SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE AIAF “MILENA PINI” La Soluzione delle Controversie ed i Provvedimenti in caso di Inadempienze e Violazioni- Art. 709 ter - Giulia Sarnari Milano, 22 settembre
ART. 709 TER c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’art. 710 è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’ affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente. Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore. Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro. Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal Giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. 1
INQUADRAMENTO GIURIDICO 1. La Soluzione delle controversie: istituto Processuale con il quale il legislatore ha voluto attribuire al Giudice che ha adottato il provvedimento sull’affidamento del minore la competenza anche ad adattarlo – modificarlo. 2. La Previsione di sanzioni per quel genitore che con il suo comportamento mina alla buona riuscita dell’affidamento condiviso. 2
La soluzione delle controversie Assenza di tipicità: ogni conflitto sulle questioni di maggiore interesse, ai sensi dell'articolo 337 ter c.c. 3° comma sulle questioni di "ordinaria amministrazione", sulla “interpretazione” dei provvedimenti (Cass /10). il conflitto sulla residenza del minore, il contrasto relativo all’istruzione scolastica Individuazione delle spese straordinarie. 3
R IMEDI PER LE G RAVI V IOLAZIONI E GLI I NADEMPIMENTI Gravità della violazione e della inadempienza “pregiudizio al minore” “ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”. 4
CONCORRENZA DEI RIMEDI 1. Modifica del provvedimento 2. Ammonimento 3. Risarcimento danni al minore 4. Risarcimento danni all’altro genitore 5. Sanzione alla Cassa delle ammende 5
NATURA DELLA SANZIONE Natura risarcitoria compensativa delle sanzioni Art c.c. Danno ingiusto – nesso di causalità – dolo e colpa dell’agente art c.c. danno in re ispa Danni punitivi natura sanzionatoria/punitiva pene private natura sanzionatoria/compulsiva 6
OBBLIGO DI MANTENIMENTO Tribunale Roma del 5 giugno 2007 “ il rimedio ex art. 709 ter cpc è legittimamente invocato anche al ricorrere di tali fattispecie, in considerazione dell’incidenza delle inadempienze di questo genere sul corretto svolgimento dell’affidamento; né la previsione delle misure coercitive previste dall’art. 156 c.c. si sovrappone al procedimento in questione, avente una fisionomia distinta ed un effetto non incompatibile con le misure indicate, alle quali può cumularsi per la natura prevalentemente sanzionatoria che lo contraddistingue a fronte della funzione costrittiva dell’esatto adempimento propria dello strumento di tutela sommaria o quasi cautelare previsto dall’art. 156 c.c.; che in particolare l’efficacia di questa misura in funzione deterrente del protrarsi della condotta inadempiente trova modo di esplicarsi soprattutto nel caso dell’omessa regolazione dei rapporti patrimoniali tra i genitori per le singole voci di spesa, rispetto alle quali l’ordine di versamento diretto incontra evidenti ostacoli e il genitore che si assume creditore deve ricorrere al procedimento monitorio per disporre il titolo esecutivo”. 7
CAMBIO DI RESIDENZA E COMPETENZA TERRITORIALE Soluzioni discordanti Tribunale di Pisa del 24 gennaio 2008 Tribunale di. Napoli con decr Tribunale di Rimini del 25 gennaio 2010: la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo della pregressa residenza abituale del minore (ossia a quello che avrebbe dovuto risolvere in via preventiva il conflitto), qualora il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione sia presentato entro un arco temporale variabile ma orientativamente compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, (artt. 9 e 10, Regolamento n. 2201/2003/CE). 8
AMBITO DI APPLICAZIONE A tutti i casi di filiazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, per effetto del 2° comma art quinquies. Provvedimento di affidamento emanato nel corso del giudizio per la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore coniugato indipendentemente dalla pendenza o meno di un procedimento di separazione o divorzio. Si tratta di un procedimento sussidiario il cui presupposto applicativo è rappresentato dalla precedente emanazione di un qualsiasi provvedimento relativo all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento. 9
PROCEDIMENTO Ex OFFICIO O SU DOMANDA DI PARTE? Art. 709 ter ….. “a seguito del ricorso” ex officio le misure dell'ammonizione e della «sanzione amministrativa pecuniaria» su domanda per le misure di cui ai punti 2 e 3 CASSAZIONE n.4176/14 CASSAZIONE n.3810/15 10
COMPETENZA Giudice Istruttore? Collegio nell’ambito di un sub procedimento? Collegio in sede conclusiva? Procedimenti ex art. 316 c.c. 11
ISTRUTTORIA art. 709 ter …..il giudice “convoca le parti” istruttoria deformalizzata e semplice e rispetto del contraddittorio legittimazione attiva - il minore è parte processuale? Trib. Varese, sez. I, ordinanza 7 maggio 2010:, necessità del curatore con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del minore a carico di un genitore, atteso che “le istanze di un figlio contro uno dei genitori, se proiettate nell'orbita del giudizio dall'altro - e peraltro in pendenza di separazione - sono inevitabilmente intrise di un conflitto di interessi che solo il terzo rappresentante imparziale può evitare” 12
IMPUGNAZIONE Art.709 ter ultimo comma «i provvedimenti assunti... sono impugnabili nei modi ordinari». Impugnazione provvedimenti del G.I.: reclamo in Corte d’Appello in analogia ai provvedimenti presidenziali reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. nessuna forma di impugnazione. Cassazione n.21718/2010 Cassazione n.18977/2013 Cassazione n.4176/2014 Cassazione n.3810/15 13
Rapporti con l’Art.614 bis c.p.c. Il carattere speciale dell’art. 709 ter c.p.c. preclude l’applicabilità della disposizione generale di cui all’art. 614 bis c.p.c. i due istituti non collimano e quindi non si può sostenere che poiché esiste il 709 ter c.p.c., il Giudice non possa anche disporre ex art. 614 bis c.p.c. Tribunale di Salerno 22 dicembre 2010, Trib. Bologna, , n Trib. Roma 27 giugno 2014 I sezione 14
La Tutela del Portatore di Handicap grave L’art. 155 quinquies 2° co. c.c. Equiparazione ai minori deve riguardare sia i rapporti personali che quelli economici. Tribunale di Venezia, n Tribunale Reggio Emilia, 5 novembre 2007 n Tribunale di Milano (decreto) 2 marzo