L’assistenza di base L’ausilio materiale agli alunni con disabilita’ a carico dei collaboratori scolastici con la prima posizione economica (CCNL.

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L’assistenza di base L’ausilio materiale agli alunni con disabilita’ a carico dei collaboratori scolastici con la prima posizione economica (CCNL 2006/2009)

L’assistenza di base Docente: Maria Rosaria Morricone - tempi di apprendimento 20 minuti - livello di difficoltà facile - sistema competenze panoramica normativa sull’assistenza di base - sistema di valutazione n. 1 test a risposta unica

Panoramica La sessione di lavoro riguarda la storia dell’assistenza di base, dalla legge 104 del 92 che prevedeva il docente di sostegno, al CCNL 2001 che ha introdotto le funzioni aggiuntive per i collaboratori scolastici fino alla prima posizione economica per l’assistenza di base, distinta da quella specialistica, rimasta a carico degli Enti locali.

Vocabolario CCNL = Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Profilo = descrizione delle caratteristiche di un lavoro Competenze = il complesso delle attribuzioni inerenti a un ufficio o a una mansione Legge quadro = legge che stabilisce i principi fondamentali di una materia di legislazione

1 - La normativa italiana sulla assistenza scolastica agli alunni con disabilità fino alla Legge 104/92 Costituzione della Repubblica Italiana art. 3 “ …rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” Prima legge organica per la scuola RD3725 del 1859: problema analfabetismo, gli alunni con disabilità sono esclusi. Nel 1953 abbiamo scuole speciali, nel 1962 classi differenziate, nel 1971 con la legge 517 si prevedono forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con insegnanti specializzati. La rete fra persone e istituzioni con al centro l’alunno con disabilità si rende sempre più necessaria

2 - La legge 104 del 5/2/1992 art.13, comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. “ comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati".

3 - Le funzioni aggiuntive Intesa tra MIUR e le 00.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2000 - Punto 3: "Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall’art.4 dell’ipotesi di accordo ARAN - OO.SS del 28/9/2001

4 – Il passaggio degli Ata allo Stato Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili". D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".

CCNL normativo 1998/01 CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Sett. 2000 - art. 2, punto B: "L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scol.co (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola".

5 -La tabella D contratto 2001 Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001 Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche ali’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".

6 – Gli incarichi specifici L’art. 47 CCNL 2006-2009 recita infatti quanto segue: “I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.” Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività. L’attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, i criteri ed i compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso,".

7 - La prima posizione economica CCNL 2006/2009 Le posizioni economiche sono previste dall'art. 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che stabiliscono che il personale a tempo indeterminato, appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (1° e 2°) finalizzate alla valorizzazione professionale. Secondo questa previsione contrattuale è stato deciso all'inizio un contingente provinciale, in base al quale attribuire un certo numero di posizioni economiche. L'attribuzione della 1° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.

8 - Nota MIUR 3390 del 30/11/2001 e le competenze della scuola Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia prevista dall'art.13, c. 3, della L. 104/92. Il collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e la famiglia (CM 3390/2001). Il Dirigente Scolastico assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza

Casi particolari di assistenza di base Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro …)? Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili

9 - La formazione L’attribuzione delle posizioni economiche non è un automatismo stipendiale, bensì una procedura di valorizzazione delle risorse umane prevista dal CCNL 2006/2009, legata al superamento di un percorso formativo, finalizzato all’assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità: infatti l’attribuzione della 1° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati. I contenuti del corso di formazione sono finalizzati all’attuazione delle ulteriori mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni con disabilità e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso

10 – Le competenze dell’Ente locale L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam).

Le barriere architettoniche Nella scuola, deve essere previsto il servizio igienico sia per i bambini disabili, che per quelli adulti. Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla legge n.104 del 5/2/1992 - “Legge Quadro sull'handicap”-. In particolare l'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche [...] comma 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili

Riepilogo Si è dato una panoramica della storia dell’assistenza scolastica agli alunni con disabilità fino alla Legge quadro 104 del 92 che ha reso possibile il cambiamento anche dell’assistenza di base che è divisa fra la scuola (funzioni aggiuntive e 1 posizione economica ai collaboratori scolastici) e l’ente locale ( assistenza specialistica). Si è posta particolare attenzione alla nota MIUR prot.3390 del 30/11/2001

Ulteriori informazioni CCNL dal 1998 ad oggi Art 47 CCNL 29/11/2007 Art 50 CCNL 29/11/2007 1 posizione economica Legge 104/92 Nota MIUR 3390 del 30/11/2001