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IN COLLABORAZIONE con ASSTRA E CAIPET

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Presentazione sul tema: "IN COLLABORAZIONE con ASSTRA E CAIPET"— Transcript della presentazione:

1 IN COLLABORAZIONE con ASSTRA E CAIPET
Workshop IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE NELL’AMBITO DELLA MOBILTA’ DELLE PERSONE 20 MAGGIO 2009 Centro Congressi-Via CAVOUR 50/A- Roma Relazione introduttiva Romeo Incerti

2 Il Noleggio con Conducente nell’ambito della mobilita’ delle persone
Il noleggio con conducente è una delle forme attraverso cui si esplica il trasporto di persone. I “settori di mercato” verso cui si rivolge il noleggio con conducente di autovetture possono essere diversi: - in alcune zone a domanda debole, o per integrare i servizi di trasporto pubblico in aree congestionate, il noleggio con conducente può sostituirsi, od integrare il trasporto pubblico classico (D.Lgs 422/97); - di norma, però, il noleggio con conducente è un servizio di trasporto “privato” che si rivolge ad un pubblico che richiede prestazioni che sono al confine tra un’attività di “trasporto pubblico non di linea” ed un’attività di “trasporto turistico”. In questa relazione ci si occuperà di questa seconda tipologia di noleggio con conducente, con particolare attenzione al tema della classificazione “pubblica” o “privata” di questa attività e delle sue relazioni con il servizio taxi. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

3 Classificazione normativa NCC
Le legge quadro che disciplina il settore è la legge 21/92, che è la legge che disciplina il cosidetto “trasporto pubblico non di linea” Secondo questo testo legislativo il servizio di noleggio con conducente è chiaramente classificato come trasporto pubblico non di linea; All’interno della legge 21/92 che disciplina questa attività vi sono però diverse affermazioni che contraddicono questa classificazione. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

4 legge 21/92 (art. 1) Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ….. che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi b) il servizio di noleggio con conducente Romeo Incerti, 20 maggio 2009

5 Legge 21/92 (art. 2) Servizio taxi Il servizio taxi: - si rivolge ad una utenza indifferenziata; - lo stazionamento avviene in luogo pubblico; - le tariffe sono determinate amministrativamente; - il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale; -la prestazione del servizio è obbligatoria. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

6 Legge 21/92 (art. 3) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

7 Legge 21/92 (art. 4 e 5) La competenza è delle Regioni e degli enti locali. Le Regioni stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti e delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative. Presso le Regioni e i Comuni sono costituite commissioni consultive in cui deve essere riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria e alle associazioni degli utenti. I comuni stabiliscono : Il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio; Le modalità per lo svolgimento del servizio; I criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi; I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio taxi e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

8 Differenze tra autorizzazione e licenza
L’autorizzazione può esser definita come quel provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente ad istanza dell'interessato) provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo; La licenza invece consente l’attività sulla base di una valutazione discrezionale circa la rispondenza all’interesse pubblico che, nelle condizioni ambientali esistenti, una nuova attività di quel genere venga svolta o meno. Nelle licenze, quindi, la discrezionalità non investe la valutazione dei requisiti, come avviene nelle autorizzazioni, ma addirittura l’opportunità dell’esercizio dell’attività. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

9 Legge 21/92 (art. 7) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono: Essere iscritti all’albo delle imprese artigiane; Associarsi in cooperative di produzione e lavoro; Associarsi in consorzio tra imprese artigiane; Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

10 Legge 21/92 (art. 8) Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate dalle Amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso. Non è ammesso il cumulo di più licenze per il servizio taxi. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sono a disposizione dell’utenza. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

11 Legge 21/92 (art. 10) I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi: - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio - per chiamata alle armi; - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta; - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. Non è previsto nulla in merito alla sostituzione alla guida per i titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

12 Legge 21/92 (art. 11) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuale presso le rispettive rimesse. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

13 Legge 21/92 (art. 13) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

14 Legge 21/92 (considerazioni conclusive)
Trasporto pubblico I comuni stabiliscono il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio NCC e le modalità per lo svolgimento del servizio; E’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici. Trasporto privato Autorizzazioni e non licenze; Lo stazionamento non avviene in luogo pubblico; La prenotazione avviene presso la rimessa; Il prezzo del servizio è libero; E’ ammesso il cumulo di più autorizzazioni; La prestazione del servizio non è obbligatoria; Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; E’ possibile svolgere l’attività come imprenditore privato. Sembra più un trasporto privato che non un trasporto pubblico; non vi sono limitazioni “territoriali”; la regolamentazione è in capo alle Regioni. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

15 Le Regioni La Legge 21/92 afferma che le Regioni stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti e delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative. - Alcune Regioni non hanno prodotto alcuna legge; - Altre si sono limitate a trasferire le funzioni amministrative agli Enti Locali senza stabilire alcun criterio per la redazione dei regolamenti comunali; - Altre ancora si sono limitate a produrre norme in merito al “Ruolo dei Conducenti”; - Infine alcune hanno prodotto una normativa generale che di norma ricalca l’impianto della legge 21/92, precisando requisiti e modalità per l’iscrizione al Ruolo, la composizioni delle Commissioni consultive, il sistema sanzionatorio, i criteri per la definizione dei contingenti. Abruzzo: Ruolo; Basilicata: Norme complessive; Calabria: si limita ad eliminare i controlli sui Regolamenti comunali; Campania: demanda alla Giunta la predisposizione di un Regolamento; delibera Giunta Regionale 474/01; Emilia Romagna: delega alle Provincie; Friuli: norma generale; Lazio: norme generali, più volte riviste sul tema degli NCC Liguria: Norma generale con particolare attenzione al tema della determinazione dei fabbisogni di licenze ed autorizzazioni; nel 2007 è stato fatto un testo unico che comprende pure il noleggio bus ed il trasporto per diversamente abili. Lombardia: Legge generale; la Regione stabilisce i contingenti provinciali e le provincie stabiliscono i contingenti comunali; nelle zone di intensa conurbazione la Regione promuove la costituzione di convenzioni per definire le diverse vicende del servizio a livello sovracomunale; Marche: Ruolo, delega ai comuni, sistema sanzionatorio; Molise: il tema è richiamato nella legge sul decentramento delle funzioni amministrative; Piemonte: Legge generale con attenzione alla definizione dei contingenti; Puglia: norma complessiva; Sardegna: delega delle funzioni all’interno di un provvedimento che riguarda l’applicazione della 218/03; Sicilia: delega le funzioni; fa alcune precisazioni sulla 21/92; parla espressamente di mototaxi; Toscana: Legge complessiva; Umbria: Delega ai comuni, criteri per il contingentamento, ruolo e commissione consultiva regionale; Val d’Aosta: Legge generale: il contingentamento lo decide la Regione; Veneto: Legge generale; il contingente lo definisce la Regione Romeo Incerti, 20 maggio 2009

16 Il caso romano Su questa situazione legislativa si è inserito il problema romano: di fronte al blocco di nuove autorizzazioni di NCC ed a fronte di una domanda di servizi di trasporto crescente si sono cominciate ad acquisire autorizzazioni di altri comuni per poi operare stabilmente nel territorio del comune di Roma. I tentativi di ridimensionare questo fenomeno e di limitare l’operatività degli NCC con autorizzazioni di altri comuni sono stati innumerevoli: - L.R. Lazio 14 febbraio 2005 n.7; - Delibera Giunta Comune Roma 3 agosto 2005 n.396; - Determinazione dirigenziale del Comune di Roma n.1613 del 6 ottobre Tutti questi tentativi sono falliti o perché bocciati dalla Giustizia Amministrativa o perché modificati dall’Assemblea regionale. Si è quindi passati alla proposta di modifica della fonte normativa primaria, la legge 21/92. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

17 Modifiche alla Legge 21/92 (1)
Le modifiche apportate con l’art. 29 comma 1 quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14 tendono a “territorializzare” il servizio NCC: - si precisa che lo stazionamento dei mezzi “deve avvenire” all’interno delle rimesse; - si aggiunge che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione; - si prevede che i comuni possono regolamentare l’accesso nel loro territorio o nelle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, mediante la preventiva comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

18 Modifiche alla Legge 21/92 (2)
- si precisa che per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa … situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. - si precisa che nei comuni in cui è esercito il servizio taxi, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; Romeo Incerti, 20 maggio 2009

19 Modifiche alla Legge 21/92 (3)
- si riscrive completamente il comma 4 dell’art. 11 della Legge 21/92, affermando che “le prenotazioni di trasporto per servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data , luogo, e Km. di partenza e arrivo; 4) orario d inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

20 Modifiche alla Legge 21/92 (4)
Si inserisce un nuovo articolo, l’11 bis, che prevede il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le disposizioni previste dagli articoli 3 e 11 della Legge, ovvero degli articoli che disciplinano lo stazionamento dei mezzi, le modalità di prenotazione del servizio di trasporto, l’obbligo del foglio di servizio. Si parte dalla sospensione di un mese dal “Ruolo” per la prima inosservanza, fino alla cancellazione alla quarta inosservanza. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

21 Problematiche della 21/92 modificata
I principali problemi incontrati dalla modifica della L. 21/92 sono stati: - l’opposizione delle organizzazioni dei noleggiatori; - la materia, ai sensi del titolo V è di competenza delle Regioni; - la norma è contraria ai principi costituzionali e comunitari in merito alla libertà di impresa e di stabilimento e probabilmente alla Direttiva 123/06 CE relativa ai servizi. - l’Antitrust ha segnalato la portata anticoncorrenziale della nuova norma ed ha auspicato interventi correttivi “volti ad eliminare i vincoli amministrativi previsti per l’attività di noleggio con conducente ed a preservare l’attuale normativa nazionale in materia”; Il governo, condividendo le osservazioni avanzate dalla categoria e dalla Commissione Trasporti della Camera, ha in un primo tempo annunciato l’annullamento dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, ed ha poi proposto, tramite l’art. 7 bis della Legge 33/09 di sospenderne l’efficacia fino al 30 giugno Parallelamente è stato istituito un tavolo tecnico per verificare quali modifiche apportate alla Legge 21/92. considerato che l’articolo 29, comma 1-quater, reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l’accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione e le modalità di esercizio dell’attività, con la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione; Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 2198-A XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti, e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore; ritenuto pertanto che, in ogni caso, il Parlamento e il Governo debbano tempestivamente intervenire per rivedere, anche abrogandole, le disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-quater; ribadita più in generale l’esigenza che questioni di particolare importanza siano oggetto di una legislazione organica, definita con l’intervento delle Commissioni competenti nel settore, piuttosto che essere affrontate in provvedimenti « omnibus », esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: sopprimere il comma 1-quater dell’articolo 29. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

22 Le prospettive: 1) mantenere le Modifiche
Mantenere le modifiche alla 21/92: è l’ipotesi caldeggiata dalle organizzazioni dei taxisti che però incontra tutte le problematiche giuridiche prima richiamate: - la materia rientra nella competenza delle Regioni; - la norma che restringe in modo significativo la possibilità di operare su tutto il territorio è in violazione del principio costituzionale di “libertà di iniziativa economica privata” e dei principi comunitari di libertà di circolazione e di insediamento. Questa ipotesi dovrebbe avere scarse possibilità di successo, esponendo la legge a rischio di contenzioso costituzionale e comunitario. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

23 Le prospettive: 2) ripristinare la 21/92 (1)
Ripristinare la 21/92 abolendo l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008. Se si procede al semplice annullamento dell’”emendamento Milleproroghe” ripristinando la situazione ex ante, ci si ritrova con gli stessi problemi. Se si procede invece ad emendamenti alla 21/92 tendenti a rafforzare i poteri di programmazione degli Enti Locali, imponendo però al contempo elementi di “territorializzazione” si ricade nei rischi richiamati per la soluzione precedente, in particolare nel rischio di invadere un campo riservato alle Regioni. Occorrerebbe poi che gli Enti Locali avessero la capacità di programmare il fabbisogno autorizzazioni considerando solo le esigenze del mercato, senza farsi condizionare dalle lobby. Non è un caso se il Comune di Roma non ha rilasciato nuove autorizzazioni nell’ultimo decennio, mentre altri comuni hanno rilasciato autorizzazioni ben oltre il fabbisogno locale. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

24 Le prospettive: 2) ripristinare la 21/92 (2)
Questa soluzione è probabile che sia in contrasto con la direttiva comunitaria sui servizi 123/06 che dovrà essere recepita entro la fine dell’anno . Su questo tema non vi sono però certezze. La Direzione Generale Mercato Interno della UE, nel rispondere alla fine di marzo, ad un quesito posto dalla Regione Lombardia, non ha chiarito se la Direttiva si applica anche agli NCC, oppure no. Questa soluzione, in una delle diverse varianti, è probabile che venga adottata in quanto potrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra le esigenze delle categorie dei taxisti e dei noleggiatori, e garantirebbe gli NCC da un processo di liberalizzazione che potrebbe vedere l’affacciarsi sul mercato dei grandi operatori del noleggio che modificherebbero gli attuali equilibri concorrenziali. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

25 Le prospettive: 3) la liberalizzazione (1)
Questa soluzione è quella che meglio tiene conto delle peculiarità del servizio di noleggio con conducente. Ha importanti sponsor, a partire dal ministro Matteoli che in Senato ha dichiarato: “ La predetta normativa (emendamento al Milleproroghe) parrebbe inoltre porsi in contrasto con la direttiva 123 della Comunità europea del 2006, il cui termine di recepimento scade il 28 dicembre Quest'ultima prevede l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dei prestatori di servizio di operare in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede e di assicurare il libero accesso dell'attività di servizio sul proprio territorio. La predetta direttiva esclude dal proprio ambito di operatività i trasporti locali ed i taxi ma non il noleggio con conducente che, per le proprie caratteristiche, legate a una maggiore autonomia contrattuale rispetto al settore taxi, sarà oggetto della prescritta liberalizzazione.” L’Onorevole Aracri del PdL il 29 Ottobre 2008 ha presentato un progetto di legge, poi ritirato il 28 gennaio, per liberalizzare il settore sul modello della Legge 218/03 che regola il noleggio con conducente di autobus. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

26 Le prospettive: 3) la liberalizzazione (2)
. Il modello legislativo di riferimento per la liberalizzazione dell’attività di noleggio con conducente non può che essere la legge 218/03. In base a questo modello legislativo per svolgere l’attività di noleggio con conducente occorre: - essere un’impresa che ha i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada (da definirsi per ciò che riguarda gli NCC, ma che fanno riferimento ai requisiti di “onorabilità”, “capacità finanziaria”, ”idoneità professionale”); - l’autorizzazione è rilasciata all’impresa senza vincoli in merito al numero dei mezzi; - le imprese possono avere più sedi sul territorio; - deve essere garantito il rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in merito ai rapporti di lavoro e alle prestazioni di guida; - per ogni servizio deve essere compilato un documento ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto. Già oggi, secondo la 218/03, le imprese autorizzate al noleggio con conducente di autobus sono autorizzate ad effettuare il noleggio con conducente di autovetture. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

27 Le prospettive: 3) la liberalizzazione (3)
Per liberalizzare il settore, ovvero per riconoscere che il servizio di noleggio con conducente non è un servizio pubblico ma un servizio privato, quali sono gli elementi “pubblici” cui si può rinunciare. Quale può essere l’elemento di scambio con i taxisti per cercare di meglio definire i due ambiti di attività: l’elemento di scambio potrebbe essere la seconda parte del comma 3 dell’art. 11 della legge 21/92, quella parte in cui si afferma che “è tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi ed altri servizi pubblici”. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

28 Numeri che fanno riflettere
Nel 2005 a Roma vi erano poco più di 5800 licenze taxi, 1100 autorizzazioni NCC e ATAC rilevava circa 4000 NCC con autorizzazioni di altri Comuni, di cui operavano stabilmente a Roma. Oggi vi sono 1750 licenze taxi in più, e ATAC rileva 6000 autorizzazioni di altri Comuni. Vi sarebbe stato un incremento dell’offerta di 3750 unità, pari a circa il 35% in meno di 4 anni. O l’offerta è cresciuta a dismisura, oppure una forte domanda insoddisfatta ha fatto si che l’offerta si adeguasse alle esigenze del mercato, anche utilizzando strumenti al limite del legittimo. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

29 Una notazione Si colga l’occasione di una revisione della 21/92 per regolamentare alcune attività di noleggio con conducente con mezzi diversi dall’autovettura, dalla motocarrozzetta, dal natante e dai veicoli a trazione animale, che oggi non hanno regolamentazione ma che potrebbero svilupparsi: - mototaxi; - risciò. Si potrebbe fare una norma generale sul noleggio con conducente indipendente dalla tipologia di mezzo utilizzato. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

30 Come combattere l’abusivismo
L’abusivismo non è legato alla territorialità della licenza, o all’uso della prenotazione del servizio taxi (vedi l’emendamento Bubbico – Sangalli al DDL “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” teso ad impedire le prenotazioni tramite radio taxi), ma ad una serie di comportamenti scorretti, messi in atto da una parte dei taxisti e dei noleggiatori. I fenomeni di abusivismo ed i comportamenti scorretti devono essere puniti severamente in entrambe le categorie. Per ridurre il fenomeno dell’abusivismo tra gli NCC occorre: - avere traccia della prenotazione a bordo dell’autovettura ed impedire l’adescamento del cliente; - avere il foglio di servizio - avere dipendenti regolarmente assunti; - rispettare le discipline sugli orari di lavoro; - fatturare i servizi. Romeo Incerti, 20 maggio 2009

31 Conclusioni Le due attività hanno alcuni forti elementi di differenziazione del mercato che devono essere riconosciuti e valorizzati dal punto di vista normativo (i clienti dei taxi sono occasionali, richiedono prestazioni di breve durata, sono attenti al costo del servizio; i clienti degli NCC sono dei clienti abituali, spesso utilizzano il mezzo per un arco temporale abbastanza lungo, sono più attenti alla qualità che non al costo del servizio) ma al tempo stesso hanno alcune aree di sovrapposizione che non è possibile tagliare con l’accetta (i transfer da e per l’aeroporto; la possibilità di prenotare il servizio). Occorre cessare di farsi la guerra, trovare un modus vivendi tenendo conto dello stato di sviluppo delle due attività e possibilmente collaborare per offrire il miglior servizio di trasporto agli utenti, sia in termini quantitativi che qualitativi. Romeo Incerti, 20 maggio 2009


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