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Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Uffici di Modena e Reggio Emilia: Via M.Vellani Marchi, 20 – 41124 Modena (Italia) Tel.0592916511 – Fax 0592921132.

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1 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Uffici di Modena e Reggio Emilia: Via M.Vellani Marchi, 20 – 41124 Modena (Italia) Tel.0592916511 – Fax 0592921132 – E-mail: modena@bugnion.it Via Paolo Borsellino, 22 – 42124 Reggio Emilia (Italia) Tel. 0522-518585 – Fax 0522518588 – E-mail: reggio@bugnion.it Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con Bugnion SpA Reggio Emilia, 31 Maggio 2012

2 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 2 Il diritto art. 2 Costituzione ed acquisto dei diritti 1) I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

3 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 3 Diritto di brevetto - Esaurimento del diritto art. 66 - Diritto di brevetto 1)I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare linvenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizione previste dal presente codice. art. 5 - Esaurimento Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di un Stato della Comunità europea o dello Spazio economico Europeo.

4 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 4 Il brevetto: soggetti coinvolti Soggetti direttamente coinvolti e identificati allatto del deposito. TITOLARE o TITOLARI INVENTORE O INVENTORI Soggetti direttamente/indirettamente coinvolti e identificati dopo il deposito. LICENZIATARI EREDI

5 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 5 La figura del titolare Titolare: può coincidere con linventore; può essere una persona fisica (o più persone fisiche); può essere una persona giuridica ( o più persone giuridiche). può essere una (o più) persone fisiche unitamente a una (o più) persone giuridiche;

6 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 6 La contitolarità art. 6 – Comunione 1) Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzione in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione di quanto compatibili. Contitolarità può essere ORIGINARIA o DERIVATIVA. ORIGINARIA: si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia stata richiesta da più soggetti con un'unica domanda. DERIVATIVA: si realizza qualora il diritto sia stato acquistato da più persone.

7 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 7 Osservazioni sulla contitolarità UGUAGLIANZA DELLE QUOTE ESERCIZIO DEL DIRITTO COMUNE ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA QUOTA (CESSIONE) ATTI DI DISPOSIZIONE DEL DIRITTO (LICENZA)

8 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 8 Inventore – invenzione di servizio art. 64 Invenzione dei dipendenti Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

9 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 art. 64 Invenzione dei dipendenti 2.Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Inventore – invenzione dazienda 9

10 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Inventore – equo premio 10 I = V x P con I = ammontare dellequo premio; V= valore dellinvenzione pari al corrispettivo che lazienda avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di brevetto da terzi; P = valore proporzionale, basato su indici di scala, espresso in percentuale e che principalmente misura lapporto del dipendente allinvenzione

11 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Inventore – equo premio 11 V = Si considera il fatturato complessivo del prodotto oggetto dellinvenzione e si applica una royalty ragionevole (dal 2 al 10 %) P = Si procede con la determinazione del contributo dellinventore e dellazienda. contributo dellazienda tra 80-90% contributo dellinventore tra il 20-10%. Se gli inventori sono più di uno allora si procede con la suddivisione dellequo premio per il numero degli inventori. Si comprende un fattore di scala che riduce il compenso se il fatturato dellazienda eccede un determinato valore (esempio 20% per fatturati superiori a 50 milioni di Euro). Altra ipotesi per la determinazione del fattore P: 1) lapporto del dipendente alla scoperta dellinvenzione; 2) contributo fornito dallimpresa per la soluzione del problema; 3) le mansioni e la posizione del dipendente allinterno dellimpresa

12 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 12 Inventore – invenzione occasionale art. 64 Invenzione dei dipendenti 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

13 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Inventore – invenzione dellex dipendente Inventore – invenzione dellex dipendente 13 art. 64 Invenzione dei dipendenti 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

14 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Invenzione – cenni sui requisiti di validità Invenzione – cenni sui requisiti di validità 14 Novità (art. 46) Attività Inventiva (art. 48) Industrialità (art. 49) Liceità (art. 50)

15 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Invenzioni – divulgazioni non opponibili 15 art 47 1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2. Non e' presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

16 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Diritto morale – Diritti Patrimoniali Diritto morale – Diritti Patrimoniali 16 Art. 62 1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso. Art. 63 1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

17 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Cessione – Licenza esclusiva 17 Cessione: contratto col quale un soggetto trasferisce definitivamente ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) il diritto sul brevetto, interamente o in una sua frazione, territoriale o di contenuto, per qualsivoglia causa. Licenza esclusiva: rapporto in forza del quale il titolare del brevetto, oltre a obbligarsi a non concedere identica licenza a terzi, rinuncia altresì alla facoltà di valersi personalmente del brevetto

18 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 Diritti di brevetto Diritti di brevetto 18 art. 66 comma 2 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

19 Corso Brand Naming – Modena, 30 marzo 2011 GRAZIE © BUGNION S.p.A. 2012 Ing. ALDO PAPARO paparo@bugnion.it 19


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