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CORTE DI APPELLO – PROCURA GENERALE CAMPOBASSO

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1 CORTE DI APPELLO – PROCURA GENERALE CAMPOBASSO
“Il rapporto di pubblico impiego dopo la riforma “Brunetta” introdotta con la legge n.15 e con il D.Lgs n.150. CAMPOBASSO — novembre 2010 __________________________ relatore: dr. Silvestro PEZZUTO Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Campobasso 1

2 IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (FONTI)
Costituzione art.97, comma 1: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, art.98, comma 1: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. 2

3 IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (FONTI)
T.U. sui diritti e doveri dell’impiegato civile dello Stato D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione in materia di pubblico impiego D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29 D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 3

4 IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (FONTI)
Codice Civile: libro V, titolo II, capo I (del lavoro nell’impresa dall’art.2082 all’art.2134) e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto n.165/2001 CHE COSTITUISCONO DISPOSIZIONI A CARATTERE IMPERATIVO I Contratti, che regolano i rapporti individuali di lavoro (vedi art.2, comma 3 del d.lgvo 165/2001). 4

5 FONTI NORMATIVE DOPO LA PRIVATIZZAZIONE
LEGGI C.C.N.L. CODICE CIVILE CONTRATTO INDIVIDUALE CODICE COMPORTAMENTO CODICE DISCIPLINARE 5

6 RAPPORTO DI LAVORO PRIVATIZZATO
DA DIRITTO PUBBLICO A DIRITTO PRIVATO DA DIRITTO AMMINISTRATIVO A DIRITTO DEL LAVORO DA GIUDICE AMMINISTRATIVO A GIUDICE ORDINARIO DA PROVVEDIMENTO UNILATERALE DI NOMINA A CONTRATTO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A PRIVATO DATORE DI LAVORO 6

7 SECONDA PRIVATIZZAZIONE – D.LGS. N. 59/97 e 80/98– BASSANINI
PRIMA PRIVATIZZAZIONE – D.LGS. 29 DEL 1993 – CASSESE SECONDA PRIVATIZZAZIONE – D.LGS. N. 59/97 e 80/98– BASSANINI TERZO INTERVENTO RIFORMATORE – LEGGE DELEGA , N.15 E D.LGS , N BRUNETTA 7

8 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1 D.Lgs. 165 /2001)
Le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative Pubbliche amministrazioni Le istituzioni universitarie Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni 8

9 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1 D.Lgs. 165 /2001)
Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Gli Istituti autonomi case popolari Pubbliche amministrazioni L’Aran Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 9

10 Ministero della Giustizia
Via Arenula Palazzo Piacentini

11 ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTRO SEGRETERIA SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI GABINETTO UFF. LEGISLATIVO UFF. COORD. ATTIVITA’ INTERNAZIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA ISPETTORATO GENERALE UFF. STAMPA ED INFORMAZIONE SOTTOSEGRETARI SEGRETERIE DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO DIR. GEN. CONTENZIOSO E DIRITTI UMANI DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. GIUSTIZIA CIVILE DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE DIR. GEN. MAGISTRATI DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI UFFICIO SPECIALE NAPOLI DIR. GEN. STATISTICA DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA CONFERENZA CAPI DIPARTIMENTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

12 UFFICI GIUDIZIARI CORTE DI CASSAZIONE 1 CORTI DI APPELLO
29 (di cui 3 sez.) TRIBUNALI ORDINARI 167 e 216 Sez. Dist. TRIBUNALI PER I MINORENNI 29 TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA UFFICI DI SORVEGLIANZA 58 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE TRIBUNALI REGIONALI ACQUE PUBBLICHE 8 GIUDICI DI PACE 846 UNEP 385 COMMISSARIATI AGLI USI CIVICI 14

13 segue UFFICI GIUDIZIARI
PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI 167 PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI PER I MINORENNI 29 PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 1

14 L’UNIVERSO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
PERSONALE CONTRATTUALIZZATO STATALE MINISTERI SCUOLA AZIENDE AUTONOME 37.453 TOTALE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO NON STATALE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 62.873 ENTI DI RICERCA 16.992 UNIVERSITA’

15 segue L’UNIVERSO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO POLIZIA FORZE ARMATE MAGISTRATURA 10.514 DIPLOMATICI E PREFETTI 2.574 TOTALE TOTALE DIPENDENTI PUBBLICI

16 MEMORANDUM MEMORANDUM DI INTESA SUL LAVORO PUBBLICO E RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (sottoscritto il 15 gennaio 2007 tra Governo e OO.SS.) Riorganizzazione delle Amm. Pubbl. per far crescere l’economia e rendere più attrattiva la scelta di vivere e investire in Italia; Pagelle di merito per uffici con voti alla qualità del servizio; Valutazione e misurazione apporto individuale alla produttività; Mobilità personale tra uffici che ne hanno bisogno; Attribuzione alla dirigenza di effettivi poteri di gestione del personale nell’ambito del sistema di relazioni sindacali; Riduzione esternalizzazioni; Contratti integrativi con retribuzione legata alla qualità e quantità dei servizi (ampliamento orari di apertura, riduzione tempi attesa, ecc.). 16

17 Presentato il 28 maggio 2008 dal Ministro Brunetta
PIANO INDUSTRIALE Presentato il 28 maggio 2008 dal Ministro Brunetta Documento strategico che contiene gli indirizzi sui principali interventi normativi Riforma della PA Misure di riorganizzazione Misure di efficienza e risparmio 17

18 PIANO INDUSTRIALE Revisione processi produttivi delle amministrazioni per risparmi economici e migliore soddisfazione del cittadino-cliente. Passaggio dalla cultura dell’autotutela a quella della responsabilità Ridefinire diritti e doveri del dipendente pubblico, restituendo dignità e prestigio a questo ruolo e consentendo di sanzionare chi lo svilisce con comportamenti scorretti. Passaggio dalla cultura dell’adempimento a quella del risultato. 18

19 DECRETO LEGGE 25-6-2008, N.112 CONVERTITO IN LEGGE 6-8-2008, N. 133
Serie di misure collegate al Piano Industriale per riorganizzazione PA Semplificazioni Taglia leggi Taglia carta Taglia enti 19

20 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER UN BIENNIO
LEGGE 133/2008 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER UN BIENNIO MALATTIE VISITE FISCALI PART-TIME PERMESSI 20

21 LEGGE 69/2009 Testi unici compilativi.
Legge , n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, semplificazione e competitività) Testi unici compilativi. Ridotto a 30 giorni il termine per la conclusione del procedimento e risarcimento danno in caso di ritardo. Obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare nei propri siti internet le retribuzioni, i curricula e indirizzi dei dirigenti. Diffusione buone prassi nelle pubbliche amministrazioni. Pubblicazione nei siti informatici con effetto legale di provvedimenti Conferenza di servizio mediante modalità telematiche. Riforme al processo civile. Pubblicazione sentenze penali nel sito del Ministro della Giustizia. 21

22 DECRETO LEGISLATIVO 198/2009 (CLASS ACTION)
D.LGS , N ATTUAZIONE ART. 4 LEGGE n. 15/2009 – CLASS ACTION Ricorso proponibile da singoli e da associazioni qualora siano violati: gli standard qualitativi ed economici gli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi i termini per emanazione di atti amministrativi poteri di vigilanza In vigore dal 1° gennaio 2010 per illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi. 22

23 DECRETO LEGISLATIVO 198/2009 (CLASS ACTION)
Gli utenti dei servizi pubblici valutano i prodotti resi dalle PP.AA. e dai Concessionari di servizi pubblici. Controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi. Pubblicazione delle azioni vertenziali sul sito del Ministero Pubblica Amministrazione e sul sito dell’Amministrazione interessata. Non è previsto risarcimento del danno cagionato perché le disposizioni mirano a realizzare un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto degli standard di qualità, economicità e tempestività. 23

24 DECRETO LEGISLATIVO 198/2009 (CLASS ACTION)
Diffida ad adempiere all’Amministrazione interessata entro 90 giorni. In caso di inadempienza, ricorso all’autorità giurisdizionale. Se il ricorso è accolto, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un congruo termine e la sentenza passata in giudicato deve essere inviata alla Commissione per la valutazione e la trasparenza, nonché all’Organismo indipendente di valutazione dell’Amministrazione interessata. Nei casi di responsabilità erariale deve essere inviata anche alla Procura Regionale Corte dei conti. 24

25 LEGGE 15/2009 Indirizzi fondamentali della riforma della P.A. contenuti nella legge delega , n. 15 : CONTRATTAZIONE VALUTAZIONE PERFORMANCE TRASPARENZA PREMI SANZIONI DISCIPLINARI AZIONE COLLETTIVA 25

26 In vigore dal 15 novembre 2009 (possibili modifiche entro 24 mesi)
DECRETO LEGISLATIVO 150/2009 DECRETO LEGISLATIVO , N.150 Attuazione dei principi fondamentali della riforma con regole riguardanti: TRASPARENZA CONTROLLO PREMIALITA’ CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIRIGENZA SANZIONI DISCIPLINARI ORGANISMI DI VALUTAZIONE In vigore dal 15 novembre 2009 (possibili modifiche entro 24 mesi) 26

27 1. trasparenza e integrità della p.a. 3.valutazione della performance
RIFORMA BRUNETTA 2. merito e premialità 1. trasparenza e integrità della p.a. tre parole d'ordine 3.valutazione della performance 27

28 TRASPARENZA LEGGE 241/90 - ACCESSO AGLI ATTI – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO D. Lgs. 150/2009 Obbligo per le Amministrazioni di predisporre una sezione sul sito internet che contiene tutte le informazioni relative all’organizzazione, alla gestione, all’utilizzo delle risorse, alla valutazione. 28

29 TRASPARENZA Adozione, per ogni Amministrazione, di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da pubblicare on line. Creazione, presso la Commissione per la valutazione e la trasparenza, di un portale che raccoglie tutte le iniziative delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dell’organizzazione, valutazione, progetti, risultati conseguiti, ecc. Obbligo per le amministrazioni di rendere pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 29

30 TRASPARENZA Obbligo di pubblicare l’ammontare complessivo stanziato per premi collegati alle performance e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Obbligo di pubblicare i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico o amministrativo. Obbligo di pubblicare gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e ai soggetti privati 30

31 TRASPARENZA retribuzioni annuali curricula vitae Obbligo di pubblicare le seguenti notizie relative ai dirigenti numeri telefonici ad uso professionale indirizzi posta elettronica 31

32 TRASPARENZA (deroga privacy)
Art.4, comma 9°, Legge 15/2009 All’articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è aggiunto il seguente periodo: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”. 32

33 TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICATI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
SEMPLIFICAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICATI Per effetto della legge 2/2009 sono state introdotte misure di semplificazione per: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 33

34 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
DIPARTIMENTO SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Con legge 133/2008 sono state abrogate leggi Con legge 9/2009 sono state abrogate leggi Atti di natura non normativa abrogati oltre 34

35 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
CHIAREZZA TESTI NORMATIVI La legge 69/2009 integra la legge 400/1988 Ogni norma che sostituisce, modifica o abroga norme vigenti deve indicare espressamente le norme sostituite,abrogate, ecc. Ogni rinvio ad altre norme deve consentire, nelle note, di conoscere quali siano. Le disposizioni legislative di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono indicare, in forma integrale, ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo o la materia alla quale fanno riferimento. 35

36 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
ALLA FACCIA DELLA CHIAREZZA!!! (solo un punto) “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191, a modifica di quanto previsto dall’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato tramite ordine di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole”. 36

37 SEMPLIFICAZIONE LINGUAGGIO
DIRETTIVA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA Semplificazione del linguaggio dei testi normativi Usare parole del linguaggio comune. TESTO ORIGINALE “L’ufficio trattamento economico in indirizzo, cesserà la corresponsione degli emolumenti a decorrere dal 1° maggio 2001.” TESTO CORRETTO “Dal 1° maggio il nostro ufficio sospenderà il pagamento.” 37

38 SEMPLIFICAZIONE LINGUAGGIO
TESTO ORIGINALE “Tali posizioni sono da identificare non tanto in diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall’adozione di atti permissivi dell’amministrazione, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazione a seguito di atti di tipo suindicato.” TESTO CORRETTO “I cittadini che vogliono iniziare un’attività devono chiedere un’autorizzazione alle amministrazioni competenti.” 38

39 REGOLE SEMPLIFICAZIONE LINGUAGGIO INDICATE NELLA DIRETTIVA DELL’ 8-5-2002
SCRIVERE FRASI BREVI. USARE PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE. USARE POCHI TERMINI TECNICI E SPIEGARLI. USARE POCHE ABBREVIAZIONI E SIGLE. LEGARE LE PAROLE E LE FRASI IN MODO BREVE E CHIARO. USARE IN MANIERA COERENTE LE MAIUSCOLE, LE MINUSCOLE E LA PUNTEGGIATURA. EVITARE NEOLOGISMI, PAROLE STRANIERE E LATINISMI. USARE IN MANIERA CORRETTA LE POSSIBILITA’ DI COMPOSIZIONE GRAFICA DEL TESTO. 39

40 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Le leggi possono essere consultate: nel loro testo originario, come pubblicato nella G.U. nel testo vigente e quindi effettivamente applicabile alla data di consultazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è possibile consultare i testi normativi dal 1946 ad oggi. L’aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate in G.U. avverrà entro un’ora dalla pubblicazione della stessa gazzetta sul sito del Poligrafico dello Stato. nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata 40

41 PERFORMANCE PERFORMANCE
Ogni amministrazione pubblica è tenuta a valutare e misurare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa. 41

42 PERFORMANCE Il termine performance è assente nella legge delega.
Significato letterale: prestazione, risultato Nel testo normativo va inteso come complessivo andamento dell’attività amministrativa in termini di: raggiungimento degli obiettivi (efficienza, produttività,ecc.) risultati oggettivamente misurabili, ma anche di percezione da parte di tutti i destinatari (stakeholders). 42

43 OBIETTIVI Gli obiettivi devono essere S.M.A.R.T. MISURABILI ATTUABILI
SPECIFICI RILEVANTI TEMPORIZZATI 43

44 OBIETTIVI Per conseguire gli obiettivi di ciascuna unità organizzativa occorrono i seguenti elementi: SAPER DIVENIRE (capacità di imparare ad imparare e di adattarsi ai cambiamenti 44

45 SOGGETTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (art.12)
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE. I DIRIGENTI DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE. 45

46 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE (art.13)
Sovrintende, indirizza e coordina la valutazione e garantisce la trasparenza dei sistemi di valutazione E’ composta da 5 componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei 3 anni precedenti la nomina E’ diretta da un Segretario Generale e può avvalersi di max 30 dipendenti comandati da altre amministrazioni e max 10 esperti 46

47 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE (art.13)
redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici; promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative, le OO.SS. e le associazioni professionali. COMPITI fornisce entro il 31 maggio di ogni anno una graduatoria delle amministrazioni, raggruppate su almeno 3 livelli di merito in funzione dei risultati raggiunti.

48 LINEE GUIDA PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE VALUTAZIONE SUGLI STANDARD DEI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO ACCESSIBILITA’ disponibilità di informazioni che consentono al potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio e la prestazione possono essere richiesti. TEMPESTIVITA’----- tempo che intercorre dalla richiesta all’erogazione del servizio o della prestazione (un servizio è di qualità se il periodo di tempo necessario all’erogazione è inferiore o uguale a un limite temporale predefinito). 48

49 LINEE GUIDA PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE VALUTAZIONE SUGLI STANDARD DEI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO TRASPARENZA disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a chi richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere, in quanto tempo e con quali spese poterlo ricevere. EFFICACIA rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi.( Una prestazione si ritiene efficace se è erogata in modo formalmente corretto ed è coerente con le aspettative fornite all’interessato al momento del contatto con l’ufficio). 49

50 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE(art.14)
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione delle performance. Sostituisce i servizi di controllo interno E’ nominato per 3 anni E’ costituito da 3 componenti con le stesse incompatibilità previste per la Commissione valutazione 50

51 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art.14)
COMPITI: Verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi. Propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale per rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 51

52 COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENDENTE VALUTAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA
DELIBERA N.40/2010 dott. Angelo GARGANI presidente dott. Angelo GIORGIANNI componente dott. Calogero CESESA componente 52

53 VALORIZZAZIONE DEL MERITO (art.18)
Le amministrazioni pubbliche promuovono il miglioramento della performance organizzativa individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche. E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione 53

54 CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19)
In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una graduatoria individuale per: - i dirigenti generali - i dirigenti - il personale 54

55 CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19)
In ogni graduatoria il personale è distribuito in diverse fasce in modo che: 50 % delle risorse NESSUN COMPENSO 50 % delle risorse risorse del fondo destinato all’incentivo individuale 55

56 CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19)
La contrattazione integrativa: può derogare fino al 5% in aumento o diminuzione il 25% della fascia alta. A questa variazione corrisponde conseguentemente la variazione delle percentuali di personale della fascia intermedia e bassa. può, fermo restando il 50% delle risorse da attribuire alla fascia alta, prevedere una diversa percentuale di personale ed una diversa distribuzione delle risorse da inserire nella fascia intermedia e bassa. 56

57 PREMI (art. 20) a)- il bonus annuale delle eccellenze (art. 21)
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: a)- il bonus annuale delle eccellenze (art. 21) b)- il premio annuale per l’innovazione (art. 22) c)- le progressioni economiche (art. 23) d)- le progressioni di carriera (art. 24) e)- l’attribuzione di incarichi e responsabilità (art ) f)- l’accesso ai percorsi di alta formazione e crescita professionale in ambito nazionale e internazionale (art. 26) Gli incentivi di cui alle lett. a), b), c), ed e) sono finanziati con i fondi del salario accessorio 57

58 BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE (art. 21)
Da attribuire al personale dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta. E’ assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del 5% del personale collocato nella fascia alta. La contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze. Viene erogato entro il mese di aprile di ogni anno. 58

59 PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE (art.22)
Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l’innovazione. Viene assegnato al miglior progetto in grado di produrre cambiamenti dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro. Le candidature possono essere presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. L’assegnazione del premio spetta all’Organismo Indipendente di valutazione interno ad ogni amministrazione. 59

60 PROGRESSIONI ECONOMICHE (art. 23)
Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai C.C.N.I. e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi, ovvero per 5 annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini delle progressioni economiche.

61 PROGRESSIONI DI CARRIERA (art.24)
Le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. La collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi, ovvero per 5 annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressioni di carriera. 61

62 PROGRESSIONI DI CARRIERA (art. 62)
L’ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI APPARTENENZA NON HA EFFETTO AI FINI DELL’ INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE O DELL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE. 62

63 ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E RESPONSABILITA’ (art. 25)
Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del miglioramento dei servizi offerti. L’assegnazione di incarichi avviene sulla base della professionalità attestata dal sistema di valutazione e misurazione. 63

64 ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE (art
Allo scopo di riconoscere e valorizzare i contributi e le professionalità le amministrazioni: promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali. favoriscono la crescita professionale attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private. 64

65 PREMI DI EFFICIENZA (art. 27)
Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivante dalla ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto. 65

66 DIRIGENTE RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 34)
Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con i POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista. 66

67 DIRIGENTE RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 34)
Il dirigente esercita i seguenti compiti, quale datore di lavoro, e senza alcuna contrattazione: 67

68 MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE (artt. 48-49)
Al fine di favorire i processi di mobilità tra comparti viene definita una tabella di equiparazione tra i livelli di inquadramento. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti degli uffici cui il personale sarà assegnato. 68

69 MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DEL COMPARTO
LE AMMINISTRAZIONI POSSONO COPRIRE I POSTI VACANTI, DESTINATI ALL’ACCESSO DALL’ESTERNO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO, A DOMANDA, DI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO. E’ NECESSARIO RIVESTIRE LA POSIZIONE CORRISPONDENTE NEL SISTEMA CLASSIFICATORIO. 69

70 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE - COMANDO
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ANCHE DI DIVERSO COMPARTO. NON PUO’ SUPERARE 12 MESI RINNOVABILI UNA SOLA VOLTA. ALLA SCADENZA DEI 24 MESI IL DIPENDENTE PUO’ CHIEDERE IL PASSAGGIO DIRETTO. 70

71 ECCEDENZA PERSONALE (art. 50)
LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ECCEDENZE DI UNITA’ DI PERSONALE E’ VALUTABILE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE. 71

72 TERRITORIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 51)
IL PRINCIPIO DELLA PARITA’ DI CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI E’ GARANTITO MEDIANTE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL BANDO, CON RIFERIMENTO AL LUOGO DI RESIDENZA DEI CONCORRENTI. 72

73 CONTRATTAZIONE Sfiducia nei confronti della precedente contrattazione collettiva ritenuta incapace di realizzare l’interesse generale dell’efficienza degli apparati amministrativi perché dominata dai sindacati. Sfiducia nei confronti della dirigenza e della sua capacità di esercitare i poteri del datore di lavoro privato. 73

74 CONTRATTAZIONE Si torna a confidare nella legge quale fonte di regolazione del lavoro pubblico Si torna a confidare nella legge per limitare , controllare e indirizzare la contrattazione collettiva. Si torna a confidare nella legge per incentivare la dirigenza pubblica ad esercitare le prerogative del datore di lavoro dismettendo l’atteggiamento egualitario e rinunciatario manifestato in passato. 74

75 CONTRATTAZIONE Il D. Lgs. 150/2009 detta regole imperative che si impongono alle parti e limitano lo spazio negoziale a disposizione dei contratti collettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti non può essere più definito “contrattualizzato” con fonte di regolamentazione prevalentemente di tipo pattizio ed evincibile dalla norme della contrattazione collettiva e dai principi del codice civile. 75

76 CONTRATTAZIONE Il rapporto di lavoro pubblico è fortemente modificato nella sua natura e struttura, soprattutto nella parte del nuovo sistema di contrattazione collettiva prevista dal tit. III del D.Lgs.150. Nuova ripartizione tra materie riservate alla legge statale e alla contrattazione collettiva. Gli istituti fondamentali fino ad oggi attribuiti alla contrattazione tra ARAN e OO.SS. dovranno trovare definizione esclusiva, in mancanza di espressa delega alla contrattazione, nella norma di legge statale. 76

77 MATERIE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE (art.54)
Vengono escluse dalla contrattazione collettiva le materie: attinenti all’organizzazione degli uffici; oggetto solo di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 165 afferenti alle prerogative dirigenziali (la gestione delle risorse umane, la direzione e l’organizzazione del lavoro, il potere disciplinare, l’individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ufficio, la mobilità all’interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate; relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali; 77

78 MATERIE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE GIA’ PREVISTE DALLA LEGGE 421/92
VIENE CONFERMATA L’ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE, GIA’ PREVISTA DALLA LEGGE 421/92, SULLE SEGUENTI MATERIE: Responsabilità attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; Modi di conferimento della titolarità di uffici e organi; Principi fondamentali di organizzazione degli uffici; Procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; Ruoli e dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; Disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività. 78

79 MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE (art. 54)
La contrattazione collettiva è consentita, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, nelle materie relative: alle sanzioni disciplinari; alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio; alla mobilità e alle progressioni economiche. 79

80 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE (art. 54)
Tramite accordi tra ARAN e Confederazioni rappresentative, sono definiti fino a un massimo di 4 comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di 4 aree separate per la dirigenza. Possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali nell’ambito dei comparti. 80

81 VIGENZA CONTRATTO (art. 54)
COINCIDENZA TRA VIGENZA DELLA DISCIPLINA GIURIDICA ED ECONOMICA DURATA 3 ANNI ED ELIMINAZIONE DELLA DICOTOMIA BIENNIO ECONOMICO E QUADRIENNIO GIURIDICO 81

82 VARI TIPI DI CONTRATTAZIONE
Contrattazione collettiva a livello nazionale di comparto Contrattazione collettiva a livello di amministrazione o integrativa Contrattazione decentrata a livello di ufficio periferico 82

83 SOGGETTI SINDACALI E RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA
Alla contrattazione collettiva nazionale di comparto partecipano: l'A.R.A.N.; le Organizzazioni sindacali di categoria. 83

84 SOGGETTI SINDACALI E RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA
Alla contrattazione integrativa a livello di amministrazione partecipano: il Capo di Gabinetto e i Capi Dipartimento o loro delegati; * le R.S.U. le Organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto il C.C.N.L. di comparto. *Vedi art. 6 C.C.N.I. sottoscritto il 84

85 SOGGETTI SINDACALI E RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA
Alla contrattazione decentrata a livello di ufficio periferico partecipano: il Capo dell’Ufficio o un suo delegato e il Dirigente della Cancelleria o un suo delegato ( se la sede di RSU comprende più uffici, la delegazione di parte pubblica è costituita da tutti i Capi degli Uffici e da tutti i Dirigenti di Cancelleria. Se, però, la sede di RSU comprende il Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace, la del. di parte pubbl. è costituita solo dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente della Cancelleria) ; * le R.S.U.; le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del C.C.N.L. * Per le questioni relative all’Ufficio NEP, la delegazione è integrata dal Dirigente UNEP (vedi art.6 C.C.N.I ) 85

86 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (art. 54)
In materia di contrattazione collettiva integrativa è prevista: l’attivazione, da parte delle amministrazioni, di livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, assicurando il rispetto di specifici vincoli di bilancio e di adeguati livelli di efficienza e di produttività; la facoltà per le amministrazioni, in caso di mancato accordo, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino al raggiungimento della sottoscrizione; 86

87 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (art. 54)
la definizione, a cura della Commissione di cui all’art. 13 (entro il 31 maggio di ogni anno) delle graduatorie di performance delle amministrazioni pubbliche; la definizione delle modalità di utilizzo, tramite contrattazione, delle risorse destinate a premiare il merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti; la redazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, di una relazione tecnico-finanziaria e di una relazione illustrativa. 87

88 CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 55)
Sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio vengono effettuati dei controlli dagli uffici centrali di bilancio. I contratti integrativi delle amministrazioni con più di 200 dipendenti devono essere trasmessi al Dipartimento Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze che, entro 30 giorni, devono verificarne la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, senza rilievi, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto. 88

89 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 55)
Entro il 31 maggio di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono inviare specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Obbligo da parte delle amministrazione di pubblicare sui propri siti i contratti integrativi stipulati 89

90 TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI (art. 57)
I contratti collettivi definiscono, sulla base della legge, trattamenti economici accessori, collegati: alla performance individuale; alla perfomance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 90

91 ARAN (art. 58) Cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. Effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa. 91

92 ARAN (art.58) Organi dell’ARAN: Presidente
Collegio di indirizzo e controllo (costituito da 4 componenti scelti tra esperti di relazioni sindacali e di gestione del personale) I componenti del Collegio durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. 92

93 CONTRATTAZIONE NAZIONALE (art.59)
I Comitati di Settore, prima di ogni rinnovo contrattuale, emanano gli atti di indirizzo e li sottongono al Governo che, entro 20 giorni, può esprimere le sue valutazioni per la compatibilità finanziaria. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di indirizzo può essere inviato all’ARAN L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN, corredata della prescritta relazione tecnica, ai Comitati di Settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. 93

94 CONTRATTAZIONE NAZIONALE (art.59)
Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’ARAN. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità. La Corte dei conti delibera entro 15 giorni decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente e il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 94

95 INCREMENTI ATTRIBUITI IN VIA PROVVISORIA (art.59)
Decorsi 60 giorni dalla legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti possono essere erogati in via provvisoria previa delibera dei rispettivi Comitati di Settore, sentite le OO. SS. All’atto della stipulazione dei contratti saranno operati i conguagli necessari. 95

96 INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE (art. 59)
Dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto, qualora lo stesso non sia stato rinnovato e non sia stato disposto l’incremento provvisorio, sarà riconosciuta una indennità quale anticipazione del successivo contratto. 96

97 ADEGUAMENTO ED EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI (art. 65)
Entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni riguardanti “Meriti e Premi”. In caso di mancato adeguamento i contratti integrativi vigenti cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. 97

98 SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (art
Le norme relative alle sanzioni e alle responsabilità dei dipendenti pubblici sono finalizzate a potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici ed a contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo 98

99 RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nessuna modifica alle responsabilità dei dipendenti pubblici. Resta ferma la disciplina in materia di responsabilità: 99

100 OBBLIGHI DIPENDENTI PUBBLICI
GLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI PUBBLICI SONO CONTENUTI: NEL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL CODICE DISCIPLINARE NELLA LEGGE 100

101 CODICE DI COMPORTAMENTO
INTRODOTTO DALL’ ART. 58 bis D.Lgs. 29/93, sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. 80/98 e attualmente disciplinato DALL’ ART. 54 D.LGS. 165/2001. SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO VIGILANO I DIRIGENTI RESPONSABILI DI CIASCUNA STRUTTURA LE AMMINISTRAZIONI ORGANIZZANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA CONOSCENZA E CORRETTA APPLICAZIONE. E’ CONSEGNATO AL DIPENDENTE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO. 101

102 CODICE DI COMPORTAMENTO
- PUBBLICITA’ PER CONOSCENZA IMPIEGATI CODICE COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE. - DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SONO CONTENUTI GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA, LEALTA’ E IMPARZIALITA’. I DIPENDENTI SI OBBLIGANO AD OSSERVARLI ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO. NORME DI PRINCIPIO CHE STABILISCONO CANONI DI CONDOTTA. NORME PRESCRITTIVE CHE PONGONO OBBLIGHI E DOVERI SPECIFICI, ASSUMENDO UNA DOPPIA ANIMA, ETICA E DISCIPLINARE 102

103 CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli articoli elencano i comportamenti da tenere in riferimento a specifici casi: regali ed altre utilità partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni trasparenza negli interessi finanziari obbligo di astensione 103

104 CODICE DI COMPORTAMENTO
attività collaterali imparzialità comportamento nella vita sociale attività collaterali comportamento in servizio 104

105 CODICE DI COMPORTAMENTO
rapporti con il pubblico stipula di contratti obblighi connessi alla valutazione dei risultati 105

106 ESSERE IMPIEGATI NELL’800
ORDINE DI SERVIZIO Il timore di Dio, le buone maniere e la puntualità sono condizioni indispensabili per il personale di un ufficio ben organizzato. Da oggi in poi il personale deve essere presente al lavoro dalle ore 6 del mattino fino alle ore 6 della sera. Alla domenica saranno effettuate delle visite in Chiesa. Le preghiere, comunque, saranno recitate ogni mattina nell’ufficio principale. Della pulizia degli uffici saranno responsabili gli impiegati più anziani. Saranno indossati abiti semplici: sono proibiti colori vivaci. Il personale deve vestire in modo modesto. In ufficio è proibito l’uso dei berretti o di mantelli con cappuccio, visto che è a disposizione del personale una stufa. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, saranno permessi cappelli e sciarpe. Ogni impiegato deve portare ogni giorno 2 chili di carbone per alimentare la stufa. 106

107 ESSERE IMPIEGATI NELL’800
E’ proibito parlare durante le ore di ufficio. Un impiegato che fuma, beve alcolici, frequenta sale da biliardo o ritrovi politici compromette il suo onore, il suo credito, la sua probità e la sua reputazione. E’ permesso consumare qualche genere alimentare fra le 11,30 e mezzogiorno senza peraltro interrompere il lavoro. Ogni dipendente deve preoccuparsi della propria salute. Lo stipendio non sarà corrisposto in caso di malattia e, pertanto, si consiglia al personale di risparmiare una parte considerevole dello stipendio per i giorni di malattia. 107

108 VIOLAZIONE DOVERI L A V I O L A Z I O N E
DEI DOVERI DI DILIGENZA E FEDELTA’ PUO’ DAR LUOGO ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SECONDO LA GRAVITA’ DELL’ INFRAZIONE (Art C.C.). 108

109 SANZIONI DISCIPLINARI
Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art.23 del C.C.N.L , danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione di sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare. Esse vanno determinate,secondo quanto stabilito dal codice disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità e in considerazione: dell’intenzionalità del comportamento; del grado di disservizio provocato; della rilevanza delle violazioni; delle aggravanti e attenuanti; del comportamento nel biennio precedente.

110 PUBBLICITA’ CODICE DISCIPLINARE
Ai sensi del novellato art. 55 del D. Lgs. 165/ la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

111 SANZIONI DISCIPLINARI
Rimprovero verbale; Rimprovero scritto (censura); Multa di importo variabile fino a massimo 4 ore di retribuzione; Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni; Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni e fino ad un massimo di 6 mesi; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso. 111

112 PROCEDURA DISCIPLINARE PRESSO UFFICI PERIFERICI MINISTERO GIUSTIZIA
La titolarità dell’azione disciplinare, dal 27 ottobre 2006 è di competenza dei dirigenti amministrativi (decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240). Negli Uffici privi di dirigente amministrativo la competenza è rimasta al Capo dell’Ufficio (circolare ministeriale del 30 ottobre 2006). 112

113 PROCEDURA DISCIPLINARE
MODIFICHE ALLA PROCEDURA DISCIPLINARE 113

114 PROCEDURA DISCIPLINARE
1. CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO 2. ISTRUTTORIA DEL CONTRADDITTORIO PROCEDURA DISCIPLINARE 3. ADOZIONE DELLA SANZIONE 114

115 PROCEDURA DISCIPLINARE
INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA’ Rimprovero scritto Multa fino a 4 ore Sospensione dal servizio fino a 10 giorni INFRAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI PIU’ GRAVI Sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso 115

116 PROCEDURA DISCIPLINARE
RIMPROVERO VERBALE (si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo) Non occorre contestazione di addebiti Va fatto con provvedimento scritto entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto 116

117 PROCEDURA DISCIPLINARE
INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA’ (Da RIMPROVERO SCRITTO a SOSPENSIONE DAL SERVIZIO FINO A 10 GIORNI) Procedimento disciplinare più celere Contestazione di addebito per iscritto entro 20 giorni dal fatto Contestazione da parte del responsabile della struttura con qualifica dirigenziale 117

118 PROCEDURA DISCIPLINARE
Convocazione del dipendente per contraddittorio con preavviso di almeno 10 giorni. Eventuale assistenza di un Procuratore ovvero di un Rappresentante dell’Associazione Sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Invio memoria scritta o richiesta rinvio termine per difesa in caso di impedimento. Conclusione del procedimento con irrogazione sanzione o archiviazione entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. 118

119 PROCEDURA DISCIPLINARE
Differimento del termine se vi è stata richiesta di proroga per termine a difesa Differimento per una sola volta La violazione dei termini comporta per l’Amministrazione la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 119

120 PROCEDURA DISCIPLINARE
INFRAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI PIU’ GRAVI (da Sospensione superiore a 10 giorni a Licenziamento senza preavviso) Per le sanzioni oltre la “Sospensione dal servizio superiore a 10 giorni” la competenza è riservata all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari presso l’Amministrazione Centrale. Se il Responsabile della Struttura non ha qualifica dirigenziale, la competenza, sia per le Infrazioni di minore gravità, sia per le infrazioni piu’ gravi, è riservata all’Amministrazione Centrale. 120

121 PROCEDURA DISCIPLINARE PRESSO UFFICI PERIFERICI MINISTERO GIUSTIZIA
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA OPERA L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) il quale ha competenza per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi. A tale ufficio devono essere trasmessi gli atti ENTRO 5 GIORNI dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione all’interessato. 121

122 PROCEDURA DISCIPLINARE PRESSO UFFICI PERIFERICI MINISTERO GIUSTIZIA
L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI : Contesta l’addebito al lavoratore. Lo convoca per il contraddittorio. Istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto dal procedimento più celere. 122

123 PROCEDURA DISCIPLINARE PRESSO UFFICI PERIFERICI MINISTERO GIUSTIZIA
Se la sanzione deve essere più grave, i termini vengono raddoppiati. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall’ufficio periferico. La decorrenza del termine per la conclusione resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura. 123

124 PROCEDURA DISCIPLINARE
DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE TIPI DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI : I termini sono tutti perentori, compresi quelli intermedi. La comunicazione al dipendente è effettuata tramite posta elettronica certificata nel caso in cui ne sia in possesso, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive il dipendente può indicare un numero di fax. In alternativa le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata A.R. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 124

125 PROCEDURA DISCIPLINARE
Nel corso dell’istruttoria, il responsabile della struttura o l’UPD possono acquisire da altre Amministrazioni Pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento (ciò non deve comportare sospensione dei termini). Il procedimento deve essere comunque proseguito sia in caso di trasferimento che di dimissioni del dipendente, in ossequi al principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare ed al fine di evitare effetti elusivi delle norme. 125

126 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non più obbligatoria. Introduzione doppio binario: Per sanzioni meno gravi (sospensione dal servizio fino a 10 giorni) non più prevista la sospensione. Per sanzioni più gravi la sospensione è prevista solo in via facoltativa ed in determinate circostanze (casi di particolare complessità, mancanza di elementi sufficienti a motivare la sanzione, ecc.). 126

127 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con sanzione e il procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione, ENTRO 6 MESI dall’irrevocabilità della sentenza il dipendente può chiedere la riapertura del procedimento disciplinare. Se, viceversa, il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare ENTRO 60 GIORNI dalla comunicazione della sentenza, per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. 127

128 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
ART. 70 D.LGS 150/2009 “Dopo l’art. 154 bis del decreto legislativo , n.271, è inserito il seguente : Art. 154 ter (Comunicazione della sentenza). – 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.” 128

129 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
IL DECRETO 150/2009 HA INTRODOTTO FATTISPECIE DISCIPLINARI AVENTI COME SANZIONE LE VIOLAZIONI DISCIPLINARI SONO SPECIFICHE E VANNO AD AGGIUNGERSI ALLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO PREVISTA DALLE NORME CIVILISTICHE. IL LICENZIAMENTO DEFINITIVO DISCIPLINARE 129

130 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
E’ PREVISTO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI: a) falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; 130

131 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f) il licenziamento è senza preavviso. 131

132 FALSE ATTESTAZIONI O CERTIFICAZIONI
Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI E CON UNA MULTA DA EURO 400 AD EURO 1600. La medesime pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Per il medico è prevista anche la radiazione dall’albo. 132

133 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
IL LAVORATORE, FERME LA RESPONSABILITA’ PENALE E DISCIPLINARE E LE RELATIVE SANZIONI E’ OBBLIGATO A RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE, PARI AL COMPENSO CORRISPOSTO A TITOLO DI RETRIBUZIONE NEI PERIODI PER I QUALI SIA ACCERTATA LA MANCATA PRESTAZIONE, NONCHE’ IL DANNO ALL’IMMAGINE SUBITI DALL’AMMINISTRAZIONE. 133

134 CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE
Condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. Applicazione nei confronti del lavoratore, ove non ricorrano altre sanzioni disciplinari, della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da minimo 3 giorni a massimo 3 mesi. 134

135 CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE (COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA’)
Grave danno al normale funzionamento dell’ufficio cagionato dal lavoratore per inefficienza o incompetenza professionale. Collocato in disponibilità all’esito di un procedimento disciplinare che ne accerti la responsabilità. Le mansioni e la qualifica del ricollocamento vengono stabilite con il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare. Nessun aumento retributivo sopravvenuto può essere corrisposto nel periodo di collocamento in disponibilità 135

136 PATTEGGIAMENTO NON PIU’ POSSIBILE
Non è più possibile, con il consenso del dipendente, applicare la sanzione ridotta. La previsione normativa dell’art. 55, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 non è più richiamata nel D.Lgs. 150/2009 (Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 9 del ). 136

137 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
I contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazioni non obbligatorie. Esclusi i casi in cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. La sanzione concordemente determinata non può essere diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede. 137

138 IMPUGNAZIONI SANZIONI DISCIPLINARI
E’ esclusa la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai Collegi Arbitrali di Disciplina (questo collegi avrebbe dovuto cessare già con la tornata contrattuale 1998/2001, ma di fatto in alcune amministrazioni, tra cui la Giustizia, avevano continuato a funzionare) La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazioni dei provvedimenti disciplinari. Si tratta di norma imperativa. 138

139 IMPUGNAZIONI SANZIONI DISCIPLINARI
Oggi è consentita solo l’impugnazione giurisdizionale al giudice del lavoro previo tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione di procedibilità). La sanzione concordemente determinata non può essere impugnata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile anche l’impugnazione mediante ricorso Straordinario al Capo dello Stato 139

140 MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DELL’AZIONE DISCIPLINARE
In caso di mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo senza giustificato motivo, è prevista la sospensione dal servizio del dirigente fino a 3 mesi e la perdita della retribuzione di risultato. 140

141 AMPLIAMENTO POTERI ISPETTIVI
141

142 INIZIATIVE DEL MINISTERO PER LA P. A. IN ATTUAZIONE DEL D. LGS
INIZIATIVE DEL MINISTERO PER LA P.A. IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 150/2009 PER MIGLIORARE I RAPPORTI CON I CITTADINI LINEA AMICA RETI AMICHE METTIAMOCI LA FACCIA 142

143 LINEA AMICA E’ il network dei contact-center e URP, che promuove e valorizza i servizi erogati a distanza dalla P.A. Vuole migliorare la qualità dei rapporti e rafforzare la fiducia tra cittadini e P.A., rilevando e rendendo pubblico ogni giorno il grado di soddisfazione nei rapporti con le PP.AA. (per argomento e per area geografica). Call center NUMERO VERDE che risponde ai quesiti dei cittadini sui servizi erogati dalla P.A. 143

144 RETI AMICHE Amplia e facilita l’accesso dei cittadini-clienti alla P.A. per ridurne i tempi di attesa. In linea con gli obiettivi del Piano E-GOV 2012 di Governo “Reti Amiche”, attraverso una competizione virtuosa tra Amministrazioni pubbliche e soggetti privati (aziende, reti, associazioni, ecc.). Porta la P.A. più vicino al cittadino, offrendo, in modo “amicale” servizi ai cittadini, nei luoghi più vicini e familiari ai cittadini stessi. Migliora la trasparenza, l’efficienza e la qualità dei servizi senza oneri per lo Stato e con notevoli vantaggi per i cittadini. 144

145 METTIAMOCI LA FACCIA Raccoglie in tempo reale il giudizio del cittadino-cliente sul servizio ricevuto mediante l’utilizzo di interfacce emozionali (emoticon) Le Amministrazioni sono state sollecitate a utilizzare questa modalità di rilevazione della qualità percepita, per intervenire con tempestività sui disservizi. La rilevazione può essere fatta sui servizi erogati agli sportelli o attraverso altri canali (web, telefono). 145

146 RAPPORTO CITTADINANZA ATTIVA 2010
NELLA CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO RISULTANO VIOLATI I SEGUENTI DIRITTI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA: Diritto all’informazione ,5 % Diritto a un processo celere ,7% Diritto all’accesso ,2% Diritto alla qualità ,6% Diritto alle strutture adeguate----4,9%

147 SERVIZIO GIUSTIZIA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL’ANNO 2009 “La giustizia, fino a pochi anni fa, non era pensata come servizio e più di altre funzioni pubbliche (sanità, istruzione) è stata caratterizzata da autoreferenzialità e scarsa attenzione per gli utenti. Oggi vi è consapevolezza maggiore sulle priorità che occorre affrontare per costruire un servizio di qualità; tra queste emerge in primis la celerità e la qualità dei procedimenti , ma anche l’accoglienza, l’ascolto, l’informazione, l’aiuto nei percorsi giudiziari e nella comprensione delle procedure” 147

148 SERVIZIO GIUSTIZIA DELIBERA DEL C.S.M. 26 LUGLIO 2010
“L’attivazione di strutture di comunicazioni (URP) presso tutti gli uffici giudiziari può promuovere un rapporto fiduciario nei confronti della giustizia da parte della collettività, creando l’immagine di un’amministrazione accessibile, non mera fortezza della legge, ma luogo di tutela dei diritti.” 148

149 RAPPORTO CON IL CITTADINO
CITTADINO SUDDITO CITTADINO UTENTE CITTADINO CLIENTE CITTADINO PARTNER

150 RAPPORTO CON IL CITTADINO
QUALITA’ ATTESA = aspettative QUALITA’ EROGATA = livello del servizio oggettivamente fornito QUALITA’ PERCEPITA = riscontro soggettivo del cliente CUSTOMER SATISFACTION = differenza tra qualità attesa e qualità percepita

151 RAPPORTO CON IL CITTADINO
Il cliente è soddisfatto quando le prestazioni ottenute coincidono con le sue aspettative. Il cliente è molto soddisfatto quando le prestazioni sono superiori alle sue aspettative (riceve qualcosa in più). Il cliente dimostra profonda insoddisfazione quando l’entità dello scostamento tra prestazione e aspettative è elevato.

152 RAPPORTO CON IL CITTADINO
Nel pre-servizio occorre fare in modo che il cittadino venga ben disposto ad un contatto positivo con il personale di front-office per far nascere un circolo virtuoso che favorisca la buona fruizione del servizio. Segnaletica direzionale Orario apertura sportelli Barriere architettoniche

153 RAPPORTO CON IL CITTADINO
Nel post-servizio occorre rafforzare il rapporto di fiducia tra ufficio e cittadino generando in quest’ultimo un ricordo positivo. Risolvere il problema Dare una risposta adeguata e certa

154 F I N E 154


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