“Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women.

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Transcript della presentazione:

“Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields.” Preamble, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

CEDAW(OHCHR) Committee on the Elimination of Discrimination against Women CSW(EcoSoc) Commission on the Status of Women DAW(UN Women) Division for the Advancement of Women INSTRAW(UN Women) International Research and Training Institute for the Advancement of Women OSAGI(UN Women) Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women UNIFEM(UN Women) United Nations Development Fund for Women IWRAW (NGO) International Women's Rights Action Watch

“The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – ratified by or acceded to by 186 States, but unfortunately only signed by the United States (in 1980 under your administration, President Carter) – is a legally binding roadmap to transform gender relations within States, communities and families.” Ms. Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Carter Center, Atlanta, 4 April Stati parte del trattato Protocollo opzionale Comitato Bill of rights e agenda per l’eguaglianza Obblighi per gli Stati parte Reproductive rights e family planning Stereotipi, costumi e norme sociali discriminatorie

 Art 17 - “(…) consisting of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.”  Art 18 - “States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention.”  Art 20 - “The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.”

 Art 28 - “2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.”  Article 29 - “Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. “1. All provisions of the Convention not in accordance with the provisions of the Islamic sharia and legislation in force in the Sultanate of Oman; 2. Article 9, paragraph 2, which provides that States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children; 3. Article 15, paragraph 4, which provides that States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile;” Riserve presentate dal Sultanato dell’Oman

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) Diritti della donna in Italia Ordinamento giuridico e uguaglianza di genere (artt. 35 e 37 Cost.) Ambito internazionale: 2007 anno europeo delle pari opportunità per tutti (diritti, rappresentanza, riconoscimento e rispetto)

o 2006 Gruppo di Lavoro Politiche di genere o 2009 Piattaforma “Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW” (in occasione del 30 anniversario della CEDAW o Il rapporto punta ad essere un importante mezzo di controinformazione offerto alla società civile a testimonianza delle principali sfide affrontate dalle donne in Italia nella lotta per l’autodeterminazione e per il godimento dei diritti fondamentali o Il documento contiene le problematiche principali identificate dalle autrici che quotidianamente lavorano, fanno volontariato e ricerca per promuovere i diritti delle donne e sviluppare pratiche a garanzia delle pari opportunità e ha raccolto l’adesione di oltre 120 organizzazioni civili, nazionali e locali o Il rapporto ombra è stato presentato direttamente al comitato CEDAW delle Nazioni Unite a New York

Claudia Signoretti «Quando, leggendo nel dicembre 2009 il VI Rapporto periodico presentato dall'Italia sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Convenzione CEDAW, ci siamo rese conto che non rispecchiava quello che avremmo voluto leggere noi donne. Abbiamo capito che serviva un Rapporto Ombra che evidenziasse le mancanze nella promozione dei diritti delle donne nel nostro Paese, e indicasse le aree in cui era necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni ». Simona Lanzoni : «Lo scollamento tra la vita reale delle donne e quella che emergeva dal rapporto ufficiale (tra l'altro scritto solo in inglese e quindi poco fruibile dall'italiano medio, per di più pubblicato solo sul sito della Nazioni Unite) diceva chiaramente che la società civile doveva intervenire, che serviva uno strumento che permettesse - dal punto di vista giuridico e non solo - di capire cosa sono le discriminazioni di genere e quali sono le conseguenze pesantissime che paghiamo ogni giorno noi donne, spesso anche inconsapevolmente, altrimenti con rassegnazione ». Barbara Spinelli «Era un'idea che avevo in testa già dal 2006, ma si trattava di un lavoro immane di raccolta e analisi di dati; l'incontro con la Piattaforma e l'impegno costante, gratuito e generoso di tutte noi lo ha reso possibile, e dimostra che le donne conoscono i loro diritti e vogliono che lo Stato agisca in conformità alle sue obbligazioni internazionali. Il nostro Rapporto Ombra vuole essere uno strumento di liberazione : solo se si è informate, sia sui nostri diritti sia sulle mancanze dello Stato nel rispettarli, si può lottare per vederli riconosciuti. Molte donne, anche impegnate politicamente, quando parlano di questioni relative alle donne, di discriminazione sul lavoro o di violenza, fanno fatica a declinare i fatti in termini di violazione dei diritti fondamentali delle donne».

 Azione affermativa (Sentenza Corte Cost. 109/93)  Codice Pari Opportunità tra Uomo e Donna (D. Lgs. 198/2006) – attuazione Direttiva 2006/54/CE

o La nozione di discriminazione basata sui sesso prevista dalla legislazione italiana (art. 1 D.Lgs. 198/2006) e` riduttiva rispetto a quella di cui all’art.1 CEDAW o Il divieto di discriminazione basato sul sesso non trova in Italia tutela giurisdizionale in molti campi della vita sociale o La legge esclude dalla tutela le donne lesbiche e transessuali o Raccomandazioni: una definizione generale in una legge nazionale di rango costituzionale di discriminazione basata sul genere e di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, l’estensione della tutela giurisdizionale alle discriminazioni, l’estensione della tutela penale (legge Mancino) delle condotte commesse per motivi di odio di genere o basato sull’orientamento sessuale

 Legislazione contro la mutilazione genitale femminile (Legge “Consolo” 7/2006)  Fondi per diritti e pari opportunità (decreto legge 223/ Finanziaria 2007&2008)  Accesso a beni e servizi (d. lgs. 196/2007)

o Scarsa diffusione della convenzione o Mancanza di traduzione ufficiale del rapporto e poca sensibilizzazione al tema o Inesistenza di strutture nazionali per assicurare una piena e uniforme attuazione della Convenzione, insufficiente coinvolgimento del Parlamento e delle Assemblee Legislative regionali o Inadeguatezza del sistema di tutela antidiscriminatoria, del sistema di monitoraggio e delle misure sanzionatorie previste dal CPO, assenza di un approccio di genere nella disciplina sulla condizione giuridica degli stranieri (es. ordinanze anti velo) o Raccomandazioni: risorse economiche per la traduzione e la sponsorizzazione, consultazione periodica con ONG, revisione del CPO per rendere più sistematica e lineare la disciplina antidiscriminatoria, eliminazione delle norme che discriminano le donne migranti

 Legge 246/2005 art. 6  ONG: Commissione Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna; Comitato Nazionale per l’implementazione dei principi di pari trattamento e p.o. tra uomo e donna in ambito lavorativo; Comitato per le Donne Imprenditrici  Diritto del lavoro: CNPO e Consigliera di Parità  Violenza sessuale e stalking

Fonte ISTAT 2007

o Necessità di ridefinire i ruoli delle varie istituzioni che si occupano della parità o Assenza di un portafoglio proprio del Ministero delle Pari Opportunità con la conseguente dipendenza dal potere esecutivo o Assenza di un organismo indipendente di monitoraggio e tutela dei diritti umani o Raccomandazioni: razionalizzazione delle competenze in materia di Pari Opportunità, previsione di sistemi di monitoraggio dei progetti sviluppati o finanziati dai vari organismi di pari opportunità, istituzione di un organismo incaricato del monitoraggio sulla promozione e protezione dei diritti delle donne, incluso nell’istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani

 Responsabilità sociale d’impresa  ONDa e il “bollino rosa”  Scuola

o Rappresentazione stereotipata della donna nel dibattito politico, nei mass media, nell’informazione e assenza di una volontà politica di agire per eliminarli o Scarsa presenza di donne in politica, in economia e in posizione di leadership o Assenza di programmi didattici volti all’educazione di genere o Le donne straniere rom e sinte non sono rappresentate o Raccomandazioni: elaborare strategie e misure specifiche per contrastare la rappresentazione stereotipata ed eccessivamente sessualizzata delle donne e delle bambine nei mass media, promuovere a livello nazionale programmi didattici rispettivi dell’educazione di genere, elaborare linee guida per la promozione della diversità e per una comunicazione di genere e favorirne la piu` ampia diffusione

 Disegno di legge 1079 “Misure contro la prostituzione”  Consiglio della Convenzione Europea per la lotta contro il traffico di esseri umani

o Mancata diffusione di stati statistici e sensibilizzazione al fenomeno della tratta e della prostituzione o Assenza di un piano nazionale antitratta e di un’adeguata tutela delle vittime di tratta. La protezione delle vittime è resa ancora più difficile dalle modifiche introdotte dal “pacchetto sicurezza” o Inadeguatezza delle misure di integrazione sociale per le vittime che scelgono il percorso sociale di protezione e numero insufficiente di case rifugio o Incapacità di distinguere tra prostituzione volontaria e sfruttamento della prostituzione e inadeguatezza dei testi legislativi o Raccomandazioni: assicurare un’adeguata protezione alle vittime, in particolar modo alle minorenni, aumentare i fondi e il numero delle strutture di accoglienza, uniformare la competenza per i reati di tratta, di traffico e di prostituzione e coordinare e uniformare gli orientamenti giurisprudenziali in materia, chiarire se effettivamente l’attività di prostituzione abituale costituisca una attività di lavoro autonomo, migliorare la collaborazione con enti locali e ONG

 Sbilanciamento di genere nelle cariche elettive – dati  Partecipazione politica delle donne e loro rapporto con la politica – dati + tabella slide seguente  “Donne, politica e istituzioni”

o Grave sottorappresentanza delle donne nella vita pubblica, nella pubblica amministrazione e nelle professioni maschili e nessuna campagna di sensibilizzazione sull’importanza della partecipazione delle donne o Mancata attuazione dell’art.51 della Costituzione o Raccomandazioni: promuovere un maggiore accesso delle donne alle cariche politiche, nella pubblica amministrazione e alle professioni maschile, previsione di sanzioni per i partiti che non rispettino un equilibrio di genere nelle candidadure, modifiche legge elettorale nazionale e regionali, raccogliere sistematicamente informazioni statistiche al fine di migliorare le azioni volte alla promozione delle donne nella vita professionale

o Il rapporto governativo non include informazioni sull’articolo 8 o Le donne rappresentano solo il 16% dei funzionari diplomatici o Raccomandazioni: adozione di misure temporanee speciali per assicurare un’effettiva implementazione delle obbligazioni derivanti dall’art. 8 CEDAW, e per evitare un ulteriore calo delle presenze femminili nella rappresentanza diplomatica, Organizzazione di corsi per promuovere il superamento di una cultura di prevenzione e pregiudizi rispetto alle donne diplomatiche e dirigenti

 Legge 91/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”  Art Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.  Art La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

o Discriminazione indiretta delle donne straniere nell’acquisizione della cittadinanza o Cittadinanza per matrimonio e rischio di rivittimizzazione delle donne straniere vittime di violenza domestica o Cittadinanza per residenza: la legge crea un meccanismo che favorisce la dipendenza della donna da figure maschili (es: requisito del reddito) o Raccomandazioni: adozione di politiche atte a promuovere l’esercizio pieno e autonomo del diritto di cittadinanza per le donne straniere, svincolandole dalla situazione di dipendenza legale rispetto ai propri coniugi in cui si trovano con l’attuale legislazione

o Pari iscrizioni ragazzi-ragazze o Principio della “co-educazione” o Sorpasso femminile(eccezione facoltà scientifiche)

LA “RIFORMA GELMINI” 234 DISCRIMINA LE DONNE Viene meno la “garanzia” del tempo pieno per le madri (articolo 11 e 13 CEDAW). Peggiora il divario di genere nel diritto all’istruzione e alla ricerca L’ingresso dei privati nei C.d.A. degli Atenei mette a rischio i fondi per i progetti di genere Rende più difficile l’apprendimento per bambini migranti e disabili Il governo ha completamente disatteso le raccomandazioni n.35 e 36/2005 del Comitato CEDAW.

 Di modificare la Riforma Gelmini prevedendo lo stanziamento di risorse economiche adeguate perché possa essere garantito a tutte/i, (cittadine, straniere, Rom, Sinte, disabili) il diritto concreto a una istruzione pubblica, gratuita e di qualità.  Di promuovere ricerche, in un’ottica di genere, che raccolgano dati inerenti alle scelte dei percorsi educativi da parte della popolazione femminile in età scolare e universitaria, con un’attenzione particolare alle discriminazioni subite, e agli ostacoli incontrati dalle ragazze di seconda generazione, migranti e disabili.

 Codice delle pari opportunità – rapporti economici (Libro III) artt  Percentuale di donne impiegate e divario nord-sud  Discriminazioni sulla maternità (Legge 53/2000)  Fenomeno delle dimissioni in bianco  Lavoro in nero (“Donne Sommerse”)  Discriminazione su base retributiva per genere sessuale (Bollino Rosa S.O.N.O.)

1.sottorappresentazione delle donne nelle mansioni di rilievo; 2.maggiore presenza delle donne nei settori sottopagati e nel part-time; 3.significativo divario salariale tra uomini e donne, 4.mancanza di attuazione del principio di parità salariale per uguali mansioni e carichi di lavoro: 5. congedo di paternità previsto dalla legge 53/2000 richiesto da pochi uomini. Il Comitato CEDAW nella Raccomandazione 29/2005 evidenziava 5 problematiche principali:

 Che il disegno di legge n. S2482/2010 sulle quote rosa nei C.d.A. venga modificato ai sensi dell’art. 4, prevedendo l’introduzione immediata dell’obbligatorietà delle quote nella misura minima del 30% per arrivare al 50% nel  Di avviare un serio intervento per l’ampliamento dell’attività dell’ispettorato del lavoro relativamente al lavoro sommerso e all’improprio utilizzo dei contratti “atipici”.  Di rifinanziare e rendere permanente la sperimentazione del “Bollino Rosa” rivolto alle aziende.  Di ripristinare la norma introdotta dal precedente Governo Prodi che impediva, con la semplice introduzione di una numerazione progressiva delle dimissioni, il perpetuarsi del fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce lavoratrici in attesa.

 Nessuna strategia globale per far fronte alla discriminazione di genere nel mondo del lavoro;  Il Piano Italia non è un piano, ma un programma di intenti irrealizzabili;  Il Piano mediante la previsione di politiche incentrate sul ruolo della donna in famiglia contribuisce al rafforzamento degli stereotipi tradizionali (art. 11 e 13)  Raccomandazioni n° 29 e 30 del Comitato; Di modificare il Piano Italia 2020, rendendolo attuabile attraverso la previsione di fondi specifici per finanziare ogni azione.

 Federalismo sanitario  Accordo Stato-Regioni 23 marzo 2005  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2002 – LEA  Commissione Salute delle Donne e profili di figure a rischio

 Insufficienti investimenti sulla medicina di genere  Insufficienti politiche di prevenzione  Assenza di strategie a lungo termine  Disuguale accesso ai servizi sanitari  Nessuna garanzia di libero accesso alla salute sessuale e riproduttiva  Procreazione assistita  Inadeguata protezione della salute delle donne in gravidanza e dopo il parto  Tossicodipendenza  Stato di salute delle detenute

 Di fornire sistematicamente dati disaggregati per sesso ed età.  Di organizzare una capillare diffusione di nuovi corsi di Educazione sessuale rivolti alla informazione e alla formazione dei giovani per quanto concerne l’identità sessuale, i ruoli di genere, la relazione, i sentimenti, la prevenzione e la salute fisica e psichica.  Di assicurare controlli periodici sull'adeguata assistenza sanitaria nelle cliniche private.  Che il legislatore adegui la normativa ai principi sanciti dalla CEDU.  Di assicurare un percorso di salute preferenziale per la prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico dei problemi di salute delle donne ristrette.

 Welfare decentralizzato  Rapporto di Monitoraggio sulle Politiche Sociali 2006  Centro di Counselling  Madri in prigione

 Il decentramento genera un diseguale trattamento tra donne nelle diverse Regioni  Pensioni  Esclusione sociale e povertà delle famiglie  Politiche di promozione dell’imprenditoria femminile  Accesso al sistema creditizio formale  Partecipazione delle donne alla vita culturale  Partecipazione delle donne agli sport

 L’elaborazione di una strategia politica ed un coordinamento nazionale armonico che non accentui le discrepanze esistenti tra le Regioni del nord e quelle del sud e permetta di assicurare equipollenti politiche per il welfare, servizi e attività, in ogni Regione.  La realizzazione di riforme del sistema previdenziale che tengano conto della specificità di genere, ad esempio tenendo conto nella contabilizzazione della pensione gli anni dedicati allo studio, alla maternità, alla cura degli anziani.  L’elaborazione di misure correttive della iniqua distribuzione della pensione che possano calmierare la differenza dei contributi versati tra uomini e donne tenendo conto del lavoro di cura che è quasi prettamente a carico della sfera femminile, e tenendo conto delle discriminazioni e le difficoltà che le donne vivono nel mondo del lavoro, in particolare rispetto alla questione della conciliazione familiare.  Che sia rispettato il decreto legge 78/2010, destinando le risorse derivanti dai risparmi ottenuti dall’innalzamento dell’età pensionabile femminile nella pubblica amministrazione, a interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolari attenzione, alla non autosufficienza, e alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare delle donne di tutte le età.

 Doppio cognome per i bambini – sentenza 23934/2008 Cassazione + Carta Diritti Fondamentali UE art. 21  Convivenza – da concubinato a prassi dignitosa (ma artt. 29 e 30 c.1 Cost.)  Adozione da parte dei single (ma art. 6 legge 184/1983, tentato emendamento)  Affidamento figli Legge 54/2006

 Discriminazione delle migranti irregolari nel diritto a contrarre matrimonio  Matrimonio celebrato con rito Rom  Discriminazione delle madri lesbiche  Scioglimento del matrimonio e lunghezza dell’iter  Femminicidio  Potestà genitoriale  Addebito della separazione e mancato riconoscimento della violenza familiare

 Di garantire il diritto al matrimonio anche per le straniere irregolarmente presenti sul territorio italiano.  Di garantire il riconoscimento della validità legale del matrimonio celebrato con rito rom.  Di riformare il diritto di famiglia, accelerando l’iter per lo scioglimento del matrimonio.  Di prevedere misure di protezione della donna più efficaci in fase di separazione e divorzio.  Di prevedere accordi specifici con i Paesi stranieri di origine dei principali flussi migratori, al fine di agevolare la concreta possibilità di esercizio della potestà genitoriale a seguito dello scioglimento del matrimonio in maniera paritaria e non discriminatoria nei confronti della donna.

 Manca una sezione dedicata alla Raccomandazione 19 nel Rapporto italiano.  Assenza di una definizione legislativa di violenza di genere e conseguente assenza di una strategia globale per combattere tutte le forme di violenza maschile contro le donne.  Sensibilizzazione: nessuna lotta culturale agli stereotipi sottesi alla violenza di genere.  Assenza di dati statistici.  Prevenzione della violenza di genere.  Nessuna misura di protezione sociale per le vittime di violenza.

 Di introdurre una definizione di violenza di genere conforme agli standard internazionali.  Di adottare un piano nazionale per la prevenzione e il contrasto ai matrimoni forzati, previa consultazione delle esperte indipendenti in materia di violenza di genere e immigrazione, dell’associazionismo femminile e femminista e dei centri antiviolenza che già hanno preso in carico situazioni di vittime di matrimoni forzati.  Di rivedere la disciplina civilistica e penalistica in materia di prevenzione della violenza di genere, attuando un coordinamento tra le varie norme, non senza la consultazione di associazioni di donne e giuriste esperte in violenza di genere.

 Difficoltà applicazione tutela anti- discriminatoria in maniera uniforme a livello enti locali  Fondi insufficienti al Ministero delle Pari Opportunità  Promuovere la Convenzione nella sua qualità di strumento giuridico vincolante  Necessità di un maggiore coinvolgimento delle NGO nella formazione dei processi decisionali  Uso improprio dei provvedimenti temporanei (art. 4)  Altre obbligazioni internazionali per l’Italia (Millenium Goals, Beijing Declaration, altri trattati da ratificare)