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2 Giornata Studio 21/11/2008 Senigallia (AN)
AGGIORNAMENTO SUI NUOVI REGOLAMENTI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: DALL’834/2007 ALL’889/2008 Il settore zootecnico Giornata Studio 21/11/2008 Senigallia (AN) Sergio Benedetti Sergio Benedetti

3 Il nuovo impianto normativo
La nuova normativa che sostituisce gli allegati 1B e 1C del Reg. Cee 2092/91, consta di 2 regolamenti specifici: Reg. CE 834/2007 Reg. CE 889/2008 Il primo prende in considerazione gli aspetti generici della conduzione degli animali, il secondo che reca le modalità applicative del primo, entra di più nello specifico. Sergio Benedetti

4 Il nuovo impianto normativo
In generale vengono confermati i capisaldi di una conduzione che rispetti l’etologia degli animali nonché l’ambiente dove vivono ed eviti la forzatura delle produzioni: Non inquinare Rispetto del benessere animale Alimenti biologici Interventi farmacologici limitati Uso di sostanze ormonali per la sfera riproduttiva solo ai fini terapeutici Sergio Benedetti

5 Il nuovo impianto normativo
Alcune deroghe presenti nel vecchio regolamento sono diventate delle opzioni attuative che l’operatore non è più obbligato a richiedere all’OdC. Si richiedono all’operatore i documenti giustificativi di alcune opzioni prescelte Sergio Benedetti

6 Il nuovo impianto normativo
Rimangono comunque ancora delle deroghe e autorizzazioni che devono essere richieste all’OdC o all’autorità competente (per. es. la stabulazione fissa, l’introduzione di animali non biologici, ecc.). Sergio Benedetti

7 Decreti Ministeriali I vecchi Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 29 marzo 2001 decadono il 1 gennaio 2009. Il Mipaf dovrebbe approntarne uno nuovo per definire meglio alcuni aspetti della normativa comunitaria (per es. cosa si intende per piccola azienda, o per regione, o per cooperazione, ecc.). Qualora il Mipaf riuscisse ad emanare un Decreto, questo non dovrà essere più restrittivo del nuovo regolamento approvato. Sergio Benedetti

8 Art.34 par.2 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Reg. CE 834/2007 Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Sergio Benedetti

9 Le conferme della nuova normativa
Sergio Benedetti

10 Reg. CE 889/08 art.3 par.2 Reflui zootecnici Il limite dei 170 kg di azoto ad ettaro di SAU da impiegare nei terreni aziendali, è riferito esclusivamente a chi fa uso di effluenti zootecnici,e precisamente a: letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Sergio Benedetti

11 Reg. CE 889/08 art.9 par.1-3 Origine degli animali Esclusi gli avicoli, nell’azienda biologica possono essere introdotti animali convenzionali solo per scopi riproduttivi e non per scopi produttivi (ingrasso). Le femmine riproduttrici convenzionali possono essere introdotte nell’allevamento biologico solo se nullipare, ad esclusione delle razze minacciate di abbandono. Sergio Benedetti

12 Reg. CE 889/08 art.14 par.2 Uso del pascolo Gli erbivori (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini) devono poter pascolare ogni qual volta lo consentano le condizioni ambientali e qualora non ci siano restrizioni imposte per salvaguardare la salute pubblica e degli animali. Quindi si ribadisce il concetto che i suini non sono obbligati al pascolamento ma devono ovviamente poter accedere ad aree esterne, e che gli avicoli devono poter pascolare per almeno un terzo della loro vita (per esempio un pollo da carne circa un mese, visto che non può essere macellato prima di 81 giorni). Sergio Benedetti

13 Reg. CE 889/08 art.16 par.2 La cooperazione E’ vietato l’allevamento senza terra, inteso come un’attività zootecnica dove l’allevatore non gestisca gli appezzamenti agricoli e non abbia firmato accordi di cooperazione con altri operatori biologici. Sergio Benedetti

14 Reg. CE 889/08 art.20 par.1 Alimentazione I giovani animali devono essere nutriti con il latte materno, che deve essere preferito a quello naturale. Per latte naturale si deve intendere il latte di massa dell’allevamento, o il latte di vacche nutrici, o anche acquistato da altro allevamento biologico. Sergio Benedetti

15 Conversione dei pascoli
Reg. CE 889/08 art.37 par.2 Conversione dei pascoli Possibilità di deroga per la riduzione del periodo di conversione dei pascoli e delle aree esterne, con la precisazione che la riduzione a 6 mesi di conversione può essere concessa se nell’ultimo anno non sono stati utilizzati prodotti non consentiti nelle aree oggetto di deroga. Sergio Benedetti

16 Conversione simultanea
Reg. CE 889/08 art.38 par.2 Conversione simultanea Il periodo totale di conversione cumulativa è di 24 mesi per: gli animali presenti fin dall’inizio della conversione e per la loro progenie i pascoli l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali. Sergio Benedetti

17 Le novità della nuova normativa
TITOLO II Norme sulla produzione, la trasformazione, l’imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti biologici Sergio Benedetti

18 Reg. CE 889/08 art.17 par.5 Transumanza Nel ribadire la possibilità dell’utilizzo di alimenti convenzionali durante la transumanza, corrispondenti ad un massimo del 10% della quota di sostanza secca annuale, la nuova normativa prescrive all’operatore di conservare i documenti giustificativi relativi alla suddetta pratica. Tali documenti potrebbero essere quelli obbligatori per la registrazione dello spostamento degli animali e il Piano di gestione annuale dell’allevamento, che deve contenere una sezione relativa al piano di pascolamento dove verranno segnalate le modalità di attuazione della transumanza stessa. Sergio Benedetti

19 Reg. CE 889/08 art.18 par.1 Mutilazioni Nel concedere l’autorizzazione delle mutilazioni sugli animali per motivi di sicurezza o per migliorare il benessere e l’igiene degli animali, si precisa che la sofferenza degli animali deve essere ridotta al minimo applicando un’anestesia/analgesia adeguata, che andrebbe applicata anche in caso di castrazione (in deroga fino al 2011 per i suinetti). Sergio Benedetti

20 Reg. CE 889/08 art.19 par.1 Alimentazione L’azienda deve essere in grado, per gli animali erbivori allevati, di poter soddisfare almeno il 50% dei loro fabbisogni in sostanza secca annuale. Altrimenti si può ricorrere ad alimenti provenienti da aziende che hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione “principalmente situate nella stessa regione”. Sergio Benedetti

21 Nutrizione artificiale per le api
Reg. CE 889/08 art.19 par.3 Nutrizione artificiale per le api La nuova normativa concede la possibilità di nutrire gli alveari quando si presentano generali condizioni climatiche avverse che minacciano la sopravvivenza degli insetti, e quindi non solo nel caso della cristallizzazione del miele disponibile negli alveari. I prodotti che possono essere utilizzati sono: miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. Sergio Benedetti

22 Reg. CE 889/08 art. 23 par.4-5 Profilassi I rodenticidi possono essere utilizzati solo in apposite trappole. L’effettuazione del vuoto sanitario nei parchetti destinati agli avicoli deve essere documentata dall’operatore (ddt, modello A4, fatture, ecc.) Sergio Benedetti

23 Reg. CE 889/08 art. 24 par.4 Terapia allopatica Finalmente il regolamento sceglie quanti interventi con farmaci allopatici di sintesi possono essere effettuati sugli animali la cui vita produttiva supera l’anno: al massimo 3 cicli di trattamenti. Qualora vengano superati detti limiti, è necessario che l’operatore conservi i documenti attestanti le circostanze che hanno provocato la non conformità. Sergio Benedetti

24 Pratiche riproduttive
Reg. CE 834/07 art. 14 par.1 C iii Pratiche riproduttive Non sono ammesse le seguenti forme di riproduzione artificiale: Clonazione Trasferimento di embrioni Sergio Benedetti

25 Allevamento parallelo
Reg. CE 889/08 art. 40 par.2 Allevamento parallelo La possibilità di effettuare l’allevamento parallelo (biologico e convenzionale per le stesse specie) viene esteso anche agli enti che esercitano l’insegnamento ufficiale oltre che attività di ricerca, quindi non solo alle Università ma anche agli Istituti Tecnici e Professionali Agrari Statali e scuole parificate. Sergio Benedetti

26 Alimenti convenzionali
Reg. CE 889/08 art. 43 Alimenti convenzionali Il nuovo regolamento ribadisce il divieto di uso di alimenti convenzionali per gli erbivori e la possibilità di un uso limitato degli stessi per i suini e gli avicoli: 10% della sostanza secca annuale fino al 31/12/2009, 5% fino al 31/12/2011. Detta possibilità deve però essere suffragata da parte dell’allevatore da documenti che attestino l’insuccesso di reperimento di alimenti biologici sul mercato. Sergio Benedetti

27 Alimenti convenzionali
Reg. CE 889/08 art. 43 Alimenti convenzionali Ipotesi per la giustificazione di uso di alimenti convenzionali: Ente responsabile della tenuta di un registro dei fornitori di alimenti biologici per animali (simile alla deroga ENSE) Oppure documentare le richieste inevase verso fornitori di materie prime per l’alimentazione animale (come si fa per l’acquisizione di pollastrelle convenzionali). Sergio Benedetti

28 Reg. CE 889/08 art. 44 Cera convenzionale In apicoltura viene concessa la possibilità di usare cera non biologica, in caso di irreperibilità sul mercato di quella bio e se di opercolo, ma solo con le evidenze oggettive che trattasi di prodotto esente da sostanze vietate dal regolamento. Sergio Benedetti

29 Le novità della nuova normativa
TITOLO IV Controlli Sergio Benedetti

30 Trattamenti allopatici
Reg. CE 889/08 art. 77 Trattamenti allopatici Quando vengono utilizzati farmaci veterinari occorre “dichiarare” all’organismo di controllo le informazioni relative ai trattamenti, prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Sergio Benedetti

31 Le novità della nuova normativa
TITOLO V Disposizioni transitorie e finali Sergio Benedetti

32 Stabulazione fissa e finissaggio
Reg. CE 889/08 art. 95 par.1-3 Stabulazione fissa e finissaggio Viene riconfermata la deroga per la stabulazione fissa fino al 31/12/2010 con le stesse prescrizioni presenti nell’allegato 1, B del Reg.CE 2029/91; in più si da la possibilità ai singoli operatori di estendere il periodo di deroga al 31/12/2013, con controlli effettuati dall’OdC di almeno 2 all’anno. La deroga della fase finale di ingrasso in stalla (al massimo 3 mesi) viene limitata al 31/12/2010 per gli ovini e i suini, mentre per i bovini non vengono posti limiti temporali. Sergio Benedetti

33 Reg. CE 889/08 art. 95 par. 2 Deroga generale Conferma della deroga generale ( all.1,B 2092/91) fino al 31/12/2010, con possibilità di estensione al 2013 per: Pascolo ed aree esterne, corsi d’acqua e stagni per uccelli acquatici, Caratteristiche ricoveri avicoli, Parchetti esterni avicoli, Requisiti minimi all. III. In caso di estensione della deroga occorrono almeno 2 controlli all’anno. Sergio Benedetti

34 Reg. CE 889/08 All. V Soia convenzionale In questo allegato vengono riportati i prodotti convenzionali che possono essere utilizzati nell’alimentazione degli animali. Tra le novità, si rileva che tra le materia prime vegetali è stata tolta la soia sotto forma di semi crudi. Tale prodotto contiene pericolosi agenti antinutrizionali per i monogastrici, e poiché i prodotti convenzionali non possono essere più utilizzati per i ruminanti (che ne sono invece parzialmente immuni), si giustifica in tal modo la modifica. Sergio Benedetti

35 ALCUNE TEMATICHE SU CUI SI DOVRA’ PRONUNCIARE L’AUTORITA’ COMPETENTE
Sergio Benedetti

36 Avicoli a lento accrescimento
Reg. CE 889/08 art. 12 par. 5 Avicoli a lento accrescimento Dovrà essere l’autorità competente a fissare i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o redigere una lista di tali ceppi e divulgarle agli operatori, agli Stati membri e alla Commissione. Sergio Benedetti

37 Periodo di riposo del parchetto per avicoli
Reg. CE 889/08 art. 23 par. 5 Periodo di riposo del parchetto per avicoli Spetta all’autorità competente stabilire il periodo di riposo del parchetto destinato agli avicoli tra un ciclo di allevamento e il successivo. Sergio Benedetti

38 Reg. CE 889/08 art. 39 par. 2 Piccola azienda Anche se non specificato nella nuova norma, sarà bene che l’autorità competente specifichi precisi parametri per definire la piccola azienda, a cui può essere concessa l’autorizzazione per la stabulazione fissa permanente. Sergio Benedetti

39 Circostanze calamitose
Reg. CE 889/08 art. 47 Circostanze calamitose La deroga per le circostanze calamitose che prevede la ricostituzione del patrimonio animale, apicolo o la possibilità di utilizzare alimenti convenzionali per il bestiame dovrebbe essere meglio definita e delegata alle singole Regioni. Sergio Benedetti

40 Reg. CE 889/08 all. III Spazi per i suini In questo allegato, dove sono riportate le superfici interne ed esterne minime dei ricoveri degli animali, non si rinviene il riferimento alle superfici minime per i suini con un peso al di sopra dei 110 kg. Si ricorda che invece in Italia è proprio il suino pesante (peso vivo kg) a caratterizzare spiccatamente le nostre produzioni suinicole tradizionali. Sergio Benedetti

41 Reg. CE 889/08 all. VI Vitamine di sintesi Nel caso delle vitamine liposolubili A, D ed E, riservate solo ai monogastrici, gli stati membri possono decidere il loro utilizzo anche per i ruminanti. Ricordo che i batteri ruminali sintetizzano solo le vitamine idrosolubili e la vitamina K tra le liposolubili, per cui una loro introduzione potrebbe favorire un più appropriato metabolismo di detti animali. Sottolineo che in precedenza il Mipaf non si era pronunciato affatto su questa opportunità. Sergio Benedetti

42 Pollastrelle Per concludere è molto importante che l’autorità competente emani un documento ufficiale relativo alle modalità di allevamento delle pollastrelle, visto che il nuovo regolamento non specifica ne caratteristiche delle strutture ne riferimenti alla gestione tecnica di questo settore della filiera avicola biologica, ancora non sufficientemente sviluppato nel nostro Paese. Sergio Benedetti

43 Tabella riassuntiva delle autorizzazioni ad appannaggio dell’autorità competente
Reg.CE 889/08 Argomento Art. 9 Introduzione 40% animali non bio Art. 12 Definizione razze avicole a lento accresc. Art. 18 Mutilazioni Art. 42 Introduzione animali non bio Art. 47 Circostanze calamitose Art. 95 Stabulazione fissa Deroga generale per le strutture zootec. All. IV Densità degli animali All. VI Vitamine liposolubili di sintesi Sergio Benedetti

44 Tabella riassuntiva dei documenti giustificativi richiesti all’operatore
Reg.CE 889/08 Argomento Art. 17 Allevamento simultaneo biologico e convenzionale Art. 23 Riposo sanitario per parchetti avicoli Art. 41 Apiari paralleli ai fini dell’impollinazione Art. 47 Circostanze calamitose Sergio Benedetti

45 Grazie per l’attenzione.
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