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2 Le misure contro la criminalità organizzata sono previste nei seguenti provvedimenti: 1) il decreto legge n. 92/08 convertito in L. n. 125/08; 2) il disegno di legge A.S. n. 733, all’esame del Senato; 3) il decreto legge n. 151/08 in sede di conversione alla Camera.
3 1) D.L. 28 maggio n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” OBIETTIVI A) Colpire più efficacemente la mafia negli interessi economici B) Controllare il territorio C) Inasprire le pene nei confronti dei mafiosi
4 A) COLPIRE LA MAFIA NEGLI INTERESSI ECONOMICI Viene separato il destino del mafioso da quello dei suoi beni: anche in caso di intestazioni fittizie e di morte è possibile colpire i patrimoni illeciti. I beni, una volta confiscati, non possono più essere restituiti agli eredi del mafioso. E’ consentita la confisca dei beni anche nel caso in cui il soggetto mafioso non possa giustificarne la legittima provenienza. Vengono razionalizzati i poteri della Procura Nazionale Antimafia e degli altri uffici giudiziari che hanno competenza in materia di sequestro e confisca dei beni.
5 B) CONTROLLARE IL TERRITORIO E’ autorizzato l’utilizzo di 3000 militari per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.
6 C) INASPRIRE LE PENE PER GLI APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI MAFIOSE Sono aumentate le pene per chi partecipa ad un’associazione mafiosa (fino a 12 anni di reclusione), per chi la promuove o la dirige (fino a 14 anni di reclusione) e se l’associazione è armata (minimo 9 anni di reclusione) Viene esteso anche alle mafie straniere il regime delle associazioni mafiose
7 2)DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 733 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” OBIETTIVI: a) Contrastare l’infiltrazione mafiosa negli appalti e negli enti locali b) Semplificare le procedure di destinazione e gestione dei beni confiscati c) Ottimizzare l’utilizzo dei beni mobili confiscati e garantirne una corretta amministrazione. d) Contrastare il racket anche responsabilizzando gli imprenditori. e) Inasprire il regime del 41 bis e limitare gli arresti domiciliari
8 A) CONTRASTARE L’INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI E NEGLI ENTI LOCALI Si controllano i cantieri delle imprese che operano nei pubblici appalti mediante il potere di accesso dei Prefetti. Si modificano le disposizioni relative allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni mafiose: - si estende la responsabilità ai dipendenti pubblici collusi (tecnico comunale, segretario comunale, ecc.); - si precisano gli elementi che legittimano lo scioglimento; - si prevede l’incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento.
9 B) SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE E GESTIONE DEI BENI CONFISCATI Si introduce la distinzione tra chi destina i beni confiscati (il prefetto) e chi li gestisce (l’Agenzia del Demanio): la collettività potrà, quindi, usufruire dei beni confiscati alla mafia in tempi più rapidi. Si prevede il potere sostitutivo del prefetto nell’assegnazione dei beni in caso di inerzia di altri soggetti istituzionali.
10 C) OTTIMIZZARE L’UTILIZZO DEI BENI MOBILI CONFISCATI E GARANTIRNE UNA CORRETTA AMMINISTRAZIONE Le auto sequestrate alla mafia non resteranno inutilizzate nei depositi ma potranno essere affidate alle Forze di polizia con evidenti risparmi di spesa per lo Stato. I beni mobili acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca saranno assegnati agli organi o agli enti che ne hanno avuto l’uso, altrimenti verranno distrutti. Si garantisce maggiore professionalità e trasparenza nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati con l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
11 D ) CONTRASTARE IL RACKET RESPONSABILIZZANDO GLI IMPRENDITORI OGGETTO DI ESTORSIONI Si prevede l’esclusione fino a tre anni dalla partecipazione alle procedure di appalti pubblici per l’imprenditore che non abbia denunciato un’estorsione subita.
12 E) INASPRIRE IL REGIME DEL 41 BIS E LIMITARE GLI ARRESTI DOMICILIARI Si modifica il regime del “carcere duro” (art. 41 bis) rendendo più rigoroso il trattamento penitenziario dei soggetti mafiosi. Si prevede una nuova fattispecie di reato punendo la condotta di chi agevola la comunicazione all’esterno dei detenuti sottoposti al “41 bis”. Si escludono gli arresti domiciliari per tutti i delitti di criminalità organizzata.
13 3) Il decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151 recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina” Utilizzo di altre 500 unità dell’esercito per il controllo del territorio Incremento straordinario di 30 milioni di euro per il Fondo vittime della mafia Preclusione dell’accesso al Fondo vittime della mafia e vittime criminalità organizzata per i soggetti inseriti nei contesti mafiosi
14 Fondo unico giustizia: con il D.L. 112/08 e con il D.L. 143/08 è stato creato il fondo nel quale confluiranno anche le somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati. Dette somme verranno utilizzate anche dal Ministero dell’Interno per la tutela della sicurezza pubblica. Viene separato il destino del mafioso da quello dei suoi beni: anche in caso di morte e di intestazioni fittizie sarà possibile colpire i patrimoni illeciti. Oltre agli eletti saranno colpiti anche i burocrati: nell’ipotesi di infiltrazioni mafiose negli enti locali subiranno conseguenze anche i dipendenti collusi. Le auto sequestrate alla mafia non resteranno inutilizzate nei depositi ma potranno essere affidate alle Forze di polizia con evidenti risparmi di spesa per lo Stato. Gli imprenditori avranno l’obbligo di denunciare le estorsioni subite, pena l’impossibilità di partecipare alle procedure di appalti pubblici per tre anni. IN SINTESI