La normativa per il contrasto della violenza negli stadi

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La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio -

Normativa antiviolenza negli stadi Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “Legge Mancino”) recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” Art. 2 Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [1], è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. E’ vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro[1] . Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2], per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962[3], o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3[4] del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152[5], si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. [1] Oltre, a seguito di sentenza di condanna, alla pena accessoria a svolgere attività non retribuita a favore della collettività (manutenzione beni immobili, danneggiate da scritte, emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 7 come sostituito dalla Legge n. 41/07 [2] diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero incitamento a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipazione, promozione o direzione di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. [3] recante “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio” [4] reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. [5] il quale recita: “Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,n.575 , si applicano anche a coloro che: (…) Compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;”

Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Normativo Autorità comp.te alla contesta-zione Sanzione contravvenzione al DASPO ed alle prescrizioni Lancio ed utilizzo di materiale pericoloso (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) se commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi anche se nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa (art. 6, comma 6 e 7) art. 6 bis, comma 1 Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 lire + DASPO e prescrizioni da 2 a 8 anni + pena accessoria di svolgere attività non retribuita a favore della collettività (manutenzione beni immobili, danneggiati da scritte, emblemi o simboli propri di delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) Reclusione da 1 a 4 anni + DASPO e prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di condanna, da 2 a 8 anni, aumentata La pena è aumentata se dai fatti deriva il mancato inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione dell’incontro. E’ altresì aumentata fino alla metà se dai fatti deriva un danno alle persone.

Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Normativo Autorità comp.te alla contesta-zione Sanzione Possesso di artifizi pirotecnici, oggetti atti ad offendere e materiale imbrattante (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) se commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi anche se nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa Violenza, resistenza o minaccia a P. U. e a Steward anche se commesse mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifizi pirotecnici in modo da creare pericolo alle persone. art. 6 ter art. 6 quater, comma 1 Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1.000 a 5.000 euro Reclusione fino a 3 anni, se commesse per costringerlo ad omettere un’azione del proprio ufficio o servizio o per costringerlo a non portarla a termine reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commesse per costringerlo a compiere una azione contraria ai suoi doveri

Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Rif. Norm.vo Autorità comp.te alla contesta-zione Sanzione Scavalcamento di recinzioni o separatori e invasione del terreno di gioco Turbativa di manifestazioni sportive art. 6 bis comma 2 art. 7 Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Reclusione di 1 anno e la multa da 1000 a 5000 € + DASPO e prescrizioni da 1 a 5 anni ed, in caso di condanna, da 2 a 8 anni. Reclusione da 6 mesi a 4 anni se dai fatti deriva il mancato inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione dell’incontro sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 € Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” Rif. Norm.vo Autorità comp.te Sanzione Accesso indebito, senza titolo di accesso Occupazione indebita di percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico Vendita di titoli da parte di persone non appartenente alle società appositamente incaricate Art. 1-quinquies comma 7 art. 1 quater, comma 6 art. 1 sexies Steward ed Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio sanzione amm.va pecuniaria da 103 a 516 € sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 € + DASPO e prescrizioni, aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi

Normativa antiviolenza negli stadi Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” Rif. Norm.vo Autorità comp.te Sanzione Accesso o presenza negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed é accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi 1-septies, comma 2, Steward, Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro + DASPO e prescrizioni per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni. L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” Rif. Normativo Autorità comp.te Sanzione Contravvenzione al divieto di introdurre o esporre negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Art. 2-bis Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio arresto da tre mesi ad un anno. Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche Rif. Normativo Autorità comp.te Sanzione Aggravante specifica del reato di danneggiamento se commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive Lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P. art. 635 C.P., comma 2, n. 5-bis Art. 583-quater. Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Aggravamento della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi) Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime)

Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Normativa antiviolenza negli stadi Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche Rif. Normativo Autorità comp.te Sanzione Aggravante specifica del reato di danneggiamento se commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive Lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale di cui all’art. 583-quater C.P. art. 635 C.P., comma 2, n. 5-bis Art. 583-quater. Agenti ed Ufficiali di P.G. d’ufficio Aggravamento della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, prevista per il solo danneggiamento Reclusione da 4 a 10 anni (per le lesioni gravi) Reclusione da 8 a 16 anni (per quelle gravissime)

Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 Arresto facoltativo e fermo di P.G. Anche se non è già previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, l’arresto (art. 381 c.p.p.) e il fermo (art. 384 c.p.p.) possono comunque essere eseguiti : nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa contravventori al DASPO disposto dal Questore anche se non soggetti a prescrizione. Contravventori al DASPO disposto dall’A.G. L’arresto in flagranza differita può essere eseguito per i reati di cui sopra solo sulla base di documentazione video fotografica ENTRO 48 ORE DAL FATTO (fino al 30 giugno 2010) Per quanto attiene le procedure penali, la legge 401/89 come modificata dalla Legge 41/07 prevede che, anche se non previsto alla luce delle pene applicabili, l’arresto ed il fermo possono essere eseguiti nei casi riportati nella slide. In grassetto le innovazioni. La particolare efficacia deterrente si rinviene anche nella nuova disciplina dell’arresto nella “quasi flagranza” che, nell’impossibilità di un intervento immediato per oggettivi motivi di ordine pubblico, costituisce l’unica possibilità di prevenzione e di contrasto degli episodi più gravi e pericolosi all’interno dello stadio, tra cui anche quelli posti in essere dalla persona individuata in possesso di materiale pericoloso, ovvero che ha violato il divieto di accesso. In tali casi la facoltà di ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA può essere eseguito entro le 48 ore successive alla commissione dle reato ma SOLO sulla base di documentazione videdelotografica. (non più sulla base di altri elementi oggettivi).

Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 Applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena è disposta anche quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati in precedenza e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dall’A.G., previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale Si procede sempre per giudizio direttissimo nei casi di: contravvenzione al DASPO e prescrizione. nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, anche nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; Indebito superamento di recinzione o separatore dell’impianto Invasione del terreno di gioco Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa Contravventori al DASPO disposto dall’A.G. L’intervento sulle pene o sui presupposti per l’applicazione della misura cautelare tende non solo ad aumentare l’effetto di deterrenza, ma anche e, soprattutto, a conseguire quegli effetti di protezione sociale propri delle misure cautelari, mettendo l’autore delle violenze o di altri comportamenti a rischio in condizione di non nuocere alla collettività, almeno per un periodo ragionevole. Si sottolinea che la severità su questo fronte è un presupposto determinante del cosiddetto “modello inglese”.

Profilo giuridico degli steward Responsabilità giuridica del soggetto che utilizza l’impianto e vi organizza l’evento sportivo in ordine a: la conformità strutturale dell’impianto alle regole tecniche dettate sia per gli aspetti di incolumità pubblica sia per quelli afferenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo ed alla gestione dell’impianto medesimo in fase di esercizio, sia per i profili di “safety”, sia per i profili di “security”. Responsabilità degli steward, protagonisti della cosiddetta “polizia sussidiaria” Sia le mansioni connesse al mantenimento della sicurezza dell’impianto (incolumità pubblica – safety) sia quelle connesse alla gestione dell’impianto sportivo ed all’organizzazione dell’evento (controllo accessi e rispetto del regolamento d’uso – security) sono sovrapponibili alla pubblica funzione assolta in occasione dell’evento sportivo dagli organi istituzionali responsabili delle attività di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, che le esplicano attraverso soggetti, pubblici ufficiali, titolari delle correlate potestà pubbliche. Il livello delle responsabilità è conseguenza del ruolo e delle mansioni a ciascuno attribuite, secondo la definizione degli organigrammi e la successiva approvazione in seno al G.O.S quale organo di supporto del Questore, Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza. Ai compiti degli steward va confermata la valenza di pubblico servizio attribuibile alle attività assolte dai soggetti privati addetti a specifici incarichi nell’ambito dell’organizzazione dell’evento sportivo. Nel complesso sistema di gestione dell’evento sportivo la pubblica funzione si avvale dell’attività di pubblico servizio assicurata ex lege dal soggetto privato, sotto la direzione ed il coordinamento operativo dell’Istituzione titolare, realizzando un efficace dispositivo di sicurezza integrata. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca di colore giallo fluorescente – ovvero arancione fluorescente in relazione a specifiche circostanze - contenente la scritta “Steward” ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore. Tutela giuridica dello steward ex art. 6-quater della legge n. 401/89: Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (recanti “Resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio”) nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli