Libertà personale – art. 13 Co. 1 «La libertà personale è inviolabile». Co. 2 «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale…» Oggetto: Coercizione fisica Lesione della personalità morale
Garanzie Co. 2 «… se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Riserva di legge assoluta Riserva di giurisdizione
Eccezione Casi eccezionali di necessità ed urgenza Pubblica sicurezza Co. 3 «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». Casi eccezionali di necessità ed urgenza Pubblica sicurezza Arresto in flagranza Fermo di indiziati Convalida del giudice (48+48 ore)
Altre garanzie È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (presunzione di non colpevolezza).
Proiezioni della libertà personale Libertà di domicilio (art. 14) Libertà di corrispondenza e comunicazione (art. 15) Libertà di circolazione (art. 16) Aspetto non espresso della riservatezza/privacy
Art. 14 – Libertà di domicilio Espansione evidente dell’art. 13: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».
Libertà di domicilio - art. 14 Domicilio = ogni luogo di cui si ha la disponibilità Nozione diversa da quella del codice civile (residenza, dimora) Tutela anche nei confronti dei privati (ruolo della legislazione ordinaria) C. cost.: art. 13 = contenitori portati sulla persona (es. borsa) Art. 14 = luoghi in senso lato, anche un’automobile
Forme di tutela del domicilio Inviolabilità: tutela nelle forme dell’art. 13 riserva di legge riserva di giurisdizione Flagranza: polizia giudiziaria leggi speciali per motivi di sanità, incolumità, fini fiscali Possibili restrizioni: ispezioni, perquisizioni, sequestri Può mancare la garanzia della riserva di giurisdizione
Libertà di corrispondenza e comunicazione - art. 15 «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».
Contenuto Riguarda l’espressione riservata del proprio pensiero, nei confronti di persone determinate e ad esclusione degli altri riserva di legge e riserva di giurisdizione, senza apparenti deroghe (art. 15. co. 2) Tutela maggiore rispetto ad art. 13 e 14: rileva la posizione del terzo che potrebbe essere lesa (solo fermo postale per 48 ore) Intercettazioni come mezzo di ricerca della prova
Articolo 16 – Libertà di circolazione «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». «
Libertà di circolazione - art. 16 Norma diretta ai cittadini Libertà di spostarsi, di stabilirsi in un luogo, di espatriare Forma di tutela: riserva di legge rinforzata, non c’è riserva di giurisdizione Limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza