Le ispezioni in azienda Rimini 11 maggio 2007 Le ispezioni in azienda Gabriele Bonati
Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare Il D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale.
Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare Al Ministero della solidarietà sociale sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, "le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77".
Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato: le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.
ORGANISMI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI In materia di lavoro subordinato In materia contributiva e previdenziale In materia fiscale (nel rapporto di lavoro) Sicurezza sul lavoro (prevenzione, igiene e tutela salute) Settore ispezioni del lavoro della DRL e DPL Enti previdenziali obbligatori interessati Guardia di finanza ASL e settore ispezioni del lavoro della DRL e DPL Possono essere disposte ispezioni congiunte
Inchiesta sugli infortuni A decorrere dal 2 giugno 1999, la competenza ad effettuare le inchieste sugli infortuni sul lavoro è passata alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 51 del 19.2.1998.
RIFORMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO Attuazione dell’art. 8 della L. 30/2003 D.Lgs. 23-4-2004, n. 124 Min. Lav. circ. 24/2004, 9 e 13/2006 INPS, circ. 132/2004 INAIL, circ. 86/2004
RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI VIGILANZA MINISTERO DEL LAVORO (Coordina le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporto di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla vigilanza) DIREZIONE GENERALE (presso il Ministero del lavoro) (Fornisce, su disposizione del Ministero del lavoro, direttive operative e coordina l’attività ispettiva svolta dai soggetti con compiti di vigilanza in materia di lavoro) DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO (Coordina, a livello regionale, l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo le direttive della Direzione Generale – è prevista una convocazione, con cadenza semestrale dei presidenti dei CLES, Comitati per l’emersione del sommerso) DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO (Coordina, a livello provinciale, le funzioni ispettive e fornisce direttive per razionalizzare l’attività di vigilanza al fine di evitare duplicazione di interventi)
PERSONALE ISPETTIVO Classificazione e competenze Funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale Funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale Sono svolte dal personale ispettivo in forza alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro Sono svolte dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria Operano anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
PERSONALE ISPETTIVO POTERI ISPETTORI DEL LAVORO (UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA) TUTTO IL PERSONALE DI VIGILANZA Riscontrano la sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio e’ comunicato direttamente all’autorità giudiziaria Contestazione degli illeciti amministrativi indipendentemente dal possesso della qualifica di ispettore La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita anche ai soggetti addetti all’attività di vigilanza che operano presso le Direzioni del lavoro (circ. 47/2004)
VIGILANZA I compiti del personale ispettivo: vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale (a prescindere dallo schema contrattuale tipico o atipico utilizzato); vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro; fornire chiarimenti sulla legislazione del lavoro; vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute delle associazioni professionali, da altri enti pubblici e privati; effettuare, su richiesta del Ministero del lavoro, inchieste e indagini; compiere le funzioni demandate da leggi, regolamenti o deleghe dal Ministero del Lavoro
PREVENZIONE E PROMOZIONE Le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro: organizzano attività di prevenzione e promozione, presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale (il personale non riveste la qualifica di ispettore e di ufficiale di polizia giudiziaria); forniscono indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa del lavoro (inadempienze, non sanzionabili, rilevate durante l’ispezione); propongono (compresa la Direzione Generale) attività di informazione e aggiornamento (a spese dei datori di lavoro, enti e associazioni); forniscono (Direzioni Provinciali) criteri volti a uniformare l’azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei contratti (art. 75, D. Lgs. 276/2003).
L’inoltro dei quesiti avviene esclusivamente tramite email DIRITTO DI INTERPELLO Quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Possono essere inoltrati esclusivamente alla Direzione Generale per l’attività ispettiva presso il Ministero del lavoro (non è più possibile presentarli alle DPL o alle sedi territoriali degli Enti Previdenziali – art. 2, comma 113, DL 262/2006), dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini professionali (non è possibile la presentazione diretta da parte degli ordini provinciali) L’inoltro dei quesiti avviene esclusivamente tramite email Si differenzia dall’attività informativa svolta a livello territoriale, in quanto tali indicazioni possono non escludere l’applicazione delle sanzioni (circ. 49/2004)
DIRITTO DI INTERPELLO Il comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. 124/2004, come istituito dal D.L. 262/2006, stabilisce che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (contenuti negli interpelli) esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili
DIRITTO DI INTERPELLO Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili (Min.Lav. Circ. 24 e 49/2004).
COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVA Istituzione di una banca dati telematica (presso il Min. Lav.) che raccoglie: i datori di lavoro ispezionati, le informazioni e gli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro La banca dati costituisce una sezione riservata dalla borsa continua nazionale del lavoro (hanno accesso alla banca dati le amministrazioni che effettuano vigilanza) Per evitare la duplicazione degli interventi ispettivi è previsto un sistema di comunicazioni tra amministrazioni È istituito un modello unificato di verbale I verbali di accertamento sono fonti di prova (possono essere utilizzati direttamente dagli organi di vigilanza per quanto concerne i fatti acquisiti e documentati – nota Min. Lav. 2608/2005)
CONCILIAZIONE MONOCRATICA La Dpl riceve una richiesta d’intervento dalla quale emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia (può attivarsi anche nei contratti di collaborazione a progetto e non; non è attivabile nei rapporti certificati) – conciliazione preventiva Un funzionario , anche con qualifica ispettiva avvia, convocando le parti, il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate (le parti possono farsi assistere da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti) In caso di accordo risultante da apposito verbale (non trova applicazione l’art. 2113, cc 1,2, e 3, del C.C – rinunce e transazioni.), il pagamento delle somme dovute al lavoratore e il versamento dei contributi , estinguono il processo ispettivo. Copia del verbale viene trasmesso agli enti previdenziali (al fine di verificare l’avvenuto versamento) Nel caso di mancato accordo o di mancata presenza di una o di entrambe le parti, la Direzione Provinciale del Lavoro dà seguito all’ispezione Analoga procedura può aver luogo anche durante l’accertamento ispettivo, ove ne ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa e vi sia il consenso delle parti (si interrompono i termini di notifica, art. 14, L. 689/1981) – Conciliazione contestuale
CONCILIAZIONE MONOCRATICA Il Ministero del lavoro ha precisato che la conciliazione monocratica può concretamente svilupparsi nei seguenti casi: Preventiva - A fronte di una richiesta (anche richieste plurime o multiple) di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta, la DPL territorialmente competente, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, ha la facoltà di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia; Contestuale - Nel corso dell'espletamento di un accesso ispettivo, nell'ambito dell'attività di vigilanza, il personale ispettivo può procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai fini dell'attivazione della procedura conciliativa.
CONCILIAZIONE MONOCRATICA Il Ministero del lavoro ha fornito le seguenti precisazioni la conciliazione monocratica può attivarsi soltanto quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere all'accertamento ispettivo. la conciliazione può attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di un rapporto di lavoro autonomo (es. contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al D.Lgs. n. 276/2003 Nel caso di rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 c. p.c. con riguardo al rispetto dei minimali contributivi così come stabiliti dalla legge, qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l'importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali
DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI DURANTE L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA ,QUALORA IL PERSONALE ISPETTIVO RILEVI L’INOSSERVANZE ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE, IL PERSONALE ISPETTIVO DELLA DPL DIFFIDA IL DATORE DI LAVORO A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL LAVORATORE . ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DIFFIDA ,IL DATORE DI LAVORO PUO’ PROMUOVERE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA DPL E IN CASO DI ACCORDO (RISULTANTE DA VERBALE), LA DIFFIDA PERDE DI EFFICACIA E, PER IL VERBALE MEDESIMO NON TROVANO APPLICAZIONE I CC. 1,2 E 3 DELL’ART. 2113 DEL C.C. DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE O IN CASO DI MANCATO ACCORDO NELLA PROCEDURA CONCILIATIVA, LA DIFFIDA ACQUISTA,CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA DPL , VALORE DI ACCERTAMENTO TECNICO , CON EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA,E’ AMMESSO RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO DI CUI ALL’ART.17 . I RICORSI VANNO PRESENTATI ALLA DRL . IL RICORSO SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELLA DIFFIDA
DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI Il Ministero del lavoro ha precisato che l'adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività.
L’istituto della diffida In caso di inadempimenti, comunque sanabili, dai quali derivino sanzioni amministrative, l’ispettore diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze, fissando un termine. In caso di ottemperanza, il datore di lavoro paga la sanzione minima ovvero un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Nell’ipotesi in cui l’ammontare della sanzione sia superiore alla sanzione in misura ridotta (art. 16, L. 689/1981), non è conforme alla finalità dell’istituto procedere con atto di diffida (Min. Lav. circ. 24/2004) L’adozione della diffida, interrompe i termini di cui all’art.14 legge 689/81 (notifica) fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione.
L’istituto della diffida sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità). Sono da ritenersi sanabili le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti – Si vedano gli elenchi riprodotti nelle circolari Min. Lav. 9/2006 – INPS 132/2004 – INAIL 86/2004).
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 9 del 23 marzo 2006 e pubblicata sulla GU 101 del 3 maggio 2006, ha diramato importanti chiarimenti relativi alle modalità di applicazione della diffida
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero La diffida, in caso di violazioni sanabili, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di contestazione o di notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida è viziata da un punto di vista procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero Il Ministero del lavoro precisa ulteriormente i criteri per la definizione della sanabilità delle violazioni: tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero Non è possibile utilizzare la diffida per tutte quelle violazioni, i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili, qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile.
L’istituto della diffida i chiarimenti del Ministero A titolo di esempio la circolare cita la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.
L’istituto della disposizione Il decreto attribuisce efficacia esecutiva alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale. Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto silenzio-rigetto). A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.
L’istituto della prescrizione Qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore apposita prescrizione obbligatoria a norma degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 758/1994 (si applica anche nell’ipotesi di reato a “condotta esaurita”). Il pagamento della sanzione ridotta estingue il reato, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.
La prescrizione (1’ fase) ORGANO DI VIGILANZA ACCERTA LA VIOLAZIONE PRESCRIVE AL CONTRAVVENTORE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6) DA NOTIZIA DI REATO AL PUBBLICO MINISTERO (il procedimento penale rimane temporaneamente sospeso)
La prescrizione (2’ fase) ORGANO DI VIGILANZA VERIFICA, ALLO SCADERE DEL TERMINE (ENTRO 60 GIORNI), SE IL CONTRAVVENTORE HA OTTEMPERATO ALLA PRESCRIZIONE SI NO PAGAMENTO, ENTRO 30 GIORNI, DI UN QUARTO DEL MASSIMO DELL’AMMENDA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE COMMESSA COMUNICAZIONE A PUBBLICO MINISTERO COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO IL PROCEDIMENTO RIPRENDE IL PROCEDIMENTO VIENE ARCHIVIATO E IL REATO SI ESTINGUE RIPRENDE IL PROCEDIMENTO PENALE
RICORSO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO AVVERSO L’ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALLA DPL (ART. 18, L. 689/1981), CHE NON CONTESTI LA SUSSISTENZA O LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E’ AMMESSO RICORSO, IN VIA ALTERNATIVA, AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE, FERMO RESTANDO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 22 DELLA LEGGE 689/81 (IL RICORSO E’ DECISO NEL TERMINE DI 60 GIORNI, TRASCORSO IL TERMINE IL RICORSO SI INTENDE RESPINTO) IL RICORSO NON SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE, SALVO CHE LA DRL,SU RICHIESTA DEL RICORRENTE,NON DISPONGA LA SOSPENSIONE
RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO I RICORSI AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO E LE ORDINANZE INGIUNZIONI DELLE DDPPLL E AVVERSO I VERBALI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI CHE ABBIANO AD OGGETTO LA SUSSISTENZA E LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEVONO ESSERE PRESENTATI PRESSO LA DRL, AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO, CHE DECIDE ENTRO 90 GIORNI (la decisione è riferita alla sola individuazione della tipologia contrattuale, ed eventualmente su rilievi di irregolarità procedimentale) DECORSO TALE TERMINE IL RICORSO SI INTENDE RESPINTO IL RICORSO NON SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE, SALVO CHE LA DRL NON DISPONGA AL RIGUARDO IL RICORSO SOSPENDE I TERMINI DI NOTIFICA E I TERMINI DI LEGGE PER I RICORSI GIURISDIZIONALI
RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO Il Min. Lav. (nota prot. 5499, 13.12.2006) ha precisato che sono di competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro i contenziosi sui rapporti di lavoro connessi ad accertamenti ispettivi. Diversamente, permangono in capo al comitato regionale dell’INPS le competenze a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell’Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso
RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO Il Min. Lav. (circ. 10/2006)ha precisato che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli Enti, lo stesso è da considerarsi ammissibile semprechè sussista il presupposto della verifica della qualificazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e non violazioni di natura amministrativa. Qualora invece sussistano anche infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la regolarizzazione mediante una diffida è da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso. L'autonomo provvedimento di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, è da ritenersi non impugnabile
RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO Il Min. Lav. ha altresì precisato che, nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto (contestazione o notificazione di illecito amministrativo delle DPL) che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi, la Direzione del lavoro effettuerà le relative comunicazioni agli Enti previdenziali solo successivamente alla decisione del Comitato ovvero allo scadere del termine per la formazione del silenzio-rigetto (90 giorni), al fine di non avviare procedure di recupero che potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale.
Impugnabilità della decisione del comitato Quanto alla impugnabilità della decisione del Comitato che respinge il ricorso, il Ministero del lavoro ha precisato che: La decisione non è impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa (il comitato decide in via definitiva) La decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato, quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di regione sede del Comitato.
Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) Anche agli ispettori previdenziali è attributo il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative (gli illeciti amministrativi che possono formare oggetto di contestazione da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto sono quelli riconducibili agli artt.14 e 35, 7° comma della legge 24 novembre 1981, n.689) E’ attribuito anche agli Enti previdenziali, secondo le rispettive competenze, la possibilità di svolgere attività di prevenzione e promozione, attraverso la diffusione di informazioni sulle novità legislative di maggior rilievo e/o su questioni di carattere generale che investono il rapporto previdenziale-assicurativo
Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) l’interpello, per quanto di competenza dell’INPS, dovrà riguardare materie strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile contributivo ecc.
Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) La conciliazione monocratica è invece di esclusiva competenza delle Direzioni del lavoro. Per la parte di interesse dell’INPS si richiamano peraltro gli effetti, ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Circa il momento di insorgenza dell’obbligo contributivo (nel rispetto del minimale) si segnala che lo stesso coincide con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore. Conseguentemente, il versamento di quanto dovuto all’Istituto dovrà avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo al predetto termine (dovranno essere redatti i mod. DM 10/V). Ulteriore condizione, affinché la conciliazione esplichi i suoi effetti, è che i contributi siano effettivamente versati in unica soluzione, o anche ratealmente con la dimostrazione, secondo l’indirizzo ministeriale, del versamento della prima rata della dilazione. Con la circ. 7/2007, l’Istituto ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a pagare anche le somme aggiuntive per le omissioni contributive
Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) I ricorsi avverso i verbali ispettivi aventi ad oggetto la qualificazione e la sussistenza dei rapporti di lavoro, che fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo erano di competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto, sono ora attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali del Lavoro
Gli ispettori INAIL La riforma delle ispezioni non ha modificato i poteri derivanti dallo svolgimento di attività di polizia amministrativa necessarie ad accertare l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo: sono confermate le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture contabili e dei libri regolamentari acquisizione di dichiarazioni (INAIL, circ. 86 del 17 dicembre 2004)
Gli ispettori INAIL Diritto di interpello I quesiti proponibili all’Inail, per quanto di competenza, dovranno riguardare problematiche di valenza generale in materia assicurativa che non abbiano già trovato soluzione nelle disposizioni normative e amministrative emanate.
Gli ispettori INAIL La diffida Gli ispettori INAIL possono avvalersi del potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative. Per la materia di competenza dell’INAIL possono essere considerate sanabili le violazioni non connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio. La diffida è applicabile a decorrere dal 27.5.2004, anche per le violazioni commesse antecedentemente a tale data.(INAIL, circ. 86/2004)
Il ricorso ex art. 16 T.U. (DPR 1124/65) Gli ispettori INAIL Il ricorso ex art. 16 T.U. (DPR 1124/65) Rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 16 del T.U. relativa ai ricorsi alla Direzione provinciale del lavoro avverso atti di diffida inerenti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato.
Enti e diffida obbligatoria (Min. Lav. Risposta a interpello, prot. 2608/2005) Il Ministero del lavoro conferma, quanto già espresso dall’INAIL, che il potere di diffida è esteso solo agli ispettori degli enti” con esclusione quindi del personale amministrativo
Diffida e rateazione della sanzione (Min. Lav. Risposta a interpello, prot. 2226/2006) Il Ministero del lavoro ha precisato che la sanzione ridotta derivante dall’applicazione dell’istituto della diffida e relativa ottemperanza da parte del datore di lavoro, è esclusa la procedura di rateizzo (anche se trattasi di somma considerevole)
Conciliazione monocratica Gli ispettori INAIL Conciliazione monocratica Il Ministero del lavoro (nota prot. 5222, 26.10.2006) ha precisato che al fine dell’estinzione del procedimento ispettivo, il datore di lavoro, oltre a pagare le somme dovute al lavoratore, è tenuto al versamento dei premi più la somma aggiuntiva per omissione contributiva.
I poteri degli ispettori del lavoro Potere d'accesso Facoltà di visionare in ogni parte ed in qualsiasi momento i laboratori, i cantieri e i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e i refettori annessi allo stabilimento
I poteri degli ispettori del lavoro Potere di accertamento Diritto di esaminare tutta la documentazione in materia di lavoro (per gli ispettori previdenziali per la verifica del corretto adempimento dell’obbligo contributivo e assicurativo) e di interrogare il datore di lavoro, i dipendenti dello stesso, le Rappresentanze Sindacali e tutti coloro che possono fornire informazioni utili ai fini dell'ispezione (art. 138, R.D. 1422/24)
I poteri degli ispettori del lavoro Potere di sequestro Facoltà di sequestrare la documentazione che possa costituire prova necessaria per la contravvenzione
I poteri degli ispettori del lavoro Potere di contestazione Obbligo di contestare al datore di lavoro le eventuali inadempienze riscontrate mediante apposito processo verbale
Sanzioni amministrative e società Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. (art. 3, Legge 24.11.1981, n. 689)
Società di persone e società di capitali Nelle società di capitali risponde il legale rappresentante (amministratore delegato) Nelle società di persone, poiché l’amministrazione di tali società, sia essa disgiuntiva o congiuntiva, spetta a tutti i soci, tutti rispondono della violazione. La sanzione si ritiene rimanga comunque una (una violazione una sanzione a prescindere dai soggetti imputabili).
Società di persone “Laddove sia provato documentalmente o per testi che i soci di una società in nome collettivo si sono suddivisi i compiti, occupandosi l’uno esclusivamente della direzione dell’attività produttiva …. e l’altro del settore amministrativo contabile e degli incombenti previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti, è solo il secondo che deve essere assoggettato a sanzione amministrativa”. (Tribunale di Mantova, 7 marzo 1996)
Società di persone Nel caso di comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere all’incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società di fatto, salva l’eventuale prova dell’esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti (Cass. 10.12.1998 n. 12459 e 27.09.2002, n. 14068).
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (art. 8, L. 689/1981)
Il riconoscimento degli ispettori Gli ispettori del lavoro devono presentarsi in azienda muniti della tessera personale di riconoscimento Per gli ispettori del lavoro deve essere rilevabile la funzione rivestita: ispettore del lavoro. Addetto alla vigilanza.
Ispezioni e prescrizione L'attività ispettiva (contributiva e assicurativa) è soggetta al normale termine di prescrizione (5 anni).
Il verbale L' esito dell'ispezione deve essere notificato al datore di lavoro attraverso la redazione del verbale di ispezione o verbale di accertamento (il verbale deve essere sempre motivato I verbali redatti dagli Ispettori di vigilanza (sia quelli relativi all'accertamento delle omissioni contributive, sia quelli contenenti l' accertamento e la contestazione di illeciti amministrativi) sono documenti assistiti dal particolare valore probatorio la notifica alle aziende ispezionate del previsto verbale deve avere luogo anche quando, dalla visita ispettiva stessa non siano emerse inadempienze.
Il verbale I verbali redatti dal Settore Ispezioni del lavoro delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, che contengono prescrizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non interrompono i termini prescrizionali, in quanto tali atti devono necessariamente provenire dal creditore (il rapporto previdenziale si instaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale) e cioè dall'istituto di previdenza e assistenza interessato ( circ. INPS n. 18, 22.1.1996)
Vigilanza sull’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (apprendistato primo percorso) Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono (art. 5, D, Lgs. 76/2005): il comune di residenza i giovani; il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti gli studenti; la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 276/2003, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonchè il tutore aziendale, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le sanzioni I datori di lavoro e i loro rappresentanti che impediscono agli ispettori di esercitare i loro poteri sono sanzionati (valori quintuplicati per effetto della finanziaria 2007): Con una sanzione amministrativa da € 1290 a € 11.260; Con una sanzione amministrativa di € 125 per dipendente, qualora il datore di lavoro fornisca dati errati o incompleti e che comportino evasione contributiva
Le sanzioni L’inosservanza delle disposizioni impartite dagli ispettori: sanzione amministrativa da € 515 a € 2.580 Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartire dagli ispettori: arresto fino a un mese o ammenda fino a € 413
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Finalità: Il Codice risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni; Collaborazione: I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Programmazione: Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità impartite dall’Amministrazione. Preparazione dell’ispezione: l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo. Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori e/o dal personale amministrativo.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Qualificazione:Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Procedura: Gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nella rilevazione delle presenze e nell’esame dei libri matricola e paga, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Obbligo di informazione: Il personale ispettivo informa il soggetto sottoposto a ispezione: dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi; della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Obbligo di informazione: Il personale ispettivo verifica: che il professionista, che assiste il soggetto ispezionato, sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni, il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Corretta informazione: Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Acquisizione documentazione: Nel corso dell’accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti accertati. L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, anche presso gli studi dei professionisti abilitati. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro (occorre ora fare attenzione alla mancata istituzione, alla mancata esibizione e alla rimozione dal luogo di lavoro dei libri paga e matricola, per effetto dell’elevata sanzione amministrativa disposta dalla legge finanziaria 2007).
Finanziaria 2007 La recente legislazione in materia di lavoro subordinato ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate a contrastare il lavoro irregolare, in particolare, in particolare sono statI effettuati interventi in materia di: maxisanzione per il lavoro nero; obblighi solidali nella catena degli appalti e subappalti; tesserino di riconoscimento nei cantieri edili; comunicazione delle nuove assunzioni al Centro per l’Impiego il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Alle predette disposizioni se ne è aggiunta una, ulteriore, di carattere sanzionatorio (art. 1, cc. 1177 e 1178, L. 296/2006) in particolare: la quintuplicazione delle sanzioni amministrative entrate in vigore prima del 1°-1-1999; L’aggiornamento della sanzione per l’omessa istituzione e per l’omessa esibizione dei libri matricola e paga. La nuova sanzione viene fissata da € 4.000 a € 12.000 (non è ammessa la procedura di diffida). N.B. – Le predette sanzioni si versano con il Mod. F23. utilizzando, per le somme dovute a titolo di maggiorazione, il nuovo codice “698T” (ris. A.E. n. 88, 7.5.2007)
Libri paga e matricola: le istruzioni Ministeriali omessa istituzione dei libri matricola e paga: la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000 deve essere irrogata quando il datore di lavoro risulti del tutto sprovvisto di tali libri (va esclusa quindi l’ipotesi della semplice rimozione dal luogo di lavoro) ovvero abbia in uso documenti non vidimati dagli istituti preposti allo scopo (INAIL e, in via residuale, l’INPS) ovvero detti documenti risultano sprovvisti della dichiarazione di “conformità all’originale” apposta dal consulente del lavoro, o da altro professionista abilitato, o dallo stesso datore di lavoro. La vidimazione, o l’attestazione di conformità, tardiva dei libri (rispetto all’assunzione del primo lavoratore) non rientra nella fattispecie sanzionatoria in esame, quest’ultima violazione rappresenta l’ipotesi di irregolare tenuta della documentazione obbligatoria, la cui sanzione, dal 1°-1-2007, risulta pari a (valori quintuplicati a norma dell’art. 1, c. 1177 della L. 296/2006): per gli assicurati INAIL da € 125 a € 770; per i non assicurati INAIL da € 25 a € 150;
Libri paga e matricola: le istruzioni Ministeriali omessa esibizione e rimozione dei libri matricola e paga: tale violazione, precisa il Ministero del lavoro, è riconducibile all’art. 21 del DPR 1124/1965 (devono essere presentati nel luogo di lavoro agli organi ispettivi e quindi non possono essere rimossi) ma occorre ora, ai fini sanzionatori, distinguere le due fattispecie illecite a seguito dell’inasprimento della sanzione per “l’omessa esibizione”. Conseguentemente, occorre individuare qual è l’elemento differenziale. A tale proposito il Ministero del lavoro ha precisato che si configura “omessa esibizione” quando l’organo di violazione non riesce a verificare, anche da altra documentazione aziendale (esempio comunicazione al Centro per l’Impiego, comunicazione all’INAIL del codice fiscale, lettera di assunzione, ecc) che i lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano regolarmente assunti. In caso contrario, l’irregolarità integra la “mera rimozione dei libri” in argomento, la cui sanzione è fissata, dal 1°-1-2007, nella misura riportata nella precedente slide.
Libri paga e matricola: le istruzioni Ministeriali Pluralità di violazioni La mancata istituzione sia del libro matricola sia del libro paga comporta l’applicazione della sanzione (4.000-12.000 euro, ovvero sanzione ridotta a norma della L. 689/1981, art. 16, pari a € 4.000) per ciascun libro. Diversamente, l’illecito di “omessa esibizione” (sia del libro matricola sia del libro paga) determina l’applicazione di una sola sanzione. L’illecita “rimozione” dei libri obbligatori comporta l’applicazione della relativa sanzione per ciascun documento interessato (anche in tale ipotesi è applicabile la sanzione ridotta a norma dell’art. 16 della L. 689/1981).
Libri paga e matricola: le istruzioni Ministeriali Prima applicazione Il Ministero del lavoro ha altresì precisato che i provvedimenti sanzionatori emessi, non in linea con quanto sopra precisato, devono essere rivisti, per evitare disparità dei trattamenti e per evitare contenziosi amministrativi o giudiziari. Diffida Tutte le fattispecie sopra evidenziate, omessa istituzione, omessa esibizione o rimozione dei libri matricola e paga, non rientrano nella normativa della diffida obbligatoria di cui al D.Lgs. 124/2004
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Acquisizione dichiarazioni: Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali A-aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Verbale: A conclusione dell’ispezione il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione. Il verbale di accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi amministrativi ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n trasmissione del verbale a altre amministrazioni: Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale di accertamento all’ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Rilevazione illeciti penali e violazioni fiscali: In caso di rilevazione di illeciti penali il personale ispettivo fornisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale, salva l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria. Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n conciliazione: Al fine di promuovere i percorsi innovativi della riforma dell’attività di vigilanza, il personale ispettivo utilizza, ove possibile, la conciliazione monocratica
Il Codice per gli ispettori del lavoro (Min. Lav. Circ. n Profili deontologici: Il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità. Il personale ispettivo si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza. 2. Il personale ispettivo si attiene. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in mate-ria di tutela della riservatezza.
L’ispezione in azienda Preparazione all’ispezione Nota interna che prevede la procedure (e le persone designate) per l’accoglimento dell’ispettore (degli ispettori) Svolgimento dell’ispezione Assistenza mirata all’ispettore (agli ispettori) Permettere l’ispezione Consegnare (con attenzione) la documentazione richiesta Chiusura dell’ispezione verbale dell’ispettore (degli ispettori), anche senza addebiti Dopo il verbale Possibile audizione per fornire ulteriori chiarimenti e/o documentazione; Ricorso amministrativo; Opposizione al ruolo; Ricorso giudiziario
Ricorsi amministrativi Il ricorso amministrativo rappresenta una condizione di procedibilità per l’azione svolta in sede giudiziaria Competenza INPS Comitato regionale per i rapporti di lavoro (D.Lgs. 124/2004: sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro Comitato regionale INPS: Addebito contributi non versati o versati in maniera ridotta CDA INPS: classificazione Comitati amministratori delle gestioni: Contributi FPLD e prestazioni temporanee (comitato amministratore del fondo e comitato prestazioni temporanee)
Ricorsi amministrativi Il ricorso amministrativo rappresenta una condizione di procedibilità per l’azione svolta in sede giudiziaria Competenza INAIL Sede competente: obbligo di denuncia lavori CDA INAIL: applicazione tariffe e premi (è comunque possibile ricorrere contro la sede territoriale)
Ricorsi amministrativi: i termini Comitato regionale per i rapporti di lavoro (D.Lgs. 124/2004: sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro (da ispezioni) Comitato regionale INPS: sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro (no da ispezioni) CDA INPS: classificazione Comitati amministratori delle gestioni: Contributi FPLD e contributi prestazioni temporanee (comitato amministratore del fondo e comitato prestazioni temporanee) 30 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni
Ricorsi amministrativi: i termini Competenza INAIL Sede competente: obbligo di denuncia lavori CDA INAIL: applicazione tariffe e premi (è comunque possibile ricorrere contro la sede territoriale) 30 giorni 30 giorni
Opposizione al ruolo È competente il giudice del lavoro Termine: 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale Motivi dell’opposizione: merito o di carattere formale Sospensione: è possibile sospendere la cartella: è necessario presentare istanza motivata (gravi motivi) al giudice del lavoro
Ricorso giudiziario (verso provvedimenti enti previdenziali) Competenza: tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio territoriale competente nel caso di obblighi del datore di lavoro. Termini: 180 giorni dal termine del procedimento amministrativo Nel caso non sia stato attivato il procedimento amministrativo, il giudice sospende il processo e fissa un termine di 60 giorni perentorio per il ricorso amministrativo.