Composizione e Funzioni del «nuovo» Senato 1. Superamento del bicameralismo perfetto La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica non sono più.

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Transcript della presentazione:

Composizione e Funzioni del «nuovo» Senato 1

Superamento del bicameralismo perfetto La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica non sono più titolari degli stessi poteri, ma hanno composizione diversa e soprattutto funzioni in gran parte differenti 2

Rapporto di fiducia Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e motivata per appello nominale  La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.  Il Senato della Repubblica rimane estraneo al rapporto di fiducia 3

La nuova composizione del Senato/1 Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali eletti dai consigli regionali o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i propri componenti e nella misura di uno per ciascuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori; per i consiglieri l’elezione avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato Il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori fra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti: tali senatori restano in carica non a vita ma 7 anni e non possono essere nuovamente nominati Del nuovo Senato fanno anche parte gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto a vita I senatori a vita attualmente in carica permangono ad esaurimento nella carica “ad ogni effetto”, ivi compreso quello relativo all’indennità parlamentare che saranno i soli senatori a ricevere 4

La nuova composizione del Senato/2 Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha 2 La ripartizione dei seggi fra le Regioni continua ad effettuarsi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; tuttavia, è eliminato il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero La durata del mandato dei senatori – che a Costituzione attuale è di 5 anni come per i deputati – coincide con quella dell’organo dell’istituzione territoriale da cui sono stati eletti Differentemente dalla Camera dei Deputati, la quale è eletta per cinque anni e la cui durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in stato di guerra, il Senato diviene organo a rinnovo parziale e non sottoposto a scioglimento 5

Status di senatore Il Senato, che giudica sui titoli di ammissione e permanenza in carica dei suoi membri, prende atto delle cause che impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o locale I senatori, contrariamente ai deputati, rappresentano non più la Nazione ma le istituzioni territoriali; tuttavia, anche per i senatori continua a valere il divieto di mandato imperativo I senatori, differentemente dai deputati, non ricevono più un’indennità stabilita dalla legge Ai senatori rimangono concesse l’immunità e l’insindacabilità di cui all’attuale art. 68 Cost. 6

Statuto delle opposizioni Ai regolamenti parlamentari è attribuita la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari ma la disciplina dello Statuto delle opposizioni è assegnata al solo Regolamento della Camera 7

Le nuove funzioni del Senato il raccordo fra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione il concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni (da tenere distinta naturalmente dal controllo sull’operato del Governo che è funzione attribuita dal medesimo art. 55 Cost. alla sola Camera dei Deputati) la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori il concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato 8

I procedimenti legislativi/1 : Il procedimento bicamerale: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere; esso è mantenuto solo per alcune categorie di leggi tassativamente individuate Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati con un procedimento monocamerale, ferma restando la possibilità di intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo Più in particolare è possibile distinguere in: 9

I procedimenti legislativi/2 1) il procedimento monocamerale «normale»: ogni disegno di legge approvato dalla Camera è immediatamente trasmesso al Senato che entro 10 giorni può richiedere di esaminarlo su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; se ciò avviene il Senato ha poi 30 giorni di tempo per deliberare proposte di modifica su cui la Camera si pronuncia in via definitiva. I 10 e i 30 giorni relativi a tale procedura sono ridotti alla metà per i disegni di legge di cui sia deliberata l’urgenza 2) i disegni di legge di bilancio di cui all’art. 81, c. 4 Cost. seguono il procedimento monocamerale sopra descritto con la differenza però che il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica – quindi senza bisogno della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisone da parte del Senato – ed il termine per deliberare proposte di modificazioni è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera dei Deputati 10

I procedimenti legislativi/3 3) il procedimento legislativo monocamerale speciale con ruolo rinforzato del Senato :  esso è relativo alle leggi con cui lo Stato decide di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale (cd. Clausola di supremazia):  in questo caso non è necessaria la richiesta di esame da parte del Senato in quanto l’esame è disposto in modo automatico nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge da parte della Camera dei Deputati  qualora le proposte di modifica del Senato siano approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti la Camera può non conformarsi solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti 11

I procedimenti legislativi/4 4) procedimento per l’approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge : La riforma prevede che quando in caso di straordinaria necessità ed urgenza il Governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei Deputati anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: il disegno di legge seguirà dunque l’iter del procedimento bicamerale se la materia che tratta sarà fra quelle tassativamente indicate per il procedimento bicamerale, mentre sarà monocamerale in tutti gli altri casi. Nel caso di procedimento monocamerale l’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera del disegno di conversione e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre 40 giorni dalla presentazione 12

I procedimenti legislativi/5 5) L’istituto del voto a data certa: il Governo può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare entro 5 giorni dalla richiesta che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei Deputati entro il termine di 70 giorni dalla deliberazione: in tali casi sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato che divengono così pari a 5 giorni per disporre di esaminare il progetto di legge e di 15 giorni per la relativa deliberazione; la procedura del “voto a data certa” è esclusa per alcune categorie di leggi 13

I procedimenti legislativi/6 6) Ferma restando la facoltà per ciascun senatore di presentare disegni di legge e fermo restando che i disegni di legge cui si applica il procedimento monocamerale dovranno comunque essere presentati alla Camera dei Deputati, il Senato può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti richiedere alla Camera dei Deputati di procedere all’esame di un disegno di legge: la Camera procede all’esame e si pronuncia entro il termine di 6 mesi dalla data della deliberazione del Senato 14

I provvedimenti legislativi/7 7) Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera e del Senato possono essere sottoposte prima della loro promulgazione al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale ove almeno un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera presenti entro 10 giorni dall’approvazione della legge un ricorso motivato

I provvedimenti legislativi/8 Nell’eventualità che insorgano questioni di competenza legislativa fra le due Camere sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti è prevista l’intesa fra i Presidenti delle due Camere 16

Le Commissioni in sede legislativa Il principio secondo cui le Commissioni in sede legislativa devono essere composte in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari è riferito ora soltanto a quelle della Camera dei Deputati ma non più a quelle del Senato 17

Funzioni non più riconosciute al Senato Spetta alla sola Camera dei Deputati la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari ai sensi dell’art. 78 Cost. Con riferimento alla legge di amnistia e indulto di cui all’art. 79 Cost., essa è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei Deputati in ogni suo articolo e nella votazione finale Spetta alla sola Camera dei Deputati l’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all’art. 80 Cost. (anche se al Senato è conferita nel caso di trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea una competenza paritaria con la Camera per l’esame dei relativi disegni di legge) La Camera dei Deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti però le autonomie territoriali; solo per la Camera dei Deputati è previsto che la commissione di inchiesta sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari Compete alla sola Camera dei Deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi da questi nell’esercizio delle loro funzioni 18

Il parere del Senato nel procedimento di attivazione del potere sostitutivo ex art. 120 Cost. Premesso che l’art. 120 Cost. prevede un potere governativo sostitutivo nei confronti degli organi regionali e locali nel caso di o mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, o pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, nel procedimento di attivazione di tale potere sostitutivo si inserisce il parere preventivo del Senato che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di motivata urgenza 19

Lo scioglimento del Consiglio regionale di cui all’art. 126 Cost. e il previo parere del Senato L’art. 126 Cost. attuale prevede che quando il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge e in generale per ragioni di sicurezza nazionale il Presidente della Repubblica con decreto motivato dispone lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, previo parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali: La riforma introduce invece il previo parere del Senato. 20

Composizione della Corte costituzionale La Corte costituzionale è composta da 15 giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica 21