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ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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Presentazione sul tema: "ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"— Transcript della presentazione:

1 ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Corso ASPP Modulo B Rischi specifici Mod. 1 - RISCHIO CHIMICO ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A cura del Dott. Ing. FERRIO Sergio

2 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI RISCHIO CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE
DI SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI LAVORO, CHE POSSONO ESSERE INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI D’IMPIEGO

3 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
PERICOLO RISCHIO La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi

4 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione

5 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
AGENTE L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute (D. Lgs. 626/94) AGENTI CHIMICI Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

6 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONI
Gli elementi chimici ed i loro compositi allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione SOSTANZE Miscele o soluzioni costituite da più sostanze PREPARATI

7 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
Il Titolo VII bis "Agenti chimici" (art.72-ter) riguarda: tutti gli agenti chimici presenti in azienda: nel ciclo produttivo, intenzionali e non, nello stoccaggio, come rifiuti, come emissioni da lavorazioni, come sottoprodotti, da miscelazioni, ecc.; tutti gli agenti chimici pericolosi, classificati secondo le normative, o non classificati ma che comunque rispondono ai criteri di pericolosità, o che siano solo potenzialmente pericolosi (es. lavorazione a caldo di polimeri che liberano monomeri); tutte le attività lavorative, industriali e commerciali, private e pubbliche, artigianali e agricole, ecc.

8 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 1. Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai ai sensi del D.Lgs. 3/2/97, n. 52, e successive modifiche; 2. Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 16/7/98, n. 285 (sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente); 3. Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute a causa della loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

9 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ L. 256/74 - D.M. 28/01/92-D.Lgs. 52/97 Etichettatura sostanze e preparati pericolosi Sono pericolose le sostanze e i preparati che hanno una o più delle seguenti proprietà: TOSSICOLOGICHE CHIMICO-FISICHE

10 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
MECCANISMI DI GENERAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAGLI AGENTI CHIMICI Gli agenti chimici possono arrecare danno all’organismo Umano: direttamente generando una qualche forma di energia capace di incidere negativamente sulla salute umana.

11 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
MECCANISMI DI GENERAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAGLI AGENTI CHIMICI Meccanismo : DIRETTO Affinchè un agente chimico possa nuocere direttamente all’organismo umano è condizione necessaria (ma non sufficiente) che le molecole dello stesso vengano a contatto con un punto del corpo. Il danno si può manifestare in modo rapido, se non immediato, dopo il contatto (effetto acuto) oppure a lungo termine, in genere attraverso l’esposizione ripetuta nel corso del tempo (effetto cronico): Esempi di effetti locali sono l’irritazione respiratoria causata dall’inalazione di ammoniaca o l’ustione della pelle causata dal contatto con acido solforico; come esempi di effetti sistemici si possono citare i danni epatici causati dall’inalazione di taluni solventi o i danni neurologici causati dall’inalazione di vapori di mercurio

12 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
MECCANISMI DI GENERAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAGLI AGENTI CHIMICI Meccanismo : INDIRETTO (generazione di energia) Il danno e cagionato dall’energia generata dall’incendio o dall’esplosione di agenti chimici capaci di dare luogo a questo tipo di fenomeno. Gli incendi sui luoghi di lavoro possono causare danni gravi ai lavoratori, soprattutto se non sono state adottate idonee misure di emergenza, e quasi sempre cagionano seri danni al patrimonio dell’impresa. Le esplosioni si verificano quando si determina una brusca reazione di ossidazione o scomposizione, che provoca un aumento di temperatura, di pressione o di entrambe contemporaneamente. A causa del loro carattere praticamente istantaneo, le esplosioni hanno di solito effetti molto gravi sia sulle persone sia sui beni materiali..

13 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
IN PARTICOLARE OCCORRE RIFERIRSI A SOSTANZE E PREPARATI: ESPLOSIVI COMBURENTI (Ossigeno) ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12- os. etilene) FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 – Toluene) INFIAMMABILI (R10 - xilene) MOLTO TOSSICI (T+) TOSSICI (T – formaldeide) NOCIVI (Xn – clorobenzene) CORROSIVI (C – acido cloridrico) IRRITANTI (Xi – dimetilammina) SENSIBILIZZANTI ( Xn - R42; Xi – R43) CANCEROGENI MUTAGENI TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

14 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
esplosivi le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento comburenti le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica

15 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
estremamente infiammabili le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria infiammabili le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità

16 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
facilmente infiammabili le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose

17 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
molto tossici le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche tossici le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche nocivi le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche

18 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
corrosivi le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva irritanti le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria sensibilizzanti le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche

19 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
mutageni le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza tossici per il ciclo riproduttivo le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili

20 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI

21 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
pericolosi per l'ambiente le sostanze ed i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali.

22 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
SI EVIDENZIA CHE NEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI SONO COMPRESI anche quelli etichettati come irritanti e nocivi oltre a quelli tossici o molto tossici

23 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
Sono escluse solo le sostanze definite pericolose per l’ambiente

24 RISCHI PER LA SICUREZZA PER LA SALUTE pericolo di incendio e/o
esplosione pericolo di contatto con sostanze corrosive pericoli di intossicazione o asfissia PER LA SICUREZZA PER LA SALUTE pericolo d’inalazione e/o contatto con sostanze nocive che possono provocare effetti irreversibili

25 ESPLOSIONE In un locale separato, nel cantina di di una casa unifamiliare, era stata sistemata una cisterna per l’olio combustibile della capienza di ca l, contenente ancora all’incirca 2000 l d’olio. Questa cisterna doveva essere munita di una condotta di aerazione più grande. A tale scopo si forò dapprima un’apertura nella lamiera della parete in alto, nella quale si sarebbe dovuto in seguito saldare un anello filettato, Erano appena spiccate via le prime scintille dell’elettrodo per saldatura che all’interno della cisterna scoppio una violenta esplosione. Questa provoco lo squarciamento della cisterna e la proiezione di spruzzi d’olio che investirono anche il saldatore, il quale si vede incendiati i vestiti da una fiammata. Egli riportò grave ustioni e per poco non muore. L’addetto alla sorveglianza venne scaraventato a 4 m di distanza contro una parete. I danni allo stabile furono ingenti,

26 ASFISSIA Una pompa per acqua si trovava sul fondo di un pozzo profondo circa 10 m e situato nell’edificio di un bagno termale con sorgente contenente acido carbonico. Il pozzo era aperto in alto accessibile lungo una scala verticale, montata in modo fisso. Quando un montatore entro nel pozzo per rimontare la pompa, che era stata nel frattempo revisionata, si arrestò a metà strada per poi precipitare a testa in giù sul piedistallo della macchina, rimanendo ucciso sul colpo. Dalle misurazioni fatte risultò che a metà altezza del pozzo il tenore d’ossigeno era soltanto del 16%, quello del biossido di carbonio (acido carbonico) per contro del 25%

27 INTOSSICAZIONE Una cisterna sotterranea di cemento armato, destinata all’immagazzinamento del carburante diesel, doveva essere pulita con tricloroetilene, prima di applicare il rivestimento sintetico. Per poter allontanare i vapori tossici, i due operai addetti all’operazione introdussero il tubo aspirante di un ventilatore dall’alto nell’interno della cisterna. Nonostante fossero provvisti di maschere con filtri a carbone attivo, ambedue rimassero intossicati: nessuno, però, si accorse del fatto, in quanto essi lavoravano da soli. Vennero ritrovati il giorno dopo morti nella cisterna.

28 INQUINANTI AERODISPERSI
POLVERI FIBRE FUMI NEBBIE AEROSOL (solidi o liquidi dispersi in atmosfera) GAS VAPORI AERIFORMI (sostanze gassose disperse in atmosfera)

29 Cosa può essere un agente chimico?
calce viva ( ossido di calcio ); cemento; amianto ( asbesto ); fibre di vetro e fibre minerali artificiali; sabbia e polveri silicotigene ( mole abrasive, etc); manufatti e prodotti contenenti piombo; oli disarmanti; additivi per cemento e calcestruzzo; prodotti vernicianti; solventi organici a base di idrocarburi aromatici acidi e liscive; collanti e adesivi; polveri di legno; polveri metalliche; materie plastiche e gomma; ossido di ferro; sostanze derivanti dalla saldatura, etc.

30 DANNO DA AGENTI CHIMICI causato
DALL’INALAZIONE DAL CONTATTO (pelle e mucose ) DALL’INGESTIONE effetti riscontrati IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE IRRITAZIONI PELLE E OCCHI ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO

31 DANNO DA AGENTI CHIMICI causato da

32 DANNO DA AGENTI CHIMICI causato da

33 DANNO DA AGENTI CHIMICI causato da

34 particelle solide di varie dimensioni disperse nell’aria
POLVERI particelle solide di varie dimensioni disperse nell’aria inferiore a 0.5  tra 0.5 e 5  maggiore di 5  penetra in profondità ma in parte espirato frazione respirabile si fissa negli alveoli vengono trattenute dalle vie aeree superiori Un micron ( ) è uguale alla miglionesima parte del metro 1 = m 1 = mm

35 NEBBIE aerosol di particelle liquide di dimensioni inferiori a 1 disperse nell’aria generate da processi di evaporazione e condensazione, di atomizzazione, di nebulizzazione, ecc. Es. nebbie acquose nebbie oleose nebbie di solventi

36 FUMI Es. scarichi di motori (carrelli trasportatori) fumi di saldatura
aerosol con particelle solide provenienti dalla combustione incompleta di sostanze carboniose o dalla condensazione di sostanze gassose di dimensioni inferiori a 1  Es. scarichi di motori (carrelli trasportatori) fumi di saldatura

37 aeriforme che a temperatura ambiente esiste solo allo stato di gas
ossido di carbonio acetilene protossido di azoto ozono ecc. VAPORI forma gassosa di una sostanza normalmente allo stato liquido vapori di solventi vapori di acidi ecc.

38 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ATTIVITA’ CHE COMPORTA LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi: la produzione, la manipolazione, il trasporto, l’immagazzinamento il trasporto o l’eliminazione il trattamento dei rifiuti o che risultino da tale attività lavorativa

39 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
LE NORME SI APPLICANO A QUASI TUTTE LE ATTIVITÀ aziende manifatturiere e industriali (quasi tutte ad es. tessili, meccaniche, galvaniche, conciaria, etc) aziende di trasporto trattamento rifiuti agricoltura supermercati imprese di pulizia lavanderie ospedali, case di cure scuole, università, laboratori carrozzerie falegnameria etc

40 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO Gli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro possono ingenerare rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori a causa: delle loro proprietà pericolose (chimico-fisiche o tossicologiche) (es.: prodotto esplosivo o sensibilizzante); delle loro condizioni di temperatura o pressione sul luogo di lavoro (es.: vapore acqueo a 150°C). della loro capacità di spostare l’ossigeno atmosferico sul luogo di lavoro (es.: gas inerte a pressione elevata); della forma nella quale sono presenti sul luogo di lavoro (es.: solido inerte sotto forma di polvere respirabile).

41 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ATTIVITÀ PRELIMINARE identificare tutti gli agenti chimici utilizzati (anche di origine naturale purché dotati di pericolosità); esaminare la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi; procedere alla classificazione di tutti gli agenti chimici individuati utilizzando le frasi di rischio R secondo la classificazione CE

42 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO Pertanto, per determinare la possibilità che sul luogo di lavoro insorgano rischi connessi alla presenza di agenti chimici, è necessario conoscere: le proprietà pericolose degli agenti chimici il modo in cui essi vengono utilizzati la forma nella quale sono presenti.

43 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le informazioni sulle proprietà pericolose degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, primo passo per la valutazione di tali rischi, possono essere ottenute dalle fonti indicate di seguito: Etichette Schede informative in materia di sicurezza Valori limite di esposizione professionale e valore limite biologici

44 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
Etichette di agenti chimici.

45 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI

46 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
SCHEDA DI SICUREZZA Molto più dettagliate delle etichette Rivolte all’utilizzatore professionale (datore di lavoro); Per la protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell’ambiente.

47 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
SCHEDA DI SICUREZZA Accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi; Sono una vera e propria guida alla manipolazione sicura da parte di chi utilizza professionalmente un prodotto pericoloso Le schede contengono 16 informazioni Devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto Vanno conservate nel luogo di lavoro rendendo facile e rapida la loro consultazione

48 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI

49 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ESPOSIZIONE L’esposizione lavorativa al rischio chimico dipende dal ciclo di lavorazione o delle modalità operative, oltre che dalle caratteristiche chimico – fisiche e tossicologiche delle sostanze e/o preparati usati

50 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-ter (D.Lgs. 626/94).

51 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ACGIH Per quanto attiene all’inalazione per l’esposizione professionale i limiti di soglia elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti Industriali ACGIH sono i più diffusi ed autorevoli Possono essere di tre tipi: TLV – TWA : concentrazione media ponderata per giornata lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica) TLV – STEL: concentrazione massima per breve periodo TLV – C: concentrazione massima da non superare mai nell’arco di 15’ (di tetto)

52 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
A LIVELLO COMUNITARIO LA DEFINIZIONE DI LIMITE È STATA EFFETTUATA PER IL PIOMBO (all. II Dir. 98/24/CE) per alcuni agenti specifici (all. Dir /39/CE oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (direttive recepite con D.Lgs. 66/2000)

53 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALORE LIMITE BIOLOGICO Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII- quater (D.Lgs. 626/94).

54 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI

55 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
VALUTAZIONE DEI RISCHI. a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresi la quantità degli stessi; e) i valori limiti di esposizione professionale o i valori limiti biologici f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese Il D.L. prende in considerazione

56 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ATTIVITÀ PRELIMINARE In questa fase sono valutati i processi e le procedure di lavoro, quindi occorre considerare (art.72-quater): le proprietà pericolose dell'agente chimico - In genere queste proprietà pericolose sono individuate dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE; le informazioni contenute nella scheda di sicurezza - anche per i preparati non pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute al di sopra dei limiti di concentrazione definiti dalla norma;

57 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ATTIVITÀ PRELIMINARE il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, mediante: valutazioni qualitative che identificano le variabili ed eseguono una graduazione preliminare del livello di esposizione (fonti di emissione e tempi di esposizione); misurazioni, già eseguite in precedenza o eseguite in questa fase, le circostanze di svolgimento del lavoro (le mansioni - compiti e funzioni - i carichi di lavoro, le attività e tecniche operative, i processi di produzione, la configurazione del posto di lavoro) e le quantità in uso;

58 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
ATTIVITÀ PRELIMINARE l’esistenza di valori limite professionale e/o biologici dell'agente; gli effetti delle misure preventive e protettive adottate (efficacia delle precauzioni e procedure relative); le conclusioni, se disponibili, della sorveglianza sanitaria.

59 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI

60 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
CLASSIFICAZIONE DEL PERICOLO DI ESPOSIZIONE: presenza di rischio considerato moderato presenza di rischio superiore a quello considerato moderato

61 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
La presenza di rischio considerato Moderato permette di non applicare specifiche norme di prevenzione contenute nel titolo VII bis misure specifiche di prevenzione e protezione disposizioni in caso di incidenti o di emergenza sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie

62 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
IL CONCETTO DI RISCHIO MODERATO È RIPORTATO ART. 60 QUINQUIES, COMMA 2 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, ……

63 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
IL CONCETTO DI RISCHIO MODERATO Innanzitutto, occorre chiarire il significato che deve essere dato al temine "moderato". A questo scopo servono le seguenti precisazioni: a) Gli altri Paesi europei, nel recepire l’originaria direttiva europea 98/24 - hanno utilizzato termini quali "basso" o "irrilevante" (slight (GB), baixo (P), faible (F), ecc.); b) ricordiamo che le direttive non devono essere recepite abbassando i livelli di sicurezza e le condizioni di miglior favore definite da leggi nazionali e contratti o accordi;

64 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
DEFINIZIONI MODERATO: CONTENUTO ENTRO I DOVUTI LIMITI; PRUDENTE BASSO: PICCOLO, SCARSO, ESIGUO; CHE OCCUPA UN POSTO NON ELEVATO IN UNA GRADUATORIA DI IMPORTANZA ESIGUO: PICCOLO, TENUE, IRRELEVANTE IRRELEVANTE: CHE NON HA MOLTA

65 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
L’ART. 35 del D.P.R. 303/56 - CONCETTO DI RISCHIO IRRILEVANTE nella nostra normativa era ed è già prevista l’ipotesi di una soglia di rischio alla quale può scattare l’esonero dell’obbligo della sorveglianza sanitaria. Si tratta dell’art.35 del DPR 303/56 che però non parla di rischio "moderato" ma di rischio "irrilevante": ”L’Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall’obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale o dell’agente nocivo trattato o per l’ efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori."

66 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
IL CONCETTO DI RISCHIO MODERATO La definizione del rischio moderato deve essere accompagnata da una relazione da allegare al DVR dove si motivano le considerazioni che hanno portato a questa CONCLUSIONE

67 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE Le norme stabiliscono, che devono: essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici

68 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b)appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a noma degli artt. specifici Quando la natura dell’attività non consenta eliminare il rischio

69 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
Ridotti al minimo mediante le seguenti (art. 72 quinquies comma 1) a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d)riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

70 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
IL DATORE DI LAVORO DEVE valutare i rischi connessi al uso dei prodotti pericolosi scegliere opportunamente le sostanze ed i preparati chimici da impiegare; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso (per esempio l’utilizzo di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro è subordinato alla dimostrazione che non è tecnicamente possibile ricorrere a sostanze alternative o a processi tecnologici meno pericolosi; informare i lavoratori sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi e addestrali in occasione dell’introduzione di nuovi prodotti sul modo di prevenire incidenti, disturbi e malattie. Informare i lavoratori dell’esistenza della scheda e del luogo in cui è conservata.

71 SISTEMA DI GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
Identificare le sostanze a rischio presenti o potenzialmente presenti in ogni fase dell’attività; limitare l’utilizzo degli agenti chimici sul luogo di lavoro; valutare la possibile sostituzione con altri prodotti a minor grado di rischio; limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti e separare le lavorazioni a rischio; verificare le incompatibilità o la possibilità di reazioni pericolose o prodotti di decomposizione; individuare le modalità di conservazione e impiego necessarie a limitare al più basso livello possibile l’esposizione, rispettare i livelli di esposizione regolamentari e tenere conto dei valori raccomandati; controllare l’esposizione dei lavoratori mediante misurazione dell’agente chimico ogni qualvolta non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza; sottoporre a controllo sanitario i lavoratori e consultare M.C. informare e formare i lavoratori sugli agenti chimici presenti

72 SISTEMA DI GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

73 PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA SCELTA DELLE BONIFICHE DA EFFETTUARE
SOSTITUIRE IL PRODOTTO NOCIVO RIVEDERE LE TECNOLOGIE APPLICATE AUTOMATIZZARE DOVE POSSIBILE ASPIRARE ALLA FONTE MANUTENZIONE E PULIZIA PROGRAMMATA

74 D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Su Rischio chimico
Elementi Normativi Su Rischio chimico D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Il nuovo testo unico della Sicurezza sul lavoro, in materia di rischio chimico, art. 232 D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, richiama gli stessi principi già espressi dall’ art. 72 quater c. 1 del titolo VII bis del precedente D.Lgs. 626/1994 e definisce i criteri per una corretta valutazione del rischio chimico che devono essere adottati

75 D.L.gs 2 febbraio 2002, n. 25 sugli agenti chimici
In precedenza: D.L.gs 2 febbraio 2002, n. 25 sugli agenti chimici D.L.gs 277/91 Piombo L’intero capo II, nonché gli allegati II, III, IV (sempre riferiti al Pb) e VIII (modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici). D.L.gs 25/1/92, n. 77 Viene abrogato l’intero decreto- Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro D.P.R. 303/56 Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata

76 D.L.gs 2 febbraio 2002, n. 25 sugli agenti chimici
Per quanto riguarda le sostanze cancerogene e mutagene rimane la disciplina specifica D.L.gs 626/94 Titolo VII Esclusione nel campo di applicazione del titolo VII bis dell’amianto D.L.gs 277/91 D.L.gs 230/95 e successive modifiche Esclusione nel campo di applicazione del titolo VII bis la protezione radiologica degli agenti chimici


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