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Legge di stabilità 208/2015. Principali novità in ambito lavoro

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Presentazione sul tema: "Legge di stabilità 208/2015. Principali novità in ambito lavoro"— Transcript della presentazione:

1 Legge di stabilità 208/2015. Principali novità in ambito lavoro
Legge di stabilità 208/2015. Principali novità in ambito lavoro. Asolo, 25 febbraio 2016 Pierpaolo Semenzin

2 Assunzioni a tempo indeterminato commi dal 178 al 181
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, anche per il 2016 è stato prorogato l’esonero contributivo pur con limiti differenti al 2015. L’esonero viene applicato in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, anche part-time, avvenute nel periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre Sono escluse dal beneficio le assunzioni di apprendisti, di lavoratori domestici e di lavoratori a chiama. E’ possibile beneficiare dell’esonero anche in caso di: Assunzione di pensionati (risposta ad interpello ML n°4 del 20 gennaio 2016); Assunzione di lavoratori che precedentemente lavoravano come autonomi (circolare INPS n°178 del 3 novembre 2015). . Pierpaolo Semenzin

3 Assunzioni a tempo indeterminato commi dal 178 al 181
Assunzione intervenuta a seguito di stabilizzazione di precedente rapporto di lavoro intercorso con la medesima azienda in forma autonoma (co.co.pro. – p.iva – associati in partecipazione). Si ricorda che in questo caso è prevista inoltre una sanatoria a fronte di accordo 411 cpc sottoscritto con il sindacato e con il lavoratore. È riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nella misura del 40% dei contributi a carico ditta nel limite massimo di euro 3.250,00 per anno. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL I lavoratori devono avere delle precise caratteristiche: Non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro (anche un solo giorno); Pierpaolo Semenzin

4 Assunzioni a tempo indeterminato commi dal 178 al 181
Non devono aver lavorato a tempo indeterminato nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 presso la stessa azienda o presso aziende collegate/controllate. Si ricorda che l’azienda al fine di poter beneficiare dell’esonero deve: Essere in regola con il versamento dei contributi, anche attraverso piani di rateazione; Essere in regola in materia di sicurezza sul lavoro; Applicare integralmente il CCNL (nazionale – regionale – territoriale – aziendale); Non avere in corso sospensioni dal lavoro per la stessa mansione. Pierpaolo Semenzin

5 Assunzioni a tempo indeterminato commi dal 178 al 181
L’esonero contributivo risulta cumulabile con: Incentivo per l’assunzione di disabili; Incentivo pari al 20% di quanto spettante ai beneficiari di NASPI; Incentivo pari al 50% di quanto spettante ai beneficiari di mobilità. Ultime ma non meno importanti precisazioni: L’esonero viene sospeso e differito in caso di maternità obbligatoria; L’esonero è trasferibile in caso di operazioni societarie straordinarie; L’esonero dalla stessa azienda e nei confronti dello stesso lavoratore può essere applicato una sola volta. Se quindi assumo un lavoratore con esonero, il rapporto cessa e poi riassumo lo stesso lavoratore, non posso più applicare l’esonero. Pierpaolo Semenzin

6 Detassazione 2016 commi dal 182 al 191
Dopo un intervallo temporale di un anno, nel 2015 non è stata normata, ritorna la detassazione. Per i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente anno 2015 fino a ,00 euro, viene prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% da calcolarsi su un importo massimo complessivo di euro 2.000,00 al netto dei contributi INPS. L’agevolazione fiscale non comporta nessun vantaggio per l’azienda. L’aliquota può essere applicata sulle somme corrisposte a titolo di incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Non può più essere applicata sulle somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario, maggiorazione per turni, lavoro supplementare. Pierpaolo Semenzin

7 Detassazione 2016 commi dal 182 al 191
Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è quindi necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questi contratti aziendali o territoriali dovranno prevedere l’erogazione delle somme incentivate (esempio premi) al raggiungimento di determinati risultati preventivamente stabiliti. In attesa di decreto interministeriale per poter procedere. Per l’anno 2016 non è prevista la decontribuzione in quanto non sono disponibili risorse finanziarie. Pierpaolo Semenzin

8 Part-time per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia comma 284
È stata introdotta, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 anni e 7 mesi), la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione. La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con l’azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. Detto accordo dovrà essere comunicato all’Inps ed alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell’orario. Pierpaolo Semenzin

9 Part-time per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia comma 284
Una volta autorizzato, l’Inps potrà concedere il beneficio della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo Detto beneficio sarà corrisposto nei limiti delle risorse stanziate nell’ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017). Pierpaolo Semenzin

10 Ammortizzatori sociali in deroga comma 304 e 307
Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016) degli ammortizzatori sociali in deroga. In data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo Regionale del Veneto che regola la cig in deroga per l’anno Ecco in sintesi quanto prevede l’accordo: Datori di lavoro interessati: ditte artigiane, ditte del terziario fino a 50 dipendenti, ditte industriali che abbiano già esaurito le settimane di cigo, ditte edili che abbiano già esaurito le settimane di cigo edile. In queste ultime due ipotesi il verbale viene sottoscritto in Regione; Pierpaolo Semenzin

11 Ammortizzatori sociali in deroga comma 304 e 307
Presupposti : deve esserci la concreta prospettiva di una ripresa lavorativa; Lavoratori beneficiari: quadri, impiegati, intermedi, operai, apprendisti, lavoratori a domicilio mono commessa, somministrati; Anzianità aziendale: i lavoratori devono avere 12 mesi di anzianità; Durata della cig in deroga: 3 mesi pari a 90 giornate di calendario per l’anno Vengono scalate le giornate richieste e non quelle realmente utilizzate. Lo scarico avviene per settimana (7 giorni dal lunedì alla domenica) a prescindere dal reale utilizzo. Se ad esempio utilizzo le giornate del 20 e 27 gennaio 2016, vengono scaricati dal monte di 90 giornate 14 giorni pari a 2 settimane; Preventivo utilizzo ferie: prima dell’utilizzo della cig in deroga vanno utilizzate le ferie residue riferite al Vanno inoltre utilizzate ore di flessibilità e banca ore ove concordate in azienda. Pierpaolo Semenzin

12 Ammortizzatori sociali in deroga comma 304 e 307
Attivazione: la richiesta va attivata con un anticipo di 10 giorni sulla data di inizio; Tipologia verbale: come per l’anno precedente previste due tipologie di verbale, uno per periodi non programmabili ed uno per periodi programmabili. La data di inizio della cig in deroga deve essere successiva alla data di firma del verbale; Ammontare sussidio: come per gli anni precedenti 80% della paga lorda tenuto conto dei massimali INPS (generalmente euro 971,71); Pagamento: diretto a carico INPS. La ditta dovrà versare un contributo pari al 9% calcolato sulle retribuzioni perse dal lavoratore per le quali è intervenuta la cig in deroga. Pierpaolo Semenzin

13 Ammortizzatori sociali in deroga comma 304 e 307
Cosa succederà quando sarà terminata la cig in deroga prevista come ultimo anno per il 2016? Entrerà in gioco FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo) previsto dal d.lgs. 148/2015. La norma prevede che, il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA), dovrà assicurare ai lavoratori, tramite gli enti bilaterali regionali, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sulla base delle procedure di consultazione sindacale. L’aliquota di finanziamento del Fondo, già fissata in precedenza allo 0,20% e finora assolta tramite il versamento ad EBAV, viene fissata allo 0,45% della retribuzione imponibile lorda a carico del datore di lavoro (a decorrere dal 1 gennaio 2016) e allo 0,15% a carico del lavoratore (a decorrere dal 1 luglio 2016). Pierpaolo Semenzin

14 Ammortizzatori sociali in deroga comma 304 e 307
Il Fondo dovrà garantire almeno una delle seguenti prestazioni: assegno ordinario di integrazione salariale (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro i limiti massimali fissati dall’INPS) per un periodo massimo di 13 settimane nel biennio mobile; assegno di solidarietà, sempre 80% della retribuzione globale tenuto conto dei massimali INPS, a copertura delle ore di lavoro non prestate a seguito di accordo sindacale di riduzione dell’orario di lavoro, per un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile, una sorta di “mini contratto di solidarietà”, ammortizzatore sociale in costanza di rapporto che rappresenta una novità per l’artigianato Veneto. Partenza prevista per luglio 2016. Pierpaolo Semenzin


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