - Arretrati H446 Disabili Regione SICILIA - Arretrati H445 Disabili Regione TOSCANA - Arretrati H448 Disabili Regione UMBRIA - Arretrati H447 Disabili Regione VALLE D’AOSTA - Arretrati H450 Disabili Regione VENETO - Arretrati H449 Disabili Provincia Autonoma TRENTO - Arretrati I datori di lavoro autorizzati all’accentramento contributivo si atterranno alle modalità già illustrate al precedente punto 7. Disabili Provincia Autonoma BOLZANO - Arretrati H451 In sede di elaborazione delle denunce contributive la procedura di controllo provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e con gli importi conguagliati al fine di ogni eventuale riscontro che si rendesse necessario. Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticiperà alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni. 8) Istruzioni procedurali e contabili. Tali versamenti dovranno affluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa a ciascuna Sede provinciale capoluogo di Regione presso la Tesoreria provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Direzione regionale, con il competente Assessorato della Regione. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Naturalmente, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a favore delle coesistenti Sedi INPS di Trento e di Bolzano. È opportuno che il conto GPZ 10/50 venga assistito da apposito partitario nel quale le somme stesse siano evidenziate per anno di riferimento. Ciò potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale degli oneri di che trattasi, prevista al punto 7 del Protocollo d'intesa. Le somme anticipate dovranno essere imputate in AVERE del conto GPZ 10/50 in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario. In ordine alla rilevazione contabile di detti oneri, la procedura di ripartizione dei modd. DM10/2 imputerà le somme evidenziate in corrispondenza dei codici di cui ai punti 7), lett. B), e 7.1) della presente circolare ai seguenti conti:     GPZ 35/51- Per gli oneri della Regione Abruzzo, contrassegnati dai codici "H401" e "H431" GPZ 35/50 - Per gli oneri della Regione Basilicata, contrassegnati dai codici "H402" e "H432"     GPZ 35/53 - Per gli oneri della Regione Calabria, contrassegnati dai codici "H403" e "H433"     GPZ 35/52 - Per gli oneri della Regione Campania, contrassegnati dai codici "H404" e "H434"     GPZ 35/55 - Per gli oneri della Regione Emilia Romagna, contrassegnati dai codici "H405" e "H435"     GPZ 35/54 -     GPZ 35/56 - Per gli oneri della Regione Friuli Venezia Giulia, contrassegnati dai codici "H406" e "H436" Per gli oneri della Regione Liguria, contrassegnati dai codici "H408" e "H438"     GPZ 35/57 - Per gli oneri della Regione Lazio, contrassegnati dai codici "H407" e "H437"     GPZ 35/58 - Per gli oneri della Regione Marche, contrassegnati dai codici "H410" e "H440"     GPZ 35/59 - Per gli oneri della Regione Lombardia, contrassegnati dai codici "H409" e "H439"     GPZ 35/60 - Per gli oneri della Regione Piemonte, contrassegnati dai codici "H412" e "H442"     GPZ 35/61 - Per gli oneri della Regione Molise, contrassegnati dai codici "H411" e "H441"     GPZ 35/62 - Per gli oneri della Regione Sardegna, contrassegnati dai codici "H414" e "H444"     GPZ 35/63 - Per gli oneri della Regione Puglia, contrassegnati dai codici "H413" e "H443" Per gli oneri della Regione Sicilia, contrassegnati dai codici "H415" e "H445"     GPZ 35/64 -     GPZ 35/66 - Per gli oneri della Regione Toscana, contrassegnati dai codici "H416" e "H446"     GPZ 35/65 - Per gli oneri della Regione Umbria, contrassegnati dai codici "H417" e "H447"     GPZ 35/68 - Per gli oneri della Regione Valle d'Aosta, contrassegnati dai codici "H418" e "H448"     GPZ 35/67 - Per gli oneri della Regione Veneto, contrassegnati dai codici "H419" e "H449"     GPZ 35/70 - Per gli oneri della Provincia Autonoma di Trento, contrassegnati dai codici "H420" e "H450"     GPZ 35/69 - Al riguardo si precisa che, per motivi di natura contingente inerenti la procedura DM, le somme evidenziate nei modd. DM 10/2 con i sopra citati codici affluiranno cumulativamente in "DARE" del conto di transito GPZ 51/50. Con lo stesso biglietto contabile, la procedura medesima ripartirà quindi tale importo complessivo mediante imputazione in "DARE" dei conti GPZ 35/.., accesi alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed in "AVERE" del suddetto conto GPZ 51/50. Per gli oneri della Provincia Autonoma di Bolzano, contrassegnati dai codici "H421" e "H451" Contestualmente la stessa procedura provvederà a rilevare, per gli importi pari a quelli risultanti ai corrispettivi conti GPZ 35/.. , il credito verso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'imputazione in DARE dei seguenti conti: Pertanto il conto di transito GPZ 51/50 dovrà presentare sempre un saldo pari a zero. GPZ 00/50 - Per il credito verso la Regione Basilicata     GPZ 00/51 - Per il credito verso la Regione Abruzzo     GPZ 00/52 - Per il credito verso la Regione Campania     GPZ 00/53 - Per il credito verso la Regione Calabria     GPZ 00/54 - Per il credito verso la Regione Friuli Venezia Giulia     GPZ 00/55 - Per il credito verso la Regione Emilia Romagna     GPZ 00/56 - Per il credito verso la Regione Liguria     GPZ 00/57 - Per il credito verso la Regione Lazio     GPZ 00/58 - Per il credito verso la Regione Marche     GPZ 00/59 - Per il credito verso la Regione Lombardia     GPZ 00/60 - Per il credito verso la Regione Piemonte     GPZ 00/61 - Per il credito verso la Regione Molise     GPZ 00/62 - Per il credito verso la Regione Sardegna     GPZ 00/63 - Per il credito verso la Regione Puglia     GPZ 00/64 - Per il credito verso la Regione Toscana     GPZ 00/65 - Per il credito verso la Regione Sicilia     GPZ 00/66 - Per il credito verso la Regione Valle d'Aosta     GPZ 00/67 - Per il credito verso la Regione Umbria     GPZ 00/68 - Per il credito verso la Provincia Autonoma di Trento     GPZ 00/69 - Per il credito verso la Regione Veneto     GPZ 00/70 - GPZ 25/50 - ed in AVERE dei conti che seguono: Per il credito verso la Provincia Autonoma di Bolzano Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Abruzzo     GPZ 25/52 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Basilicata     GPZ 25/51 -     GPZ 25/53 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Calabria Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Emilia Romagna     GPZ 25/54 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Campania     GPZ 25/55 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Lazio     GPZ 25/56 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Friuli Venezia Giulia     GPZ 25/57 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Lombardia     GPZ 25/58 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Liguria     GPZ 25/59 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Molise     GPZ 25/60 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Marche     GPZ 25/61 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Puglia     GPZ 25/62 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Piemonte     GPZ 25/63 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Sicilia     GPZ 25/64 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Sardegna     GPZ 25/65 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Umbria     GPZ 25/66 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Toscana     GPZ 25/67 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Veneto     GPZ 25/68 - Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Valle d'Aosta     GPZ 25/69 - Per l'addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Bolzano     GPZ 25/70 - Per l'addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Trento Conseguentemente i saldi dei conti GPZ 35/.. dovranno costantemente concordare con i saldi dei corrispettivi conti GPZ 25/.. . Per la movimentabilità di tali conti, nonché del conto GPZ 51/50, nell'eventualità di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95"). Inoltre, essendo la Sede provinciale INPS capoluogo di Regione competente per la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione stessa, le altre Sedi provvederanno immediatamente a trasferire a detta Sede provinciale, a mezzo mod. SC10/R, il credito accertato nei confronti della Regione medesima. Pertanto le Sedi interessate dall'accentramento contributivo effettueranno tanti trasferimenti per quante sono le Regioni nei confronti delle quali è stato accertato il credito, mentre per il credito accertato nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano la relativa somma dovrà essere trasferita, rispettivamente, alle Sedi di Trento e di Bolzano. A tale scopo dovrà essere effettuata la scrittura in P.D.: GPA 55/00 (a seconda della Regione o Provincia autonoma) GPZ 00/.. a Unitamente al suddetto trasferimento, le Sedi dovranno comunicare alla stessa Sede che accentra i rapporti finanziari l'ammontare del costo per il servizio reso la cui misura è stata fissata fino al , come risulta al punto 10 dell'Intesa, in L ,52 per ciascuna movimentazione dei codici sopra specificati. e dovrà essere indicata, nel relativo spazio del predetto mod. SC10/R, la seguente causale. "Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma ………….. per oneri ex lege n.68/1999 (c/ GPZ 00/..)". La determinazione di detto ammontare dovrà essere effettuata sulla base del numero delle suddette movimentazioni risultanti dalla lista che verrà prodotta dalla procedura DM qualora i codici di che trattasi siano presenti nelle denunce contributive di mod. DM10/2 ripartite. Tale lista, insieme con la copia dell'accennata comunicazione trasmessa alla Sede che accentra i rapporti finanziari, dovrà essere conservata in apposita raccolta per eventuali riscontri che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione dei rapporti finanziari con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Sede che tiene i rapporti finanziari, ricevuti i modd. SC10/R e le comunicazioni degli importi relativi al costo del servizio, provvederà: ad assumere in carico il credito trasferito dalle consorelle con la scrittura in P.D.: GPZ 10/50 ad addebitare alla Regione o Provincia autonoma interessata, con la scrittura in P.D. sotto riportata, gli oneri derivanti dai benefici concessi alle aziende, il rimborso spese per il servizio reso e l'IVA da applicare sul rimborso spese medesimo: GPA 55/01 (Debito per anticipazioni) concessi alle aziende) (per l'importo del credito per i benefici (per il rimborso spese) GPA 24/50 (per l'IVA sul rimborso spese) GPA 24/25 Tale scrittura dovrà comprendere, ovviamente, anche gli importi da addebitare alla Regione o Provincia autonoma per oneri rilevati direttamente dalla Sede stessa in quanto afferenti a benefici concessi ad aziende rientranti nella propria competenza territoriale. Nell'allegato 5 vengono riportati i sopra citati conti, tutti di nuova istituzione. Detta Sede avrà cura, inoltre, di verificare mediante la consistenza del saldo del conto GPZ 10/50, la congruità della provvista ricevuta provvedendo, in caso contrario, a segnalare la circostanza, per il tramite della Direzione regionale, sia alla Regione che a questa Direzione Generale. TRIZZINO   IL DIRETTORE GENERALE Allegato 4 (documento compresso in formato word) Allegato 5 (documento compresso in formato word) Allegato 1 (documento compresso in formato word) Allegato 2 (documento compresso in formato word) Allegato 3 (documento compresso in formato word)    

88 esempio 1269 - imponibile previdenziale del mese;
Contributi c/ditta del contratto inserimento-26,93% al 75%=20,1975%(1269 x 20,1975%=256,3); Agevolazione contributi c/ditta-connessa al contratto di inserimento (1269 x 26,93% al 25%=85,43); Agevolazione effettiva connessa alle legge 68/99(ex articolo 13); 1269 x 26,93% al 75%=256,30. In tal caso il datore per effetto del cumulo delle 2 agevolazioni ha l’azzeramento dei contributi c/ditta. Impiegato a tempo pieno con più di 50 anni,privo di lavoro, assunto con contratto di inserimento in una ditta del Commercio con -15 dipendenti ,di MILANO (AREA del nord); Il livello a cui è preordinato il contratto di inserimento è il 4 livello ( inquadramento iniziale 6 livello). Sono Rispettati i parametri oggettivi di cui al regolamento800/2008; 3 caratteri qualifica Uni-emens: 2( impiegato) F (FT) D( tempo determinato); Tipo contribuzione: C ( +50 anni/privo lavoro) 2 (40% riduzione) SETTORE CONTRIBUTIVO- commercio con Cuaf ridotta: 36,12-9,19= 26,93(aliq.contributiva c/ditta); Riduzione contributiva=26,93 x 40% =10,772; Contributi c/ ditta(aliquota) -26,93 al 60%= 16,158(16,16 per semplicità); Il dipendente svolge una lavorazione inquadrata in una voce di tariffa(0722) Inail, il cui tasso di rischio è il 4 per

89 Uni-emens

90 Uni-emens

91 UNI-EMENS

92 Uni-emens

93 Uni-emens Denunce individuale – Uni-emens.
1 F D ( 3 caratteri qualifica) F-1( tipo contribuzione); IMPONIBILE -1269; CONTRIBUTI [c/DITTA + c/DIP.] - 372,92 (256,3+116,62); DATI RETRIBUTIVI- LAV.DIV-ABILE- BENEFICIO DIV. ABILE. Codice regione- h 17 [umbria – REGIONE che concede il beneficio ]; Importo corrente beneficio x 26,93% al 75%=256,30; -Causale stat-div-abile - d75Disabili - agevolazione 75%- cumulo benefici( % di agevolazione articolo 13 L68/99/ CUMULABILE con l’altra agevolazione); IL DATORE VERSA I CONTRIBUTI DI 116,62( CONTRIBUTI C/DIP) contr./DITTA C.INSERIMENTO x 26,93% al 75%=256,3(inserimento). 2 righi un con inserimento b 1 0 2 rigo normale imponibile conntributi pieni salvo contributi ditta Disabili-agevolazione 75%- cumulo benefici

94 AGEVOLAZIONI economiche.
In caso di trasformazione anticipata del contratto di inserimento in un contratto a tempo indeterminato, i benefici economici NON possono continuare a trovare applicazione per tutta l'originaria durata del contratto agevolato, ma cesseranno una volta che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato(interpello 14 del 2009 M.L.) Esempio- Contratto di inserimento della durata di 18 mesi con agevolazione sui contributi c/ditta al 25%(datore stipulante impresa del nord). Il contratto viene trasformato a tempo indeterminato dopo 12 mesi. Perdita dei benefici contributivi tipici del contratto di inserimento per i mesi successivi alla trasformazione, vale a dire per 6 mesi(18 mesi-12mesi=6mesi) L'intervento di cui all'oggetto è stato sollecitato da un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. La domanda che l'Ordine professionale ha posto ai tecnici ministeriali aveva come scopo quello di accertare se, in caso di trasformazione anticipata del contratto di inserimento in un contratto a tempo indeterminato, i benefici economici potessero continuare a trovare applicazione per tutta l'originaria durata del contratto agevolato. Nello specifico, i consulenti del lavoro hanno ipotizzato la regolare prosecuzione dell'attività formativa, anche dopo la trasformazione del rapporto, non variando nessun'altra condizione. Prima, tuttavia, di entrare nel merito della questione, vale la pena riproporre alcuni tratti fondamentali di questo istituto contrattuale introdotto dalle legge Biagi, che -nel settore privato- ha sostituito il Cfl. Una posizione che non può essere totalmente condivisa per una serie di motivi di cui meglio si dirà nella seconda parte del presente intervento. Il Ministero del lavoro ha risposto negativamente. La disciplina di base è contenuta nell'art. 54 Dlgs n. 276/2003. Si tratta di una tipologia contrattuale di lavoro subordinato e a tempo determinato. Il legislatore dell'epoca lo ha definito come un contratto di lavoro finalizzato a realizzare, tramite un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinati soggetti. La formazione che deve essere impartita al lavoratore ha lo scopo di integrare le competenze professionali che il lavoratore potrebbe già possedere; a differenza dei Cfl, non consente il conseguimento di una qualifica professionale. Il contratto richiede la forma scritta. Per quanto riguarda l'ambito lavoristico, l'articolo 58 effettua un rimando alla disciplina prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato, che può essere applicata, se compatibile. Parte integrante del contratto è costituita dal progetto individuale di inserimento, che deve essere definito con il lavoratore, al fine di permettere l'adeguamento delle sue competenze professionali alla realtà aziendale. Anche il progetto va redatto in forma scritta a pena di nullità e automatica qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato. Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento devono essere fissate dai contratti collettivi di tutti i livelli anche all'interno degli enti bilaterali. Si ricorda che l' è stato sottoscritto un accordo quadro interconfederale, efficace durante il periodo di carenza della regolamentazione contrattuale. La regolamentazione del contratto di inserimento La norma prevede che il contratto di inserimento abbia una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi (elevata a 36 mesi per persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico). Va, tuttavia, tenuto presente che la durata del contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. Il rapporto, infatti, deve permettere al lavoratore di adattare le sue competenze professionali. All'interno dei limiti massimi di durata, il contratto di inserimento può essere prorogato, anche più volte, senza motivazione. I limiti di durata possono essere superati e la scadenza si sospende in caso di svolgimento del servizio militare o civile ovvero per maternità. Va ulteriormente ricordato che, nell'ipotesi in cui il rapporto di inserimento si protragga per più di 30 giorni -oltre la scadenza prevista- si realizza la sua trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non è esclusa la possibilità di stipula di contratti part-time. E' in ogni caso escluso il rinnovo dello stesso contratto tra i medesimi soggetti. Possono stipulare contratti di inserimento: - imprese e loro consorzi; - associazioni professionali, socioculturali e sportive; - enti pubblici economici; - gruppi di imprese; - enti di ricerca, pubblici e privati; - fondazioni; Interessante, per i gruppi di imprese e i consorzi, la possibilità di stipula di un solo contratto di inserimento con un soggetto che -tuttavia- può essere impiegato presso più società del consorzio o del gruppo. La legge impone una regola che condiziona la stipula: mantenere in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti (limitazione non operante se nei diciotto mesi precedenti è scaduto un solo contratto). A tal fine non rilevano le dimissioni, i contratti risolti durante o alla fine del periodo di prova, quelli cessati per giusta causa e i rapporti non trasformati a seguito di rifiuto del lavoratore. Infine, rammentiamo che la norma prevede una sorta di "franchigia", offrendo a chi assume la possibilità di non considerare quattro contratti non trasformati. Sono considerati come mantenuti in servizio i lavoratori il cui contratto è stato trasformato prima della scadenza. Fin qui, la mappatura dei soggetti ammessi alla stipula. Un po' più articolata appare, invece, la disamina dei lavoratori che possono essere assunti con lo strumento di cui si discute. E' la legge stessa -all'articolo 54- a fornirci l'esatta indicazione dei destinatari. Essi sono: - organizzazioni e associazioni di categoria. - soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (lett. a ); - lavoratori che desiderano rientrare nel circuito lavorativo dopo almeno 2 anni di inattività (lett. d ); - lavoratori con più di 50 anni di età, privi di un posto di lavoro (lett. c ); - disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni (lett. b ); - diversamente abili (lett. f ). - donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con particolari caratteristiche (lett. e ); Per il 2008 è stato emanato il Dm , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ; mentre l'Inps ha regolamentato il recupero delle agevolazioni con circolare n. 22/2009. Si può fare ricorso al contratto di inserimento anche per assumere cittadini comunitari ed extracomunitari. Riguardo alle donne l'identificazione dei territori è demandata a un decreto ministeriale annuale. Con riferimento ai disoccupati di lunga durata è opportuno tenere presente che si intendono tali coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici mesi; vi rientrano anche i soggetti disoccupati a seguito di dimissioni. I vantaggi "normativi" riguardano la possibilità di escludere i lavoratori assunti dal conteggio dei dipendenti per l'applicazione di particolari normative e istituti nonché di avvalersi del sottoinquadramento a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, fatte salve diverse previsioni dell'autonomia privata collettiva (1). Per incoraggiarne l'utilizzo, il legislatore ha accompagnato il contratto di inserimento/reinserimento con particolari "aiuti", di carattere normativo ed economico. Infatti, per l'individuazione della quota di riduzione spettante, occorre ricordare che l'accesso ai benefici contributivi in misura superiore al 25%, è vincolato all'obbligatorio rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione illustrate nel regolamento (Ce) n. 2204/2002. In parole povere, dunque, per verificare se e quali riduzioni contributive spettano, occorre rifarsi alla regolamentazione applicabile ai contratti di formazione e lavoro e alle disposizioni comunitarie. Gli incentivi di tipo economico (2) consistono, invece, nell'accesso alle riduzioni contributive previste dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro. - il contratto di lavoro ha una durata di almeno 12 mesi; In base a detti principi le riduzioni superiori al 25% spettano solo se: L'interpello ministeriale - l'assunzione con contratto di inserimento determina un aumento netto dei dipendenti dello stabilimento interessato (se l'assunzione non rappresenta un incremento netto dei dipendenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale). - il beneficio non supera il 50% del costo salariale annuo del lavoratore (elevato al 60% per i soggetti diversamente abili); E' proprio sulle agevolazioni contributive che verte la risposta all'interpello in esame. Il diniego del Ministero del lavoro, che sembra basarsi sulla differenziazione esistente tra il Cfl e il contratto di inserimento -come giù anticipato- non ci appare del tutto convincente per le motivazioni di carattere ermeneutico, economico e di opportunità, di seguito esposte. I benefici contributivi a supporto del contratto di inserimento/reinserimento sono regolamentati, come noto, dall'articolo 59 comma 3, del Dlgs n. 276/2003, che espressamente recita: "In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) , nel rispetto del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002" . Al riguardo, nella risposta all'interpello, il Ministero del lavoro fa riferimento alla circolare n. 31/2004, nella quale, su questo specifico aspetto, il Dicastero aveva già precisato che nel contratto di inserimento trova applicazione il regime di agevolazioni contributive "previsto dall'art. 16 del Dl n. 299/1994, convertito in legge n. 451/1994" . Inequivocabile appare il richiamo legislativo al sistema di agevolazioni contributive connesse alla disciplina in materia di Cfl. Occorre, tuttavia, osservare che il comma 6 del citato articolo 16 -a sua volta- rimanda alle previgenti disposizioni agevolative che regolano la materia. - continuano a sopravvivere le maggiori agevolazioni contributive - riassunte, peraltro, correttamente dall'Inps (3) - ricorrendo le ipotesi di legge E' proprio a seguito di questo richiamo, infatti, che - disposte dai seguenti provvedimenti: - articolo 8 della legge n. 407/1990 (riduzione in misura pari al 40% per le imprese del settore Turistico e Commerciale con meno di 15 dipendenti). - articolo 5 della legge n. 291/1988 (riduzione in misura pari al 50% per i datori di lavoro, non aventi carattere di impresa, ubicati nei territori dell'ex Mezzogiorno); - articolo 3 della legge n. 863/1984 (contribuzione datoriale nella misura prevista per gli apprendisti); Acclarata, quindi, la sopravvivenza - per relationem - delle previsioni normative che, ratione temporis , hanno regolato la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 451/1994 non si comprende bene come i tecnici del Ministero abbiano ritenuto non applicabile la previsione contenuta nel comma 11 del citato articolo 3 della legge n. 863/1984, che, in caso di conversione del Cfl in rapporto a tempo indeterminato -ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti a quelle oggetto del contratto originario- prevede l'applicazione, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro, dei benefici normativi e contributivi allo stesso collegati. A nostro parere, la mera considerazione relativa alla evidente diversa tipologia dei due rapporti (Cfl e inserimento), appare debole, atteso l'esplicito richiamo operato dal comma 3 dell'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 al sistema di incentivi previsti dalla disciplina in materia di Cfl. Si trattava, quindi, di un beneficio aggiuntivo rispetto a quello previsto per l'originario Cfl e, per di più, subordinato ad una durata -dell'iniziale contratto di formazione- di 24 mesi. Ricordiamo che la norma in questione prevedeva -in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di formazione di durata biennale, stipulato nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento Cee- un ulteriore anno di contribuzione agevolata a favore del datore di lavoro. Inoltre, risulta poco attinente al caso il riferimento -operato dal Ministero per confermarne l'inapplicabilità- alla disposizione ex articolo 15 della legge n. 196/1997. Entrambe le condizioni sono assolutamente avulse rispetto al petitum oggetto dell'interpello e, altresì, palesemente non riconducibili al contratto di inserimento che, peraltro -fatta eccezione per l'ipotesi di stipula con soggetti diversamente abili, ex lettera f) dell'articolo 54- non può avere una durata superiore ai diciotto mesi. Non ci sembra, infatti, possibile universalizzare detta considerazione; occorrerebbe, quanto meno, esaminare il contenuto dei singoli progetti individuali finalizzati all'adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, per valutare il conseguente ruolo che può assumere la formazione. Poco convincente e, soprattutto, troppo generalizzata appare, altresì, la riflessione in merito all'apporto solamente eventuale dell'attività formativa nel contratto di inserimento. Si tratterà anche di una formazione più on the job che teorica; la stessa, tuttavia, può avere la sua rilevanza soprattutto quando si prova a inserire -in determinati contesti lavorativi- soggetti giovani, ovvero a reinserire lavoratori che non hanno svolto alcuna attività lavorativa per almeno due anni. A conferma di questa tesi, peraltro, l'articolo 55 del Dlgs n. 276/2003 stabilisce che, ove erogata, tale attività formativa deve essere registrata nel libretto formativo. Se, quindi, sul versante sistematico ci sembra opinabile la posizione ministeriale, proviamo a stabilire se le scelte dei tecnici possano essere state dettate da valutazioni connesse a possibili economie gestionali. La risposta è abbastanza semplice e ovvia: tutti -a ragione- saranno portati a utilizzare sempre e comunque l'intero periodo di agevolazione loro spettante. Questa soluzione, quindi, non produrrà alcun vantaggio alle casse dell'Inps, che saranno chiamate a sopportare i medesimi costi che -comunque- avrebbero dovuto sostenere per il finanziamento delle misure agevolate, anche in caso di diverso e più favorevole orientamento ministeriale. La prima domanda che ci poniamo è, quindi, la seguente: alla luce della decisione assunta dal Dicastero, quali comportamenti adotteranno coloro che hanno stipulato contratti di inserimento? In un contesto sociale contraddistinto da una evidente crisi economica e occupazionale nonché da una grande attenzione alla eccessiva precarietà dei rapporti di lavoro, la soluzione adottata dal Ministero ci sembra non produrre altro effetto se non quello esclusivo di penalizzare i lavoratori che, nella migliore delle ipotesi, vedranno procrastinato il momento della loro stabilizzazione. Non va, peraltro, sottovalutato proprio questo aspetto. Infine, ma non da ultimo, una considerazione sulle valutazioni di opportunità. Vale la pena evidenziare che è, comunque, possibile fidelizzare il lavoratore, senza rinunciare alle riduzioni contributive. Tale intendimento può realizzarsi consegnandogli una lettera che contenga, tra l'altro, la clausola di trasformazione -alla originaria scadenza- del contratto di inserimento in un rapporto a tempo indeterminato, sempre che -nel frattempo- non sia intervenuta la legittima risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti coloro che operano in ambiti aziendali conoscono perfettamente l'importanza che può assumere il momento temporale di ogni decisione. La possibilità offerta oggi non corrisponde automaticamente ad una certezza del domani. (2) Per espressa previsione normativa, gli incentivi economici non trovano applicazione con riferimento ai giovani, da 18 a 29 anni, indicati alla lettera a) dell'articolo 54. (1) Ricordiamo che, a seguito della modifica introdotta dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del Dl 14 marzo 2005, n. 35, detta possibilità non si estende all'assunzione delle donne ex art. 54, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 276/2003. _____ (3) Cfr. circolare Inps n. 51/2004.

95 AGEVOLAZIONI economiche
È conveniente trasformare il contratto di inserimento in tempo indeterminato solo alla fine (dopo 18 mesi/36mesi nel caso di disabili) per utilizzare sempre e comunque l'intero periodo di agevolazione. Acclarata, quindi, la sopravvivenza - per relationem - delle previsioni normative che, ratione temporis , hanno regolato la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 451/1994 non si comprende bene come i tecnici del Ministero abbiano ritenuto non applicabile la previsione contenuta nel comma 11 del citato articolo 3 della legge n. 863/1984, che, in caso di conversione del Cfl in rapporto a tempo indeterminato -ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti a quelle oggetto del contratto originario- prevede l'applicazione, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro, dei benefici normativi e contributivi allo stesso collegati. A nostro parere, la mera considerazione relativa alla evidente diversa tipologia dei due rapporti (Cfl e inserimento), appare debole, atteso l'esplicito richiamo operato dal comma 3 dell'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 al sistema di incentivi previsti dalla disciplina in materia di Cfl. Inoltre, risulta poco attinente al caso il riferimento -operato dal Ministero per confermarne l'inapplicabilità- alla disposizione ex articolo 15 della legge n. 196/1997. Ricordiamo che la norma in questione prevedeva -in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di formazione di durata biennale, stipulato nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento Cee- un ulteriore anno di contribuzione agevolata a favore del datore di lavoro. Si trattava, quindi, di un beneficio aggiuntivo rispetto a quello previsto per l'originario Cfl e, per di più, subordinato ad una durata -dell'iniziale contratto di formazione- di 24 mesi. Entrambe le condizioni sono assolutamente avulse rispetto al petitum oggetto dell'interpello e, altresì, palesemente non riconducibili al contratto di inserimento che, peraltro -fatta eccezione per l'ipotesi di stipula con soggetti diversamente abili, ex lettera f) dell'articolo 54- non può avere una durata superiore ai diciotto mesi. Poco convincente e, soprattutto, troppo generalizzata appare, altresì, la riflessione in merito all'apporto solamente eventuale dell'attività formativa nel contratto di inserimento. Non ci sembra, infatti, possibile universalizzare detta considerazione; occorrerebbe, quanto meno, esaminare il contenuto dei singoli progetti individuali finalizzati all'adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, per valutare il conseguente ruolo che può assumere la formazione. A conferma di questa tesi, peraltro, l'articolo 55 del Dlgs n. 276/2003 stabilisce che, ove erogata, tale attività formativa deve essere registrata nel libretto formativo. Si tratterà anche di una formazione più on the job che teorica; la stessa, tuttavia, può avere la sua rilevanza soprattutto quando si prova a inserire -in determinati contesti lavorativi- soggetti giovani, ovvero a reinserire lavoratori che non hanno svolto alcuna attività lavorativa per almeno due anni. Se, quindi, sul versante sistematico ci sembra opinabile la posizione ministeriale, proviamo a stabilire se le scelte dei tecnici possano essere state dettate da valutazioni connesse a possibili economie gestionali. La prima domanda che ci poniamo è, quindi, la seguente: alla luce della decisione assunta dal Dicastero, quali comportamenti adotteranno coloro che hanno stipulato contratti di inserimento? La risposta è abbastanza semplice e ovvia: tutti -a ragione- saranno portati a utilizzare sempre e comunque l'intero periodo di agevolazione loro spettante. Questa soluzione, quindi, non produrrà alcun vantaggio alle casse dell'Inps, che saranno chiamate a sopportare i medesimi costi che -comunque- avrebbero dovuto sostenere per il finanziamento delle misure agevolate, anche in caso di diverso e più favorevole orientamento ministeriale. Infine, ma non da ultimo, una considerazione sulle valutazioni di opportunità. In un contesto sociale contraddistinto da una evidente crisi economica e occupazionale nonché da una grande attenzione alla eccessiva precarietà dei rapporti di lavoro, la soluzione adottata dal Ministero ci sembra non produrre altro effetto se non quello esclusivo di penalizzare i lavoratori che, nella migliore delle ipotesi, vedranno procrastinato il momento della loro stabilizzazione. Non va, peraltro, sottovalutato proprio questo aspetto. Tutti coloro che operano in ambiti aziendali conoscono perfettamente l'importanza che può assumere il momento temporale di ogni decisione. La possibilità offerta oggi non corrisponde automaticamente ad una certezza del domani. Vale la pena evidenziare che è, comunque, possibile fidelizzare il lavoratore, senza rinunciare alle riduzioni contributive. Tale intendimento può realizzarsi consegnandogli una lettera che contenga, tra l'altro, la clausola di trasformazione -alla originaria scadenza- del contratto di inserimento in un rapporto a tempo indeterminato, sempre che -nel frattempo- non sia intervenuta la legittima risoluzione del rapporto di lavoro.

96 Autoliquidazione dei premi
Applicazione degli sgravi(CIRC 32/2006 INAIL) : 1) le riduzioni non spettano ai giovani da 18 a 29 anni assunti con contratto di inserimento, a meno che rientrino in altre tipologie beneficiarie (donne o portatori di handicap); 2) la riduzione del 25% è sempre applicabile; 3) le riduzioni al premio eccedenti il 25% del dovuto spettano alle condizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2204/2002(ora sostituito dal regolamento 800/2008) Circ 32 del 2006 inail Anche l'Inail, con la circolare n. 32/2006 (di seguito pubblicata), detta le proprie istruzioni operative in relazione ai contratti di inserimento sia sul fronte degli adempimenti in capo al datore di lavoro che deve pagare il premio sia sul versante della liquidazione delle prestazioni a favore del lavoratore in inserimento infortunatosi e colpito da una malattia professionale. Pagamento del premio e autoliquidazione La problematica dei contratti di inserimento rileva ai fini Inail in quanto gli stessi sono, per la maggior parte dei beneficiari, portatori di sgravi sui premi dovuti all'Inail medesimo, sgravio che l'impresa applica in sede di autoliquidazione del premio. La circolare dell'Inail tende a equiparare i contratti di inserimento a quelli di formazione e lavoro sia dal punto degli adempimenti del datore di lavoro sia sul versante delle prestazioni. Per l'applicazione degli sgravi occorre considerare alcuni principi generali che riassumiamo rapidamente e che sono applicabili anche agli sgravi Inps: 1) le riduzioni non spettano ai giovani da 18 a 29 anni assunti con contratto di inserimento, a meno che rientrino in altre tipologie beneficiarie (donne o portatori di handicap); 2) la riduzione del 25% è sempre applicabile; 3) le riduzioni al premio eccedenti il 25% del dovuto spettano alle condizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2204/2002 e cioè se la riduzione non supera il 50% (60% per i disabili) del costo salariale annuo del lavoratore, se c'è incremento netto dei dipendenti e sia garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. In relazione alla procedura di autoliquidazione dei premi l'Istituto svincola il datore di lavoro dall'obbligo di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di legge per usufruire degli incentivi economici connessi con il contratto di inserimento. L'Inail si riserva ovviamente la facoltà di effettuare le opportune verifiche al riguardo. In pratica la dimostrazione della presenza dei requisiti in capo al lavoratore per instaurare un contratto di inserimento non sarà richiesta dall'Inail in fase di autoliquidazione. Naturalmente i datori di lavoro devono cautelarsi pretendendo dal lavoratore assunto di autocertificare la propria condizione soggettiva. Quanto detto deriva dalla circolare n. 31/2004 del Ministero del lavoro che a sua volta richiama la circolare n. 117/2003 dell'Inps in base alla quale lo status del lavoratore disoccupato deve essere attestato da autocertificazione del lavoratore e da attestazione del Centro dell'impiego che dichiari l'assenza di iscrizione dagli elenchi anagrafici. Tale richiamo è però riferibile alla categoria dei disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, mentre per coloro che hanno più di 50 anni e siano privi di un posto di lavoro, nonché per coloro che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, sarà sufficiente una dichiarazione rilasciata dal lavoratore stesso (vedi in tale senso Inps, circ. n. 51/2004). Per le donne residenti nei territori agevolati occorrerà acquisire, da parte del datore di lavoro, la documentazione che attesti la residenza

97 Compilazione della dichiarazione salari
Campo 14: vanno indicate le retribuzioni al 100% dei lavoratori con contratto di inserimento, in relazione però a quelli il cui premio è corrisposto nelle misure ridotte del 75%, 60% e 50%; non vanno incluse in tale campo le retribuzioni dei contratti di inserimento totalmente esenti %(IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 100% dei soli contratti di inserimento con agevolazione al 25% - 40%- 50% ); 2) Campo 15: vanno indicate qui le retribuzioni parzialmente esenti che, riferite ai contratti di inserimento, riguardano le esenzioni al 25%, 40% e 50%; (IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 25% /40% /50% ); 3) Campi 29 e 30: qui vanno specificate con i seguenti codici le retribuzioni dei contratti di inserimento parzialmente esenti: codice A (esenzione al 25%), codice D (esenzione al 40%) e codice F (esenzione al 50%); (IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 25%/40%/50%-CON LETTERA); 4) Campi 39 e 40: col codice C vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% tra cui anche quelle relative ai contratti di inserimento che godono di tale beneficio. . CAMPI 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B) In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti e le relative tipologie di esenzione così codificate: -   A = CFL / Contratti di inserimento con esenzione al 25%; -   B = CFL con applicazione della regola del "de minimis"; -   D = CFL / Contratti di inserimento con esenzione al 40%; -   F = CFL / Contratti di inserimento ed equiparati con esenzione al 50% (es. contratti stipulati ai sensi della legge     n. 407/1990, art. 8, comma 9).

98 Modello 1031 I campi di interesse, sulla base delle istruzioni relative alla precedente autoliquidazione e con riserva di eventuali modifiche apportate dall'Inail, del modello 1031 sono i seguenti: 1) Campo 14: vanno indicate le retribuzioni al 100% dei lavoratori con contratto di inserimento, in relazione però a quelli il cui premio è corrisposto nelle misure ridotte del 75%, 60% e 50%; non vanno incluse in tale campo le retribuzioni dei contratti di inserimento totalmente esenti; 2) Campo 15: vanno indicate qui le retribuzioni parzialmente esenti che, riferite ai contratti di inserimento, riguardano le esenzioni al 25%, 40% e 50%; 3) Campi 29 e 30: qui vanno specificate con i seguenti codici le retribuzioni dei contratti di inserimento parzialmente esenti: codice A (esenzione al 25%), codice D (esenzione al 40%) e codice F (esenzione al 50%); 4) Campi 39 e 40: col codice C vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% tra cui anche quelle relative ai contratti di inserimento che godono di tale beneficio. Prestazioni a favore del lavoratore In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento le prestazioni dovranno essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle prestazioni effettivamente percepite. Parziale eccezione ai criteri generali incontra l'ipotesi in cui il destinatario della prestazione sia un minore di anni 18 assunto però con contratto di formazione nell'ambito della pubblica amministrazione. In tale caso si applicherà, come per il passato, la norma di cui all'art. 119 del Testo unico (Dpr n. 1124/1965) che prevede che l'indennità di temporanea sia commisurata alla retribuzione effettiva e la rendita per inabilità permanente e ai superstiti ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale fissata per le persone assicurate, di età superiore agli anni 18, non apprendiste, occupate nella medesima lavorazione.

99 Modello 1031 ESEMPIO: LA DITTA del settore commerciale con sotto i 15 dipendenti, UBICATA AL centro nord, NELLA PAT HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO di inserimento. La attività (voce di tariffa)che esplica il dipendente ha un tasso del 4 per mille. La retribuzione annuale del dipendente è Inserimento con agevolazione al 40%(rispetto REG 800/2008); A(campo 14)-18144 B(campo 15) AL 40%= 7257 Campo Campo 30-D) I campi di interesse, sulla base delle istruzioni relative alla precedente autoliquidazione e con riserva di eventuali modifiche apportate dall'Inail, del modello 1031 sono i seguenti: 1) Campo 14: vanno indicate le retribuzioni al 100% dei lavoratori con contratto di inserimento, in relazione però a quelli il cui premio è corrisposto nelle misure ridotte del 75%, 60% e 50%; non vanno incluse in tale campo le retribuzioni dei contratti di inserimento totalmente esenti; 2) Campo 15: vanno indicate qui le retribuzioni parzialmente esenti che, riferite ai contratti di inserimento, riguardano le esenzioni al 25%, 40% e 50%; 3) Campi 29 e 30: qui vanno specificate con i seguenti codici le retribuzioni dei contratti di inserimento parzialmente esenti: codice A (esenzione al 25%), codice D (esenzione al 40%) e codice F (esenzione al 50%); 4) Campi 39 e 40: col codice C vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% tra cui anche quelle relative ai contratti di inserimento che godono di tale beneficio.

100 Modello 1031.

101 Le quote parzialmente esenti

102 Calcolo - Regolazione premio

103 esempio 18144(campo 14) - 7257(campo 15) = 10887x tasso(4 PER 1000 ) =
1% (0,43) = 43,98 ( dovuto anno 2010); 43, EURO(rata 2010)= 3,98(regolazione 2010) RATA DEL ,98

104 Le quote totalmente esenti
LA DITTA del settore artigiano rispettosa dei requisiti comunitari di cui al regolamento 800/2008, NELLA PAT HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO di inserimento. La attività (voce di tariffa)che esplica il dipendente ha un tasso del 4 per mille. Il dipendente ha un imponibile previdenziale di 20555 A - campo 14 ( non va indicato nulla); 39)-Dettaglio retribuzioni esenti al 100%-20555; 40)-Lettera -C) ;

105 Le quote totalmente esenti

106 Detrazione minima – articolo 13) DPR 917/86
In caso di reddito di lavoro dipendente inferiore a euro; Detrazione minima di 1380 Da ragguagliare; Da non ragguagliare se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi.

107 Detrazione minima nel periodo di paga;
Contratto di inserimento stipulato il 1 novembre del 2010, con reddito di lavoro dipendente minore di 8000 euro. Si considera il periodo di paga di novembre. 1) se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica la detrazione + conveniente tra a) e b). 1380/ * 30= 113,42( detrazione minima ragguagliata) 1840/365 x g = 151,23. Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto b) in quanto più vantaggiosa.

108 Detrazione minima nel periodo di paga:
2) se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi se non quelli erogati dal sostituto, il sostituto nel caso in cui presuma un reddito di lavoro dipendente minore di 8000 euro applica la detrazione + conveniente tra a) e b): 1380/ 61 g * 30g= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ; 1840 / 365 x g = 151,23 ; Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto a) in quanto più vantaggiosa.

109 Detrazione minima nel conguaglio di fine anno/rapporto
Contratto di inserimento stipulato il 1 novembre del 2010, con reddito di lavoro dipendente erogato, minore di 8000 euro. 1)se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica la detrazione + conveniente tra a) e b). 1380/ * 61 g = 230,63( detrazione minima ragguagliata) 1840/365 x g = 307,506; Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto b) in quanto più vantaggiosa.

110 Detrazione minima nel conguaglio di fine anno
2)se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi se non quelli erogati dal sostituto, il sostituto applica la detrazione + conveniente tra a) e b) : 1380/ 61 g * 61g = 1380 ( detrazione minima non ragguagliata) ; 1840 /365 x g = 307,506 ; Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto a) in quanto più vantaggiosa.

111 Deduzione irap Retribuzione lorda Contributi ditta
Premi inail – deducibili gia’ di per se stessi Tfr Non cuneo fiscale - solo tempi indeterminati Non g ricavi


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