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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e

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Presentazione sul tema: "L’internazionalizzazione delle imprese italiane e"— Transcript della presentazione:

1 L’internazionalizzazione delle imprese italiane e
la gestione degli expatriates: aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma

2 Aspetti Intercompany Dott. Flaviano Maria Ciarla
(Studio Pirola Pennuto Zei & Associati) Il riaddebito dei costi infragruppo e la coerenza con l’impostazione giuslavoristica Gli aspetti IVA e corporate dei riaddebiti

3 Agenda Aspetti principali del riaddebito di costi infragruppo 3

4 Gli elementi fondamenti dei contratti di servizi infragruppo(cd
Gli elementi fondamenti dei contratti di servizi infragruppo(cd. service agreements”) e degli accordi di ripartizione (cd. “cost sharing agreements”) Esistenza di un contratto scritto: (meglio, se con “data certa”): chiara descrizione dei servizi, delle chiavi di allocazione dei costi, dei soggetti partecipanti, ecc. 2. Effettività dei servizi: vantaggi derivati per la società, esclusione dei servizi resi nell’interesse dell’azionista, esclusione di duplicazione di servizi, ecc. Congruità dei costi: determinazione basata sui costi sostenuti, oggettività del criterio di ripartizione, non applicazione di mark-up (se l’attività non rientra nell’oggetto sociale del prestatore), non duplicazione dell’addebito in altre forme (Cd. “overlapping”), comparazione con servizi analoghi (raro) Documentabilità del servizio reso (cd. “book of services”)

5 Rilevanza della Relazione della società di revisione
Circolare ministeriale n. 271/E del 1997: Dopo avere ricordato l’opportunità di far ricorso alle procedure di accertamento in collaborazione con le autorità fiscali estere, afferma espressamente che laddove ciò non risulti agevole, “potrà rivelarsi utile ricorrere ad un’apposita certificazione delle società di revisione”. Cassazione n del 12/3/2009: Principio: La revisione contabile si connota per profili assai forti sotto l’aspetto del controllo pubblicistico e della responsabilità del revisore: la relazione del revisore è quindi una “pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio”. L’A.F. deve tenerne conto ed ha onere della prova a suo carico per confutarla.

6 Cassazione n del 12/3/2009 Interpreta due norme giuridiche, con due applicazioni: Art. 109, co. 4, Tuir: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico.. (..)”: il CE può essere verificato dall’AF secondo criteri di congruità e coerenza, tenendo conto anche della relazione della società di revisione. Art. 109, co. 4, lett. b), Tuir: Spese non imputate al CE, ma specificamente afferenti a ricavi: ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, secondo prove analitiche del contribuente (qui, non ha rilevanza la relazione del revisore). > Importanza delle Relazione dei Revisori nei rapporti di servizi infragruppo (“Agreed upon procedures”)

7 Prezzi di trasferimento: l’importanza della individuazione di una corretta transfer pricing policy e della connessa documentazione 7

8 I riferimenti normativi
Art. 110 co. 7 D.P.R. n. 917/86 (Tuir): I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito;… 8

9 I riferimenti normativi
Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio dell’UE il 27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo la struttura del “Master file” e del “Country file” Linee Guida OCSE: ultima revisione del 22/7/2010 relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento Art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: non applicazione sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni ex art. 110, co. 7, Tuir, se viene consegnata all’AF la documentazione indicata in apposito Regolamento, previa apposita comunicazione preventiva Provvedimento Dir. Ag. Entrate 29/9/2010 Prot. 2010/137654: attuazione della norma e indicazione delle specifiche documentali e obblighi di comunicazione preventiva 9

10 Quali sono gli obiettivi della Documentazione del Transfer Pricing?
Fornire alle imprese un punto di riferimento sul quale impostare le procedure di tax compliance Migliorare la conoscenza in materia di prezzi di trasferimento e delle metodologie di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria Agevolare le attività di verifica Consentire una risk analysis Facilitare i rapporti tra Amministrazione e contribuente nei casi di Arbitrato ovvero procedura amichevole 10

11 Le alternative Documentazione
Comunicazione all’Amministrazione Finanziaria Sanzioni Non predisposta N/A Sanzione piena 100%-200% Predisposta Non inviata Predisposta ma NON in ottemperanza delle nuove disposizioni Inviata Predisposta secondo le nuove disposizioni Nessuna sanzione 11

12 Il Codice di condotta europeo: Transfer pricing documentation (EU TPD)
La EU TPD si compone da due parti principali: Una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del Gruppo residenti nell'UE (masterfile) Più documentazioni contenenti ciascuna informazioni relative ad un singolo Stato (country file)

13 Il Provvedimento attuativo n. 2010/137654
Definizioni Società “holding”: società ITA non controllata da altra società commerciale (non ITA), e che controlla anche indirettamente altra società non ITA Società “sub-holding”: società ITA controllata da altra società commerciale (non ITA), e che controlla altra società non ITA “Impresa controllata”: società ITA controllata da altra società commerciale (non ITA), e che non controlla altre società non ITA PMI: volume d’affari < di 50 mln di Euro (salvo le holding e sub-holding che controllano società non PMI) Nozioni applicabili anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 13

14 La Documentazione ai sensi del Provvedimento attuativo n.2010 /137654
Una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del Gruppo (masterfile) Una documentazione contenente informazioni relative alla singola società italiana (Documentazione nazionale) 14

15 Contenuto: il Master File (1/3)
Il Master File deve contenere i seguenti elementi: Descrizione generale del Gruppo (storia, evoluzione, settori, ecc.) Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del Gruppo multinazionale Strategie generali del Gruppo ed eventuali mutamenti intervenuti Descrizione dei flussi delle operazioni in cui intervengono imprese residenti nell'UE: una descrizione generale dei: flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie) flussi di fatturazione importi dei flussi di transazioni 15

16 Contenuto: il Master File (2/3)
Operazioni infragruppo: Cessioni di beni materiali, immateriali, servizi generali, servizi finanziari: i. Descrizione della natura dell’operazione ii. Indicazione dei soggetti fra cui sono eseguite le operazioni Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo: caratteristiche dei servizi e soggetti coinvolti 5.3 – Accordi di ripartizione dei costi: per ciascuno indicazione dell’oggetto, durata, soggetti, ecc. Descrizione delle funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi assunti; descrizione dei cambiamenti intervenuti 16

17 Contenuto: il Master File (2/3)
Beni immateriali: elenco delle proprietà (brevetti, marchi, know-how, ecc.) e royalties pagate o riscosse Politica del Gruppo in materia di prezzi di trasferimento: descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento che spieghi la conformità al principio di libera concorrenza Rapporti con le Amministrazioni degli altri Stati UE: ruling, APA, ecc. 17

18 Contenuto: la Documentazione nazionale (1/3)
La Documentazione nazionale deve contenere i seguenti elementi: Descrizione generale della società (storia, evoluzione, mercati, ecc.) Settori in cui opera la società Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa della società Strategie generali della società ed eventuali mutamenti intervenuti Operazioni infragruppo: a. Introduzione: sommario delle operazioni, flussi, importi, motivi economico-giuridici della struttura dei flussi b. Per ogni “operazione” (cessione di beni materiali o immateriali, servizi, servizi finanziari): 5.1 – Operazione di tipo ______ 5.1.1 Descrizione e soggetti coinvolti 18

19 Contenuto: la Documentazione nazionale (2/3)
5.1.2 Analisi di comparabilità: a) Caratteristiche dei beni e servizi b) Funzioni svolte, rischi assunti e beni utilizzati c) Termini contrattuali d) Condizioni economiche (tratti generali del mercato di riferim.) e) Strategie dell’impresa 5.1.3 Metodo adottato per determinare i prezzi di trasferimento a) Enunciazione del metodo e ragioni della sua conformità b) Criteri di applicazione del metodo: transazioni comparabili (?) c) Risultati dell’applicazione del metodo adottato 19

20 Contenuto: la Documentazione nazionale (3/3)
Operazioni infragruppo: accordi di ripartizione costi 6.1 Soggetti, durata e oggetto dell’accordo 6.2 Perimetro: attività e progetti coperti 6.3 Metodo determinazione benefici attesi per ogni società partecipante: previsioni, esiti e scostamenti 6.4 Forma e valore dei contributi erogati dai partecipanti: metodi di determinazione 6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita 6.6 Previsioni negoziali per versamenti compensativi o modifiche 6.7 Mutamenti intervenuti nell’accordo Allegato 1: Diagramma di flusso sui flussi delle operazioni Allegato 2: Copia contratti scritti punti 5) e 6) 20

21 Documentazione per SOCIETA’ HOLDING:
Il Masterfile La Documentazione nazionale Documentazione per SOCIETA’ SUB-HOLDING: Il Masterfile riferito al solo “sotto-gruppo” di riferimento (o in alternativa il Masterfile dell’intero gruppo, integrato con le informazioni del sotto-gruppo, se rilevanti) Documentazione per IMPRESE CONTROLLATE: Documentazione per STABILI ORGANIZZAZIONI Stessa documentazione di cui sopra 21

22 Semplificazione per le PMI
Facoltà di non aggiornare i dati relativi al: Metodo adottato per la determinazione dei prezzi (criterio, ragioni, e risultati) – Par Con riferimento ai: Due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione Se: L’analisi di comparabilità si basa su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili E sempreché: I fattori di comparabilità (caratteristiche beni e servizi; funzioni e rischi; termini contrattuali; condizioni economiche; strategie; - Par ) non subiscano modifiche significative 22

23 Forma della documentazione:
Lingua italiana (ammessa lingua inglese per il Masterfile del gruppo) Sigla in ogni pagina dal legale rappresentante della società; firma nell’ultimo foglio, o autentica mediante firma elettronica Documentazione in formato elettronico; se su supporto cartaceo, dovrà essere resa disponibile in formato elettronico su richiesta Termini di consegna della documentazione: Entro 10 gg. dalla richiesta dell’AF Informazioni supplementari: entro 7 gg. dalla richiesta, o maggiore termine in base alla complessità del caso In difetto del rispetto dei termini: AF non più obbligata all’applicazione dell’esonero da sanzioni Condizioni di efficacia: Predisposizione con periodicità annuale per ogni periodo d’imposta Non vincolante per AF quando: formalmente corretta, ma incompleta o non conforme; o informazioni non veritiere. 23

24 Comunicazione del possesso della documentazione
A regime per le annualità in corso e future: Comunicazione da inviare entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi Per i periodi d’imposta anteriori: Entro il 28/12/2010 Valide anche comunicazioni successive, sempreché non siano nel frattempo intervenuti accessi, ispezioni, verifiche, ecc. 24

25 Gli aspetti IVA e la coerenza con l’impostazione giuslavoristica
25

26 Territorialità IVA dei servizi
Premessa In attuazione delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE (contenute nel c.d. “VAT Package”), recepite nel nostro ordinamento dal dal D.Lgs. del Consiglio dei Ministri del dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove regole in materia di: Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi Nuovi obblighi Intrastat 26

27 Territorialità IVA dei servizi Nuova normativa in vigore dal 2010
due criteri generali (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972): nei servizi tra soggetti passivi stabiliti sia nella Comunità che fuori (c.d. B2B – Business to Business) l’IVA si applica nel luogo ove è stabilito il committente del servizio; nei servizi resi a non soggetti passivi (c.d. B2C – Business to Consumers) l’IVA continua ad applicarsi nel luogo dove è stabilito il prestatore del servizio. 27

28 Territorialità IVA dei servizi Nuova normativa in vigore dal 2010
Conseguenze dell’applicazione del criterio generale del committente in ambito B2B: le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA italiani a soggetti passivi esteri (stabiliti sia nella Comunità che fuori) devono essere fatturate come “non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972”; le prestazioni di servi ricevute da soggetti passivi IVA italiani saranno sempre rilevanti ai fini IVA in Italia e se rese da soggetti passivi esteri (stabiliti sia nella Comunità che fuori) devono essere assoggettate ad IVA italiana tramite il meccanismo del “reverse charge” (e dal 17 marzo 2012 si deve integrare la fattura estera anziché emettere autofattura) 28

29 IVA e distacco del personale
art. 8, comma 35 L. n. 67/1988: “non sono da intendersi rilevanti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” Risoluzione 346/E/2002: se le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini IVA 29


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