Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Advertisements

Sezione II – La formazione delle leggi
Quindi gli elementi fondamentali di uno stato sono:
La funzione legislativa del Parlamento
IL QUIRINALE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO DELLO STATO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica elezione e funzioni
Il Presidente della Repubblica
ORGANI COSTITUZIONALI
Presidente della Repubblica
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica
L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO
Appunti sulla formazione del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica approfondimenti
Diritto pubblico (2013/2014) Prof. Davide Galliani.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
La formazione del governo
Maggioranze (nelle elezioni)
ORGANI COSTITUZIONALI
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Il parlamento e la formazione delle leggi
PRESIDENTE DLLA REPUBBLICA
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Il Presidente della Repubblica
Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PARLAMENTO PARLAMENTO.
Giorgio Napolitano Enrico de Nicola Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Antonio Segni Giuseppe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Approfondimento diritto
Sulla “centralità” del Parlamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Disegno di legge costituzionale n / 2014
Diritto Stato, servizi, imprese.
L’ordinamento della Repubblica.
IL PARLAMENTO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA COSTITUZIONE ITALIANA
LA CORTE COSTITUZIONALE
- Il Parlamento è l’organo più importante dello Stato Repubblicano.
Nelle prossime diapositive sono inseriti riferimenti alle prospettive di riforma costituzionale, approvate in 3^ lettura dal Senato della Repubblica il.
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’organizzazione costituzionale
LE RIFORME ISTITUZIONALI
La formazione delle leggi
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
I L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Loris Poloni PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DETTA «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA» IL PARLAMENTO (55-82) IL PRESIDENTE.
Palazzo del Quirinale Sergio Mattarella in carica dal 3 febbraio 2015.
Diritto pubblico dell’economia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Transcript della presentazione:

Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza. Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento al Parlamento in seduta comune, al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale. Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento. La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, sono:  l'avere cittadinanza italiana  aver compiuto i 50 anni d'età  godere dei diritti civili e politici La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove Camere.

La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve ad evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti ad un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:  dimissioni volontarie;  morte;  impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;  destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;  decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

PRESIDENTE SUPPLENTE In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato. PRESIDENTE EMERITO Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il nome e la carica di presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di senatore di diritto e a vita

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di: in relazione alla rappresentanza esterna:  accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);  ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);  dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87); in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:  nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);  inviare messaggi alle Camere (art.87);  convocarle in via straordinaria (art.62);  scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);  indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87); in relazione alla funzione legislativa e normativa:  autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);  promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese (art.73);  rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (art.74);  emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);  indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:  nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92).  accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);  nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);  presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);  decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);  decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88); in relazione all'esercizio della giurisdizione:  presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);  nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);  concedere la grazia e commutare le pene (art.87). Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87)

ATTI PRESIDENZIALI La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione). In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare. Il Capo dello Stato può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica.

Enrico De Nicola Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Antonio Segni Giuseppe Saragat Giovanni Leone

Sandro Pertini Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Carlo Ciampi in vita Giorgio Napolitano in vita Sergio Mattarella in vita

Grazia Capalbo & Mirela Zdravcheva 2° B