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Igiene e Sicurezza del Lavoro

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Presentazione sul tema: "Igiene e Sicurezza del Lavoro"— Transcript della presentazione:

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2 Igiene e Sicurezza del Lavoro
Struttura Semplice Igiene e Sicurezza del Lavoro Struttura Semplice Medicina del Lavoro nuovi insediamenti produttivi deroghe ambienti di lavoro edilizia gestione infortuni ……. malattie professionali ricorsi per idoneità sanitaria alcool, tossicodipendenze, lav. madri, minori amianto …….

3 SPORTELLO D’INFORMAZIONE PER L’UTENZA
attivo il giovedì mattina previa prenotazione telefonica

4 Ministero Sviluppo Economico
settore minerario

5

6 Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Ing. Roberto Spairani Responsabile Struttura Semplice Igiene e Sicurezza del Lavoro ASL 4 “Chiavarese”

7 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 QUADRO NORMATIVO “storico”
D.P.R. 547/55 prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 164/56 prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 303/56 igiene del lavoro D.Lgs. 277/91 protezione da agenti chimici, fisici e biologici D.Lgs. 626/94 miglioramento della sicurezza e della salute D.Lgs. 493/96 segnaletica di sicurezza e/o di salute D.Lgs. 494/96 prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 187/05 prescrizioni minime di sicurezza contro vibrazioni meccaniche D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 S.O. G.U. n. 101 del 30/4/08

8 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 E’ ABROGATA QUADRO NORMATIVO
OGNI ALTRA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 INCOMPATIBILE CON LO STESSO E’ ABROGATA dal 15 maggio 2008

9 QUADRO NORMATIVO non esaustivo

10 QUADRO NORMATIVO non esaustivo

11 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI dall’articolo 88 all’articolo 160

12 MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

13 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE
art. 89 Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X

14 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 COMMITTENTE
art. 89 Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto

15 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 RESPONSABILE DEI LAVORI
art. 89 Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12/4/06, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento

16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 LAVORATORE AUTONOMO
art. 89 Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione

17 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
art. 89 Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91

18 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
art. 89 Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato

19 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 UOMINI - GIORNO
art. 89 Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera

20 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
art. 89 Il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV

21 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 IMPRESA AFFIDATARIA
art. 89 Impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

22 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
art. 89 Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera

23 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 OBBLIGHI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
art. 91 OBBLIGHI Redazione del piano di sicurezza e coordinamento (allegato XV) Predisposizione del fascicolo, eccetto che per lavori di manutenzione ordinaria (allegato XVI)

24 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 OBBLIGHI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
art. 92 OBBLIGHI Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

25 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

27 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti

28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate Nei casi in cui dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa subentrino altre imprese, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui ai punti precedenti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo

29 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Notifica preliminare Prima dell’inizio
dei lavori Committente o Responsabile dei lavori art. 99 ASL Notifica preliminare presenza di più imprese anche non contemporanea Dir. Prov. del Lavoro una impresa > 200 uomini-giorno allegato XII

30 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO art. 100
Relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV

31 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
art. 100 L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

32 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
art. 100 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio

33 verifica la congruenza col proprio
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Prima dell’inizio dei rispettivi lavori POS imprese esecutrici art. 101 impresa affidataria coordinatore per l’esecuzione verifica la congruenza col proprio

34 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ? ? ? ? DURC PSC FASCICOLO NOTIFICA art. 90 SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

35 € 1.250 € 3.000 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 CAPO III SANZIONI art. 158
coordinatore

36 LA DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE DEL CANTIERE
Piano operativo di sicurezza Piano di sicurezza e coordinamento Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Notifica preliminare Documento unico di regolarità contributiva Registro infortuni Libro unico del lavoro Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 Denuncia impianto elettrico di messa a terra Denuncia di installazione di apparecchio di sollevamento di portata > 200 Kg Dichiarazione di corretta installazione di app. di sollev. di portata > 200 Kg Verifiche periodiche (app. sollevamento, funi e catene, impianti elettrici) Documentazione tecnica delle attrezzature (dich. conf., libretto uso e man.) Titolo abilitativo Idoneità sanitaria dei lavoratori Informazione/Formazione/Addestramento dei lavoratori …………………

37 Grazie dell’attenzione
Roberto Spairani


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