“Regolamentazione della gestione potenzialmente pericolosa del cane”

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Transcript della presentazione:

“Regolamentazione della gestione potenzialmente pericolosa del cane” Proposta di legge regionale toscana Firenze 4 giugno 2004 Dr Angelo Gazzano Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria Università di Pisa

Unità Funzionale Igiene Urbana Veterinaria Azienda Sanitaria 10 FI Gestione dell’anagrafe canina regionale Gestione della profilassi della rabbia Gestione del canile municipale di Firenze e del canile sanitario di Pratolino Promozione di interventi di educazione sanitaria Vigilanza sulle strutture pubbliche e private per il ricovero di animali d’affezione Sperimentazione di terapie assistite con animali

Medicina Veterinaria di Pisa Facoltà Medicina Veterinaria di Pisa Scuola di Specializzazione in “Patologia e clinica degli animali d’affezione” - (Direttore Prof. Giovanni Cardini). Master Universitario di 2° livello in “Medicina comportamentale degli animali d’affezione” - (Direttore Prof. Claudio Sighieri). Centro di ricerca sul comportamento degli animali d’affezione del Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria. Corso di laurea in: “Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila”, di prossima attivazione.

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva Promozione di studi e ricerche nei vari campi della medicina e della biologia Elaborazione di linee guida per la tutela della salute umana ed animale Promozione e realizzazione di iniziative culturali, divulgative, formative ed educative Pubblicazione di libri e riviste utili alla divulgazione scientifica ed educativa inerente la tutela della salute umana ed animale ed il corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente.

Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali Consiglio direttivo Presidente onorario: Ettore Tibaldi Presidente: Angelo Gazzano Vicepresidente: Elena Severi Segretario: Lorella Notari Consigliere: Monica Antoni Consigliere: Barbara Gallicchio Perseguire lo sviluppo della conoscenza della etologia applicata e del benessere animale allo scopo di migliorare la relazione tra l’uomo e gli animali. Promuovere lo scambio culturale tra i soci (medici veterinari, educatori cinofili, allevatori, proprietari di animali).

I motivi alla base della proposta di legge L’importanza per l’essere umano della relazione con gli animali e con il cane in particolare. Gazzano, Sighieri et al., 2002.

I motivi alla base della proposta di legge La necessità di tutelare la relazione con il cane che dura da millenni. I cani sono stati indispensabili per la nostra vita per molti, lunghissimi anni; hanno permesso all’uomo preistorico di cacciare con successo, quando dalla buona riuscita della caccia dipendeva la sopravvivenza, riscaldandolo durante le notti invernali.

Le finalità della proposta di legge Conoscere - Il problema dei cani potenzialmente pericolosi deve essere analizzato da un punto di vista scientifico, raccogliendo i dati necessari per poter intervenire in modo qualificato e non sulla base dell’emotività suscitata dal singolo evento. Prevenire - Istituire un sistema di prevenzione non è una cosa semplice ma l’esperienza maturata nei diversi campi sanitari ha sempre dimostrato che questa è la carta vincente. Recuperare - Terapie comportamentali e farmacologiche possono permettere il recupero dell’animale e la sua convivenza con l’uomo.

Il titolo della proposta di legge “Regolamentazione della gestione potenzialmente pericolosa del cane” Il problema “cani pericolosi” è essenzialmente un problema di relazione “uomo-animale” che è mutata nel corso dei secoli per il progressivo inurbamento e perdita di “istintività” del rapporto. L’uomo ha modificato l’aspetto morfologico del cane e ne ha selezionato ed esaltato alcune caratteristiche comportamentali (non tutte e non sempre apprezzabili, come ad esempio l’eccessiva reattività).

Il titolo della proposta di legge L’intervento legislativo che voglia affrontare e risolvere il problema, non può limitarsi all’emanazione di semplici regole restrittive, ma deve riconoscere l’importanza per l’essere umano di questo rapporto millenario e favorirne in tutti i modi un corretto sviluppo.

Istituzione e composizione Osservatorio Articolo 1 Istituzione e composizione Osservatorio Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la profilassi della rabbia e per la Prevenzione delle Morsicature Canine Dirigente della struttura regionale competente. 1 Medico Veterinario di un’Azienda ASL. 1 Rappresentante regionale dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI). 1 Docente universitario di Etologia Veterinaria. 1 Medico Veterinario Comportamentalista.

Medico Veterinario Comportamentalista Articolo 1 Medico Veterinario Comportamentalista Medico Veterinario Comportamentalista - con un titolo universitario post-laurea di 2° livello in Etologia degli animali d’affezione.

Compiti dell’Osservatorio Articolo 1 Compiti dell’Osservatorio Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle morsicature canine rivolte all’uomo (con cadenza semestrale) e di quelli dell’anagrafe canina, inviati dalle Aziende Sanitarie. Invio all’Assessorato Regionale alla Sanità, alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, all’ENCI, di una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate.

Definizione dei profili di rischio Possibili profili di rischio Articolo 1 Definizione dei profili di rischio Possibili profili di rischio Razza Allevamento di provenienza Sesso Età L’Assessorato alla Sanità della Regione Toscana annualmente indica, sulla base dei risultati ottenuti, i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, soggetti alla presente legge.

Compiti dell’Osservatorio Articolo 1 Compiti dell’Osservatorio Verifica annuale dello stato di attuazione della legge con proposta di eventuali integrazioni. Promozione nelle scuole, in collaborazione con le Facoltà di Medicina Veterinaria, di progetti didattici volti a favorire la corretta relazione uomo-animale, attuati da Medici Veterinari Comportamentalisti e/o laureati in discipline biologiche in possesso di titolo universitario post-laurea di 2° livello in Etologia degli animali d’affezione.

Materiale didattico Progetto didattico della Scuola di Interazione Uomo Animali. Progetto cd-rom interattivo con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione - Università e Ricerca e del Ministero delle Politiche Agrarie.

Istituzione del Registro Speciale Articolo 2 Istituzione del Registro Speciale In ogni Azienda Sanitaria Locale, presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe del cane, è istituito un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti ai profili di rischio identificati dall’Assessorato Regionale alla Sanità. Al registro devono essere iscritti anche i cani che abbiano morso o commesso aggressioni documentate da referto medico, nei confronti di persone. Sono esclusi dall’obbligo i cani in dotazione alle Forze dell’Ordine.

Istituzione del Registro Speciale Articolo 2 Istituzione del Registro Speciale Nel registro sono riportati: i dati anagrafici del cane; i dati anagrafici del proprietario, possessore e detentore; l'indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.

Corsi per proprietari di animali Articolo 3 Corsi per proprietari di animali I proprietari dei cani iscritti nel registro speciale sono tenuti a frequentare con essi appositi corsi organizzati dalla Regione per il tramite dei Servizi Veterinari delle Aziende ASL e delle Facoltà di Medicina Veterinaria, anche in collaborazione con l’ENCI, al fine di favorire un corretta gestione del rapporto uomo-animale. Al termine dei corsi sono rilasciati appositi attestati, previo il superamento di esame valutativo da parte del binomio uomo-animale.

Organizzazione dei corsi Articolo 3 Organizzazione dei corsi Per l'espletamento dei corsi le Aziende ASL devono avvalersi di Veterinari Comportamentalisti, coadiuvati da Istruttori Cinofili iscritti all’apposito albo regionale i cui criteri di ammissione saranno stabiliti da un’apposita commissione nominata dalla Regione Toscana entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. L’Osservatorio dovrà esprimere un parere tecnico-professionale sui curricula dei candidati.

Visita comportamentale per i cani morsicatori Articolo 3 Visita comportamentale per i cani morsicatori Tutti i cani morsicatori devono essere sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale da parte di un Veterinario Comportamentalista non oltre i 30 giorni dal termine del previsto periodo di osservazione per la profilassi della Rabbia. Tale obbligo è notificato al momento dell’inizio del periodo di osservazione previsto per la profilassi antirabbica da parte del Medico Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente.

Percorso di recupero per i cani morsicatori Articolo 3 Percorso di recupero per i cani morsicatori La valutazione conseguente alla visita comportamentale deve essere inviata a cura dell’intestatario della notifica alla Azienda ASL entro 30 giorni dal rilascio della stessa e deve comprendere la eventuale necessità e durata di un ulteriore percorso di recupero, oltre al corso comportamentale già previsto. Al termine del percorso di recupero, il Veterinario Comportamentalista invia alla Azienda ASL una relazione finale riguardante la pericolosità dell’animale.

Tutela dell’incolumità pubblica Articolo 3 Tutela dell’incolumità pubblica Qualora i veterinari dell’Azienda competente per territorio, al termine del percorso di recupero ovvero in base alla valutazione comportamentale veterinaria o in sua mancanza, riscontrino l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, provvedono a darne comunicazione al Sindaco ed alle Forze dell’Ordine, richiedendo l’emissione di provvedimento atto a tutelare l’incolumità pubblica.

Articolo 3 Cani irrecuperabili I cani per i quali venga certificata l’irrecuperabilità da parte del Veterinario Comportamentalista che ne ha seguito il percorso di recupero, sono soppressi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Obblighi dei proprietari Articolo 4 Obblighi dei proprietari Gli oneri economici connessi alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell’animale sono interamente a carico del proprietario, possessore o detentore dello stesso.

Sanzioni amministrative Articolo 5 Sanzioni amministrative I proprietari dei cani inseriti nei profili di rischio regionale che non frequentino i corsi di rieducazione comportamentale, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro ….. e un massimo di euro …… I proprietari dei cani morsicatori, che omettono di sottoporre i propri animali alla visita comportamentale, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro …. e un massimo di euro …..

Disposizioni transitorie Articolo 6 Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione della presente legge l'obbligo della frequenza dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, ha effetto decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Disposizioni finanziarie Articolo 7 Disposizioni finanziarie Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito apposito capitolo del bilancio regionale per l'esercizio 2004, con lo stanziamento di euro ………. da destinarsi al funzionamento dell’Osservatorio, allo svolgimento dei corsi di recupero comportamentale e dei progetti didattici che favoriscano l’instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale.

Conclusioni “A parlar di millenni ci si rende conto che è una storia lunga quella del cane, forse 100 mila anni. Ma se guardiamo alla nostra storia che risale a più di 200 mila di anni, vediamo che per un lungo, lunghissimo periodo siamo stati soli….. poi abbiamo scoperto un amico che cammina ancora oggi al nostro fianco … e che continua ad amarci così come siamo e ci offre il contatto fisico con l’altro essere vivente, il nostro cordone ombelicale con la natura e con il nostro passato”. (B. Gallicchio).