PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ENPAPI Collegio provinciale IPASVI di Treviso, 12 novembre 2005.

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PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ENPAPI Collegio provinciale IPASVI di Treviso, 12 novembre 2005

ENPAPI LE FINALITÀ L‘ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA ISTITUITA IL 24/3/1998 COME “CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DI IPASVI” ASSICURA LA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA (PROTEZIONE SOCIALE) AGLI INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

ENPAPI GLI ASSICURATI PER LIBERA PROFESSIONE SI INTENDE L’ATTIVITÀ SVOLTA : INDIVIDUALMENTE IN FORMA ASSOCIATA IN QUALITÀ DI SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA SOCIALE, CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

ENPAPI LE PRESTAZIONI LE PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA ASSEGNO DI INVALIDITÀ PENSIONE DI INABILITÀ PENSIONE AI SUPERSTITI

ENPAPI LE PRESTAZIONI LE PENSIONI PENSIONE DI VECCHIAIA –65 ANNI –ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA OVVERO –57 ANNI –QUARANTA ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA

ENPAPI LE PRESTAZIONI LE PENSIONI ASSEGNO DI INVALIDITÀ PENSIONE DI INABILITÀ PENSIONE AI SUPERSTITI –CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA DI CUI ALMENO TRE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE LA DATA DELLA DOMANDA

ENPAPI LE PRESTAZIONI L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ LEGGE 15 OTTOBRE 2003, N. 289 (ENTRATA IN VIGORE 29/10/03) Spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. È corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del D.L 402/81, convertito, con modificazioni, dalla legge 537/81, e successive modificazioni. Non può essere superiore a cinque volte tale importo minimo, ferma restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’Ente.

ENPAPI LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER STATO DI BISOGNO PER MALATTIA CONTRIBUTO SPESE FUNEBRI

ENPAPI LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CONTRIBUTO SOGGETTIVO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

ENPAPI LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CONTRIBUTO SOGGETTIVO 10% DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE RIDUCIBILE DEL 50%, SE ISCRITTO HA ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI MINIMO DI € 516,46: –FRAZIONABILE, IN FUNZIONE DEI DODICESIMI DI DECORRENZA DI ISCRIZIONE –RIDUCIBILE DEL 50%, IN PRESENZA DI: CONTESTUALE ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE INATTIVITÀ PER ALMENO SEI MESI CONTINUATIVI ETÀ INFERIORE AI 26 ANNI, AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, PER L’ANNO IN CORSO E PER IL SUCCESSIVO

ENPAPI LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA FACOLTATIVAMENTE CONTRIBUTO SOGGETTIVO 15% DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE

ENPAPI LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% DEL VOLUME DI AFFARI MINIMO DI € 103,30

ENPAPI LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CONTRIBUTO DI MATERNITÀ € 37,00

ENPAPI IL RISCATTO DELL’ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE SVOLTA ANTECEDENTEMENTE ALL’ISTITUZIONE DELL’ENTE DEI PERIODI DI STUDIO : –DIPLOMA UNIVERSITARIO –LAUREA IN INFERMIERISTICA –MASTER DI PRIMO LIVELLO –LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZA INFERMIERISTICHE –MASTER DI SECONDO LIVELLO

L’ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE I LAVORATORI HANNO DIRITTO CHE SIANO PREVEDUTI ED ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITÀ E VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 1920NASCITA DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA 1968 PASSAGGIO AL SISTEMA RETRIBUTIVO BASATO SULLE ULTIME RETRIBUZIONI 1969 INTRODUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ 1992MODIFICA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO BASATO SU TUTTE LE RETRIBUZIONI DELLA VITA LAVORATIVA 1993DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 1995PASSAGGIO AL SISTEMA CONTRIBUTIVO 2004DECONTRIBUZIONE TFR LIBERALIZZAZIONE DELL’ETÀ PENSIONABILE INCENTIVI TOTALIZZAZIONE

I DUE PILASTRI DELLA PREVIDENZA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PUBBLICAPRIVATA

PREVIDENZA OBBLIGATORIA INPS FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI AUTONOMI LAVORATORI PARASUBORDINATI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI FONDI SPECIALI PENSIONI INTERNAZIONALI ALTRI ENTI INPDAP ENPALS [INAIL] PREVIDENZA PUBBLICA

PREVIDENZA OBBLIGATORIA ENTI EX D.LGS. 509/94 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA) CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI (ENPAF) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (ENPAIA) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI ED ODONTOIATRI (ENPAM) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI (ENPAV) FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMADATARIE E MEDIATORI MARITTIMI (FASC) ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (INPGI) OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI) ENTI EX D.LGS. 103/96 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI (EPPI) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI (ENPAP) ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi) (EPAP) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI) PREVIDENZA PRIVATA

PREVIDENZA OBBLIGATORIA SISTEMI DI GESTIONE RETRIBUTIVO: OPERA APPLICANDO UNA PERCENTUALE DI RENDIMENTO PER OGNI ANNO DI ANZIANITÀ MATURATA AL VALORE MEDIO RICAVATO DA UN CERTO NUMERO DI RETRIBUZIONI OPPORTUNAMENTE RIVALUTATE. SI APPLICA A COLORO CHE AL 31/12/95 AVEVANO UN’ANZIANITÀ PARI O SUPERIORE A 18 ANNI CONTRIBUTIVO: CONSISTE NELLA CREAZIONE DI UNA ACCUMULAZIONE FINANZIARIA, DETTA “MONTANTE”, COSTITUITA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ANNUI DEL LAVORATORE E DEI RENDIMENTI AD ESSI ATTRIBUITI PER LEGGE. QUESTO MONTANTE È TRASFORMATO, ALL’ATTO DEL PENSIONAMENTO, IN UNA PENSIONE MEDIANTE COEFFICIENTI ATTUARIALI CHE TENGONO CONTO, TRA L’ALTRO, DELLA DURATA MEDIA DI VITA DEL PENSIONANDO E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE. SI APPLICA A COLORO ASSUNTI PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL 31/12/95 MISTO: RAPPRESENTA UNA COMBINAZIONE DEI DUE SISTEMI PRECEDENTEMENTE DESCRITTI. AGISCE COME RETRIBUTIVO PER LE ANZIANITÀ FINO AL 31/12/95 (NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PRO-RATA) E COME CONTRIBUTIVO SUCCESSIVAMENTE. SI APPLICA A COLORO CHE AL 31/12/95 AVEVANO UN’ANZIANITÀ INFERIORE A 18 ANNI (FERMA RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI OPTARE PER UNA PENSIONE CALCOLATA INTERAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA NECESSITÀ DI MANTENERE UN ADEGUATO LIVELLO DI PROTEZIONE SOCIALE HA INDOTTO IL LEGISLATORE AD INTRODURRE NEL SISTEMA PENSIONISTICO FORME COMPLEMENTARI (FONDI PENSIONE) DA AFFIANCARE AL SISTEMA ASSICURATIVO DI BASE AL FINE DI GARANTIRE PIÙ ELEVATI LIVELLI DI COPERTURA PREVIDENZIALE AI LAVORATORI.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINATARI I LAVORATORI DIPENDENTI, PRIVATI E PUBBLICI I SOCI LAVORATORI E I LAVORATORI DIPENDENTI DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO I LAVORATORI AUTONOMI E I LIBERI PROFESSIONISTI LE CASALINGHE E TUTTE QUELLE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI NON RETRIBUITI IN RELAZIONE A RESPONSABILITÀ FAMILIARI TIPOLOGIA DEI FONDI I FONDI CHIUSI DI ORIGINE "NEGOZIALE", NASCONO A SEGUITO DI -CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI, ANCHE A LIVELLO AZIENDALE, OVVERO DA ACCORDI, PROMOSSI FRA LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI. I FONDI APERTI (EX ART.9 D.LGS. N.124/93) SONO COSTITUITI CON PATRIMONIO DI DESTINAZIONE SEPARATO ED AUTONOMO ALL'INTERNO DI BANCHE, ASSICURAZIONI, FONDI COMUNI E SIM. LE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (EX ART.2, COMMA 1, D.LGS. N.47/00), SONO FORME DI RISPARMIO INDIVIDUALI, REALIZZATE MEDIANTE L'ADESIONE A FONDI PENSIONE APERTI OPPURE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI CON IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE GESTIONE È AFFIDATA A SOGGETTI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI MOBILIARI E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE, QUALI: - IMPRESE DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM) - ISTITUTI DI CREDITO - SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI FINANZIAMENTO È A CARICO DEL LAVORATORE DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE E, IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, IN PARTE ANCHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. PER I NEO ASSUNTI È PREVISTO CHE I CONTRATTI E GLI ACCORDI DI LAVORO DISPONGANO LA DESTINAZIONE AL FONDO PENSIONE DELL'INTERA DISPONIBILITÀ RELATIVA AL TFR.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA – IL DIRITTO SI CONSEGUE AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE PREVISTA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA, CON ALMENO 5 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE DI ANZIANITÀ – LA PRESTAZIONE SPETTA SOLO IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELL'ASSICURATO CHE HA UN'ETÀ DI NON PIÙ DI 10 ANNI INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA NELL'ORDINAMENTO OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA E CHE POSSA FAR VALERE ALMENO 15 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO. LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE - PUÒ ESSERE PREVISTA PURCHÉ IL RELATIVO IMPORTO NON SIA SUPERIORE AL 50% DEL MATURATO.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ARTICOLO 1, COMMA 35 LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243 DOPO IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N. 124, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È INSERITO IL SEGUENTE: «1-BIS. GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509, E AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 1996, N. 103, POSSONO, CON L'OBBLIGO DELLA GESTIONE SEPARATA, ISTITUIRE SIA DIRETTAMENTE, SIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E B), FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI».

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ENPAPI Collegio provinciale IPASVI di Treviso, 12 novembre 2005

ENPAPI I SERVIZI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI RACCOLTA INFORMATIVA (KIT) CARTA ENPAPI CONVENZIONI AREA RISERVATA CONSULTAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE RICHIESTA CARTA DI CREDITO –PAGAMENTO ON LINE DEI CONTRIBUTI –PLAFOND ORDINARIO DICHIARAZIONE ON LINE DEI REDDITI E DEI VOLUMI DI AFFARI

ENPAPI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE GLI ORGANI COLLEGIALI CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI SINDACI

ENPAPI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEFINISCE LE LINEE GENERALI E GLI OBIETTIVI DELLA CATEGORIA IN TEMA DI PREVIDENZA DELINEA I CRITERI GENERALI DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE DELIBERA SULLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA APPROVA I BILANCI DI PREVISIONE E CONSUNTIVO APPROVA IL BILANCIO TECNICO APPROVA LE VARIAZIONI DELLA MISURA DELLE CONTRIBUZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI

ENPAPI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADEMPIE TUTTE LE FUNZIONI CONCERNENTI L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE DELIBERA L’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE DELIBERA SULLE ISCRIZIONI E SULLE CANCELLAZIONI ALL’/DALL’ENTE. PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

ENPAPI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL’ENTE VIGILA SULL’ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI DELL’ENTE ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI RITENUTI OPPORTUNI ED INDILAZIONABILI NELL’INTERESSE DELL’ENTE

ENPAPI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IL COLLEGIO DEI SINDACI VIGILA SULL’ANDAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO VIGILA SULL’OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ENPAPI Collegio provinciale IPASVI di Taranto, 26 settembre