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BRESCIA 31.1.14 A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle.

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1 BRESCIA A) LEGGE DI STABILITA’ 2014 N. 147/13 e altri provvedimenti di fine anno La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni Le altre novita che riguardano il reddito d’impresa: - Il nuovo rendimento nozionale ACE - La stralcio dei crediti e la deducibilità fiscale - Nuova disciplina dei leasing per imprese e professionisti - La nuova deduzione Irap per incremento occupazionale La riapertura della rivalutazione di quote e terreni Il nuovo quadro RW B) LA LIQUIDAZIONE SOCIETARIA: ADEMPIMENTI CONTABILI, RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI E IMPLICAZIONI FISCALI

2 LEGGE DI STABILITA’ 2014 n. 147/13 Rivalutazione beni d’impresa e delle partecipazioni

3 RIVALUTAZIONE 2013 PECULIARITA’
Dovrebbe ritenenrsi che sia rivalutazione anche solo civilistica > obiettivi PECULIARITA’ Vantaggi: Condizioni migliori per accesso al credito Possibilita di copertura perdite per societa’ di capitali Possibilita di copertura prelevamenti dei soci eccedenti il capitale per societa’ di persone Puo’ essere riconosciuto il maggior valore fiscale , ma non e’ obbligatorio

4 Condizioni generali rivalutazione
Contab. ORDINARIA Soggetti IMPRESE Contab. SEMPLIFICATA Tempistica Beni detenuti esercizio in corso al Beni esistenti esercizio in corso al Beni rivalutabili IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali E i beni merce ??? PARTECIPAZIONI di controll e collegamento

5 Prorogato anche il riallineamento
C.146: si applicano le disposizioni dell’art. 14 L. 342/2000 Oggetto della proroga Prorogato anche il riallineamento

6 Riallineamento Disallineamento esistente nel bilancio 2012 Fattispecie
Rivalutazioni volontarie 2 Trasformazioni con accettazione valori peritali 3 Disavanzi di fusione o scissione o conferimento Rapporto tra riallineamento ex L. Stabilità 2014° riallineamento ex art. 176 Tuir Problema:

7 Confronto tra riallineamento da operazioni straordinarie e riallineamento da L. S.
Costo sostitutiva Riall l.s. 16/12% Modalita versamento In unica soluzione O in tre rate annuali Riall. Per ammortamenti dal periodo di opzione Per cessioni da quarto successivo opzione Riconoscimento fiscale Nuovo valore Rall. L. s.. Per ammortamenti Dal terzo successivo per cessioni dal quartp

8 Riall. L. s. Singoli beni immobilizzati
Riall. Azienda o ramo d’azienda Oggetto Riall. L. s. Singoli beni immobilizzati Riall. Riserva di capitale non in sospensione Effetto patrimonio netto Riall l. s Riserva in sospensione Affrancabile con sost. 10%

9 Leasing: solo se riscattati entro 2012
Ambito oggettivo e detenuti anche nel 2013 Data di necessaria detenzione Leasing: solo se riscattati entro 2012 Mutamento della contabilizzazione : 2012 beni merce, 2013 immobilizzi no rivalutazione quindi

10 Operazioni straordinarie
Ambito oggettivo Operazioni straordinarie Se il bene al apparteneva alla societa’ avente causa di un operazione neutrale si intende detenuto ab origine dalla societa’ dante causa ( circ. 11/09, par. 2) Il bene rivalutato non si intende ceduto se viene trasferito a causa di un’operazione neutrale ( circ. 11/09, par. 6)

11 Categorie Omogenee Beni materiali “ordinari” 1 2 IMMOBILI
Verifica al Categorie Omogenee Beni materiali “ordinari” Per COEFFICIENTE ed ANNO di acquisizione 1 Aree edificabili Aree non edificabili Fabbr. strum. per NATURA 2 IMMOBILI Fabbr. strum. per DESTINAZIONE Fabbr. PATRIMONIO Fabbr. strum. sia per NATURA che per DESTINAZIONE Categoria strumentalità per destinazione C.M. 57/E/2001

12 Particolarità per deducibilità limitata Rivalutazione del singolo bene
Categorie Omogenee Particolarità per deducibilità limitata VEICOLI Beni mobili registrati 3 AEREI NAVI 4 Beni immateriali No categorie Rivalutazione del singolo bene 5 Partecipazioni Medesima società

13 Limite Economico Verifica effettuata con valore al 31/12/2013
Criterio del VALORE D’USO Valore del bene non superiore a quello attribuibile in base a: Criterio del VALORE DI MERCATO Verifica effettuata con valore al 31/12/2013 Al netto della quota di ammortamento su valore pre - rivalutazione

14 Valore di sostituzione che non puo’ essere superato vedi cir. 11/09
Metodologie I Rivalutazione COSTO STORICO Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di AMMORTAMENTO II III Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO Problema del Valore di sostituzione che non puo’ essere superato vedi cir. 11/09

15 Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo
dividere il saldo attivo per gli anni residui da ammortizzare Calcolare quale valore moltiplicato per il coefficiente d’ammortamento determina l’importo di cui al punto 1 Sommare il risultato ottenuto al costo storico Rideterminare opportunamente il fondo d’ammortamento Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

16 Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo
Esempio : Bene costo storico ammortizzato al per , residuo quindi Valore di mercato Valore di sostituzione Si determina un saldo attivo di su cui viene versata l’imposta sostitutiva pari al 16% di , cioe’ Il coefficiente d’ammortamento e’ pari al 3% e dieci anni residui di ammortamento . saldo attivo pari a deve essere ammortizzato in dieci anni quindi quota annuale : 0,03 = ( montante) = ( nuovo valore lordo rivalutato) Valore massimo di iscrizione nell’attivo = Decremento del fondo = – = quindi fondo decrementato da a Bene iscritto per , fondo per > valore rivalutato = Passaggi successivi per incrementare il bene ed il fondo

17 Imposta sostitutiva Beni ammortizzabili Beni NON ammortizzabili 16%
12% Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO Versamento in tre rate annuali senza interessi

18 Effetti Fiscali Imposte differite anticipate Ammortamenti
Valore riconosciuto dal 2016 Ammortamenti Plafond spese di manutenzione Valore riconosciuto dal 2017 Cessioni Imposte differite anticipate

19 Saldo Attivo ambito civilistico
Imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva Art. 13 L.342/2000 Legittima distribuzione poiche derogato art. 2423 Conseguenze In caso di riduzione cap soc. si applica articolo 2445/2482 ( esecuzione delibera dopo 90 gg da iscrizione reg. imprese Utilizzo per copertura perdite > del. Assem. Straord. Senza attesa dei 90 gg

20 Saldo Attivo ambito civilistico
Natura fiscale della riserva se rivalutazione solo civilistica circ. 22/09 Riserva di utili non in sospensione di imposta Per soggetti Irpef la distribuzione e’ priva di effetti in capo al socio

21 Saldo Attivo Riserva in sospensione moderata Bene ceduto entro il 2017
Conseguenze Valore non riconosciuto Credito d’imposta per sostitutiva Riserva liberata

22 Saldo Attivo Distribuzione del saldo attivo ante 2017
Valori riconosciuti dallo stesso esercizio Semplificata ordinaria Disciplina del saldo attivo

23 Affrancamento del Saldo Attivo
Sostitutiva del 10% ( sul saldo attivo netto o lordo ??) Costo globale rivalutazione: 24,4 ( saldo attivo netto) Contro 31,4% Tassazione normale

24 E ALLE PERDITE SU CREDITI
LE MODIFICHE ALL’ACE E ALLE PERDITE SU CREDITI

25 COSA CAMBIA La nuova ACE pag. ANNO 2013 = 3% ANNO 2014 = 4%
IL RENDIMENTO ANNO 2013 = 3% ANNO 2014 = 4% ANNO 2015 = 4,5% ANNO 2016 = 4,75% GLI ACCONTI La determinazione degli acconti deve essere effettuata senza tener conto dell’incremento dell’ACE

26 Deduzione perdite su crediti
Si prescinde dagli elementi certi e precisi se avviene la Cancellazione dei crediti operata in applicazione di principi contabili ( legge stabilita comma 160 che modifica ultimo periodo art. 101 comma 5 del Tuir) Decorrenza: Periodo d’imposta in corso al

27 Deduzione perdite su crediti
I casi in cui il credito e’ stornato dall’attivo patrimoniale ( interpretativo 1 del Doc. 12) Crediti minori per effetto di riconoscimento giudiziale Transazioni Prescrizioni Cessione

28 Deduzione perdite su crediti
Cessione di crediti ( OIC 15, par. D.VII a) e D VII b) Cessione pro soluto Cessione pro solvendo Non va eseguito lo storno quando l’acquirente in realta’ ha solo l’incarico di riscuotere il credito E quando il credito e’ svalutato in contropartita di un fondo

29 Deduzione IMU per immobili strumentali
Per natura Per destinazione 20% imu per 2013 30% imu per 2013 Nessuna deduzione ai fini IRAP

30 Deducibilita’ IMU vale sia per imprese che per professionisti
Esclusi: Immobili merce ( che non pagano IMU da parte del costruttore se non locati) Immobili patrimonio

31 LE MODIFICHE AI LEASING

32 RICORDARSI CHE: Le modifiche al Leasing pag.
CONTRATTI FINO AL 28 APRILE 2012 PER AVERE LA DEDUCIBILITA’ FISCALE E’ NECESSARIO CHE IL CONTRATTO DI LEASING ABBIA UNA DURATA MINIMA ANCORATA ALLA NORMA FISCALE CONTRATTI DAL 29 APRILE 2012 AL LA DEDUZIONE FISCALE NON E’ VINCOLATA ALLA DURATA DEL LEASING. BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 2/3 AMMORTAMENTO. IMMOBILI DEDUCIBILI CON REGOLE DI 11 ANNI E 18 ANNI CONTRATTI DAL 2014 DEDUZIONE FISCALE NON VINCOLATA A DURATA BENI MOBILI DEDUCIBILI IN 1/2 AMMORTAMENTO. IMMOBILI DEDUCIBILI IN MINIMO 12 ANNI

33 PROFESSIONISTI MODIFICATO ART. 54 COMMA 2 TUIR
RIDOTTO PERIODO DI DEDUZIONE LEASING DA 15 A 12 ANNI MA NON E’ STATO RIMOSSO L’ART. 1 COMMA 335 DELLA L. 296/2006 CHE RENDE INDEDUCIBILE OGNI CANONE PER LEASING STIPULATI DAL 2010 IN POI QUINDI ???

34 SUBENTRO: SI APPLICANO LE VECCHIE REGOLE ( CIRC. 10/2006)
LEASE BACK : DIVENTANO DEDUCIBILI I CANONI ANCHE PER IMMOBILI ACQUISTATI DOPO IL 2009

35 DEDUZIONI IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE

36 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP La legge di stabilità, per abbattere il cuneo fiscale, ha introdotto una deduzione ai fini IRAP consistente nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP i costi per il personale dipendente di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di euro per ogni nuova singola assunzione Il risparmio massimo annuale è di euro 585,00, pari al 3,90% di euro la deduzione in commento spetta – al verificarsi delle condizioni - per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, salvo che intervenga la decadenza

37 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP Sono ammessi a fruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano tra i "soggetti passivi dell'imposta", ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni, cioè: a) le società di capitali e gli enti commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata) ivi inclusi i trust (esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali); b) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali; c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate; d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato; e) gli enti privati residenti e le società e gli enti non residenti.

38 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP Il beneficio è condizionato all’incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Per verificare la spettanza del beneficio occorre quindi che si verifichi un innalzamento del numero dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo precedente, per cui occorre fare un raffronto con il dato storico Per il calcolo della media dei lavoratori occupati deve essere utilizzata la media aritmetica.

39 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP
Fiscalità del trust pag. 131 LA NUOVA DEDUZIONE IRAP La deduzione è data dal minore valore tra: 1) il minore dei seguenti importi a) costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per il quale s'intende fruire della deduzione; b) valore massimo di euro ragguagliato ad anno; 2) l'incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio. Si incappa nella decadenza del beneficio nel caso in cui il livello occupazionale raggiunto non venga mantenuto. La nuova deduzione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per cui operativamente la concreta fruizione avverrà con la predisposizione della Dichiarazione IRAP 2015

40 Legge di stabilita’ 2014 Comma 156
Proroga rivalutazione partecipazioni e terreni

41 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

42 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

43 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

44 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
TASSAZIONE ORDINARIA Terreni non edificabili Opzione per l’imposta sostitutiva del 20% Terreni edificabili Tassazione ordinaria sulla plusvalenza con possibilità di tassazione separata Partecipazioni non qualif. Tassazione al 20% della plusvalenza Partecipazioni qualificata Tassazione aliquote Irpef ordinarie del 49,72%

45 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
Il recupero delle sostitutive precedenti La norma Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011 La compensazione Deduco da quanto devo pagare quanto già versato Rimborso Nel caso di primo versamento maggiore non è possibile il rimborso della differenza Applicazione Sia con riguardo alle partecipazioni che ai terreni

46 LA NUOVA PREVISIONE Rideterminazione valori terreni partecipazioni
Procedure ammesse: Compensazione nuova imposta – vecchia imposta ( eseguibile anche bloccando le rate residue della precedente rivalutazione 2012/2013 – circ. 47/11) Compensazione possibile anche senza eseguire la nuova rivalutazione ma utilizzando le rate ancora a debito della rivalutazione 2012/2013 ( – circ. 47/11) Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta mesi da versamento

47 RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
Valutazioni in diminuzione circ. 1/13 Circ. 1/13 risposta 4.1 : due alternative: indicare il corrispettivo ai fini delle imposte indirette almeno quanto quello periziato ( con pagamento di imposte indirette piu’ elevato poiche’ eseguito su un valore piu’ alto rispetto a quello pattuito Eseguire entro nuova perizia con valore meno elevato senza versare nulla o compensando la rata precedentemente versata

48 Nuovo valore inferiore- conseguenze
Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile ( art. 5, comma 6 L.448/2001) Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico ( circ. 81/2002)

49 PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE
Rideterminazione valori terreni partecipazioni PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile  il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del de cuius) Donazione: si assume come costo quello del donante  rilevanti le rivalutazioni del donante

50 PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE
Rideterminazione valori terreni partecipazioni PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE Successione Discontinuità di valori tra de cuius ed erede Necessaria pronuncia esplicita delle Entrate per legittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutiva pagata da erede dalla vecchia imposta sostitutiva pagata dal de cuius

51 PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE
Rideterminazione valori terreni partecipazioni PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E RIVALUTAZIONE Donazione Continuità dei valori donante donatario e oggettività del valore rivalutato (R.M. 141/2003) Legittimo (?) scontare da imposta versata da donatario quella versata da donante Donante ha rivalutato da a versando 4% = 4000. Donatario rivaluta a = x 4% = 6000 – 4000 = 2000

52 TERRENI RICEVUTI IN DONAZIONE O SUCCESSIONE
Rideterminazione valori terreni partecipazioni TERRENI RICEVUTI IN DONAZIONE O SUCCESSIONE AREE LOTTIZZATE - art. 68, c. 2 Tuir: valore normale al momento di inizio lottizzazione AREE EDIFICABILI - art. 68, c. 2 Tuir: si assume come costo quello rilevante di fini della denuncia di successione o donazione (valore normale) Verificare effettiva convenienza alla rivalutazione

53 Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea) Provvedimento 18. 12. 2013 Circ
Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea) Provvedimento Circ. 38 del Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90) Abrogate le sezioni I ( trasferimenti per motivi legati a spese correnti) e III ( flussi finanziari). Obblighi di comunicazione dei flussi a carico degli intermediari Sezione II ( detenzione): La locuzione al «termine del periodo d’imposta» viene sostituita da « i soggetti che… detengono nel periodo d’imposta..» quindi obbligo anche se alla fine del periodo l’attivita’ non e’ piu’ esistente Abrogato il tetto soglia pari a € Introdotto il concetto di titolare effettivo

54 Nozione di titolare effettivo, art. 2 allegato tecnico al D.Lgs 231/07
Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società:1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. Nozione di titolare effettivo, art. 2 allegato tecnico al D.Lgs 231/07

55 Criterio circ. 38/13 Titolare effettivo
Partecipazione in stati non collaborativi Partecipazione in stati collaborativi In RW si indica la partecipazione In RW si indica il bene detenuto dalla societa’ ( cumulativamente salvo detenere apposito prospetto)

56 Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi
WHITE LIST Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI

57 Esempio 1 : comproprieta’ di bene
ESEMPIO 1 :Cinque persone fisiche detengono la proprieta’ di un immobile all’estero il cui valore e’ € Esempio 1 : comproprieta’ di bene Ciascuno dichiara il valore intero dell’immobile riportando la quota di possesso del 20% ( criterio modificato rispetto alla circ. 45/10)

58 Esempio 2 : partecipazione 26% societa’ white list
ESEMPIO 2 :Detenzione partecipazione superiore al 25% in societa’ white list Esempio 2 : partecipazione 26% societa’ white list RW per quota di partecipazione

59 Esempio 3 : partecipazione 50% societa’ italiana
ESEMPIO 3 : Detenzione partecipazione 50% societa’ italiana che detiene 100% di societa’ estera la quale a sua volta detiene investimenti all’estero Esempio 3 : partecipazione 50% societa’ italiana NO RW per quota di partecipazione, No RW per societa’ Italiana la quale e’ esclusa dall’obbligo di monitoraggio

60 Esempio 4 : partecipazione 15% societa’ white list e 50% Italiana
ESEMPIO 4 : Detenzione partecipazione 15% societa’ white list piu’ 50% societa’ italiana che detiene 50% societa’ white list Esempio 4 : partecipazione 15% societa’ white list e 50% Italiana SI RW per quota di partecipazione, da indicare al 40% in quanto titolare effettivo

61 Esempio 5 : partecipazione 26% societa’ non w.l.
partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene investimenti in italia SI RW ma per quota di partecipazione, nonostante la societa’ sia non w.l. poiche’ i beni sono detenuti in italia

62 Esempio 6 : partecipazione 26% societa’ non w.l.
partecipazione 26% societa’ non w.l. che detiene investimenti all’estero SI RW per i beni esteri valore complessivo

63 ESONERI: Persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato Italiano o per Organizzazioni Internazionali > esonero totale Persone fisiche che prestano lavoro all’estrro in zone di frontiera > esonero limitato al paese ove si lavora esoneri

64 Sezione II ( detenzione):
Art. 9 , L. 97/13 ( Legge Europea) Modifiche al monitoraggio valutazione Quadro RW ( art. 4 e 5 D.L. 167/90) Sezione II ( detenzione): d) Se l’attivita’ viene affidata in gestione a societa’ fiduciaria o altro intermediario finanziario, l’obbligo non sussiste se i flussi finanziari sono aggottati a ritenuta o imposta sostitutiva ( prima l’esonero non era condizionato alla ritenuta)

65 Indicazione del valore
VALORE DA INDICARE Va indicato il valore iniziale e quello finale con la stessa modalita con cui viene eseguita la valorizzazione per IVAFE Per conti correnti obbligo di monitoraggio esiste sempre anche se non dovuta IVAFE ( importi inferiori € 5.000) Per conti correnti in paesi non collaborativo occorre indicare oltre a valore iniziale e finale anche ammontare massimo raggiunto nel periodo d’imposta Per immobile stesso valore utilizzato per IVIE Indicazione del valore

66 Esoneri oggettivi Riscossione dei redditi esteri per il tramite di un sostituto che applica ritenuta, quindi: 1) attivita finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione a intermedieri residenti 2) contratti produttivi di redditi finanziari 3) Attivita’ finanziarie e patrimoniali i cui redditi sono riscossi da intermediario residente

67 Nuove Sanzioni e Decorrenza
SANZIONI : Violazione all’obbligo: dal 3 al 15% dell’ammontare non dichiarato ( prima era dal 10 al 50%), se il paese estero e’ black list la sanzione e’ dal 6 al 30% Omessa presentazione ravveduta entro 90 gg : sanzione fissa € 258 Viene meno la confisca per equivalente In base al principio del favor rei, le nuove sanzioni sono certamente applicabili anche al passato ( Unico 2013 compreso) Nuove Sanzioni e Decorrenza

68 I documenti contabili nella liquidazione
Situazione dei conti alla data di effetto di scioglimento: prospetto che indica i saldi dei conti alla data di effetto della causa di scioglimento Amministratori Rendiconto della gestione: vero e proprio bilancio intermedio Bilancio iniziale di liquidazione: stato patrimoniale a valori di realizzo stralcio – budget della liquidazione Liquidatori Primo bilancio di liquidazione: vero e proprio bilancio con specifica informativa e suddivisione C.E. in 2 periodi  riflessi fiscali Bilanci annuali di liquidazione: veri e propri bilanci Bilancio finale di liquidazione: S.P. semplificato con C.E. di periodo e riepilogativo + piano di riparto 68

69 I criteri di valutazione nella liquidazione
argomento I criteri di valutazione nella liquidazione Criteri di funzionamento Relativamente alle poste interessate dall’esercizio provvisorio Messa in liquidazione post ma ante approvazione bilancio Criteri di funzionamento adattati Nel rendiconto degli amministratori Criteri di liquidazione Dal bilancio iniziale di liquidazione

70 argomento Situazione dei conti inventario contabile dei conti aperti alla data di scioglimento  bilancio di verifica Prima base per redazione bilancio iniziale di liquidazione La “Situazione dei conti alla data di effetto della liquidazione” (art bis, c.c.): è una situazione contabile (piano dei conti) a saldi aperti, senza alcuna scrittura di pre-assestamento

71 Rendiconto degli amministratori
argomento Rendiconto degli amministratori stato patrimoniale conto economico nota integrativa relazione sulla gestione funzionamento adattati Criteri di Il “Rendiconto della gestione degli Amministratori” (art bis, c.c.): è un bilancio infrannuale riferito alla frazione di esercizio compresa fra la data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato e la data delle consegne ai liquidatori: si applicano criteri di valutazione di “funzionamento” adattati 71

72 argomento NON soggetto a approvazione Il bilancio iniziale di liquidazione: è una situazione patrimoniale (senza CE), redatta dai liquidatori, in pari data del rendiconto della gestione; si applicano criteri di valutazione “di realizzo (attivo) ed estinzione (passivo)” Budget della liquidazione Determina le scelte dei liquidatori in ordine alle possibilità di gestione della procedura OIC 5, punto 4.2: è rilevante per i liquidatori per la valutazione dell’obbligo di proporre istanza di fallimento in caso di insufficienza dei fondi liquidi esistenti e realizzabili

73 Dinamica gestionale del fondo rischi ed oneri
Ipotesi iniziale Costi : Liquidatore 10 Interessi passivi 5 Ricavi Affitti attivi 3 Saldo = = 12 ( costi)

74 Rettifiche da liquidazione 12 Avere Fondo rischi ed oneri 12
Dare Rettifiche da liquidazione 12 Avere Fondo rischi ed oneri 12 Pertanto il patrimonio netto di liquidazione viene ridotto di 12 In nota integrativa va redatta una tabella che elenchi le specifiche voci Scrittura contabile al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione

75 Scrittura contabile esercizio I di liquidazione
Si manifesta l’addebito di interessi passivi per 5 e l’accredito di affitti attivi per 3 Dare Fondo rischi 5 Avere Banca 5 Dare Banca 3 Avere Fondo rischi 3 Saldo Fondo 10 ( 12 – 5 + 3) Scrittura contabile esercizio I di liquidazione

76 Scrittura contabile esercizio II di liquidazione
Si manifesta l’addebito di compensi al liquidatore per 11 ( 1 in piu’ rispetto alla previsione) Dare Fondo rischi 10 Competenze liquidatore 1 ( conto economico) Avere Banca 11 Scrittura contabile esercizio II di liquidazione

77 Le principali operazioni contabili nel
argomento Le principali operazioni contabili nel bilancio iniziale di liquidazione Valutazioni a criterio di realizzo - stralcio Iscrizione maggiori/minori valori realizzo attività passività Stralcio costi pluriennali Stralcio beni immateriali non recuperabili Eliminazione crediti inesigibili Iscrizione del fondo per costi ed oneri da liquidazione liquidazione rettifiche di

78 Le principali operazioni contabili nel
argomento Le principali operazioni contabili nel bilancio iniziale di liquidazione L’iscrizione delle poste patrimoniali ai valori di realizzo - stralcio implica la rilevazione delle rettifiche di liquidazione, il cui saldo incide sul patrimonio netto di liquidazione senza alcun effetto economico differenze tra valori di funzionamento e valori di liquidazione

79 Rettifiche liquidazione
argomento Stato patrimoniale - attivo Valori Rettifiche liquidazione Valori Fabbricati industriali Mobili e arredi 30.000 - Impianti specifici 45.000 Magazzino 20.000 15.000 Clienti 70.000 Cassa 1.000 Totale attivo 65.000

80 + Bilancio del primo esercizio di liquidazione Allegati argomento
Soggetto a approvazione Bilancio del primo esercizio di liquidazione + stato patrimoniale conto economico nota integrativa relazione sula gestione relazione collegio sindacale relazione revisore contabile Allegati situazione dei conti rendiconto osservazioni dei liquidatori bilancio iniziale di liquidazione 80

81 NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE DI GESTIONE
argomento Bilancio esercizi di liquidazione successivi stato patrimoniale conto economico nota integrativa relazione di gestione relazione collegio sindacale relazione revisore contabile NOTA INTEGRATIVA criteri di valutazione RELAZIONE DI GESTIONE andamento prospettive, anche temporali principi e criteri adottati per realizzarla 81

82 Stato patrimoniale CONTENUTO
argomento Bilancio finale di liquidazione Stato patrimoniale CONTENUTO Cassa e banche Capitale netto di liquidazione Crediti – beni da assegnare ai soci

83 Bilancio finale di liquidazione
argomento Bilancio finale di liquidazione Conto economico PROBLEMA = contenuto + arco temporale di riferimento Ultimo periodo Ultimo periodo OIC 5 p o e Intera procedura Intera procedura

84 Capitale netto di liquidazione
argomento Bilancio finale di liquidazione Piano di riparto Parte del netto di liquidazione spettante a azioni quote Capitale netto di liquidazione

85 Approvazione del bilancio finale di liquidazione
argomento Approvazione del bilancio finale di liquidazione approvazione tacita in assenza di reclami Non vi sono opposizioni da parte dei soci entro 90 gg dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del BFL approvazione esplicita da assemblea BFL approvato dai soci in assemblea totalitaria e con voto unanime approvazione tacita a seguito di rilascio da parte dei soci di quietanza senza riserve Non vi sono opposizioni da parte dei soci a fronte del pagamento della parte a ciascuno spettante del residuo attivo

86 Responsabilità di soci e liquidatori 1 2 3
argomento Responsabilità di soci e liquidatori Liquidatori Liquidatori e soci 1 2 3 Per condurre una liquidazione non in bonis (?) O.I.C. 5 su istanza fallimento Responsabilità generale verso i creditori non soddisfatti (art C.C.) Responsabilità speciale per i debiti fiscali (art /73)

87 Significato di « colpa»
argomento Significato di « colpa» A par condicio – rispetto privilegi B Prededuzione per i costi di procedura ? C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’ estinte ( Trib Catania )

88 LA LIQUIDAZIONE: ASPETTI FISCALI

89 Rileva la data indicata nella dichiarazione resa ai fini IVA.
LA DATA DI EFFETTO Imprese individuali Società di persone Società di capitali Rileva la data indicata nella dichiarazione resa ai fini IVA. Il giorno in cui si verifica l'evento che l'ha generata (es. decisione dei soci). Iscrizione nel registro delle imprese della delibera che accerta la causa di scioglimento.

90 PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE
Imprese minori (semplificati) Imprese individuali in ordinaria Società di capitali Reddito determinato ex art. 66 Tuir Reddito determinato in base conto economico Reddito determinato in base al conto della gestione (art bis)

91 PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE
È possibile il ragguaglio temporale di taluni componenti, ex art. 110, co. 5, del Tuir (ad esempio, ammortamenti, spese di manutenzione, accantonamenti, etc. …). Rilevanza di tale frazione temporale ai fini di tutte le norme che “ripartiscono” posizioni fiscali soggettive, indipendentemente dal fatto che il dato articolo di legge parli: di più periodi d’imposta (es. perdite pregresse ex art. 84) o di più esercizi (es. plusvalenze rateizzate).

92 PERIODO DI LIQUIDAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione che deve essere redatto anche dai soggetti in contabilità semplificata (di cui all'art. 66 del Tuir). La liquidazione termina entro tre esercizi: il reddito d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria. Necessità di un conguaglio finale. La liquidazione si protrae per più di tre esercizi (o omesso bilancio finale): i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi.

93 PERIODO DI LIQUIDAZIONE
SOCIETÀ DI CAPITALI La liquidazione si chiude nel medesimo periodo d’imposta: il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio finale di liquidazione. La liquidazione termina entro cinque esercizi: il reddito d'impresa relativo ai periodi intermedi è determinato in via provvisoria. Necessità di un conguaglio finale. La liquidazione si protrae per più di cinque esercizi (o omesso bilancio finale): i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi.

94 PERIODO DI LIQUIDAZIONE
IRAP Ai fini IRAP, la tassazione è sempre a titolo definitivo (Circolare 12 novembre 1998, n. 263/E).

95 REDDITO DELLA LIQUIDAZIONE Svalutazione delle poste immateriali
Rilevanza del primo bilancio intermedio: Il liquidatore ha l’obbligo di indicare i criteri di valutazione adottati per le attività e passività. Svalutazione delle poste immateriali Circ. 3/5/ 1996, n. 108/E, nega che la liquidazione possa presentare una specificità tributaria  continuo l’ammortamento

96 deduzione extracontabile eventuale costo residuo
CONSEGUENZE Principio di derivazione e procedure contabili per oneri e proventi della liquidazione > contrasto > variazioni nel modello Unico B) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali > minus al momento del realizzo C) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali non realizzabili > variazione diminutiva per ammortamento e deduzione extracontabile eventuale costo residuo D) Effetti ai fini Irap

97 LE PERDITE Imprese individuali e società di persone Ante liquidazione
Rilevano / sono imputate a ciascun socio in ossequio ai criteri generali → art. 8 del Tuir. Generate nel corso della liquidazione Rilevano solo in sede di bilancio finale, indipendentemente dalla durata della procedura.

98 PERIODI DI LIQUIDAZIONE
LE PERDITE ANTE LIQUIDAZIONE SONO GIA’ TRANSITATE IN UNICO DEI SOCI SOGGETTI IRPEF PERIODI DI LIQUIDAZIONE RILEVANO SOLO IN CHIUSURA DI PROCEDURA

99 LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Periodi intermedi = utile ( attribuito Per trasparenza ai soci) Situazione particolare Bilancio Finale = perdita Deve ritenersi che al socio spetti il rimborso Di quanto pagato nei periodi intermedi

100 LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione « se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ? Situazione particolare Es. 1 periodo: perdita 100 2 periodo: utile 10 3 periodo: utile 5 4 periodo : utile 15 Perdita complessiva = 70, attribuibile ai soci * rimborso imposte pagate nei periodi intermedi ? * Oppure perdita attribuibile = 100

101 LE PERDITE PER SOGGETTI IRPEF
Liquidazione si protrae oltre tre esercizi: la locuzione « se la liquidazione si chiude in perdita» si riferisce All’ultimo esercizio o all’intera liquidazione ? Situazione particolare Es. 1 periodo: perdita 10 2 periodo: utile 10 3 periodo: utile 5 4 periodo : utile 15 Non c’e’ una perdita di liquidazione, Quindi quella parziale di 10 non e’ attribuibile

102 MODIFICATO ART. 84 TUIR CO. 1-2 Periodo realizzo perdite
LE PERDITE (post D.L. 98/2011) MODIFICATO ART. 84 TUIR CO. 1-2 Utilizzabili al 100% no vincolo temporale Realizzate nei primi 3 periodi d’imposta (nuove attività) Periodo realizzo perdite Utilizzabili 80% reddito no vincolo temporale Realizzate a partire dal 4° periodo d’imposta

103 LE PERDITE (post D.L. 98/2011) perdite ante liquidazione
perdite “intermedie” Utilizzabili periodi intermedi Utilizzabili in sede di conguaglio No vincoli temporali Il riporto può in ogni caso essere effettuato nei limiti dell’80% del reddito imponibile Non applicazione del limite dell’80% per le perdite “compensate” in sede di conguaglio finale ( Assonime 33/11), tesi che dovrebbe Essere applicabile anche quando non c’e’ conguaglio, ma sempre in relazione all’ultimo esercizio

104 LE PERDITE soc. capitali, situazioni particolari
perdite prodotte negli esercizi intermedi prima dell’utile > compensazione perdite “intermedie” generate dopo che si formato utile Imposte pagate sugli esercizi intermedi in utile, vanno considerate a titolo di acconto, e quindi diventano un credito d’imposta rimborsabile A CHI ???? Circ. 77/11 , dopo la riforma societaria con la cancellazione della societa’ si ha l’estinzione giuridica della medesima, quindi il rimborso va erogato pro quota ai soci o al designato da questi ultimi Continua….

105 NON E’ POSSIBILE CEDERE IL CREDITO AI SOCI AFFINCHE QUESTI LO UTILIZZINO IN COMPENSAZIONE CON LE LORO IMPOSTE , POICHE’ L’ART. 43 BIS DEL D.P.R.600/73 AMMETTE LA CESSIONE DEL CREDITO SOLO QUANDO QUESTO SIA STATO CHIESTO A RIMBORSO

106 La revoca della liquidazione D.L. 16/12
1. Revoca intervenuta nell’anno di effetto Revoca interviene prima dell’invio della dichiarazione del periodo ante liquidazione: la revoca intervenuta nel corso dello stesso periodo d’imposta di messa in liquidazione annulla qualunque distinzione in termini di periodi d’imposta Tutto si riunifica → unico periodo 106 106 106

107 La revoca della liquidazione
2. Revoca intervenuta successivamente alla data di invio della dichiarazione del periodo ante liquidazione, ma prima dell’invio della dichiarazione del primo periodo di liquidazione CONSEGUENZE: La dichiarazione ante perde efficacia e verra’ predisposta una unica dichiarazione per l’intero periodo d’imposta. 107 107

108 La revoca della liquidazione
3. Revoca intervenuta successivamente alla data di invio della dichiarazione del primo periodo di liquidazione : le dichiarazioni risultano definitive e dal periodo d’imposta di revoca vengono inviate in modalita’ordinaria 108 108

109 Bene merce ( art. 85 comma 2 Tuir) > ricavo pari al valore normale
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo della societa’ Bene merce ( art. 85 comma 2 Tuir) > ricavo pari al valore normale Bene strumentale ( art. 86 comma 1, lett. c) Tuir) > Plusvalenza data da differenza tra valore normale e costo non ammortizzato Partecipazioni ( art. 97 comma 1 Tuir) > plusvalenza pex o meno a seconda dei casi ( rientra nella casistica pex anche l’assegnazione della partecipazione ai soci) Casi Particolari Assegnazione di azienda Assegnazione di contratto di leasing ELEMENTO COMUNE A TUTTE LE ASSEGNAZIONI In assenza di passaggio a conto economico del componente positivo occorre eseguire una variazione in aumento nel modello unico

110 Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo della societa’, l’aspetto Irap
Base imponibile di cui all’art. 5 D.Lgs 446/07 « presa diretta dal bilancio» In assenza di componenti a conto economico non dovrebbero esservi risvolti rilevanti Base imponibile di cui all’art. 5 bis D.Lgs 446/07 « base da tuir» Le plusvalenze sono irrilevanti, mentre peri ricavi viene citato solo comma 1 dell’art. 85 Tuir, mentre le assegnazioni sono nel comma 2, quindi non dovrebbero esservi risvolti rilevanti

111 Iva Art. 2, 2° comma, n. 6) Corte Ue e Circ. 40/02
Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto sono imponibili Non sussiste imposizione di un bene prelevato da un soggetto passivo per suo uso privato quando tale bene non ha consentito una deduzione in ragione del suo acquisto presso un soggetto che non ha la qualità di soggetto passivo, e ciò anche se spese che hanno consentito una deduzione Iva versata a monte sono state successivamente sostenute per tale bene. SE SONO STATE SOSTENUTE MANUTENZIONI STRAORDINARIE O RISTRUTTURAZIONI NEL DECENNIO PRECEDENTE L’ASSEGNAZIONE OCCORRE ESEGUIRE LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

112 Autoconsumo o assegnazione di immobili
Iva detratta a monte: operazione esente a valle, salvo opzione per imponibilita’, ma attenzione alla rettifica ex 19 bis 2 DRP 633/72 se l’immobile e’ stato acquistato da meno di dieci anni Altre indirette: imposta di registro art. 40 comma 2 DRP 131/86 : e’ alternativa all’Iva anche l’operazione esente ex art. 10 punto 8 bis ( abitativi) e 27 quinquies ( iva indetraibile all’acquisto ) > abitativi registro 9% o 2% * Dal € strumentali registro fisso € 200 Ipocatastali 4%

113 Ma se l’esenzione deriva dall’articolo 10 punto 8 ter ( immobili strumentali) non c’e’ alternativita’ quindi registro tassa fissa e ipocatastali al 4% ( 4% applicabile anche se operazione avviene in Iva) Resta fermo pero’ il problema della rettifica della detrazione se l’acquisto e’ avvenuto da non piu’ di 10 anni Nel caso di impresa individuale l’autoconsumo e’ esente da Iva e non vi sono imposte indirette da trasferimento ATTENZIONE: SE L’ASSEGNAZIONE AVVIENE DA PARTE DEL COSTRUTTORE O RISTRUTTURATORE ENTRO IL QUINQUENNIO SUCCESSIVO AD ULTIMAZIONE L’OPERAZIONE AVVIENE NECESSARIAMENTE IN IVA

114 Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di persone
Assegnazione incrementa utile societa’ che viene imputato per trasparenza al socio incrementando il costo della partecipazione. Poi la distribuzione riduce il costo della medesima ma senza creare effetti reddituali Confronto tra somma o valore normale del bene assegnato e valore fiscale della partecipazione non determina mai un’eccedenza tassabile sul socio

115 Assegnazione in contropartita di Riserve di utile: dividendo in natura
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di capitale SOCIO PERSONA FISICA Assegnazione in contropartita di Riserve di utile: dividendo in natura Assegnazione in contropartita di Riserve di capitale: riduzione valore partecipazione CIRC. 26/04: EVENTUALE ECCEDENZA DA «SOTTOZERO» E’ QUALIFICABILE COME DIVIDENDO

116 SOCIO SOCIETA’ CAPITALI
Fiscalita’ dell’assegnazione nella fase di liquidazione: il profilo del socio di societa’ di capitale SOCIO SOCIETA’ CAPITALI Assegnazione in contropartita di Riserve di utile: dividendo in natura tassazione al 5% Assegnazione in contropartita di Riserve di capitale: plusvalenza pex da realizzo della partecipazione se sussistono i requisiti EVENTUALE MINUSVALENZA INDEDUCIBILE SE SUSSTONO I REQUISITI PEX

117 Confronto tra 3000 e 4000 = 1000 plus pex ( o meno)
Prezzo pagato per la partecipazione = valore fiscalmente riconosciuto: Valore normale del bene assegnato = 6.000, mentre il valore contabile è Ripartizione capitale e riserve di capitale: 4.000 ESEMPIO Confronto tra 3000 e 4000 = 1000 plus pex ( o meno) Differenziale di 2000 e’ qualificabile come riserva di utile tassabile al 5%


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