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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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Presentazione sul tema: "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"— Transcript della presentazione:

1 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
AVV. VALENTINA MILANI

2 1. LA NOZIONE DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E’ LA MANIFESTAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA mediante la quale i soggetti preposti provvedono alla CURA DI INTERESSI PUBBLICI ad essi affidati. TRATTASI DI ATTIVITA’ mai libera e pienamente discrezionale ma SEMPRE VINCOLATA, perché obbediente al perseguimento di un fine pubblico. AVV. VALENTINA MILANI

3 L’INDIVIDUAZIONE DEL FINE da perseguire, la sua QUALIFICAZIONE COME PUBBLICO e la sua ASSEGNAZIONE ALLA PA sono operate in sede di INDIRIZZO POLITICO dal PARLMENTO, anche con il concorso degli organi di GOVERNO. AVV. VALENTINA MILANI

4 Il concetto di attività amministrativa ha subito una profonda evoluzione nel corso del tempo. Nella nuova concezione di attività di cura di interessi pubblici, LA PA PUO’ AVVALERSI non solo degli strumenti giuridici propri del diritto pubblico ma anche DEI MEZZI E DELLE FORME DEL DIRITTO PRIVATO. AVV. VALENTINA MILANI

5 1.1. I LIMITI ESTERNI DELLA NOZIONE
FUORIESCONO certamente dalla nozione di attività amministrativa GLI ATTI POLITICI, che, essendo LIBERI NEI FINI, non sono qualificabili come atti amministrativi funzionali e non soggiacciono al controllo del giudice amministrativo. AVV. VALENTINA MILANI

6 1.2. I LIMITI INTERNI DELLA NOZIONE
Vi è una ZONA DI CONFINE costituita dalla ATTIVITA’ CD. DI ALTA AMMINISTRAZIONE, che fotografa l’ATTIVITA’ DI SUPREMA DIREZIONE DELLA COSA PUBBLICA e cioè l’attività con la quale si pongono in essere le scelte amministrative verticistiche caratterizzate da una discrezionalità massima [non libertà]. AVV. VALENTINA MILANI

7 2. I PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
I PRINCIPI GENERALI dell’azione amministrativa CONCERNONO non solo l’attività autoritativa ma L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN GENERALE, intesa come cura concreta dell’interesse pubblico, ivi compresa l’attività che si svolge con moduli privatistici. AVV. VALENTINA MILANI

8 Tali PRINCIPI GENERALI TROVANO FONDAMENTO: nella COSTITUZIONE nella LEGGE n. 241/1990 nel DIRITTO COMUNITARIO AVV. VALENTINA MILANI

9 2.1. I PRINCIPI COSTITUZIONALI
I principi costituzionali dell’azione amministrativa sono: PRINCIPIO DI LEGALITA’ PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO AVV. VALENTINA MILANI

10 PRINC IPIO DI RAGI ONEV OLEZ ZA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE AVV. VALENTINA MILANI

11 2.1.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITA’
Il PRINCIPIO DI LEGALITA’, pur non essendo esplicitato nella Costituzione, SI DESUME DA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI. AVV. VALENTINA MILANI

12 CONTENUTO Esso sta ad indicare il primato della legge, ossia la SUBORDINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ALLA LEGGE, alla quale spetta il compito di indicare i fini e gli interessi pubblici che la prima deve perseguire, nonché i modi e i mezzi attraverso cui provvedere alla cura degli stessi. AVV. VALENTINA MILANI

13 Tale principio, come ha osservato la dottrina, può essere inteso in modi diversi. Il PRINCIPIO DI LEGALITA’ IN SENSO FORMALE implica che ogni provvedimento amministrativo abbia il proprio fondamento giuridico nella legge, che definisce i limiti dell’azione amministrativa. La PA PUO’, quindi, AGIRE SOLO NELLE IPOTESI ED ENTRO I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE ATTRIBUTIVA DEL POTERE. AVV. VALENTINA MILANI

14 Il PRINCIPIO DI LEGALITA’ IN SENSO SOSTANZIALE impone che gli atti della PA, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla LEGGE, siano adottati in conformità alla disciplina sostanziale dettata dalla stessa, che INCIDE ANCHE SULLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’AZIONE e, dunque, penetra all’interno dell’esercizio del potere. [esclusione della teoria anglosassone dei poteri impliciti; apre il problema di non lasciare spazi discrezionali all’azione amministrativa al fine di consentirle di rispondere in modo adeguato alle diverse situazioni concrete]. AVV. VALENTINA MILANI

15 FONDAMENTO POSITIVO La DOTTRINA ha ricercato un fondamento positivo al principio. Varie tesi: Il principio sarebbe implicito nelle varie riserve di legge disseminate nella Costituzione (e in particolare nell’art. 97 Cost.). [ma in questo modo il principio sarebbe ristretto ai soli settori coperti da riserva di legge e non avrebbe portata generale] AVV. VALENTINA MILANI

16 Il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113 Cost
Il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113 Cost. che sanciscono il controllo del giudice sull’attività della PA e, per implicito, la sua non esercitabilità in contrasto con la legge. [Il principio è così ricondotto nell’ambito della separazione dei poteri] AVV. VALENTINA MILANI

17 In sintesi, LA PA, AL DI FUORI DEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, NON PUO’ GODERE DI NESSUNA POSIZIONE DI POTERE, DI PRIVILEGIO O DI FAVORE. Il principio di legalità costituisce una GARANZIA a che le norme riguardanti l’organizzazione e le funzioni della PA siano previste in via generale dalla legge e non dal potere amministrativo. Il principio va, quindi, inteso come PARAMETRO DI VALUTAZIONE e come VINCOLO DI SCOPO per la PA. AVV. VALENTINA MILANI

18 2.1.1.3. CONSEGUENZE AVV. VALENTINA MILANI
TIPICITA’ E NOMINATIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI Non sono ammessi provvedimenti atipici o innominati ECCEZIONALITA’ DELL’ESECUTORIETA’ DEI PROVVEDIMENTI Eccezionalità dei casi in cui gli atti possono essere coattivamente mandati in esecuzione in sede di autotutela della PA ECCEZIONALITA’ DEI PROVVEDIMENTI DESTINATI A FORMARE CERTEZZA LEGALE PRIVILEGIATA E’ la legge che assicura certezza giuridica AVV. VALENTINA MILANI

19 2.1.2. IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’
Il PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ è enunciato: ART. 97, c. 1, Cost. “I PUBBLICI UFFICI SONO ORGANIZZATI SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MODO CHE SIANO ASSICURATI IL BUON ANDAMENTO E L’IMPARZIALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE”. AVV. VALENTINA MILANI

20 Tale disposizione trova conferma, sempre nella Costituzione, anche negli: ART. 97, c. 3, Cost. “AGLI IMPIEGHI NELLE PA SI ACCEDE MEDIANTE CONCORSO, SALVO I CASI STABILITI DALLA LEGGE” AVV. VALENTINA MILANI

21 ART. 98, cc. 1 e 3, Cost. “I PUBBLICI IMPIEGATI SONO AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE. (…) SI POSSONO CON LEGGE STABILIRE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ISCRIVERSI AI PARTITI POLITICI PER I MAGISTARTI, I MILITARI IN CARRIERA DI SERVIZIO ATTIVO, I FUNZIONARI E AGENTI DI POLIZIA, I RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL’ESTERO. ”. AVV. VALENTINA MILANI

22 CONTENUTO Due tesi in DOTTRINA: Il PRINCIPIO RIGUARDA SOLO IL MOMENTO ORGANIZZATIVO, per cui si potrebbe ritenere soddisfatto già con la sola predispozione di una struttura organizzata in modo da essere astrattamente imparziale. AVV. VALENTINA MILANI

23 Il PRINCIPIO RIGUARDA L’ATTIVITA’ DELLA PA NELLA SUA INTEREZZA, deve quindi essere inteso come CRITERIO-GUIDA di ogni atto o comportamento della PA [tesi prevalente]. AVV. VALENTINA MILANI

24 In ogni caso, il principio va inteso come EQUIDISTANZA TRA PIU’ SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI che vengono in contatto con la PA. In questo senso, rileva la capacità del responsabile del procedimento, nell’espletamento delle proprie funzioni, di raggiungere un grado di astrazione tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e dopo un attenta ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in potenziale conflitto con la PA. AVV. VALENTINA MILANI

25 L’imparzialità trova diretta esplicazione nel procedimento amministrativo, nel senso che IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NASCE PER GARANTIRE L’IMPARZIALITA’ DELLA PA, assicurando l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria, l’obbligo della previa determinazione dei criteri di massima per l’attribuzione di sussidi e altre erogazioni, il rispetto dei criteri prefissati, la motivazione degli atti, la loro pubblicità. AVV. VALENTINA MILANI

26 In questa prospettiva, il principio di imparzialità, oltre che la tradizionale CONNOTAZIONE NEGATIVA, quale DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE, assume anche una VALENZA POSITIVA, come OBBLIGO DI IDENTIFICARE E VALUTARE, da parte della PA procedente, TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI sì che la scelta finale si atteggi a risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. AVV. VALENTINA MILANI

27 2.1.2.2. CONSEGUENZE Dal principio di imparzialità derivano:
L’AMMISSIONE DI TUTTI I SOGGETTI INDISCRIMINATAMENTE AL GODIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI; IL DIVIETO DI qualsiasi FAVORITISMO e l’illegittimità degli atti amministrativi emanati senza aver valutato tutti gli interessi pubblici e privati esistenti; L’OBBLIGO per i funzionari DI ASTENSIONE dalla partecipazione a quegli atti, in cui essi abbiano direttamente o per interposta persona, un qualche interesse; IL DIRITTO dei cittadini di RICUSARE il funzionario nei casi in cui questo debba decidere su questioni in cui è personalmente interessato; I CRITERI TECNICI E IMPARZIALI di composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e di gare pubbliche (AUTOVINCOLO O AUTOLIMITE). AVV. VALENTINA MILANI

28 2.1.2.3. IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’
Il PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’, proprio delle amministrazioni classiche, va distinto dal PRINCIPIO DI NEUTRALITA’, proprio delle autorità indipendenti. AVV. VALENTINA MILANI

29 Il termine IMPARZIALITA’ esprime l’esigenza che l’amministrazione nell’agire al fine di perseguire l’interesse pubblico primario che costituisce l’obiettivo di fondo, si comporti nei confronti dei destinatari dell’agere amministrativo senza dar luogo a discriminazioni arbitrarie. Imparzialità non significa indifferenza, ma al contrario EQUITA’ COMPORTAMENTALE sulla premessa del CARATTERE INTERESSATO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, volta alla cura di interessi pubblici concreti. AVV. VALENTINA MILANI

30 Il termine NEUTRALITA’, per converso, indica INDIFFERENZA della amministrazione indipendente RISPETTO AI PROTAGONISTI DEGLI INTERESSI CONFLIGGENTI DA REGOLARE E COMPORRE, il suo essere terza, e quindi in qualche modo GIUDICE, nel settore in cui si scontrano i protagonisti del “giuoco” da regolare. AVV. VALENTINA MILANI

31 2.1.3. IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO
Anche il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO [o di BUONA AMMINISTRAZIONE] è espressamente enunciato dall’ART. 97, cc. 1 e 2, Cost. AVV. VALENTINA MILANI

32 CONTENUTO Il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO indica l’OBBLIGO per i funzionari amministrativi DI SVOLGERE LA propria ATTIVITA’ SECONDO LE MODALITA’ PIU’ IDONEE ED OPPORTUNE, AL FINE DELL’EFFICACIA, EFFICIENZA, SPEDITEZZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, CON IL MINOR SACRIFICIO DEGLI INTERESSI PARTICOLARI DEI SINGOLI. AVV. VALENTINA MILANI

33 Tale canone generale riguarda sia l’aspetto organizzativo che quello relativo all’intero funzionamento della PA. È soddisfatto da un’attività conforme ai seguenti criteri: AVV. VALENTINA MILANI

34 AVV. VALENTINA MILANI ECONOMICITA’
L’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione RAPIDITA’ Celerità dell’azione EFFICACIA L’idoneità dell’azione amministrativa a perseguire gli obiettivi legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISULTATI CONSEGUITI e OBIETTIVI PROGRAMMATI. AVV. VALENTINA MILANI

35 AVV. VALENTINA MILANI EFFICIENZA
L’idoneità dell’azione amministrativa a perseguire gli obiettivi legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISORSE IMPIEGATE e RISULTATI CONSEGUITI. MIGLIOR CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI MINOR DANNO PER I DESTINATARI DELL’AZIONE AVV. VALENTINA MILANI

36 2.1.4. IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
Il PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA si pone come sintesi dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento e IMPONE ALLA PA, al di là del rispetto delle previsioni normative, DI ADEGUARSI AD UN CANONE DI RAZIONALITA’ OPERATIVA quando agisce, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali. AVV. VALENTINA MILANI

37 L’operato della PA deve essere IMMUNE DA CENSURE sul piano della logica, ADERENTE AI DATI DI FATTO E AGLI INTERESSI emersi nel corso dell’istruttoria, COERENTE CON LE PREMESSE E I CRITERI FISSATI dalla stessa PA. AVV. VALENTINA MILANI

38 La VIOLAZIONE di detto principio comporta un vizio di ECCESSO DI POTERE, in particolare in relazione alle figure sintomatiche del DIFETTO DI MOTIVAZIONE (es. si disattende immotivatamente il tenore di un parere precedentemente acquisito) di INGIUSTIFICATA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO (es. ove ci si comporti in maniera diversa dinanzi a situazioni analoghe) o di CONTRADDITTORIETA’ della motivazione stessa. AVV. VALENTINA MILANI

39 2.1.5. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA
ART. 118, c. 1, COST. “LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ATTRIBUITE AI COMUNI SALVO CHE, PER ASSICURARNE L’ESERCIZIO UNITARIO, SIANO CONFERITE A PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE, REGIONI E STATO, SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA” AVV. VALENTINA MILANI

40 2.2. I PRINCIPI DI LEGGE ART. 1 LEGGE N. 241/1990 “L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E’ RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA’, DI EFFICACIA, DI PUBBLICITA’ E DI TRASPARENZA SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE E DALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO SIMGOLI PROCEDIMENTI, NONCHE’ DAI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO. LA PA, NELL’ADOZIONE DI ATTI DI NATURA NON AUTORITATIVA, AGISCE SECONDO LE NORME DI DIRITTO PRIVATO SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA DIVERSAMENTE. I SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ AMMINISTARTIVE ASSICURANO IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 1. LA PA NON PUO’ AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA.” AVV. VALENTINA MILANI

41 I PRINCIPI ulteriori che si evincono dalla legge sono:
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CAPACITA’ NEGOZIALE DELLA PA SEMPLICITA’ AVV. VALENTINA MILANI

42 2.2.1. I PRINCIPI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il PRINCIPIO incarna il criterio che SODDISFA L’ESIGENZA DI UN CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI CITTADINI SULLA ATTIVITA’ DELLA PA, cui è imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e procedure. In sintesi, si traduce nel DOVERE DELLA PA DI RENDERE VISIBILE E CONTROLLABILE ALL’ESTERNO IL PROPRIO OPERATO. AVV. VALENTINA MILANI

43 Tale principio è volto a ridefinire in chiave democratica il RAPPORTO TRA AMMINISTRATORI E AMMINISTRATI, trasformando questi ultimi da spettatori a protagonisti dell’operato dei pubblici poteri. AVV. VALENTINA MILANI

44 Il PRINCIPIO DI TRASPARENZA pone una regola generale di condotta alla PA, tesa a favorire la CONOSCIBILITA’ ESTERNA della sua azione. Il diritto di accesso viene considerato il minimum indefettibile per assicurare a tutti sull’intero territorio nazionale il godimento del diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa. Nell’ambito della legge n. 241 sono altresì rinvenibili le norme sulla obbligatorietà della motivazione del provvedimento amministrativo e quelle sulla partecipazione dei privati al procedimento. AVV. VALENTINA MILANI

45 2.2.2. IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA’ NEGOZIALE DELLA PA
Il PRINCIPIO DELLA generale CAPACITA’ NEGOZIALE DELLA PA e della soggezione dell’attività paritetica alle normali regole del diritto comune esprime una sorta di PREFERENZA PER IL DIRITTO PRIVATO OVE LO STRUMENTO PARITETICO in omaggio al principio di sussidiarietà POSSA IN MODO altrettanto EFFICIENTE ma meno invasivo SODDISFARE L’INTERESSE PUBBLICO [es. compravendita rispetto all’esproprio, locazione invece che concessione, ecc.]. AVV. VALENTINA MILANI

46 Ferma la generale capacità di diritto privato della PA, NON OCCORRE ALCUNA AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA PER ATTIVARLA, mentre la legge può intervenire per limitarla. La casistica applicativa è ampia: si va dai casi in cui l’ente pubblico prende forma privatistica esso stesso, a quelli in cui l’ente rimane a tutti gli effetti tale sul piano soggettivo ma sul piano dell’attività fa uso del diritto privato. AVV. VALENTINA MILANI

47 2.2.3. IL PRINCIPIO DI SEMPLICITA’
Il PRINCIPIO DI SEMPLICITA’ è una naturale derivazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia, che risponde a 2 esigenze: il CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA; il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI resi ai cittadini e alle imprese, per i quali ogni adempimento amministrativo rappresenta un costo e un ostacolo alla soddisfazione dei propri interessi. AVV. VALENTINA MILANI

48 La legge n. 241 dedica l’intero CAPO IV alla semplificazione amministrativa, disciplinando DIVERSI ISTITUTI come: la conferenza di servizi, gli accordi tra amministrazioni, i pareri e le valutazioni tecniche, l’autocertificazione, la denuncia di inizio attività e il silenzio-assenso. AVV. VALENTINA MILANI

49 2.3. I PRINCIPI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA
I principi di derivazione comunitaria trovano ingresso nel nostro ordinamento attraverso il rinvio specifico operato dall’ART. 1, c. 1, legge n. 241/1990 e il rinvio generico operato dall’ART. 117, c. 1, Cost. Alcuni dei principi generali che caratterizzano e influenzano l’attività della PA comunitaria e dei singoli Stati membri [legalità dell’azione, obbligo di motivazione, trasparenza, diritto di accesso, imparzialità e legittimo affidamento], trasfusi nella CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE (NIZZA 2001), sono ora richiamati nel TRATTATO DELLA COSTITUZIONE EUROPEA presentato e sottoscritto a ROMA 2004 e non entrato in vigore per alcune bocciature referendarie in sede di ratifica. AVV. VALENTINA MILANI

50 Tra i diritti fondamentali del cittadino europeo sono compresi quelli relativi ai rapporti tra individui e PA comunitaria. Alcuni di questi PRINCIPI hanno CARATTERE GENERALE (IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO e IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’), altri hanno CARATTERE SETTORIALE (I PRINCIPI IN MATERIA DI AMBIENTE E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI). AVV. VALENTINA MILANI

51 2.3.1. IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
Nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, IL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO induce a ritenere che UNA SITUAZIONE DI VANTAGGIO, ASSICURATA AD UN PRIVATO DA UN ATTO SPECIFICO E CONCRETO DELL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA, NON PUO’ ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIMOSSA, SALVO CHE NON SIA STRETTAMENTE NECESSARIO PER L’INTERESSE PUBBLICO E FERMO IN OGNI CASO L’INDENNIZZO DELLA POSIZIONE ACQUISITA. AVV. VALENTINA MILANI

52 Occorre, quindi, affinché un affidamento sia legittimo:
UN REQUISITO OGGETTIVO È necessario che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto a ciò rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l’aspettativa del suo consolidamento. UN REQUISITO SOGGETTIVO È necessario il ricorrere della buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (colpa e dolo escludono la legittimità dell’affidamento). AVV. VALENTINA MILANI

53 Tale principio enfatizza il VALORE DELLA STABILITA’ DEI RAPPORTI GIURIDICI di fronte alla legalità formale, stabilendo l’intangibilità di un provvedimento attributivo di un vantaggio, nonostante la sua illegittimità, quando questa abbia assicurato un vantaggio a un soggetto che, in buona fede e grazie al decorso del tempo, confidi nella sua stabilità. AVV. VALENTINA MILANI

54 Tale principio trova riconoscimento nella legge n. 241/1990 negli: ART
Tale principio trova riconoscimento nella legge n. 241/1990 negli: ART. 21nonies che subordina l’esercizio del potere di ANNULLAMENTO D’UFFICIO al limite temporale del termine ragionevole oltre che al criterio di comparazione degli interessi; ART. 21quinquies che stabilisce la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di REVOCA anticipata. AVV. VALENTINA MILANI

55 Dalla NOZIONE DI AFFIDAMENTO COMUNITARIA si deve differenziare la NOZIONE NAZIONALE che non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma è UNA REGOLA COMPORTAMENTALE, iscrivibile nel generale CANONE DI BUONA FEDE, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate ad essere frustrate. AVV. VALENTINA MILANI

56 2.3.2. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ consiste nell’ESERCIZIO NELLA GIUSTA MISURA DEL POTERE, in modo da assicurare un’AZIONE IDONEA E ADEGUATA ALLE CIRCOSTANZE DI FATTO, CHE NON ALTERI IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA I VALORI, GLI INTERESSI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE. Riferirsi a tale principio significa accedere ad un modo nuovo di intendere l’azione della PA, coerente con la sussidiarietà dell’azione amministrativa autoritativa alla stregua del PRINCIPIO DEL MINIMO PREZZO. AVV. VALENTINA MILANI

57 2.3.3. I PRINCIPI IN MATERIA AMBIENTALE
I principi in materia ambientale sono: il PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE, in base al quale la definizione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’UE devono tenere in considerazione la tutela dell’ambiente al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile; AVV. VALENTINA MILANI

58 I PRINCIPI DELLA PRECAUZIONE e DELL’AZIONE PREVENTIVA prevalgono sul “principio della correzione”, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul “principio del chi inquina paga” che trova applicazione nelle cd. tasse ambientali, veri e propri tributi, contributi e tariffe o incentivi fiscali funzionali a promuovere comportamenti ambientali virtuosi in ottica di risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente. AVV. VALENTINA MILANI

59 Tali principi mirano a REALIZZARE UNA DIFESA EX ANTE DEI BENI AMBIENTALI, che viene preferita ad una tutela solo residuale ed ex post nelle forme della tutela per equivalente. AVV. VALENTINA MILANI

60 2.3.4. I PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
ART. 2 Codice dei contratti L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. AVV. VALENTINA MILANI

61 3. LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
Il PROCEDIMENTO amministrativo è l’INSIEME DI ATTI SUSSEGUENTI ED ETEROGENEI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, che rappresenta la FORMA DELLA FUNZIONE PUBBLICA. AVV. VALENTINA MILANI

62 3.1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO
INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISIONE AVV. VALENTINA MILANI

63 3.1.1. FASE DELL’INIZIATIVA AVV. VALENTINA MILANI O AVVIO D’UFFICIO
ISTANZA DI PARTE INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI AVVIO AVV. VALENTINA MILANI

64 3.1.1.1. ISTANZA PRIVATA O AVVIO D’UFFICIO
Il PROCEDIMENTO: CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD ISTANZA DI PARTE; DEVE ESSERE AVVIATO D’UFFICIO. In entrambi i casi, la PA HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO. AVV. VALENTINA MILANI

65 3.1.1.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE
L’individuazione dell’UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è un istituto volto a promuovere sia il buon andamento della PA, assicurando un IMPULSO al procedimento e un COORDINAMENTO delle PA coinvolte, sia la pubblicità e la partecipazione, garantendo agli interessati un INTERLOCUTORE nell’ambito della PA procedente. AVV. VALENTINA MILANI

66 Il RESPONSABILE del procedimento è il soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di AUTORITA’ GUIDA di ciascun procedimento amministrativo. Egli: 1. vigila sul decorso del procedimento; 2. assicura la le connessioni tra le varie fasi; 3. rappresenta uno stabile punto di riferimento per i cittadini. AVV. VALENTINA MILANI

67 L’istituto è stato introdotto per contrastare 3 ordini di problemi:
FRAMMENTAZIONE E RALLENTAMENTO dell’azione amministrativa IMPERSONALITA’ E IRRESPONSABILITA’ di fatto dei soggetti deputati a gestire il procedimento VIRTUALE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA la difficile identificabilità del responsabile ostacola il controllo sul suo operato AVV. VALENTINA MILANI

68 3.1.1.2.2. CONTENUTO DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L. N. 241/1990
OBBLIGO della PA DI DETERMINARE preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, L’UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale. 2 OBBLIGO della PA DI PUBBLICIZZARE LA DETERMINANZIONE di individuazione dell’unità organizzativa responsabile. Per unità organizzativa deve intendersi ogni tipo di struttura o articolazione dei pubblici uffici. AVV. VALENTINA MILANI

69 3 OBBLIGO del dirigente di ciascuna unità organizzativa DI ASSEGNARE A SE’ O AD ALTRO DIPENDENTE dell’unità LA RESPONSABILITA’ dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché eventualmente dell’adozione del provvedimento finale. 4 OBBLIGO DI COMUNICARE L’UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL NOMINATIVO RESPONSABILE del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti obbligati per legge ad intervenire nel procedimento, ai soggetti che possono essere pregiudicati dal provvedimento e su richiesta a chiunque vi abbia interesse. AVV. VALENTINA MILANI

70 3.1.1.2.3. IL RESPONSABILE NEI PROCEDIMENTI COMPLESSI
NEI CD. PROCEDIMENTI A COMPLESSITA’ INTERNA, articolati in una serie di fasi implicanti l’intervento di uffici diversi della stessa PA o enti, IL RESPONSABILE E’ UNICO. NEI CD. PROCEDIMENTI PLURISOGGETTIVATI, articolati in una serie di fasi implicanti l’intervento di molteplici amministrazioni o di diversi enti, ognuno di essi dovrà provvedere alla nomina DI UN PROPRIO RESPONSABILE, che attenderà alla gestione della fase procedimentale di sua pertinenza. AVV. VALENTINA MILANI

71 3.1.1.2.4. I COMPITI DEL RESPONSABILE
L’ART. 6 opera un’ELENCAZIONE non esaustiva né tassativa DEI COMPITI PRIMARI DEL RESPONSABILE: - VALUTA ai fini istruttori LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’, I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E I PRESUPPOSTI RILEVANTI per l’emanazione del provvedimento; - ACCERTA I FATTI E COMPIE TUTTI GLI ATTI ISTRUTTORI NECESSARI, quali accertamenti tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale, richieste di rilascio e/o di rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze erronee o incomplete; AVV. VALENTINA MILANI

72 PROPONE L’INDIZIONE O, avendone la competenza, INDICE LE CONFERENZE DI SERVIZI, attenendosi al criterio guida di snellire l’azione amministrativa; CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI previste dalla legge e dai regolamenti; ADOTTA, ove ne abbia la competenza, IL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL’ORGANO COMPETENTE PER L’ADOZIONE. AVV. VALENTINA MILANI

73 L’organo competente all’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, è tenuto a dar necessariamente conto, nel provvedimento finale stesso, delle ragioni che l’abbiano eventualmente indotto a “discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento”. AVV. VALENTINA MILANI

74 3.1.1.3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Le FUNZIONI dell’istituto: 1) PORRE I DESTINATARI dell’azione amministrativa IN GRADO DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI PARTECIPATIVI fin dal momento dell’inizio o quanto meno in una fase non molto avanzata [possibilità di partecipare effettiva]; 2) CONSENTIRE ALLA PA DI MEGLIO COMPARARE GLI INTERESSI COINVOLTI e di meglio perseguire l’interesse pubblico principale [valorizzazione del metodo dialettico]; 3) PREVENIRE EVENTUALI MOTIVI DI RICORSO GIURISDIZIONALE, assicurando un contraddittorio trasparente e un confronto “ad armi pari” tra la PA e il privato [deflazione del contenzioso]. AVV. VALENTINA MILANI

75 PARERI, VALUTAZIONI TECNICHE E CONFERENZA DI SERVIZI
FASE ISTRUTTORIA PARERI, VALUTAZIONI TECNICHE E CONFERENZA DI SERVIZI PARTECIPAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO AVV. VALENTINA MILANI

76 3.1.2.1. ATTIVITA’ CONSUILTIVA E CONFERENZA DI SERVIZI
La CONFERENZA DI SERVIZI è un istituto a cui si ricorre nei casi in cui sia opportuno un ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI attraverso al partecipazione delle PA a cui è affidata la cura di questi ultimi. La PA procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento, che rimane un suo proprio atto. Ciò nonostante, si ritiene che un provvedimento che si discosti da quanto emerso e concordato in sede di conferenza potrà essere censurato, per difetto di motivazione o per violazione del principio di affidamento. AVV. VALENTINA MILANI

77 Il POTERE DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA ALLA PA PROCEDENTE, a cura del responsabile del procedimento qualora ne abbia il potere ovvero dell’organo di vertice dell’amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento. AVV. VALENTINA MILANI

78 Due modelli: 1) CONFERENZA ISTRUTTORIA che viene convocata quando la PA procedente, titolare del potere amministrativo, ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti; 2) CONFERENZA DECISORIA che viene convocata quando la PA deve acquisire intese, concerti, nullaosta, o assensi comunque denominati da altre PA e non li ottenga entro un breve termine. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta, ecc. AVV. VALENTINA MILANI

79 3.1.2.2. PARTECIPAZIONE La PARTECIPAZIONE è consentita a:
1) I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E’ DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI; 2) QUALUNQUE SOGGETTO: portatore di interessi pubblici e privati portatore di interessi diffusi costituito in associazioni o comitati CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO [interventori]. AVV. VALENTINA MILANI

80 PREAVVISO DI RIGETTO L’istituto della COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA è diretto a rappresentare al soggetto che ha attivato l’azione amministrativa l’esistenza di motivi che ostano all’accoglimento della sua istanza, attribuendo allo stesso soggetto la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, memorie e documenti che, ove pertinenti, la PA procedente sarà tenuta a valutare nell’assunzione della decisione finale, dando atto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle deduzioni dell’istante. AVV. VALENTINA MILANI

81 Il PREAVVISO DI RIGETTO: a) è LIMITATO AI PROCEDIMENTI INIZIATI SU ISTANZA DI PARTE; b) ha una FUNZIONE GIURISDIZIONALIZZANTE, poi poiché il soggetto venuto a conoscenza dei motivi di rigetto dell’istanza ha una chance di ribaltare la posizione assunta dalla PA, ulteriormente provando la fondatezza delle sue ragioni; c) ha NATURA ISTRUTTORIA E PRE- DECISORIA. AVV. VALENTINA MILANI

82 PROVVEDIMENTO FINALE ESPRESSO O SILENZIO-ASSENSO
FASE DECISORIA INIZIATIVA ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO FINALE ESPRESSO O SILENZIO-ASSENSO AVV. VALENTINA MILANI


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