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D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 Art. 1, cc. 43-45 e 50-52 L. 24.12.2007, n. 244.

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1 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 Art. 1, cc. 43-45 e 50-52 L. 24.12.2007, n. 244

2 La finanziaria 2008 prevede a partire dallanno 2008, un significativo intervento sulla struttura operativa dellIrap La Finanziaria prevede delle novità per lIRAP?

3 Le novità riguardano i seguenti aspetti: a) riduzione dellaliquota base; b) modalità di determinazione della base imponibile

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5 Le novità maggiori riguardano però la determinazione della base imponibile

6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP A partire dal 2008, quindi, per determinare la base imponibile Irap non è più necessario effettuare le numerose variazioni in aumento ed in diminuzione richieste dal Tuir. VEDIAMO NELLA SLIDE SEGUENTE COME SI PRESENTA OGGI LA DICHIARAZIONE IRAP 2008 PER LANNO 2007

7 Scompariranno dal 2008 le variazioni

8 E cerchiamo, ora, di intuire come sarà la dichiarazione del 2009 per lanno 2008

9 SOSTANZIALE COINCIDENZA TRA VALORI CONTABILI E VALORI IRAP 9 PERIODO DIMPOSTA 2008

10 Se per determinare la base imponibile Irap non è più necessario, come abbiamo visto, effettuare le numerose variazioni in aumento ed in diminuzione richieste dal Tuir ne consegue che non si dovrà più tener conto dei limiti previsti dal Testo Unico per la deduzione dei costi iscritti in conto economico, che saranno quindi integralmente deducibili a prescindere dallimporto mm…Ma allora questo significa che …

11 … Ai fini Irap, diventano integralmente deducibili: i costi relativi agli ammortamenti e ai costi di gestione delle autovetture aziendali

12 … Ai fini Irap, diventano integralmente deducibili: i costi dei telefoni cellulari

13 … Ai fini Irap, diventano integralmente deducibili: le spese di manutenzione ordinaria

14 … Ai fini Irap, diventano integralmente deducibili: le spese di rappresentanza

15 … Ai fini Irap, diventano integralmente deducibili: gli ammortamenti iscritti in conto economico, anche se iscritti per importi superiori al massimo consentito dal TUIR (con leccezione dei marchi e dellavviamento per cui la norma prevede la deducibilità degli ammortamenti limitatamente ad un diciottesimo del costo, a prescindere dallimputazione a conto economico) NBNB

16 Vediamo allora come si determina il valore della produzione netta per le società con bilancio redatto con le norme del codice civile

17 La nuova norma prevede, per le società di capitali che la base imponibile Irap sia determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al comma 1, lettere A) e B), dellart. 2425 c.c., tra il valore e i costi della produzione di cui al comma 1, lettere A) e B), dellart. 2425 c.c., con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dellesercizio così come risultanti dal conto economico dellesercizio

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19 Queste voci devono essere escluse dal calcolo Queste voci devono essere escluse dal calcolo

20 Costi non deducibili ai fini IRAP La norma dispone che tra i componenti negativi non si considerino comunque in deduzione i costi indicati nelle slide seguenti

21 1) le spese per il personale dipendente e assimilato, classificate in voci diverse dalla voce B.9 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione 6) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto 7) le perdite su crediti 8) limposta comunale sugli immobili

22 Le novità, rispetto al passato, riguardano: 1. la quota di interessi ricompresa nei canoni di locazione, da determinare dai dati del contratto (non è quindi più applicabile la formula ministeriale) 2. lIci, non deducibile (fino al 2007 invece era deducibile)

23 Tieni presente anche che: contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per lesercizio dellimpresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività dellimpresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione

24 Non fate i furbi!!! Non tentate di collocare i costi e i ricavi in voci del conto economico opportunamente scelte al fine di ottenere un minor valore della produzione e quindi pagare meno IRAP i principi di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, la norma prevede che i componenti positivi e negativi del valore della produzione rilevanti ai fini Irap siano accertati secondo i principi di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili

25 Base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali La base imponibile delle società di persone e delle imprese individuali deve essere determinata dal 2008 sulla base delle indicazioni del nuovo art.5-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

26 In particolare, vengono individuati i componenti positivi e negativi di da mettere a confronto, nel modo di seguito indicato. I componenti positivi di reddito sono quelli indicati nella Tavola seguente.

27 I componenti negativi di reddito elencati dalla norma sono i seguenti: 1) costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo e delle merci 2) costi dei servizi 3) ammortamenti 4) canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali

28 1) le spese per il personale dipendente e assimilato, 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione 6) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto 7) le perdite su crediti 8) limposta comunale sugli immobili Non sono deducibili, invece, i seguenti costi:

29 Differenze rispetto alle società di capitali A differenza delle società di capitali, la base imponibile viene determinata tenendo conto dei limiti fiscali di deduzione dei costi A differenza delle società di capitali, la base imponibile viene determinata tenendo conto dei limiti fiscali di deduzione dei costi. Ad esempio, gli ammortamenti sono deducibili entro il limite della quota derivante dallapplicazione delle aliquote ordinarie di ammortamento, così come le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili se non superano il 5% del valore dei beni strumentali ammortizzabili, eccetera.

30 optareper la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali Le società di persone e le imprese individuali, in regime di contabilità ordinaria, (sono quindi escluse quelle in contabilità semplificata) possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali che redigono il bilancio secondo il codice civile

31 Lopzione è irrevocabile per tre periodi dimposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate, da emanare entro il 31/3/ 2008. Al termine del triennio, lopzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che limpresa non opti, secondo le modalità ed i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di persone e delle imprese individuali: anche in questo caso, lopzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile

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33 La dichiarazione IRAP per lanno 2008 da presentare nel 2009, non deve essere più inviata in forma unificata allAgenzia delle Entrate deve essere invece trasmessa direttamente alla Regione deve essere invece trasmessa direttamente alla Regione secondo le indicazioni che saranno varate con apposito decreto tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni La proposta di revisione dellIrap è inquadrata nel processo di progressiva trasformazione della imposta stessa da tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni

34 A partire dal 1° gennaio 2009 LIRAP assume natura di tributo REGIONALE e sarà regolata dalle singole regioni che però dovranno rispettare alcune regole imposte dal legislatore centrale e cioè: 1. limposta dovrà essere sempre indeducibile ai fini delle imposte dirette; 2. La regione non potrà modificare la base imponibile

35 Attenzione perché… la potrà intervenire sulla misura dellaliquota, delle deduzioni e delle detrazioni ed anche introdurre speciali agevolazioni … se è vero che la regione non potrà modificare la base imponibile, tuttavia potrà intervenire sulla misura dellaliquota, delle deduzioni e delle detrazioni ed anche introdurre speciali agevolazioni È lecito presumere che le pressanti esigenze di gettito, soprattutto per la copertura della spesa sanitaria, potranno determinare una nuova impennata delle aliquote, con leffetto di produrre una selva di situazioni particolari, riduzioni e maggiorazioni che renderanno problematica la gestione dellimposta

36 Anche per quel che riguarda la liquidazione, laccertamento e la riscossione dellimposta sarà un bel problema Comunque, al di la delle regole che verranno fissate, la liquidazione, laccertamento e la riscossione dellIRAP saranna affidati allAgenzia delle Entrate

37 Evoluzione dellIRAP 2007 2008 Gestione statale con invio della dichiarazione Si applicano i meccanismi statali con invio della dichiarazione alla regione Si applicano i meccanismi regionali, con liquidazione ed accertamento demandati allAgenzia


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