W ORKSHOP SULLE NOVITA FISCALI 2009 Unità Fiscale dell Università di Pisa Lorella Zanobini/Rolando Vivaldi Pisa, 13/26 Febbraio 2009.

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I DOMANDA La lavorazione viene effettuata su beni immobili o beni mobili? Beni immobili Beni mobili II DOMANDA La lavorazione è commissionata da soggetti.
Transcript della presentazione:

W ORKSHOP SULLE NOVITA FISCALI 2009 Unità Fiscale dell Università di Pisa Lorella Zanobini/Rolando Vivaldi Pisa, 13/26 Febbraio 2009

PREMESSA Fare il punto sulle novità fiscali per il 2009 di diretto interesse per lAteneo In particolare: Nuove interpretazioni in materia di territorialità IVA per i servizi Nuovo regime fiscale/sostanziale delle spese di rappresentanza Nuove interpretazioni in materia di rimborsi spese a dipendenti e lavoratori autonomi

L A SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NELLA CAUSA C -291/2007. S ENTENZA 6 NOVEMBRE 2008 La sentenza in oggetto non innova la legislazione IVA in materia di territorialità ma interpreta ed estende il suo campo di applicazione adattandolo anche alla sfera istituzionale di quei soggetti – come gli Atenei – che hanno la partita IVA e gestiscono operazioni sia in ambito istituzionale che in ambito commerciale. Sono interessate tutte le attività previste nellarticolo 7 quarto comma lettera d) del DPR 633/72: consulenza ed assistenza tecnica, diritti di autore, prestazioni pubblicitarie, formazione ed addestramento del personale, prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, fornitura dati e simili

C APIRE LA SENTENZA : LA TERRITORIALITA IN MATERIA DI IVA SUI SERVIZI I tre presupposti dell IVA : Oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di servizi,importazioni) Soggettivo (esercizio di impresa, arti e professioni) Territoriale: lattività deve essere considerata come svolta sul territorio dello Stato Italiano La valutazione della territorialità la faremo solo per i servizi che sono lipotesi più comune.

T ERRITORIALITA : CRITERIO GENERALE ART.7 TERZO COMMA ( FORSE IL MENO USATO ) Il prestatore del servizio deve essere domiciliato nello Stato italiano

L E PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI IMMOBILI ART. 7 QUARTO COMMA LETTERA A ) Si considerano effettuate in Italia quando limmobile è situato in Italia Esempi: perizie su immobili situati in Italia da architetto francese

P RESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI MOBILI ART.7 COMMA 4 LETT. B ) Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi quando sono eseguite in Italia Esempio: perizie su beni mobili, prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi etc.

P RESTAZIONI DELLA LETTERA D Consulenza ed assistenza tecnica o legale, diritti di autore e brevetti, prestazioni pubblicitarie, formazione ed addestramento del personale, prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, fornitura dati e simili, prestazioni di servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e televisione etc.

Q UANDO SI CONSIDERANO TERRITORIALI LE PRESTAZIONI DELLA LETTERA D ) ….. quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio italiano (principio del committente) Nota: a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità Europea Esempio: prestazione di consulenza resa da soggetto passivo di imposta tedesco al Dipartimento in attività commerciale ed utilizzata in Italia soggetta ad IVA italiana Esempio uguale e contrario: prestazione di consulenza resa da soggetto passivo di imposta italiano a committente soggetto passivo di imposta tedesco soggetto ad IVA tedesca

MA DEROGA PER LE PRESTAZIONI DELLA LETTERA D) QUANDO RESE A PRIVATI COMUNITARI ART. 7 COMMA 4 LETT. E Esempio: soggetto di imposta italiano a cui viene commissionata una consulenza da privato (cioè non in possesso di VAT per nessun tipo di attività) olandese si applica l IVA italiana Esempio uguale e contrario: soggetto passivo di imposta olandese rende consulenza a privato (cds) italiano si applica l IVA olandese

L E PRESTAZIONI DI COMMERCIO ELETTRONICO DA SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI A PRIVATI ART. 7 COMMA 4 LETT. F TER E ART. 74- QUIINQUIES Si considerano effettuate in Italia le operazioni di commercio elettronico business to consumer a soggetti privati (cioè privi di soggettività IVA) da parte di soggetti passivi extracomunitari occorre applicare lIVA italiana Procedura specifica con identificazione diretta prevista dallart. 74 – quinquies

C OME IMPATTA LA SENTENZA DELL ALTA CORTE EUROPEA «Se gli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva (…), nonché 56, n. 1, lett. c), e 196 della direttiva 2006/112 (…) debbano essere interpretati, ai fini della loro applicazione, nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza effettuata da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, destinatario che esercita al tempo stesso attività economiche ed attività che esulano dalla sfera di applicazione della direttiva, debba essere considerato quale soggetto passivo, ancorché tale prestazione di servizi venga unicamente utilizzata per le attività non ricomprese nella sfera di applicazione della direttiva».

L E CONCLUSIONI DELLA CORTE Considerato quanto sopra precede, la questione sollevata dal Regeringsrätten va risolta dichiarando che lart. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva e lart. 56, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 debbono essere interpretati nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il quale destinatario esercita allo stesso tempo attività economiche e attività che esulano dallambito di applicazione di tali direttive, deve essere considerato avente la qualità di soggetto passivo, anche se la detta prestazione è utilizzata solo per il fabbisogno di queste ultime attività.

C HE FARE SE SIAMO COMMITTENTI IN ATTIVITA ISTITUZIONALE DI UN SERVIZIO AD. ES. DI CONSULENZA DA SOGGETTO IVA COMUNITARIO ? Nellordine forniamo la nostra partita IVA (così come faremmo se fossimo in attivita commerciale) Protocollare la fattura ed integrarla compilando lapposita scheda notizie restituendola iallufficio fiscale mmediatamente ed in ogni caso entro e non oltre la fine del mese di ricevimento Lufficio fiscale provvederà al versamento dell IVA nei termini ordinari

A TTENZIONE !! IL REGIME IVA DEI SERVIZI NON ELENCATI NELLA LETTERA D) NON HA SUBITO VARIAZIONI ESEMPIO: LE RIPARAZIONI

Sempre sull art. 7 DPR 633/72 – TERRITORIALITA - Differenza tra perizie (lettera b) e consulenze (lettera d) risoluzione n. 153/E/2005 risoluzione n. 122/E/2005 risoluzione n. 15/E/2007

PERIZIA: attività diretta ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto di un determinato bene materiale mobile o immobile in relazione al valore, qualità e quantità CONSULENZA: attività relativa alleffettuazione da parte del prestatore di valutazioni di ordine soggettivo anche di alta specializzazione tecnica su materie inerenti alla competenza professionale del prestatore stesso con una attività che si estrinseca in consigli, pareri, giudizi, precisazioni o chiarimenti, studi di fattibilità, ecc. Trattasi di prestazione per la quale è preminente non la rilevanza oggettiva di una determinata realtà, come avviene per le perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente.

LIVA PER CASSA Lart. 7 del Dl 185/2008 dispone lesigibilità dellIva è differita al momento del pagamento per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nellesercizio di imprese ovvero di arti o professioni. In ogni caso, il differimento di esigibilità non può eccedere 1 anno dal momento di effettuazione delloperazione. Un successivo decreto dovrà individuare categorie di soggetti ai quali la norma sarà applicabile. Occorre comunque lautorizzazione comunitaria e quindi lefficacia è ad oggi sospesa

MUTAMENTO DI POSIZIONE SULLA NATURA DEI CONGRESSI –RISOLUZIONE NR.367/E DEL 3 OTTOBRE 2008 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Fino ad oggi consideravamo i congressi come espressione di attività di alta formazione Ai fini della territorialità vigeva quindi il principio del committente (art. 7 4^ comma lettera d) Con la Risoluzione in oggetto i congressi dovranno essere considerati prestazioni di servizi culturali e scientifici e quindi rilevanti IVA nel paese di effettuazione del congresso (art. 7 4^ comma lett. b)

Esempi del prima e del dopo …… Congressi svolti in Italia: iscrizione di un soggetto comunitario in rappresentanza della propria Università che ci forniva il VAT prima : fuori campo IVA art. 7 4^ comma lett. d) Ora : fattura con IVA Iscrizione di un professore universitario italiano prima : fattura erente IVA art. 14 c.10 l.537/1993 ora : fattura con IVA

L E SPESE DI RAPPRESENTANZA Il Dm del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009 nr.11) ha finalmente definito con precisione i caratteri che devono possedere tali spese Il Dm ha valore immediatamente applicativo solo in attività commerciale mentre può avere un valore indiretto in attività istituzionale Il Dm precisa i limiti di deducibilità fiscale in ambito IRES rilevanti ai fini della compilazione di UNICO 2009 anche per lAteneo

I L QUADRO NORMATIVO Norma preesistente Art. 108 comma 2 del TUIR: Stabiliva limiti di deducibilità pari ad un terzo della spesa ripartite in cinque anni senza definire la natura delle spese. La svolta Articolo 1 comma 33, lettera p) della Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) stabiliva per il 2008 la piena deducibilità dal reddito di impresa delle spese di rappresentanza purchè vengano rispettati i requisiti di inerenza e congruità fissati con Decreto Ministeriale Il Dm In attuazione della Finanziaria è stato emanato il Dm 19 Novembre 2008 in GU del 15 Gennaio 2009 n.11

S PESE DI RAPPRESENTANZA : LA GRATUITA Larticolo 1 comma 1 del Dm specifica che la caratteristica preliminare delle spese di rappresentanza è costituita dalla loro gratuità E sufficiente lesistenza di un obbligo di fare, non fare, permettere o dare, a carico del destinatario dellerogazione, per escludere che una certa spesa abbia natura di rappresentanza

S ONO SPESE DI RAPPRESENTANZA ( IN AMBITO COMMERCIALE ) Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dellattività caratteristica dellimpresa Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali e religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dellimpresa, mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dallimpresa Spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza

I CRITERI DI DEDUZIONE Le spese di rappresentanza in ambito commerciale sono commisurate allammontare dei ricavi e proventi in misura pari a: All 1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 ml Allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi >10 ml <50 ml Allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 ml

E SEMPIO NUMERICO Da UNICO 2008 lUniversità (va considerata unitariamente e non nelle singole strutture) abbia ottenuto ricavi per 18, ,00.Ammettendo che valga la norma che stiamo illustrando: Il calcolo del plafond di deducibilità è il seguente: ,00 * 1,3% = ,00 euro ,00 * 0,5% = ,27 euro Plafond totale: ,27 euro Spesa di rappresentanza da UNICO ,74 Interamente detraibile

A LCUNE APPLICAZIONI PRATICHE PER L ATENEO Non è possibile ipotizzare la natura di spesa di rappresentanza in presenza di compenso a professionista anche se tali spese sono prepagate: in tali caso il compenso è una spesa di produzione del reddito Per i prestatori dopera occasionale in presenza di compenso non si è in presenza di spesa di rappresentanza ma il prepagato può essere considerato spesa propria dellAteneo senza implicazioni fiscali Superate le indicazioni della circolare del 2001

N ON SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA ….le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dallimpresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili non costituiscono spese di rappresentanza …le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali, sostenute nellambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.

ULTERIORI IMPLICAZIONI PER LATENEO In attività commerciale è possibile che ci siano clienti che visitano ad.es. un Dipartimento per rendersi conto del servizio che intendono acquistare. In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non costituiscono mai spese di rappresentanza In attività istituzionale non ci sono mai clienti: da valutare se nel regolamento delle spese di rappresentanza in ambito istituzionale è opportuno togliere le spese di viaggio, vitto ed alloggio in occasione di visite in Ateneo di vari soggetti.

I CAPITOLI MOVIMENTATI IN UNICO ,3,1 Funzionamento organi di governo (promiscuo) 2,5,11 Materiale di consumo (promiscuo) 2,5,10 Aggiornamento professionale (promiscuo) 2,5,17 Informazione e documentazione (promiscuo) 7,18, 1 Contratti e convenzioni (commerciale) 7,18, 2 Prestazioni a pagamento Il capitolo specifico delle spese di rappresentanza (2,5,15) è istituzionale e quindi irrilevante ai fini del monitoraggio delle spese.

I RIFLESSI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA IN UNICO 2009 Le spese di rappresentanza, se coerenti con i criteri del decreto, saranno interamente detraibili ai fini IRES Le spese di rappresentanza sono invece indetraibiliai fini dell IVA Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili al 75% Problema delle classi di spesa e codici SIOPE per rilevazione dati

EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI AL PERSONALE

art. 2, co. 6, D.L. 93/2008 ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO … EROGAZIONI LIBERALI SUSSIDI OCCASIONALI Corrisposte alla generalità o a categorie di dipendenti In occasione di festività e ricorrenze Fino a 258,23 per periodo di imposta NORMA A REGIME Concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente Corrisposti alle vittime dellusura Senza limiti di importo

NOVITA IVA DAL 1° SETTEMBRE 2008 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE IN AMBITO COMMERCIALE

SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 D.P.R. 633/72IVADECORRENZA abrogazione art. 19-bis 1, co. 1 lett. e), Dpr 633/1972 DETRAZIONE 100% dellIva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE SOLUZIONI OPERATIVE DIPENDENTEDATORE DI LAVORO richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile predisposizione nota spese adozione di un software gestionale ad hoc dematerializzazione dei documenti del lavoro

SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE IVA Fino al Dal 1° Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 Detraibilità limitata alle sole prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72 Detraibilità piena delle prestazioni alberghiere e di ristorazione D.L. 112/2008

Dl 112/2008 Fino al Dal 1° Deduzione integrale delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione Regola generale Deduzione limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione D.L. 112/2008 Eccezione Deduzione integrale delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute dai dipendenti in trasferta SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE Irpef/ires

ART. 16 COMMA 5 DEL D.L. 185/08 : Regolarizzazioni entro 30 gg. : un dodicesimo anzichè un ottavo del minimo (per le ritenute : 2,5% anziché 3,75%) Regolarizzazioni oltre 30 gg. ma entro il termine della dichiarazione (ovvero entro un anno se non è prevista dichiarazione) : un decimo anziché un quinto del minimo (per le ritenute : 3% anziché 6%) Presentazione dichiarazioni (ad esempio mod. 770) entro 90 gg. : un dodicesimo anziché un ottavo del minimo DECORRENZA : Regolarizzazioni effettuate a partire dal anche se si tratta di violazioni commesse in precedenza RAVVEDIMENTO OPEROSO

R ISOLUZIONE N. 284/E DEL 7 LUGLIO 2008 Assimilati al lavoro dipendente – art. 50 comma 1 lett.b – se percepiti a carico di terzi in relazioni a funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro Rimborso analitico di spese per attività svolte nell INFN da Dipendenti di Università o altre Amministrazioni Assimilati al lavoro dipendente in quanto assimilabili ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative : se anche lassegno è conferito da ente diverso dall INFN le somme pagate per il rimborso di spese di trasferta sono redditi di lavoro assimialto Rimborso analitico di spese a titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti diversi dall INFN Il rimborso analitico a studenti o laureandi si ritiene erogato a titolo di borsa di studio e quindi assimilato al reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui allart. 50 comma 1 lett. C) del TUIR Studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di studio erogate da enti diversi dall INFN