Proposizione e coltivazione dell'azione civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni. PM minorile, PM ordinario e difensore. Avv. Giuliana Astarita
Il Tribunale per i Minorenni e l’interesse del minore Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti, New York, il 20 novembre 1989 . Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione R.D. n. 1404/34, Legge N. 835/35.
Competenza civile T.M. Procedimenti di volontaria giurisdizione Procedimenti di adottabilità e adozione Procedimenti civili contenziosi
Minore e processo Parte sostanziale Parte processuale in senso sostanziale Parte processuale in senso formale
Le fonti sovranazionali Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176: Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77); Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Strasburgo 12 dicembre 2007, ove è trasfusa la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000); Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009; Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
secondo la giurisprudenza…. La qualità di parte in capo al minore, sia in senso sostanziale che in senso sostanzial processuale è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con riferimento alle seguenti procedure: 1) procedura di cui all’art. 250, comma 4, c.c. 2) procedure di cui all’art. 336 c.c. Corte Costituzionale, 30 gennaio 2002, n.1 Corte Costituzionale, 12 giugno 2009, n. 179 Corte Costituzionale, 11 marzo 2011, n. 83
La qualità di parte in capo al minore, sia in senso sostanziale che in senso sostanzial processuale è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con riferimento alle seguenti procedure: 1) Procedura di cui all’art. 250, comma 4, c.c. 2) Procedura di adottabilità. Corte di Cassazione, sentenza n. 7281/ 2010 Corte di Cassazione sentenza n. 5884/2012,
sintesi In ordine alla posizione processuale del minore si può dunque dire che: deve essere sempre garantito, quindi anche in ambito processuale, il superiore interesse del minore; per le questioni che lo riguardano, il minore è sempre parte sostanziale ma gli deve essere garantita anche la posizione di parte processuale, sebbene privo della capacità di agire. Il minore dunque deve essere sostituito in sede processuale da un sostituto (parte processuale formale); il rappresentante può essere il genitore, i genitori, il tutore, in caso di conflitto tra genitori e tutore, un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; la rappresentanza deve esistere sin dall’inizio. L’omessa nomina del curatore allorché ne concorrano le condizioni comporta la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio.
Procedimento di adottabilità L’adozione è il particolare istituto giuridico che permette a un minore, dichiarato in stato di abbandono, di entrare a far parte di un nuovo nucleo familiare e di assumere la qualifica di figlio dei coniugi adottanti. Legge 4 maggio 1983, n.184 – procedura bifasica (fase istruttoria camerale e opposizione contenziosa) Legge 28 marzo 2001, n.149 – procedimento contenzioso ad iniziativa pubblica.
Le tappe a) segnalazione stato di abbandono alla Procura Minorile; b) il PM minori assume le necessarie informazioni e rassegna ricorso al TM perché sia dichiarato adottabile il minore che risulti in una situazione di abbandono; c) il presidente TM o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso procede alla immediata apertura del procedimento per la verifica dello stato di abbandono, avvertendo i genitori o i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto con il minore rapporti significativi ed invitandoli a nominare un difensore; d) i genitori e i parenti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal TM, presentare istanze anche istruttorie, estrarre copie etc.; e) il TM può sempre disporre nel corso della procedura la sospensione della responsabilità genitoriale e nominare un tutore (art. comma 3 e 5); f) a conclusione degli accertamenti, ove risulti la situazione di abbandono, il TM con sentenza resa in Camera di Consiglio dichiara lo stato di adottabilità, sentito il PM, il rappresentante dell’istituto ove eventualmente è collocato il minore o le persone alle quali è eventualmente affidato;devono essere sentiti il tutore, ove nominato, e il minore che ha compiuto 12 anni o di età anche inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento (art. 15);
g) qualora il TM ritenga che non sussistano elementi per dichiarare lo stato di adottabilità, pronuncerà sentenza di archiviazione della procedura con notifica alle parti della sentenza come sopra; h) avverso la sentenza del TM è ammesso ricorso in Corte di Appello entro 30 gg dalla notifica d’ufficio, come sopra, o, se tutte le parti sono d’accordo, ricorso immediato per cassazione per violazione di legge; i) avverso la sentenza della Corte di Appello, è ammesso ricorso in cassazione entro 30 gg dalla notifica della sentenza per i motivi di cui ai numeri 3, 4, 5 del comma 1, dell’art. 336 cpc (art. 17, comma 2); j) la sentenza definitiva è trascritta in apposito registro conservato presso la cancelleria del TM; k) divenuto definitivo lo stato di adottabilità del minore, il TM nomina un tutore qualora non l’abbia nominato prima e adotta ogni altro provvedimento opportuno nell’interesse del minore (art. 19); l) lo stato di adottabilità cessa con la maggiore età dell’interessato (art.20) o con la dichiarazione di revoca che il tribunale dovesse pronunciare in camera di consiglio d’ufficio, su istanza del PM, dei genitori, del tutore ove siano venute meno le condizioni di abbandono successivamente alla sentenza e sempre che non ci sia in corso un affidamento preadottivo.
Il curatore speciale del minore nel procedimento di adottabilità Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità il difensore è nominato dal rappresentante del minore, tutore o curatore, a seconda del caso concreto; è infatti al rappresentante del minore che compete la scelta della nomina dell’avvocato per la difesa tecnica (Cass. 14 giugno 2010, n. 14216; Cass. 17 febbraio 2010, n. 3804; Cass. 22 gennaio 2010, n. 1107) in ordine agli effetti conseguenti alla mancata nomina, ci sono due orientamenti: alla ritardata costituzione del difensore del minore ovvero alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali non può conseguire l’automatica dichiarazione della nullità dell’intero procedimento (Cass., ord., 4 giugno 2013, n. 14104; Cass., 19 luglio 2010, n. 16870) alla ritardata costituzione del difensore del minore ovvero alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali consegue l’automatica dichiarazione della nullità dell’intero procedimento (Cass. 8 maggio 2009, n. 10594; Cass. 4 maggio 2009, n. 10228; Cass. 16 settembre 2002, n. 13507; Cass. 6 agosto 2001, n. 10822).
Responsabilità genitoriale: decadenza e limitazioni La responsabilità genitoriale è un ufficio privato costituito da un insieme di doveri e poteri di contenuto personale e patrimoniale che l’ordinamento attribuisce al genitore da esercitare nell’esclusivo interesse del figlio. Il genitore ha diritto ad esercitare l’ufficio senza ingerenze a meno che non siano necessari interventi per la tutela del superiore interesse del minore (art. 316 c.c. rubricato Responsabilità genitoriale come riscritto dall’art. 39 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Gli articoli 330 e 333 c.c. disciplinano, rispettivamente, la decadenza della responsabilità genitoriale e i provvedimenti che limitano l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli. La ratio degli artt. 330 e 333 c.c. va ricercata non già in una spiacevole quanto, a volte, inspiegabile intromissione del giudice (minorile) nell’ambito dei rapporti familiari intercorrenti tra il minore e i soggetti che su di lui esercitano la responsabilità genitoriale, quanto piuttosto in una fondamentale rete di supporto e di tutela nei confronti del minore, in presenza di situazioni che per quest’ultimo siano «pregiudizievoli» (art. 333 c.c., per quanto riguarda la limitazione della responsabilità) o di «grave pregiudizio» (art. 330 c.c., per quanto riguarda la decadenza).
elementi costitutivi comuni soggetti “attivi” sono i genitori del minore soggetti “passivi” sono i figli minori pregiudizio nei confronti del minore allontanamento quale giudice? Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore
Il giudice competente Fin dalla prima versione dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza è affidata al Tribunale per i minorenni. A seguito della l. n. 219/2012, l’art. 38 comma 1 disp. att. c.c. prevede che, limitatamente ai procedimenti di cui all’art. 333 c.c., «resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario». L’art. 38, primo comma, disp. att. c.c. (come modificato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 219/2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale per i minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinando un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se pensa il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (Cass. civ., sez. VI-1, 26 gennaio 2015, ord. n. 1349). Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall’art. 3 della l. n. 219/2012, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza (Cass. civ., sez. VI-1, 12 febbraio 2015, ord., n. 2833; così anche Cass. civ., sez. VI-1, 14 ottobre 2014, ord., n. 21633; tale principio, inoltre, come si vedrà immediatamente di seguito, è applicabile anche alla competenza per territorio, come ha stabilito Cass. civ., sez. VI-1, 19 luglio 2013, ord., n. 17746)
Il procedimento Ai sensi dell’art. 336 c.c., legittimati a richiedere i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c. sono l’altro genitore, i parenti del minore oppure il pubblico ministero. Nel caso in cui si richieda al Tribunale di revocare precedenti deliberazioni, legittimato attivo al ricorso è anche il genitore dichiarato decaduto o limitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Ricevuto il ricorso, il Tribunale per i minorenni svolge l’attività istruttoria: acquisendo le informazioni sulla situazione di presunto pregiudizio a danno del minore, avvalendosi dei Servizi sociali territoriali; acquisendo il parere del pubblico ministero; ascoltando in udienza il genitore nei confronti dei quali sono stati richiesti i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c..; ascoltando anche il minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche il minore infradodicenne ove questo sia capace di discernimento.
ascolto del minore L’ascolto del minore, ai sensi dell’art. 336-bis c.c., deve essere effettuato dal presidente del Tribunale o da un giudice da quest’ultimo delegato. È possibile rinunciare all’ascolto del minore solamente quando tale attività sia in contrasto con il suo interesse, o quando sia manifestamente superflua. In ogni caso, il giudice deve dare atto del mancato ascolto con un provvedimento motivato (art. 336-bis comma 1 c.c.). L’ascolto deve essere condotto dal giudice, il quale può avvalersi di esperti o di altri ausiliari. Se autorizzati dal giudice, possono partecipare all’udienza i genitori (anche qualora siano parti in causa), il pubblico ministero, i difensori delle parti, il curatore del minore se già nominato (art. 336-bis comma 2 c.c.). Tali soggetti possono proporre al presidente o al giudice da lui delegato, prima dell’adempimento, argomenti e temi di approfondimento.
ascolto del minore Colui che conduce l’ascolto del minore deve preventivamente informarlo circa la natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. L’incontro deve essere videoregistrato; in alternativa, deve essere redatto un processo verbale all’interno del quale è descritto il contegno del minore (art. 336-bis comma 3 c.c.). Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile (art. 38 bis disp. att. c.c. come introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013).
Il curatore speciale nei procedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale Non è prevista legislativamente la nomina di un curatore speciale in favore del figlio minore che risulti coinvolto nelle procedure in questione; la mancanza di una previsione legislativa che tipizzi la nomina di un curatore speciale per il minore nei procedimenti de potestate ha costituito l’oggetto di una questione di legittimità costituzionale della relativa normativa, che tuttavia è stata dichiarata inammissibile per carenza di rilevanza e contraddittorietà di motivazione da parte della Consulta (C. cost., ord. 22 novembre 2000 n. 528). Si ritiene che trovino applicazione le norme generali in tema di rappresentanza del soggetto minorenne, così come le norme di cui agli artt. 78 e 79 c.p.c. in tema di nomina del curatore speciale in favore del minore allorché sia accertata in concreto la presenza di una situazione di conflitto di interessi tra il figlio ed entrambi i genitori. Se il procedimento è promosso nei confronti di uno soltanto dei genitori, il minore sarà rappresentato dall’altro genitore, allorché rispetto allo stesso si possa ritenere non sussistente una conflittualità.
segue… Se invece il procedimento è promosso nei confronti di entrambi i genitori, risultando sussistente il conflitto di interessi nei confronti del figlio, l’Autorità Giudiziaria potrà provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore di quest’ultimo, affinché lo stesso sia rappresentato nel giudizio in questione (ex multis, Trib. per i Minorenni di Milano, decr. 14 febbraio 2012, inedito). La nomina del curatore speciale in favore del figlio minorenne, nell’ambito dei procedimenti de potestate, ne valorizza il ruolo di parte sostanziale, allorché sussista conflitto di interessi con i genitori o il genitore superstite che ne avrebbe la rappresentanza secondo le regole generali, e consente di realizzare appieno la tutela del diritto di difesa (Cass., 5 marzo 2014 n. 5097).
I provvedimenti temporanei prima di giungere all’adozione dei provvedimenti di cui agli art. 330 e 333 c.c., nei casi di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (art. 336 comma 3 c.c.); tutti i provvedimenti di cui si è detto, adottati dal Tribunale per i minorenni, sono immediatamente esecutivi (ai sensi dell’art. 38 comma 3 disp. att. c.c.); tuttavia, il giudice può stabilire diversamente; è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti suddetti davanti alla sezione di corte d’appello per i minorenni.
Reintegrazione della responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.) Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Anche se il dato letterale pare suggerire che residui, in capo al giudice, una ampia discrezionalità («… può reintegrare…»), si può ritenere che, qualora sussistano i requisiti richiesti, egli non possa far altro che pronunciare la reintegrazione. Per far luogo a quanto previsto dall’art. 332 c.c. si parla di requisiti, al plurale, proprio perché non solo devono essere cessate le ragioni che avevano condotto il giudice a pronunciare la decadenza ex art. 330 c.c., ma deve anche essere escluso ogni pericolo di pregiudizio nei confronti del minore.
prospettive di riforma durante la seduta del 27 gennaio 2016 della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede referente,è stato approvato l’emendamento 1.25 a firma dell’On.le Donatella FERRANTI in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti>> Grazie per l’attenzione