Dipartimento Mercato del Lavoro Riunione Seminariale Certificazione, Conciliazione, Arbitrato: dal Collegato Lavoro allAccordo Interconfederale e ai Contratti.

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Dipartimento Mercato del Lavoro Riunione Seminariale Certificazione, Conciliazione, Arbitrato: dal Collegato Lavoro allAccordo Interconfederale e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Roma, 14 aprile 2011 Strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie di lavoro Prof. Carmine Russo

Articolo 412-ter c.p.c. (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art l. 183/2010) Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Quattro percorsi regolamentati Direzioni Provinciali Lavoro (conciliazione e arbitrato) Libero/irrituale (conciliazione e arbitrato) Organismi di certificazione (conciliazione) Camere arbitrali O.d.C. (arbitrato)

Un piccolo glossario Conciliazione: procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Arbitrato: metodo alternativo di risoluzione delle controversie (senza ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, che producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

Casi in cui si torna al giudice anche dopo aver optato per la conciliazione/arbitrato Se la controparte non accetta la procedura di conciliazione proposta dal ricorrente Se una delle parti non condivide la procedura di arbitrato (DPL) Se il lodo è emanato oltre il termine previsto

Caratteri della conciliazione Facoltatività del tentativo (tranne che nel caso di ricorso contro lorganismo di certificazione [ampliamento ambito della certificazione] presso lo stesso organismo) Obbligo del giudice di esperirlo nel corso delludienza di discussione Obbligo per il conciliatore di proporre una proposta transattiva che non può essere rifiutata senza giustificato motivo Obbligo anche della procedura arbitrale se si sceglie il tentativo di conciliazione (tranne che nel caso in cui la controparte non accetti la conciliazione)

Caratteri dellarbitrato Secondo diritto Gli arbitri giudicano secondo norme sostanziali dellordinamento di riferimento (leggi e contratti collettivi) Secondo equità Gli arbitri giudicano secondo criteri equitativi, nel rispetto dei principi generali dellordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Larbitrato di equità deve essere richiesto 1.dalle parti allatto del conferimento del mandato alla commissione istituita presso la DPL 2.dal ricorrente allatto della proposta della procedura di arbitrato libero

Caratteri del lodo Deve essere emanato entro il termine stabilito dalle parti e comunque non oltre 60 giorni dal conferimento del mandato Produce gli effetti di una transazione assistita (art. 2113, quarto comma c.c.) Ha forza di legge tra le parti (art c.c.) È impugnabile solo: 1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. È dichiarato esecutivo dal tribunale su istanza della parte interessata

(Clausola compromissoria) Art. 808 c.p.c. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807 c.p.c. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Caratteri della clausola compromissoria Deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi stipulati da organizzazioni maggiormente comparative sul piano nazionale Non è applicabile al lavoro pubblico È contenuta nei contratti individuali, ma non nel contratto che istaura il rapporto di lavoro (dopo il periodo di prova o negli altri casi dopo trenta giorni) Non può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro A rigor di norma, larbitrato autorizzabile è solo quello dinanzi alle DPL e quello libero (incongruenza e incoerenza con lart ter) Deve essere certificata in presenza delle parti allatto della sottoscrizione (no al 2° comma dellart. 807 c.p.c.) (non delega) –Le commissioni accertano allatto della sottoscrizione leffettiva volontà delle parti …. –Nella procedura di certificazione della clausola compromissoria le parti possono farsi assistere

Applicabilità al lavoro pubblico In particolare, il problema si pone in relazione ai seguenti aspetti: leventuale individuazione di una sede di conciliazione e arbitrato ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge con indicazione di procedure e competenze. A questo proposito è importante chiarire se a tale sede possano essere assegnate anche le controversie disciplinari e sciogliere quindi il dubbio posto, in un contesto legislativo recente ma comunque precedente a quello indotto dalla nuova legge, dal parere n /2010 rilasciato dalla Funzione pubblica al Ministero del Lavoro che si esprime per escludere le sanzioni disciplinari dalle materie di competenza delle sedi arbitrali previste dai contratti collettivi; il rapporto con gli organismi di certificazione previsti dal d. lgs. 276/2003 che estendono il loro ambito di operatività, potendo essere anche sede di conciliazione; in questo caso, esclusa la possibilità di utilizzare gli enti bilaterali (almeno fino a quando non diverranno una realtà anche del lavoro pubblico), si tratta di valutare se legittimare tutti i restanti organismi o se non sia il caso di selezionarne alcuni sulla base della competenza e/o della garanzia di terzietà per alcune controversie; il rapporto tra giudizio dequità e vincoli costituzionali e legislativi del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento al principio di imparzialità che impone alle amministrazioni di applicare solo discipline non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e ad alcuni istituti riconducibili anche al principio del buon andamento (orario, valutazione, progressioni, …); il rapporto tra giudizio di equità e norma inderogabile di legge e contratto nella forma rafforzata prevista per alcuni istituti dal d.lgs. 150/2009; le modalità attraverso le quali sia possibile attivare o non attivare innanzi allarbitro la procedura per laccertamento pregiudiziale sullefficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi; lindividuazione delle materie che possono essere affidate a giudizio arbitrale e/o quelle che possono essere affidate a giudizio di equità (sempre comunque su decisione delle parti). A questo proposito particolare attenzione deve essere posta tra le altre: alle controversie in materia di responsabilità disciplinare che possano dare luogo a responsabilità erariale o penale; a quelle riconducibili a principi costituzionali (libertà di insegnamento, libertà sindacale, salute e sicurezza) in quanto tali non derogabili nemmeno per volontà delle parti; a quelle dalla cui soluzione equitativa possa derivare uningerenza nella competenza giurisdizionale di altro giudice (stabilizzazione/reclutamento; mansioni/progressione);

Le cose da decidere Possibili contenuti di una fonte contrattuale

Il soggetto Per ricondurre la funzione di amministrazione allinterno delle parti, sembra opportuno privilegiare la bilateralità. Nei casi in cui non cè, sedi con presenza di parti sociali (DPL) Il livello territoriale ipotesi di integrazione tra soggetti per: –favorire la vicinanza al luogo della controversia, –limitare le spese per trasferimento Il costo (gratuità) Tra le ipotesi regolate, larbitrato libero ha un costo per onorario presidente e per spese di segreteria rapportati al valore della causa (?) Definire il se e il quanto del costo (da privilegiare la gratuità) Evitare la onerosità della certificazione della clausola compromissoria

Le materie (dellarbitrato e/o della clausola compromissoria) Due possibili percorsi: –Distinguere le non arbitrabili (diritti della persona, dignità, salute, …) e le non affidabili a giudizio di equità (mobbing, inquadramento, …) –Creare un circuito arbitrabilità-giudizio equitativo-clausola compromissoria Diritto di ripensamento della clausola compromissoria Stabilire un periodo ricorrente al termine del quale il lavoratore può recedere o non confermare la clausola (ogni 5 anni) Periodi o motivi durante i quali o a causa dei quali non è possibile firmare la clausola compromissoria Oltre al periodo di prova o ai trenta giorni (infortunio, malattia, puerperio, …..)

Le garanzie procedurali: –La presenza in giudizio (conciliazione e arbitrato) –Il contraddittorio –La consapevolezza delle diverse fasi –La libera e consapevole scelta dellequità –Il consenso informato e la presenza nella certificazione della clausola compromissoria