Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

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Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In Italia c’è uno Stato democratico, nel senso che il potere spetta al popolo badando sempre alle regole della Costituzione. Repubblica, infatti, significa che il potere appartiene al popolo che lo “governa” attraverso dei politici scelti da loro attraverso le elezioni. .

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso,di razzo,di lingua,di religione,di opinioni politiche,di condizioni sociali e personali E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti lavoratori all’organizzazione politica,economica e sociale del Paese. ogni persona ha diritto alla vita,alla libertà e alla sicurezza della propria persona. ogni persona ha il diritto di vivere la propria vita secondo il suo stile; ha la libertà di fare le proprie scelte,di avere le proprie opinioni personali,ha il diritto di diventare cio’ che vuole,secondo i propri gusti.

Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze Per la legge si può professare ogni tipo di religione. Le religioni diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi per svolgere meglio le proprie attività purché non siano un contrasto con le leggi.

Articolo 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione,di ispezione o perquisizione personale,ne’ qualsiasi altra restrizione della libertà personale,se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità’ e d’urgenza,indicati tassativamente dalla legge,l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e,se questa non li convalida nelle successive 48 ore,si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Nessuno può impedirci di essere liberi. In alcuni casi le autorità di sicurezza possono prendere provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’ autorità giudiziaria. Comunque non si può usare la violenza.

CREATO DA: ALICE ZOIA MICHELA MARAZZO CRISTIAN RECCHIA ANNAMARIA MARIANI