LA COSTITUZIONE 1.

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Transcript della presentazione:

LA COSTITUZIONE 1

LA COSTITUZIONE E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO LA COSTITUZIONE E’ ANCHE DEFINITA COME LA “LEGGE DELLE LEGGI” 2

MODALITA’ DI EMANAZIONE MODALITA’ DI MODIFICAZIONE LE DIFFERENZE FONDAMENTALI TRA LE COSTITUZIONI IN BASE A TRE CARATTERI FONDAMENTALI: MODALITA’ DI EMANAZIONE MODALITA’ DI MODIFICAZIONE CONTENUTO 3

IN BASE ALLE MODALITA’ DI EMANAZIONE: COSTITUZIONI OTTRIATE O CONCESSE VOTATE 4

COSTITUZIONI OTTRIATE O CONCESSE Sono le Costituzioni predisposte e concesse da un re, come ad esempio le Costituzioni dell’Ottocento. 5

COSTITUZIONI VOTATE Sono le Costituzioni predisposte e votate democraticamente dai rappresentanti del popolo. 6

IN BASE ALLE MODALITA’ DI MODIFICAZIONE: COSTITUZIONI FLESSIBILI COSTITUZIONI RIGIDE 7

COSTITUZIONI FLESSIBILI Sono le Costituzioni che possono essere modificate con una legge ordinaria approvata dal Parlamento.

COSTITUZIONI RIGIDE Sono le Costituzioni che possono essere modificate solo attraverso una “procedura aggravata”. Il Parlamento deve approvare una legge di revisione costituzionale.

IN BASE AL CONTENUTO: COSTITUZIONI BREVI COSTITUZIONI LUNGHE 10

COSTITUZIONI BREVI Sono Costituzioni che non dedicano molti articoli ai diritti e alle libertà dei cittadini.

COSTITUZIONI LUNGHE Sono Costituzioni che dedicano molti articoli ai diritti e alle libertà dei cittadini.

COSTITUZIONI IN BASE ALLA FORMA Costituzioni “non scritte” Costituzioni scritte Costituzioni “non scritte” Ad esempio la Costituzione inglese non è formata da un unico testo, ma da un insieme di atti che sono stati approvati nel corso dei secoli (ad esempio la Magna Charta, il Bill of Rights ecc.).

COSTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO COSTITUZIONE REPUBBLICANA STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA 14

CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO 15

CONCESSO O OTTRIATO DAL SOVRANO BREVE: DEDICA POCHI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI FLESSIBILE: PUO’ ESSERE MODIFICATO CON UNA LEGGE ORDINARIA DA PARTE DEL PARLAMENTO 16

STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE CONCESSA NEL 1848 DA RE CARLO ALBERTO NEL REGNO DI SARDEGNA E PIEMONTE 17

LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 1861 REGNO D’ITALIA LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 18

Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Il primo re d'Italia fu Vittorio Emanuele Il, già re di Sardegna. La nascita del nuovo Stato avvenne nel segno della continuità con il Regno di Sardegna. Al nuovo Stato italiano furono estese le leggi dello Stato piemontese; lo Statuto aIbertino, che Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848 ai propri sudditi, divenne la Costituzione ufficiale del Regno d'Italia. 19

2 GIUGNO 1946 PER CHE COSA SI VOTA? PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE ( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE) PER CHE COSA SI VOTA? 1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE: SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA  VINCE LA REPUBBLICA 2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 20

ELESSE COME CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA ASSEMBLEA COSTITUENTE FORMATA DA 556 DEPUTATI, I “COSTITUENTI”. AVEVA IL COMPITO PRINCIPALE DI APPROVARE UNA NUOVA COSTITUZIONE, CHE SOSTITUISSE LO STATUTO ALBERTINO. ELESSE COME CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA 21

1 GENNAIO 1948 22/12/1947 APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 27/12/1947 PROMULGAZIONE 1 GENNAIO 1948 ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 22

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 23

VOTATA: APPROVATA DA UN ORGANO ELETTO DAL POPOLO LUNGA: DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI RIGIDA: PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (PROCEDURA AGGRAVATA) 24

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali, la Corte costituzionale ecc. 25

Principi fondamentali LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 27

PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA PRINCIPIO DEL LAVORO 28

PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La forma di governo italiana è quella della repubblica parlamentare. PRINCIPIO DEMOCRATICO: si definisce democrazia la forma di governo in cui titolare della sovranità è il popolo. L'esercizio della democrazia è normalmente di tipo rappresentativo (democrazia indiretta o rappresentativa): i cittadini, attraverso le elezioni, scelgono, i propri rappresentanti, ai quali spetta il compito di prendere le decisioni in nome del popolo. La Costituzione prevede anche strumenti di democrazia diretta (ad esempio i referendum), attraverso i quali i cittadini prendono direttamente le decisioni. PRINCIPIO DEL LAVORO: l’articolo 1 afferma che il fondamento della Repubblica è il lavoro. Si vuole così sottolineare l’importanza sociale ed economica del lavoro, come fattore di crescita dell’individuo e della collettività. 29

ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 30

PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO: a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo. Infatti non si parla di soli cittadini, ma di “uomini”. "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati“, né da altre persone, né dallo Stato. PRINCIPIO PLURALISTICO: vengono riconosciute le "formazioni sociali", come la famiglia, le associazioni, le chiese, i partiti, i sindacati. PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA': la vita dei cittadini deve ispirarsi ad un criterio di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno e di chi è più sfortunato. Sono previsti doveri di solidarietà politica (ad esempio attraverso il voto), economica (ad esempio attraverso i tributi) e sociale (ad esempio attraverso il lavoro). 31

ARTICOLO 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 32

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il principio di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a causa delle loro precarie condizioni economiche o a causa della loro situazione sociale. E’ quindi compito dello Stato intervenire affinché anche nella “sostanza”, cioè nella realtà, ogni persona abbia le medesime opportunità e non sia trattata in modo discriminatorio. E' dunque necessario un intervento dello Stato che garantisca a tutti le medesime opportunità (ad esempio l'art. 34 prevede l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti). E’ un intervento tipico dello Stato sociale. 33

ARTICOLO 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 34

PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il diritto al lavoro, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1, e impegna la Repubblica stessa a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un dovere per il cittadino: ognuno di noi, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società. 35

ARTICOLO 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 36

PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio. PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali (gli enti locali: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali. 37

ARTICOLO 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.   PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: lo Stato, con apposite leggi, tutela e garantisce le minoranze che hanno lingua, cultura e tradizioni diverse da quella italiana. La norma costituzionale si riferisce, ad esempio, alle minoranze linguistiche che vivono in alcune Regioni di confine come il Trentino e la Val d’Aosta (bilinguismo nelle scuole e negli uffici pubblici). 38

ARTICOLI 7 E 8 ARTICOLO 7 “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.  ARTICOLO 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 39

PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il secondo comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando validi i Patti Lateranensi, stipulati nel 1929. Tali accordi sono stati rinnovati nel 1984. L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, poi esplicitato dagli artt. 19 e 20. 40

ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 41

PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA: lo Stato deve tutelare la cultura e la ricerca, ad esempio investendo risorse nell’istruzione. PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE: lo Stato deve tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico e l’ambiente. 42

ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 43

PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: la Repubblica ha scelto di rapportarsi con gli altri Stati in base al diritto internazionale. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo. E’ vietata l’estradizione per reati politici. L’estradizione è un atto con il quale l’autorità giudiziaria di uno Stato chiede ad un altro Stato che una persona che si trova sul suo territorio sia trasferita per poterla sottoporre ad un processo o perché è già stata condannata. All’interno dell’UE l’estradizione è sostituita dal mandato di cattura europeo. 44

ARTICOLO 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri lo pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 45

PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art. 11 stabilisce il principio della pace e il ripudio della guerra: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L’Italia può aderire alle organizzazioni internazionali, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità. L’Italia aderisce a diverse organizzazioni internazionali (l’ONU, cioè l’Organizzazione delle nazioni unite, l’UE, la NATO ecc.). 46

ARTICOLO 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 47

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I - I RAPPORTI CIVILI COSTITUZIONE PARTE PRIMA “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI” TITOLO I - I RAPPORTI CIVILI TITOLO II - I RAPPORI ETICO-SOCIALI TITOLO III - I RAPPORTI ECONOMICI TITOLO IV - I RAPPORTI POLITICI TITOLO I - I RAPPORTI CIVILI

LA LIBERTA’ PERSONALE E’ INVIOLABILE LA LIBERTÀ PERSONALE ART. 13 COST. LA LIBERTA’ PERSONALE E’ INVIOLABILE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE (DETENZIONE, PERQUISIZIONE ECC.) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE. IN CASI ECCEZIONALI (ES. FLAGRANZA DI REATO), L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PUO’ FERMARE LE PERSONE. ENTRO BREVE TEMPO IL GIUDICE DEVE CONVALIDARE IL FERMO.

LA LIBERTÀ DI DOMICILIO IL DOMICILIO E’ INVIOLABILE ART. 14 COST. IL DOMICILIO E’ INVIOLABILE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO (PERQUISIZIONE ECC.) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE. CASI ECCEZIONALI IN CUI NON E’ RICHIESTO L’ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE: SITUAZIONI DI EMERGENZA (FORZE DELL’ORDINE, VIGILI DEL FUOCO ECC.)

LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE ART. 15 COST. LA LIBERTA’ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE SONO INVIOLABILI (DIRITTO ALLA RISERVATEZZA) EVENTUALI LIMITAZIONI (ES. INTERCETTAZIONI) SONO AMMESSE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E SOLO IN CONSEGUENZA DI UN ATTO MOTIVATO DEL GIUDICE.

LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO ART. 16 COST. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO EVENTUALI LIMITAZIONI SONO AMMESSE PER MOTIVI DI SANITA’ E DI SICUREZZA TALE LIBERTÀ E’ PREVISTA ANCHE PER I CITTADINI DELL’UE (CITTADINI COMUNITARI) SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.

LE LIBERTA’ COLLETTIVE LA LIBERTÀ DI RIUNIONE E LA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE LA LIBERTÀ DI RIUNIONE ART. 17 COST. I CITTADINI HANNO DIRITTO DI RIUNIRSI PACIFICAMENTE E SENZA ARMI. LA RIUNIONE E’ UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PERSONE

LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ART. 18 COST. I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ASSOCIARSI LIBERAMENTE ... L’ASSOCIAZIONE E’ UN INSIEME DI PERSONE ORGANIZZATE IN FORMA STABILE E DURATURA. DIVIETI: ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE, ASSOCIAZIONI MILITARI, ASSOCIAZIONI SEGRETE

LA LIBERTÀ DI RELIGIONE RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA ART. 7 COST. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA ARTT. 8 E 19 COST. LIBERTA’ DI RELIGIONE

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E LIBERTA’ DI OPINIONE LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ART. 21 COST. LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E LIBERTA’ DI OPINIONE LIMITI: DIRITTO ALLA PRIVACY, TUTELA DELL’IMMAGINE, TUTELA DELLA DIGNITÀ ALTRUI, DIVIETO DI PUBBLICAZIONI CONTRARI AL BUON COSTUME

TITOLO II - RAPPORTI ETICO - SOCIALI LA FAMIGLIA Uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi Riconosciuta la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio. Uguaglianza tra i figli. I genitori hanno il dovere di mantenere, educare e istruire i figli. LA SALUTE La tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo. Agli indigenti vanno garantite cure sanitarie gratuite. L’ISTRUZIONE Diritto allo studio e obbligo scolastico La scuola è aperta a tutti Libertà di insegnamento TITOLO II - RAPPORTI ETICO - SOCIALI 58

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI 59

ELETTORATO ATTIVO ELETTORATO PASSIVO PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire “potere del popolo". Il secondo comma dell’art. 1 stabilisce che “la sovranità appartiene al popolo”. ELETTORATO ATTIVO E’ COMPOSTO DA TUTTI I CITTADINI CON DIRITTO DI VOTO ELETTORATO PASSIVO E’ COMPOSTO DA TUTTI I CITTADINI CHE POSSON CANDIDARSI ALLE ELEZIONI 60 60

PERSONALE: si deve votare di persona, non è possibile farsi sostituire IL VOTO IN BASE ALL’ART. 48 COST. SUFFRAGIO = DIRITTO DI VOTO UNIVERSALE = RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI DIRITTO PERSONALE: si deve votare di persona, non è possibile farsi sostituire UGUALE: il voto di un cittadino ha lo stesso valore del voto di altri cittadini LIBERO: il cittadino esprime liberamente la sua preferenza, senza minacce o costrizioni SEGRETO: il voto del cittadino non è pubblico e la scheda elettorale è anonima DOVERE CIVICO = il voto è un dovere del cittadino, anche se non sono previste sanzioni 61 61

il dovere di pagare i tributi; I DOVERI DEI CITTADINI Otre ai doveri inderogabili di solidarietà (art. 2), al dovere di lavorare, ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, al dovere di votare, la Costituzione prevede i seguenti doveri: la difesa della patria (è stato abolito il servizio militare obbligatorio ed è stata prevista la costituzione di un esercito professionale; i comuni cittadini potranno essere chiamati alla difesa della patria solo di fronte a eventi del tutto eccezionali); il dovere di pagare i tributi; il dovere di fedeltà alla Repubblica e il dovere di osservare la Costituzione e le leggi (art. 54). 62 62