La sicurezza nella scuola Stato di avanzamento dei lavori del Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte La gestione.

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La sicurezza nella scuola Stato di avanzamento dei lavori del Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte La gestione del rapporto assicurativo Maria Gullo INAIL Piemonte Torino 26 gennaio 2011 Istituto Tecnico Industriale Statale A. Avogadro

La gestione del rapporto assicurativo Dedicare una sezione delle “linee guida” alla gestione del rapporto assicurativo è stata un’esigenza fondata su alcune riflessioni emerse durante i seminari di aggiornamento di R/ASPP e RLS, tenutisi nel 2009, nell’ambito del progetto “promozione della cultura della sicurezza nelle scuole” e scaturite dall’analisi del fenomeno infortunistico nelle scuole piemontesi

Il fenomeno infortunistico caratterizzante la “gestione conto Stato” in Piemonte nel periodo

Il confronto fra le parti, a partire dal dato, ha fatto emergere le necessità di fare chiarezza anche sul sistema di tutela assicurativa nei confronti del personale docente e non docente come regolato dalla normativa vigente

la sezione contiene informazioni di base, utili all’applicazione della normativa assicurativa in ambito scolastico nei confronti degli infortuni e delle malattie professionali tutelati dall’INAIL ex DPR 1124/1965 La gestione del rapporto assicurativo

ARGOMENTI Soggetti Assicurati e attività tutelate Ambito della tutela - Occasione di lavoro Gli infortuni La denuncia di infortunio Come, quando e per quali tipologie di infortuni corre l’obbligo verso INAIL Le malattie professionali La denuncia di malattia professionale Come, quando corre l’obbligo verso INAIL Gli aspetti contributivi Le prestazioni economiche

Il rapporto assicurativo in “pillole”

Gli insegnanti sono assicurati all’INAIL (articoli 1 e 4 del DPR 1124/65) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori …), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine se sono direttamente adibiti alle seguenti attività (28 art. 1 DPR 1124/65): - esperienza tecnico-scientifiche - esercitazioni pratiche - esercitazioni di lavoro All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica (scuole medie superiori ed inferiori) l’attività ludico-motoria e di sostegno e assistenza comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche (scuole elementari e materne) I viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (il docente accompagnatore è tutelato solo se il viaggio rientra fra quelli programmati nel piano di offerta formativa).

E’ requisito imprescindibile che tutte le attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). L’occasione di lavoro Agli insegnanti la tutela si estende anche per gli infortuni occorsi per finalità lavorative anche se non collegate con il rischio specifico dell'attività, come per esempio nel caso dell’infortunio in itinere

Gli studenti sono assicurati all’INAIL, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle (DPR 1124/65, punto 28 art. 1): esperienze tecnico-scientifiche delle esercitazioni pratiche e di lavoro comprese: - lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera attuate con l’ausilio di macchine elettriche - esercitazioni di “scienze motorie e sportive” Gli studenti sono tutelati anche durante i viaggi di istruzione e di integrazione della preparazione di indirizzo ESCLUSI DALLA TUTELA Gli studenti delle scuole materne ed elementari che svolgono attività ludiche (circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28). Tutti gli altri infortuni non direttamente collegabili al rischio specifico tutelato (ad es. l’infortunio in itinere)

Personale ATA è assicurato qualora - esegue lavori complementari o sussidiari alle esperienze ed esercitazioni pratiche - esegue la pulizia dei locali scolastici (con utilizzo di sostanze tossiche, corrosive, caustiche, …) - è adibito a macchine (videoterminali, fotocopiatrici, fax ecc. per il personale amministrativo) o ad altri lavori previsti dal 3° comma dell’art. 1 del DPR 1124/65 Tirocini formativi e di orientamento – stage aziendali l’azienda ospitante si impegna a segnalare l’eventuale infortunio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, Il soggetto promotore ha l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai tirocinanti. L’eventuale azione di rivalsa dell’INAIL si esercita nei confronti del datore di lavoro ospitante.

La denuncia di infortunio - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO nel caso di infortunio occorso al personale o agli studenti COSA FAREQUANDO CONSEGUENZE DELL’OMISISONE Invio della denuncia all’ufficio INAIL Entro due giorni dalla data di ricezione del I certificato medico con prognosi > a 3 giorni In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177). Entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico continuativo (se emesso successivamente al primo certificato in franchigia, cioè per inabilità temporanea assoluta sino a tre giorni) denuncia per infortunio mortale: va inoltrata via telegramma o via fax Entro 24 ore dall’evento

La denuncia di malattia professionale OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO nel caso del personale docente COSA FAREQUANDO CONSEGUENZE DELL’OMISISONE (denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta) Invio della denuncia all’ufficio INAIL competente territorialmente, corredata da certificato medico Entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia Se il certificato medico di malattia professionale non è stato presentato al datore di lavoro, entro i cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell’INAIL sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 € Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative

Gli aspetti contributivi Scuola Pubblica Nessun premio è dovuto per gli insegnanti e gli studenti, poiché il rapporto assicurativo rientra nell’ambito della “gestione per conto dello stato”. No polizza assicurativa >>>>>> non è prevista, quindi, l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea per astensione al lavoro (ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985) in quanto lo Stato vi provvede direttamente erogando il normale stipendio. Scuole Private (di ogni ordine e grado) Docenti e studenti: l’assicurazione è attuata in forma ordinaria, cioè tramite l’apertura di una polizza assicurativa con il pagamento di premio speciale unitario annuo, sia per gli insegnanti sia per gli studenti. Personale ATA: il premio è versato in forma ordinaria.

Prestazioni economiche Insegnanti delle Scuole pubbliche: non è prevista l’erogazione dell’indennità di temporanea (provvede lo Stato con l’ordinario pagamento dello stipendio) insegnanti della Scuola Privata: è prevista l’indennità per inabilità temporanea nella misura del - fino al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio - dal 91° giorno, e sino a guarigione clinica: 75% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio. Studenti poiché, a seguito dell’infortunio non si verifica per loro una perdita di guadagno, essi, con la sola eccezione degli studenti lavoratori, non hanno diritto all’erogazione dell’indennità di temporanea

Grazie per l’attenzione