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Trasparenza, semplificazione, responsabilità.

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Presentazione sul tema: "Trasparenza, semplificazione, responsabilità."— Transcript della presentazione:

1 Trasparenza, semplificazione, responsabilità.
Diritto di accesso e diritto alla privacy Brescia, 9 novembre 2006

2 Il servizio scolastico
Area gestionale Area didattica e formativa Area organizzativa

3 L. 241/90 ACCESSO TRASPARENZA PARTECIPAZIONE

4 Il documento amministrativo
Per documento amministrativo si intende " ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto  di  atti,  anche  interni  o non relativi ad uno specifico procedimento,  detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, lett. C, l. n. 241/1990).

5 Il diritto di accesso ha assunto rilevanti finalità di pubblico interesse in quanto“ principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. La norma inoltre specifica che esso attiene “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m) della Costituzione”.

6 L’art. 3 del recente regolamento – D. P. R
L’art. 3 del recente regolamento – D.P.R. 184/2006 – sancisce l’obbligo della P.A. interessata da una richiesta di accesso di dare notifica agli eventuali controinteressati in merito alla richiesta pervenuta, così da garantire a tutti i soggetti che possono vedere lesa la propria riservatezza l’opportunità di una motivata opposizione.

7 Mentre la formulazione originaria dell’art
Mentre la formulazione originaria dell’art. 22 riconosceva tale diritto esclusivamente in favore di chi avesse interesse “per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (e successivamente il regolamento di attuazione all’art. 2 precisava che l’accesso potesse essere esercitato “da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rileventi”) l’art.22 nel testo vigente definisce “interessati” all’accesso “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (prima era “rilevante”) e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

8 L’esercizio del diritto di accesso
Ai sensi della nota ministeriale n del deve essere  favorito l'esercizio del diritto-dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.) di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e, di conseguenza, l'esercizio del diritto di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.

9 L’esercizio del diritto di accesso
Qualora le informazioni siano contenute in strumenti informatici, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate su supporti forniti dal richiedente (cd, floppy, carta) oppure mediante collegamento informatico (d.p.r. 184/2006)

10 L’esercizio del diritto di accesso
Se sulla base del documento richiesto non risultano esservi dei controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente Se sulla base del contenuto del documento si riscontra l’esistenza di controinteressati, la richiesta d’accesso deve essere formale (d.p.r. 184/2006).

11 L’esercizio del diritto di accesso
L’ 13 del d.p.r. 184/2006 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurino che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del dpr n. 445/2000, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68 [15], e dal d.lgs n. 82/2005, e successive modificazioni. La procedura va regolamentata

12 Il diniego di accesso nella scuola
Per quanto riguarda in particolare la scuola il d.m. n. 60/1996 consente all’amministrazione scolastica il diniego di accesso per le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente; b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati dall’Amministrazione; c) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; d) documenti relativi alla salute delle persone; e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa, comprese relazioni alla Corte dei conti e atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti all’autorità giudiziaria.

13 Il differimento dell’accesso
L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (art. 24, comma 4 l. n. 241/90). Il differimento può essere disposto al fine di tutelare gli interessi dell’amministrazione (art. 24, c.6, legge n. 241/90) L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata (art. 9 d.p.r. n. 194/2006) (Allegato b) Il DM n. 60/1996 consente il differimento dell’accesso con riguardo ai seguenti documenti: relazione finale e documentazione richiamata in caso di incarichi ispettivi nei confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla conclusione del procedimento); elaborati e schede di valutazione nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale (fino alla conclusione delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti relativi ad altri concorrenti); offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del procedimento)

14 La tutela per l’accesso
Se si tratta di documenti delle amministrazioni dello stato, sia centrali che periferiche, si può proporre ricorso giurisdizionale o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale, nel caso di rifiuto o differimento motivato per la tutela di dati personali di terzi, deve chiedere il parere al Garante dei dati personali

15 Le responsabilità del “responsabile del procedimento”
Il responsabile del procedimento deve curare: l’instaurazione del procedimento su istanza o di ufficio; l’attività istruttoria (adottando ogni misura idonea all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria); il rispetto dei termini del procedimento, sollecitando il responsabile dell’atto finale o provvedendo direttamente all’adozione dell’atto (se personalmente ha l’obbligo di adottarlo); le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni

16 Le responsabilità del “responsabile del procedimento”
Attraverso un puntuale inserimento aggiuntivo nel testo dell'articolo 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 241  è ora stabilito che l'organo competente  per l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove sia diverso dal  responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento,  se non indicandone  la  motivazione nel provvedimento finale. La modifica  rappresenta un indiscutibile rafforzamento delle garanzie a favore dei cittadini.  Se, infatti, il responsabile del procedimento è l'interlocutore privilegiato verso l'esterno e dialoga direttamente con gli utenti, è  chiaro  che l'obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dall'istruttoria impegnerà anche il responsabile dell'adozione dell'atto a tenere in adeguato conto tutte le risultanze del dialogo istruttorio che è stato intessuto con l'esterno. 

17 La trasparenza nell’azione amministrativa
In particolare: la documentazione

18 direttiva La direttiva   (Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi) ricorda   che tutti i testi e documenti prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l'azione amministrativa. 

19 C.M. n. 249/1998, Capo III ………..Occorre, ovviamente, fare salvo il principio inderogabile di apprestare nella scuola una documentazione che offra possibilità di ricostruire gli iter procedurali e decisionali seguiti nello svolgimento dell’attività didattica, al fine di rispondere ai principi di trasparenza e visibilità dell’azione sanciti dalla legge 241/90

20 Direttiva PCM - dipartimento per l'innovazione e le tecnologie : Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione (G.U , n. 35). g) l'accesso on-line all'iter delle pratiche mostra difficoltà legate al notevole impatto organizzativo. É comunque in crescita la diffusione del protocollo informatizzato, prerequisito della trasparenza amministrativa

21 D.P.C.M : Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni

22 O. M. 30. 12. 2004, n. 91: Indizione e svolgimento per l’a. s
O.M , n. 91: Indizione e svolgimento per l’a.s. 2004/2005 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo , n. 297. 11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge , n. 241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al dPR , n. 352.

23 D.M , prot. n. 456 Art. 4 - 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.

24 Dir. pcm , n. 1: Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (G.U , n. 97). Occorrerà, inoltre, procedere a puntuali ricognizioni dei dati trattati alla luce delle disposizioni vigenti e alla revisione delle modalità di gestione degli stessi, ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice, nonché alle problematiche relative all'accesso ai documenti amministrativi ed alla necessità di contemperare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa con quelle di tutela del diritto alla protezione dei dati personali

25 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (G.U , n S.O. n. 49/L). Art. 2 - Anno finanziario e programma annuale 2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, verid Area gestionale

26 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Ai fini della massima trasparenza e pubblicità, il conto consuntivo deve essere affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima Area gestionale

27 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (G.U , n S.O. n. 49/L). Art Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale 1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola. 2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. 3. È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione. 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. Area gestionale

28 legge 7 giugno 2000, n. 150 La legge 7 giugno 2000, n. 150 ha introdotto nell’ordinamento giuridico un’organica disciplina delle "attività di informazione e di comunicazione" svolte dalle pubbliche amministrazioni. Circa le finalità dell’intervento, l’art. 1 precisa che le disposizioni mirano ad attuare i princìpi di "trasparenza" e di "efficacia" dell’azione amministrativa. Le nuove norme, peraltro, lasciano ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di "pubblicità legale od obbligatoria" degli atti amministrativi.

29 Trasparenza e carta dei servizi

30 In quali documenti della scuola si parla di trasparenza ?
Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 Art. 5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.

31 Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 8. SERVIZI AMMINISTRATIVI 8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati

32 Area didattica e formativa
Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 Contratto formativo Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Area didattica e formativa

33 Carta dei servizi della scuola
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali: l’allievo deve conoscere: - gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo - il percorso per raggiungerli - le fasi del suo curricolo

34 Carta dei servizi della scuola
il docente deve: - esprimere la propria offerta formativa - motivare il proprio intervento didattico - esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione

35 Carta dei servizi della scuola
il genitore deve: - conoscere l’offerta formativa - esprimere pareri e proposte - collaborare nelle attività.

36 Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica 24
Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica : Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. (G.U , n. 80) Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale

37 – favorisce la partecipazione attiva dei cittadini all'intervento;
Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione pubblica : Rilevazione della qualità percepita dai cittadini. (G.U , n. 80) Anche la comunicazione esterna svolge un ruolo di grande rilievo in quanto: – favorisce la partecipazione attiva dei cittadini all'intervento; – rafforza la credibilità dell'amministrazione, conferendo trasparenza ai dati raccolti, rendendo visibile l'organizzazione dei servizi e mostrando come le azioni correttive abbiano inciso sulla loro qualità

38 Direttiva P.C.M : Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004 (G.U , n. 28) Il CNIPA avrà cura di supportare tutte le amministrazioni nella realizzazione delle azioni necessarie a conseguire i risultati di cui sopra. c) trasparenza dell'azione pubblica. Dal 1° gennaio 2004, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni l'utilizzo del protocollo informatico che riguarda, in questa prima fase, il "nucleo minimo", ossia l'automazione del registro di protocollo che rappresenta solo il primo passo verso la completa automazione degli scambi informativi e la realizzazione della trasparenza amministrativa

39 Nota 7/11/2003, n. 2794(LINEE GUIDA PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ)
Fondamentale nella gestione di un tale sistema si rivela la documentazione che permette di formalizzare chi fa - che cosa - quando, di stabilire cioè le responsabilità per ogni attività, la sequenza rigorosa delle operazioni, i controlli e le misurazioni necessari. Il controllo continuo delle attività garantisce la conformità del processo ai requisiti fissati in fase progettuale, il raggiungimento degli obiettivi, l’andamento e i risultati del processo stesso: diviene, dunque, strumento per la garanzia del soddisfacimento dei requisiti che caratterizzano l’offerta formativa di ogni singola istituzione. La documentazione consente, inoltre, la riproducibilità del processo secondo le modalità fissate e indipendentemente dalla figura dell’operatore, permettendo la valorizzazione del cospicuo patrimonio di esperienze realizzate, con conseguente implementazione e diffusione delle buone pratiche, a vantaggio dello sviluppo e della competitività dell’intero sistema di istruzione e formazione. La raccolta, sistematica ed organizzata di materiale documentale garantisce, peraltro, la trasparenza e sostiene la comunicazione, il confronto e la collaborazione in una dimensione locale, nazionale, europea.

40 D.M. lavoro : Certificazione nel sistema della formazione professionale (G.U. n. 139 del ) Art. 1 - Finalità 1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché' per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

41 D.M. lavoro : Certificazione nel sistema della formazione professionale (G.U. n. 139 del ) Art. 5 - Tipologia delle certificazioni 1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata: a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

42 La trasparenza nelle relazioni sindacali

43 Nota Aran , prot. 4260: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro. La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.

44 Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico e 1° biennio economico   (sottoscritto il ) Sezione II - Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario Art Obblighi del dipendente (art. 57 del CCNL del 1995)  e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del d.lgs. n. 443/2000 e del dPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

45 Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico e 1° biennio economico   (sottoscritto il ) Art. 3 - obiettivi e strumenti (art. 3 del CCNL 1999) 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

46 Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico e 1° biennio economico   (sottoscritto il ) Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL ) 5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

47 CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola (sottoscritto in data ) Art. 10 – Doveri dell'amministrazione scolastica 1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti. Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa

48 Il procedimento valutativo soggiace al principio di trasparenza?
In che misura?

49 Direttiva , n. 49 La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse. La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rile

50 Area didattica e formativa
C.M , prot. n. 4210/ESC/10: Linee guida per l’attuazione dell’obbligo formativo (Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 – D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 pubblicato sulla G.U , n. 216). Le certificazioni costituiscono momenti importanti nel sistema dell’obbligo formativo in quanto assicurano la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità, la riconoscibilità e la valutabilità anche come crediti in successivi percorsi di istruzione e formazione. Area didattica e formativa

51 C.M , n. 371: Applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La scuola dello Statuto e dell’autonomia è un’istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie, e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali

52 Area didattica e formativa
Direttiva : Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo (G.U. del , n. 123) 4.La certificazione. Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento con valore di credito in successivi percorsi di istruzione e formazione. Area didattica e formativa

53 Art. 14, comma 3, d.p.r. n. 275/99 I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento

54 d.p.r. n. 275/1999 Art. 4 - Autonomia didattica
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. metodologie strumenti didattici Area didattica e formativa Libri di testo

55 C.M , n. 349: Snellimento attività amministrativa - Applicazione legge 15 maggio 1997, n. 127 modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998, n Indicazioni operative sulle certificazioni. Occorre, ovviamente, fare salvo il principio inderogabile di apprestare nella scuola una documentazione che offra possibilità di ricostruire gli iter procedurali e decisionali seguiti nello svolgimento dell’attività didattica, al fine di rispondere ai principi di trasparenza e visibilità dell’azione sanciti dalla legge 241/90.

56 Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 24.06.1998, n. 249)
Nell’art. 2 (diritti) lo Statuto porta nella vita scolastica diritti fondamentali della persona quali: la libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, di accesso all’informazione. Riveste particolare significato l’attenzione posta alla necessità che gli insegnanti esercitino il diritto-dovere di determinare il percorso didattico attivando un dialogo con gli studenti sulle scelte di loro competenze in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva volta a sviluppare un’autovalutazione, che metta in luce i punti di forza e di debolezza e che permetta di migliorare il rendimento individuale Area didattica e formativa

57 Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 24.06.1998, n. 249)
Art. 2 – Diritti 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Area didattica e formativa

58 CM. 25.10.1993, n. 302: Educazione alla legalità.
È necessario allora che la scuola offra ai giovani l'immagine coerente di " luogo " dove i diritti e le libertà di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio di realizzazione, dove le aspettative dei ragazzi ad un equilibrato sviluppo culturale e civile non vengono frustrate. In questa prospettiva vanno particolarmente sottolineati i rapporti che si instaurano all'interno della comunità classe. Una valutazione del rendimento scolastico ispirata a criteri di trasparenza, coerenza, equità e solidarietà può, ad esempio, costituire in molti casi una lezione di legalità più efficace di tante parole.

59 Gli esami

60 Pubblicità degli atti nella scuola

61 In quali documenti della scuola si parla di pubblicità?
Una forma speciale di pubblicità-notizia è rinvenibile nell’art. 6, comma 2, d.p.r. n. 249/1998, che fa obbligo alle scuole secondarie (medie e superiori) di fornire agli studenti all’atto dell’iscrizione una copia dello Statuto degli studenti e dei documenti fondamentali (regolamento; Carta dei servizi) adottati dalla scuola. L’ art. 14, comma 7, del d.p.r. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia scolastica) prevede che i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche diventano definitivi il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione all’albo della scuola. l’art. 43 del T.U. n. 297/1994 stabilisce che gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati all’albo e nel contempo prevede un generale divieto di pubblicazione di atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati

62 CIRCOLARE 16 aprile 1975 n. 105: Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Art Pubblicità degli atti. La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall‘art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 461 deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

63 L’art. 15 del T.U. dispone che l’avviso di convocazione di assemblea di genitori, con relativo ordine del giorno, va comunicato mediante affissione all’albo. Altri casi di obbligo di affissione all’albo: le punizioni disciplinari inflitte agli alunni (c. 6 art. 17 T.U. abrogato dal d.p.r. n. 275/99); i provvedimenti di conferimento di supplenze (prima della stipula dei contratti individuali) ; gli esiti finali di studio; le assemblee sindacali; il codice disciplinare

64 d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 L’art. 14, comma 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento sull’autonomia scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2000 dispone che tutti i provvedimenti adottati dalle scuole (compresi quelli riguardanti la carriera degli alunni e la valutazione), fatte salve le norme speciali in materia di disciplina del personale e degli studenti, devono essere pubblicati all’Albo della scuola e diventano definitivi il quindicesimo giorno della pubblicazione

65 Conseguenze giuridiche
La comunicazione all’albo determina (con presunzione legale, che ammette prova contraria, consistente nel dimostrare che l’interessato non poteva oggettivamente prenderne visione) la conoscenza legale dell’atto ai fini del decorso del termine per impugnarlo Per gli atti amministrativi destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica di specifici destinatari (cd. atti recettizi) deve ritenersi sussistente, comunque, un obbligo di comunicazione personale, a meno che la legge non dichiari espressamente l’equipollenza tra pubblicità legale e comunicazione individuale.

66 non consiste nella copertura Protezione dei dati personali ma nella loro “difesa”

67 Le modalità di trattamento
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Art. 11 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI Liceità e correttezza Raccolta e registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi Esattezza Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di utilizzo Conservazione finalizzata all’identificazione dell’interessato per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo di raccolta e trattamento Le modalità di trattamento

68 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa L’art. 13 prevede i contenuti e i termini dell’informativa all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali.

69 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Al momento della raccolta dei dati personali da parte dell’istituzione scolastica, l’interessato, ai sensi dell’art. 13 deve essere informato: Sulle finalità e modalità di trattamento dei dati; Sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; Sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere; Sui soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Sui diritti ex art. 7; Sul titolare ed il responsabile del trattamento. E’ esclusa l’informativa quando i dati sono trattati in base ad un obbligo di legge o regolamento o normativa comunitaria

70 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. Il richiamo all’art del c.c. comporta l’inversione dell’onere della prova a carico di chi svolge attività pericolosa. Pertanto chiunque provochi un danno ha l’obbligo di dimostrare di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitarlo

71 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In caso di cessazione del trattamento i dati sono: distrutti; ceduti ad altro titolare per un ulteriore trattamento compatibile con gli scopi originari della raccolta; conservati per fini personali e sottratti a comunicazione o diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare a fini storici statistici o scientifici secondo le disposizioni normative

72 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

73 investe responsabilità di soggetti
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici (art ) PRIVACY investe responsabilità di soggetti PUBBLICI e PRIVATI Il codice regola in modo specifico i casi in cui il trattamento avviene a cura di pubbliche amministrazioni

74 Regole ulteriori per i soggetti pubblici (Titolo III-CapoII)
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Regole ulteriori per i soggetti pubblici (Titolo III-CapoII) principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici principi applicabili al trattamento dei dati ordinari principi applicabili al trattamento dei dati sensibili principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

75 TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 18) la P.A. tratta i dati ordinari se necessario a svolgere le funzioni istituzionali la P.A. non deve chiedere il consenso (salvo gli enti sanitari per i dati inerenti la salute)

76 Principi applicabili al trattamento dei dati ordinari (art. 19)
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Principi applicabili al trattamento dei dati ordinari (art. 19) la P.A. tratta i dati personali solo quando necessario per svolgere le proprie funzioni istituzionali la comunicazione ad altro ente pubblico, in assenza di espressa previsione di legge o di regolamento, è consentita per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e previa comunicazione al Garante la comunicazione a privati e la diffusione sono ammesse solo quando siano previste da norma di legge o di regolamento

77 La privacy nella scuola
I dati utilizzati e trattati dalla scuola concernono: gli alunni e le rispettive famiglie il personale scolastico altri soggetti relativamente ad attività svolte nella scuola o nell’esercizio dell’azione amministrativa

78 Attività svolte nel ruolo di
La privacy nella scuola La scuola svolge la sua attività nei seguenti ambiti Attività istituzionali Attività svolte nel ruolo di datore di lavoro

79 La privacy nella scuola
Attività istituzionali Il codice consente il trattamento di dati personali “solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”(2 comma art. 18) Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. e la comunicazione e diffusione “…unicamente quando sono previste da una norma di legge o regolamento (u.c. art. 19) I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato

80 La privacy nella scuola
Funzioni NON Attività istituzionali Art. 18, terzo comma cod. Art. 1 l. 53/03 “Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione……” Attività amministrative strumentali Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti Art. 19 Il trattamento è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente

81 La privacy nella scuola
Art. 95 qualifica “di interesse pubblico” le finalità di istruzione e di formazione Art. 96 regolamenta il trattamento dei dati relativi agli studenti Art. 20 Prevede il trattamento dati sensibili solo se riconosciute le finalità di interesse pubblico Rimane salvo il d.p.r. 249/98 sul diritto aalla riservatezza da parte dello studente

82 La privacy nella scuola
L’art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di Istruzione e formazione in ambito scolastico,professionale o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata

83 La privacy nella scuola
Manca, in ogni caso, l’ “espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili” Dati sensibili Dunque il trattamento è consentito solo per i dati identificati e resi pubblici dal titolare dei trattamenti, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante (art. 20) In questo caso i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività che perseguono finalità di interesse pubblico

84 La privacy e la trasparenza
Esigenza di controllo diffuso sui comportamenti amministrativi Pericolo di diffusione di massa ingente di informazioni Soggetto pubblico Criterio della trasparenza amministrativa Canone della protezione della riservatezza

85 Possono esservi limiti
La privacy e la trasparenza Normativa sui dati personali La conoscenza da parte dei terzi di dati avviene attraverso una specifica forma di TRATTAMENTO Comunicazione o diffusione presupposto positivo legislativo o regolamentare Deve essere funzionale allo svolgimento di attività istituzionale Possono esservi limiti posti da legge o regolamento

86 La privacy e la trasparenza
Normativa sull’accesso Riconosce la rilevanza della riservatezza come possibile limite all’ostensibilità dei documenti amministrativi Qual è la misura di questa rilevanza

87 La privacy e la trasparenza
Nel bilanciamento tra i due interessi contrapposti ACCESSO RISERVATEZZA Il cittadino conserva il diritto di visionare i documenti (quindi anche i dati sensibili) quando vi è la motivata esigenza di far valere i propri diritti, non solo in sede giudiziaria CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 59. Accesso a documenti amministrativi 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Criterio-guida: massima pubblicità e trasparenza da assicurare a tutti i soggetti legittimati secondo la l. 241

88 La privacy e la trasparenza
Cautele Dati sensibili. Il bilanciamento tra interessi contrapposti è operato dal legislatore e confermato dai regolamenti sull’accesso Il diritto di accesso soccombe alla riservatezza. Tuttavia nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato su atti la cui conoscenza è necessaria per la cura o difesa di interessi giuridici, ma che contengono dati sensibili, il diritto di accesso va permesso nella forma della “visione” ECCEZIONE: i dati supersensibili (vita sessuale e salute) sono ostensibili solo quando il richiedente, con istanza di accesso, intende tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari al diritto dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

89 Art. 7 Codice DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

90 Art. 7 Codice A seguito dell’emanazione del Codice per il diritto di accesso si configura un sistema binario, dovendosi distinguere l’ipotesi dell’accesso ai dati personali dall’accesso ai documenti amministrativi propri nessun problema di privacy accesso ai dati personali di soggetti terzi problemi di privacy

91 Esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali
Per quanto riguarda le modalità di esercizio di questo diritto, esse sono semplici: il diritto di accesso ai propri dati può essere esercitato con una richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile (art. 8); la richiesta di accesso può essere inoltrata anche con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica e può essere formulata anche oralmente (art. 9); il responsabile può comunicare i dati oralmente o mediante sussidi elettronici (art. 10).

92 La natura dei dati personali ex art. 7
La funzione dell’art. 7 del Codice è limitata alla possibilità di accesso ai dati personali del richiedente allo stato puro, poiché i dati contenuti in documenti amministrativi sono accessibili secondo le disposizioni della l. n. 241/1990

93 La natura dei dati personali ex art. 7
Art. 22, comma 4 l. n. 241/90: ….Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

94 Gli adempimenti conseguenti all’art. 7 del Codice
“Il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato nel caso di specie in quanto sono trattati dati di carattere personale, determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento destinatari della richiesta l'obbligo di confermare l'esistenza o meno delle informazioni di carattere personale relative all'interessato e di comunicarle a quest'ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da registri, archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi ad esempio Provv. del 4 luglio 2001, in Bollettino del Garante, n. 22, p. 26 ss.)”


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