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Stato di disoccupazione

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Presentazione sul tema: "Stato di disoccupazione"— Transcript della presentazione:

1 Stato di disoccupazione
ASSUNZIONI AGEVOLATE APPRENDISTATO MOBILITA’ L.407/90 CIG/CIGS CTR.DI INSERIMENTO

2 STATO DI DISOCCUPAZIONE
La verifica dello stato di disoccupazione è presupposto per l'applicazione della normativa che origina sgravi contributivi, agevolazioni, indennità. Il centro per l’impiego è l’ente competente a verificare tale condizione di disoccupazione, quando l’interessato si presenta e sottoscrive la dichiarazione attestante l’immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.lgs 181/00 D.lgs 297/02 Indirizzi regionali delibera 1778/08.

3 Il disoccupato in base alla normativa in oggetto è colui che:
a) sia privo di lavoro o svolga attività lavorativa tale da assicurare un reddito imponibile fiscale annuo (1 gennaio-31 dicembre) non superiore al reddito minimo come definito al successivo paragrafo 6, c. 7 del presente documento; b) sia immediatamente disponibile, secondo modalità definite con i Servizi competenti, allo svolgimento di una congrua attività lavorativa; c) sia immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo modalità definite con i Servizi competenti ;

4 REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO> 8000 €
CONSERVAZIONE PERDITA SOSPENSIONE TIPOLOGIA A LIMITI LAVORO DIPENDENTE TEMPO INDET. (PART TIME, FULL TIME) CO.CO.PRO. SOCIO LAV.RE REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO < 8000 €  REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO> 8000 €  NON PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE DEL Centro per l' Impiego  RIFIUTO OFFERTA CONGRUA DI LAVORO REVOCA DELLA DISPONIBILITA’ ALLA RICERCA ATTIVA DI LAVORO    RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: < 4 MESI SE GIOVANI (18-25/29ANNI) < 8 MESI SE ADULTI (25/29 IN POI) CON REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO >8000 € ACCETTAZIONE OFFERTA DI LAVORO NON CONGRUA TIPOLOGIA B LIBERO PROF.STA TITOLARE P.IVA PREST.ORE OPERA OCC.LE LAV.ORE AUTONOMO ASS.PARTECIPAZIONE REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO PRESUNTO < 4800 € TIPOLOGIA A+B REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO < 8000 €

5 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONSERVO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE PERDO LO STATO DI DISOCCUPAZIONE SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE < 4 / 8 MESI < 8000 € reddito annuo lordo > 4 / 8 MESI < 8000 € reddito annuo lordo  > 4 / 8 MESI > 8000 € reddito annuo lordo < 4 / 8 MESI > 8000 reddito annuo lordo RAPPORTO DI LAVORO A CAVALLO DI DUE ANNI: SI SOSPENDE IL PERIODO NEL QUALE SI SUPERA IL REDDITO PIU’ RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO: SI SOSPENDE IL PERIODO DI LAVORO DAL QUALE DERIVA IL SUPERAMENTO DEL REDDITO. NORMATIVA IN VIGORE CON RICHIESTA VALIDA FINO AL ERA PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DELLA DID A COLORO CHE NEL PERIODO / POTEVANO FAR VALERE UNA ISCRIZIONE, REISCRIZIONE, O REVISIONE DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO AI SENSI DELLA L.56 DEL 1987.

6 La normativa di riferimento:
MOBILITÀ Insieme delle disposizioni legislative che regolamentano i licenziamenti individuali e collettivi di lavoratori per riduzione di personale, trasformazione o cessazione di attività e il loro reinserimento nel mondo del lavoro. I lavoratori disoccupati per cause non dipendenti dalla loro volontà, attraverso un iter procedurale vengono inseriti in apposite liste dalle quali attingono le aziende, che possono quindi usufruire di sgravi contributivi. La normativa di riferimento: l.223/91 l.236/93

7 MOBILITÀ INDENNIZZATA (L.223/91)
Riguarda quei lavoratori che, per le dimensioni dell'azienda e per il numero di lavoratori da questa impiegati, possono usufruire delle procedure di mobilità con diritto alla rispettiva indennità. MOBILITÀ “NON INDENNIZZATA” (L.236/93) Rivolta ai lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti ai quali è concessa la possibilità di iscriversi alle liste di mobilità facendo richiesta individuale.

8 l.223/91 Procedura di mobilità per l'iscrizione in lista con indennità di mobilità Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilità L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

9 Norme in materia di riduzione del personale
Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5,commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

10 Area sviluppo economico formazione e lavoro
La procedura per la dichiarazione di mobilità attivata dall'impresa si trova nel sito internet Guide tematiche Area sviluppo economico formazione e lavoro Mobilità lavorativa

11 ISCRIZIONE IN LISTA DI MOBILITA’ (L. 223/1991)
Soggetti interessati: Operai-Impiegati-Quadri giudicati in esubero dall’azienda insieme ai rappresentati sindacali e di categoria. Requisiti richiesti: esaurimento cassa integrazione guadagni straordinaria licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o lavoro licenziamento per cessazione dell’ attività da parte dell’azienda

12 IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Il Lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego di competenza per : Dare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ( DID). Presentare Domanda di indennità di mobilità (Mod. INPS DS 21) Dopo il licenziamento Entro 68 gg. dal licenziamento, in attesa della iscrizione in lista di mobilità (Commissione Provinciale Tripartita) 

13 IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Indennità di mobilità Si ha diritto alla indennità di mobilità se si possiede una anzianità aziendale di 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati.  Durata dell’indennità: mesi a seconda dell’età del lavoratore, aumentata di un anno se il lavoratore proviene da una azienda del mezzogiorno. Importo: circa l’80% dell’ultimo stipendio (circ.INPS)

14 INDENNITA’ DI MOBILITÀ
Art. 7 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni 4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti. Art. 16 Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale 1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7

15 L. 236/93 SOGGETTI INTERESSATI Possono fare domanda di iscrizione in lista di mobilità i lavoratori (operai, impiegati, quadri) che presentano i seguenti requisiti: -rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia tempo pieno che tempo parziale) - licenziamento per un giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro - datore di lavoro qualificabile come impresa ai sensi dell’art del C.C. (sono pertanto esclusi i privati, le ONLUS, gli studi professionali, le cooperative di servizi etc.)

16 IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Termini e Scadenze Documenti Richiesti Il lavoratore licenziato può presentare domanda al Centro per l'impiego competente per territorio (si fa riferimento al domicilio del lavoratore) entro e non oltre 60 giorni di calendario a partire dal giorno successivo alla comunicazione di licenziamento. SCHEDA 1 compilata dal lavoratore SCHEDA 2 compilata dal datore di lavoro Se il lavoratore ha reso la Dichiarazione di Immediata disponibilità entro 60 giorni dal licenziamento, conserva il diritto a fare richiesta di iscrizione senza limiti di tempo (delibera della cpt del ) In caso di dimissioni per giusta causa occorre anche la richiesta del tentativo di conciliazione fatta alla Direzione Prov.le del Lavoro e la copia della lettera di dimissioni

17 IMPATTO DELLA NORMATIVA SUL LAVORATORE LICENZIATO
Indennità di disoccupazione ordinaria La domanda deve essere presentata dal lavoratore licenziato entro e non oltre 68 giorni dal giorno successivo alla comunicazione del licenziamento Documenti Richiesti DID DS21 Requisiti richiesti 52 settimane contributive negli ultimi due anni Vedi circ.INPS n.74 del per computo dei periodi di co.co.co. e co.co.pro. (13 settimane)

18 DURATA DELLA ISCRIZIONE IN LISTA DI MOBILITA’
L’inserimento in lista di mobilità decorre dal giorno successivo al licenziamento. PERMANENZA IN LISTA DI MOBILITÀ 1 anno per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni; 2 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 ed i 49 anni; 3 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha già compiuto i 50 anni. Tali durate – a determinate condizioni - possono essere prorogate al massimo di un periodo uguale a quello inizialmente previsto. .

19 CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI MOBILITÀ
La permanenza in lista viene meno qualora il lavoratore: Rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale Non accetti offerta di lavoro congrua Non accetti di svolgere lavori socialmente utili Non abbia comunicato all’INPS l’assunzione Inoltre viene cancellato quando: Sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità); Abbia percepito in unica soluzione l’indennità di mobilità Sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità

20 ASSUNZIONE LAVORATORE IN MOBILITA’
Il lavoratore in mobilità, a prescindere dalla normativa di riferimento (l.223/91 e l.236/93), può essere assunto: A TEMPO DETERMINATO (TEMPO PIENO O PARZIALE) rimane iscritto in lista; proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato; conserva l’iscrizione in lista di mobilità qualunque sia la causa di interruzione del rapporto di lavoro (anche per dimissioni).

21 ASSUNZIONE LAVORATORE IN MOBILITA’ A TEMPO INDETERMINATO:
Il lavoratore in mobilità, a prescindere dalla normativa di riferimento (l.223/91 e l.236/93), può essere assunto: A TEMPO INDETERMINATO: pieno: il lavoratore viene cancellato dalla lista al momento dell’assunzione. Può rientrare solo se viene licenziato dal datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (non per dimissioni in periodo di prova) e per un massimo di due volte; parziale: il lavoratore rimane iscritto e proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato e comunque entro il limite del massimo differimento. L’iscrizione in lista di mobilità si conserva qualunque sia la causa di interruzione del rapporto di lavoro (anche per dimissioni).

22 AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE
CHE ASSUMONO LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA‘ L’azienda che assume un lavoratore in mobilità, può ottenere sgravi contributivi nella misura prevista per gli apprendisti TEMPO DETERMINATO massimo 12 mesi, raggiungibili con una sola proroga TEMPO INDETERMINATO 18 mesi Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi Nel caso in cui il lavoratore goda dell'indennità di mobilità al datore di lavoro spetta il 50% dell'indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni)

23 INTERPELLO PROT.N.25/I/ DEL 13 LUGLIO 2006 Non ha diritto agli sgravi contributivi la società che assume nei sei mesi dal licenziamento, un lavoratore in mobilità, licenziato da una azienda “collegata”. A=IMPRESA CHE LICENZIA Se A assume entro sei mesi dal licenziamento lo stesso lavoratore non ha diritto agli sgravi contributivi. Se A assume dopo sei mesi dal licenziamento ha diritto agli sgravi contributivi. B=IMPRESA CHE ASSUME lavoratore in mobilità ha diritto agli sgravi contributivi. Se B è collegata ad A non ha diritto agli sgravi contributivi se assume nei sei mesi dal licenziamento.

24 Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
l.407/90 art.8 c.9 Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi Datori di lavoro tutti, comprese le società cooperative Condizione per l’assunzione non ammesse quelle in sostituzione di lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi ( ammesse dopo sei mesi dal licenziamento) Tipologia di Contratto a tempo indeterminato ( anche part time) Incentivo riduzione del 50% per 3 anni dei contributi previdenziali e assistenziali Imprese artigiane riduzione del 100%.

25 Lavoratori in cigs da almeno 24 mesi
l.407/90 art.8 c.9 Lavoratori in cigs da almeno 24 mesi Datori di lavoro tutti, comprese le società cooperative Condizione per l’assunzione non ammesse quelle in sostituzione di lavoratori di pari professionalità licenziati o sospesi ( ammesse dopo sei mesi dal licenziamento) Tipologia di Contratto a tempo indeterminato ( anche part time) Incentivo riduzione del 50% per 3 anni dei contributi previdenziali e assistenziali Imprese artigiane riduzione del 100%.

26 Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi ( l.236/93 art.4 c.3)
Condizioni per l’assunzione Lavoratore deve avere fruito della cigs per almeno 3 mesi, in impresa beneficiaria dell’intervento da almeno sei Datori di lavoro tutti , comprese le soc.cooperative, a condizione che non abbiano in atto sospensioni per CIGS e non abbiano ridotto il personale di pari professionalità nei 6 mesi precedenti Tipologia di Contratto a tempo indeterminato e pieno Benefici contributivi contribuzione a carico del datore di lavoro come per gli apprendisti per 12 mesi Benefici economici ulteriori contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non avesse lavorato per: 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni 21 mesi per lavoratori con più di 50 anni

27 Modalità operative per assunzione
Lavoratori in cigs Contratto a tempo indeterminato pieno Modulistica INPS Mod.236/1 Mod.236/2 Certificazione decreto di concessione cigs da sei mesi dell’impresa che licenzia Richiesta datore di lavoro che assume del contributo mensile

28 IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
(Artt del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.° 276 di attuazione della Legge 14 febbraio 2003, n.° 30) Il contratto di inserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento in un'organizzazione di lavoro. Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, cui è subordinata la stipulazione di tale nuova tipologia contrattuale, sono demandate alla contrattazione collettiva o, in via provvisoriamente sostitutiva, ad un decreto ministeriale. Durata: tempo determinato : minimo 9 mesi, massimo 18 mesi

29 Datore di lavoro Ubicazione territoriale Misura dell’agevolazione Datori di lavoro non aventi natura di impresa Centro – Nord Mezzogiorno -25% contribuzione a carico d.l. -50% Imprese contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti Imprese del settore Commercio e Turismo con meno di 15 dipendenti -40% contribuzione a carico del datore di lavoro Imprese artigiane ovunque ubicate contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti

30 Disoccupati di lunga durata con età compresa tra i 29 e 32 anni
coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (Al 11 febbraio 2004). Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro Lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere l’attività lavorativa categoria di soggetti che non corrisponde a quella dei disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, c.9, L.407/90). Infatti vi rientrano tutti coloro che non solo involontariamente, ma anche per scelta, hanno lasciato per un biennio una attività lavorativa ed intendano rientrare nel mercato del lavoro Portatori di handicap: persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In questo caso il contratto di inserimento rappresenta uno strumento contrattuale alternativo all’assunzione in convenzione prevista dalla specifica normativa sul collocamento dei disabili. Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni No agevolazioni


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