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DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI “AUTORICICLAGGIO: LE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE E I RELATIVI IMPATTI ORGANIZZATIVI” L’INTRODUZIONE DEL.

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1 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI “AUTORICICLAGGIO: LE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE E I RELATIVI IMPATTI ORGANIZZATIVI” L’INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO E L’IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE avv. Armando Simbari Unione Fiduciaria S.p.a. Milano, 21 ottobre 2014 “AUTORICICLAGGIO: LE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE E I RELATIVI IMPATTI ORGANIZZATIVI” L’INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO E L’IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE avv. Armando Simbari Unione Fiduciaria S.p.a. Milano, 21 ottobre 2014

2 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI I PRIMI PROGETTI L’introduzione della nuova fattispecie di autoriciclaggio è una questione dibattuta da anni e, nel corso degli ultimi mesi, si è legata a doppio filo con l’iter normativo legislativo per l’introduzione della disciplina sulla voluntary disclosure La necessità di introdurre la fattispecie de qua come mezzo indispensabile per colpire e contrastare fenomeni di concorrenza sleale e di artificioso ostacolo alla giustizia, allorché il soggetto autore del reato presupposto intenda reimpiegare sul mercato il prodotto dell’illecito da lui precedentemente commesso, era avvertita da tempo. DUE COMMISSIONI MINISTERIALI - UN AUTONOMO DISEGNO DI LEGGE

3 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI I. LA COMMISSIONE FIANDACA II. LA COMMISSIONE GRECO III. IL DISEGNO DI LEGGE GRASSO

4 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Art. 648 bis c.p. Riciclaggio 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 4. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa 1.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 3. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. 4. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648. IL QUADRO NORMATIVO ATTUALMENTE ESISTENTE

5 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 Trasferimento fraudolento di valori “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Cass. pen., sez. II, 16 novembre 2012, n. 12999: “Il soggetto attivo del delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio”. I RIMEDI DELLA GIURISPRUDENZA ALL’ASSENZA DELL’AUTORICICLAGGIO

6 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Progetto di legge n. 2247 (Causi) ESATTA RIPROPOSIZIONE DEL D.L. NON CONVERTITO: rispetto a questo, al momento, non cambia neppure una virgola Progetto di legge n. 2248 (Capezzone) pagamento del 50% dell’ammontare di imposte, interessi e sanzioni novità relative agli obblighi cui sono tenute le banche, gli intermediari e, in generale, i professionisti estensione della causa di esclusione della punibilità anche al delitto di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000 LA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO ATTUALMENTE AL VAGLIO DEL PARLAMENTO Dopo la mancata conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014

7 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI IL MAXIEMENDAMENTO SANGA In Commissione Finanze, il maxiemendamento Sanga introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la fattispecie di autoriciclaggio (art. 1 ter proposta di legge Causi) Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) “1. E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni. 3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una professione ovvero di un’attività bancaria o finanziaria. 4. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. 5. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648”. GLI EMENDAMENTI AL PROGETTO CAUSI

8 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Causa di non punibilità per il soggetto che pone in essere una delle condotte indicate al fine di avvalersi della procedura di voluntary disclosure: “Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 5-quater e comma 1-bis, relativa a detti denaro, beni o altre utilità” IL MAXIEMENDAMENTO SANGA

9 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Le critiche mosse al maxiemendamento Sanga Analoga fattispecie era stata introdotta nel corpo del disegno di legge governativo del 29 agosto 2014, avente ad oggetto le “misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti” “L’eliminazione della clausola di non punibilità rischia di moltiplicare le comminatorie di pena per ciascun delitto suscettibile di generare proventi riciclabili, indotto dalla pressoché inevitabile commissione da parte dell’agente, una volta conseguito il provento del reato presupposto, di una delle condotte tipizzate dall’attuale formulazione dell’art. 648 bis c.p.” (Commissione Giustizia, in sede consultiva)

10 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Difficoltà di tipo oggettivo e dogmatico post factum non punibile; logica della consunzione: “la repressione del fatto antecedente esaurisce …, il disvalore complessivo e il relativo bisogno di punizione, posto che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente, attraverso il quale l’agente o consegue i vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto, ovvero ne mette al sicuro i risultati” (Marinucci-Dolcini); ne bis in idem sostanziale.

11 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI L’EMENDAMENTO DEL 7 OTTOBRE 2014 Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) “1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 3. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti da delitto. 5. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”. GLI EMENDAMENTI AL PROGETTO CAUSI

12 DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI Ambiguità della nozione di “godimento personale” Esempi: Come stabilire se l’acquisto di un’opera d’arte sia riciclaggio o mero godimento personale? Il conferimento di denaro in un trust o in altre società off shore può rappresentare mero godimento? Ai fini dell’autoriciclaggio, il reato presupposto ricomprende qualsiasi delitto non colposo e, dunque, anche fatti di modestissima rilevanza penale sanzionati dall’ordinamento con pene estremamente lievi. Attenuante ad effetto speciale solo a favore di chi si sia efficacemente adoperato per il recupero del profitto illecito: sarebbe opportuno estendere l’attenuante anche al reato presupposto, al fine di salvaguardare il principio secondo cui nemo tenetur se detegere (Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2014) PROBLEMI


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