Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Situazioni Esistenziali Prof. Daniela Valentino
Situazioni Esistenziali Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico) di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere valutate secondo una stima economica) Diritti della personalità Situazioni giuridiche soggettive esistenziali proprie di ogni uomo in quanto tale. Caratteristica: la persona è allo stesso tempo soggetto titolare della situazione giuridica e punto di riferimento oggettivo della tutela offerta dall’ordinamento. Nozione
Situazioni Esistenziali Natura giuridica: Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili Fonti Normative Nazionali: Costituzione, codice civile (artt. 5-10, art. 2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia (interruzione di gravidanza, parità di trattamento indipendentemente dalla razza, pari opportunità tra uomo e donna, diritto d’autore, codice di protezione dei dati personali, riforma del diritto internazionale privato). Fonti Normative Internazionali e Comunitarie: Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L. 848/55). Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali – New York – 1966 (ratificati con L. 881/77). Trattato di Helsinki Trattato di Maastricht.
Situazioni Esistenziali Fondamento 1) Teoria atomistica: rilevano i soli diritti della personalità espressamente previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico mentre nuove situazioni soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione estensiva o analogica delle norme esistenti. 2) Teoria monistica: esiste un unico diritto della personalità di contenuto vago/indeterminato che riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro somma. Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si può in realtà individuare un fondamento unitario dei diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.), anche se poi molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono le possibili manifestazioni della personalità.
Situazioni Esistenziali Spettanza Discussa è la possibilità di ritenere titolari dei diritti della personalità: - il nascituro, il defunto, i familiari del defunto, lo straniero. Forme di Tutela Tutela preventiva (obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare e a promuovere la personalità del soggetto titolare e obblighi di contenuto negativo a carico dello stesso soggetto titolare (autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del valore della dignità umana); azione inibitoria (azione diretta a far cessare o a non far iniziare il comportamento antigiuridico del danneggiante). Tutela successiva alla lesione: risarcimento del danno in forma specifica (ove possibile) o in forma generica per equivalente.
Singoli diritti della personalità Diritto alla Vita ed all’integrità psicofisica Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico (esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 Cost. come pretesa ad una vita libera e dignitosa. Contenuto Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione permanente della propria integrità fisica (diritto all’integrità psicofisica – art. 5 c.c.). La lesione della propria integrità, tuttavia, anche permanente, è consentita entro i limiti fissati dalle leggi speciali in materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale. Riferimenti normativi Art. 36 Cost.; art.5 c.c..; L.22.5.1978 n.194 (interruzione di gravidanza); L. 19.2.04 n.40 (procreazione medicalmente assistita); artt. 575 ss c.p. Tutela La tutela del diritto alla vita e del diritto all’integrità psicofisica è attuata mediante obblighi di contenuto positivo (ad es.: dovere di soccorso penale – art. 593 c.p. - e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto negativo (ad es.: divieto di atti di disposizione del proprio corpo).
Singoli diritti della personalità Diritto alla Salute Il bene “salute” è tutelato non in sé, quale bene autonomo, o in senso negativo quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere generale del soggetto. Contenuto Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libertà e dignità. Riferimenti normativi Artt. 2, 3 e 32 Cost. L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice. Tutela Il diritto alla salute è tutelato con la previsione di obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela della dignità e della libertà della persona (ad es. è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti – art.32 Cost.) e con obblighi di contenuto positivo (ad es.: assistenza sanitaria obbligatoria). Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno cd.“biologico”.
Singoli diritti della personalità Diritto all’onore e alla reputazione Aspetti particolari della dignità umana: Contenuto Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità umana Riferimenti normativi Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati di ingiuria e di diffamazione) Tutela Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma specifica (rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o telecomunicazioni).
Singoli diritti della personalità Diritto all’ immagine Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici – l’immagine acquista rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in quanto espressione della personalità) e come bene giuridico economicamente valutabile (con conseguente diritto patrimoniale allo sfruttamento). Contenuto Riferimenti normativi Tutela Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana. Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore) Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.
Singoli diritti della personalità Contenuto In senso positivo: diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza; in senso negativo: mero divieto di divulgazione di notizie riservate. Divulgazione di notizie economiche relative ad un Soggetto Riferimenti Normativi Discussa l’esistenza del diritto alla cd. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica. Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti: in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un concorrente è ammessa la tutela ex art. 2598 2° comma c.c. (concorrenza sleale); in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da organi di stampa o da non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile). Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p.– inviolabilità del domicilio - e artt.621 ss c.p.- tutela del segreto.; D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali). Diritto alla riservatezza
Singoli diritti della personalità Diritto alla riservatezza Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali. La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico. La tutela e la disciplina in materia sono previste dal codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.03 n. 196). Questo, in sintesi, il contenuto della normativa: Ruolo e funzioni del Garante (artt. 153 ss. d.lgs 196/03). Nozione di trattamento dati: “qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici e applicate a dati personali” (v. art. 4 d.lgs.196/03). Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione) (v. art. 11 ss. d.lgs. 196/03). Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione) (v. art. 7 ss. d.lgs. 196/03). Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati cd. Sensibili (v. art. 23 ss. d.lgs. 196/03). Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa) (v. art. 152 ss. e 167 ss. d.lgs. 196/03).
Singoli diritti della personalità Diritto all’ informazione Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione, personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica. Diritto di informare Contenuto Diritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di manifestazione del pensiero – diritto di cronaca Riferimenti normativi Artt. 21 e 41 II comma Cost. Tutela a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.): la libertà di cronaca è esercitata legittimamente se l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in forma civile (questo, in sintesi, l’orientamento della giurisprudenza). b) diritto di rettifica: legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della dignità umana anche in presenza di informazioni veritiere; legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità.
Singoli diritti della personalità Diritto all’ informazione Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione, personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica. Diritto ad essere informato Contenuto Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di poter conseguire una notizia. Riferimenti normativi Artt. 2 e 9 Cost., L.241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Diritto ad informarsi Contenuto Diritto di accesso alle fonti di informazione Riferimenti normativi D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali)
Singoli diritti della personalità Diritto all’ istruzione e all’educazione Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività, funzionali allo sviluppo dell’individuo. Contenuto Diritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Riferimenti normativi Artt. 2, 3, 4 II comma, 9, 30, 31 e 32 Cost.
Riferimenti normativi Singoli diritti della personalità Diritto al Nome e all’Identità Personale Contenuto del diritto al nome Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale. all’identità Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società, della propria personalità spirituale e professionale. Riferimenti normativi Art. 2 Cost.; artt. 6 e 7 c.c. Segni, non solo fisici, di identificazione e di distinzione della persona
Tutela del diritto al nome Singoli diritti della personalità Diritto al Nome e all’Identità Personale Tutela del diritto al nome Fondamento Interesse di carattere pubblico: il diritto del soggetto è tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico. interesse di carattere privato: l’ambito della tutela è circoscritto alle ipotesi di confusione personale Azioni Azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte del terzo a che il titolare usi il suo nome; azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o pregiudizievole che altri facciano del proprio nome. Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.
Tutela dello pseudonimo Diritto all’identità sessuale Singoli diritti della personalità Diritto al Nome e all ’Identità Personale Tutela dello pseudonimo Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il nome purchè lo pseudonimo abbia raggiunto la stessa importanza di questo, giungendo a notevole notorietà. Diritto all’identità sessuale L.14.4.1982 n.164
Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo Contenuto Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della dignità umana. Riferimenti Normativi Artt. 2, 41 2° comma, e 3 Cost. Diritti di libertà La nostra Costituzione è espressione di libertà cd. positive (libertà di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più rappresentato né dalle cd. libertà negative (libertà da) né dalle cd. libertà economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della personalità e della dignità dell’uomo e, al contempo, al progresso materiale e spirituale della società. Le formazioni sociali Definizione: comunità in grado di realizzare la funzione di espressione dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali. Riferimenti normativi: art. 2 Cost.