La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

art c.c.. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "art c.c.. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea."— Transcript della presentazione:

1 art. 1137 c.c.. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria [c.c. 23, 2377], ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa [c.c. 1107]. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza [c.c. 2964], entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

2 . c.c. art. 1421. Legittimazione all'azione di nullità.
Salvo diverse disposizioni di legge [c.c. 1903], la nullità [c.c. 2379] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse [c.c. 779, 1174, 1411] e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3 Le delibere invalide possono distinguersi in due grandi categorie: da un lato ci sono le
DELIBERE NULLE DELIBERE ANNULLABILI

4 ESEMPI DELIBERE NULLE Delibere il cui oggetto è illecito o impossibile
le delibere prive degli elementi essenziali delibere il cui oggetto non rientra nelle competenze dell’assemblea le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.

5 ESEMPI DELIBERE ANNULLABILI
Contenenti vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea; Quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale Caso tipico la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale

6 Soggetti legittimati ad impugnare una delibera annullabile
Possono impugnarle solo i condomini assenti e i dissenzienti ed anche l’astenuto in quanto non ha concorso a formare la volontà assembleare. In caso di morte di un condomino legittimato all’impugnazione è il singolo erede. L’usufruttuario in relazione alle questioni sulle quali ha diritto di voto in assemblea è legittimato ad impugnare la delibera invalida. Per il conduttore vale quanto detto per l’usufruttuario

7 Soggetti che possono impugnare una delibera nulla
Possono essere impugnate da chiunque abbia interesse e quindi non solo dagli assenti e dai dissenzienti ma anche dagli astenuti e perfino da chi abbia dato voto favorevole ma in quest’ultimo caso il condomino deve dimostrare di avervi interesse cioè deve dimostrare che la delibera, se non annullata, gli arrecherebbe qualche pregiudizio.

8 Termini per impugnare una delibera nulla
La nullità può essere fatta valere in un qualunque momento al di là dei trenta giorni.

9 Termini per impugnare una delibera annullabile
Il termine è di trenta giorni ed è perentorio a pena di decadenza : scaduto questo termine il condominio costituendosi in giudizio dovrà eccepire immediatamente l’intervenuta decadenza in quanto trattasi di un vizio non rilevabile d’ufficio dal Giudice . Il termine decorre per gli assenti dal momento della comunicazione. Se il termine scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo.


Scaricare ppt "art c.c.. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea."

Presentazioni simili


Annunci Google