Iva 2016 a cura di Gian Paolo Tosoni

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Iva 2016 a cura di Gian Paolo Tosoni

La fattura elettronica L’Iva nelle operazioni con l’estero SOMMARIO La dichiarazione Iva 2016 La fattura elettronica L’Iva nelle operazioni con l’estero Il reverse charge Lo split payment Detrazione per le attività immobiliari

La dichiarazione Iva 2016 1

(Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) La dichiarazione Iva 2016  Le novità del modello 1/4 QUADRO VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) Vengono recepite le novità relative al reverse charge e allo split payment attraverso le seguenti modifiche: VE35, sezione 4, campi 8 e 9: si devono indicare le operazioni effettuate con applicazione del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6 lettera a-ter) e lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr 633/1972; VE38: si devono indicare le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per le quali l’imposta deve essere versata dalle predette amministrazioni in applicazione del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

QUADRO VF (Operazioni passive e iva ammessa in detrazione) La dichiarazione Iva 2016  Le novità del modello 2/4 QUADRO VF (Operazioni passive e iva ammessa in detrazione) Il rigo VF15 della sezione I viene ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. QUADRO VJ (Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni) Sono stati introdotti i righi VJ17, VJ18 in cui si deve indicare l’ammontare delle nuove ipotesi di reverse charge in cui l’IVA è dovuta e il rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni tenute al versamento dell’imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

La dichiarazione Iva 2016 Le novità del modello 3/4 QUADRO VI (Dichiarazioni di intento ricevute) Viene aggiunto l’intero quadro ed è riservato ai fornitori degli esportatori abituali. Si devono indicare i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Si ricorda che il D.lgs. 175/2014 ha modificato la disciplina delle lettere d’intento spostando l’onere dell’invio della stessa dal fornitore all’esportatore. QUADRO VX (Determinazione dell’iva da versare o del credito d’imposta) Nel rigo VX4 è stato previsto il nuovo campo 5 riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando lo split payment e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni.

(Comunicazione delle opzioni e revoche) La dichiarazione Iva 2016  Le novità del modello 4/4 QUADRO VO (Comunicazione delle opzioni e revoche) Sono stati aggiunti: il rigo VO15 per comunicare la revoca all’adesione del regime di Iva per cassa di cui all’articolo 32 bis del DL 83/2012; Il rigo VO33 per comunicare l’esercizio dell’opzione dell’Iva nei modi ordinari da parte dei soggetti che, pur in possesso dei requisiti per applicare il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti della Legge 190/2014, decidono di non avvalersene; Il rigo VO34 per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 ed essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011, hanno applicato il regime dei minimi.

La fattura elettronica 2

La fattura elettronica Definizione e requisiti E’ un documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico; si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l’integrità di contenuto, l’autenticità e leggibilità e per il quale vi è l’accettazione del destinatario. AUTENTICITA’ L’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi. INTEGRITA’ I dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere alterati. LEGGIBILITA’ I dati devono essere resi prontamente disponibili, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa.

L’Iva nelle operazioni con l’estero 3

L’Iva nelle operazioni con l’estero Classificazione OPERAZIONI COMUNITARIE = operazioni con soggetti residenti in Paesi UE ESPORTAZIONI / IMPORTAZIONI = operazioni con soggetti residenti in Paesi Extra - UE Articoli 7 – 7 septies, Dpr 633/1972; Articoli 37 – 56, DL 331/1993. Articoli 7 – 7 septies, Dpr 633/1972; Articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972; Articoli 67/70, Dpr 633/1972.

L’Iva nelle operazioni con l’estero Un caso: la sentenza relativa alla causa 563/12 1/2 L’articolo 8, lettera b), Dpr 633/1972 disciplina le «esportazioni improprie», ovvero quelle esportazioni in cui i beni sono consegnati in Italia a cessionari operatori economici non residenti e spediti o trasportati fuori dal territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso.

L’Iva nelle operazioni con l’estero Un caso: la sentenza relativa alla causa 563/12 2/2 Secondo la corte l’imposizione di un termine (ragionevole) per l’uscita dei beni dal territorio dello Stato quale presupposto per il perfezionamento di una cessione all’esportazione è una misura legittima ma è necessario consentire al soggetto passivo di fornire la prova dell’avvenuta esportazione anche trascorso il termine previsto dalla legge nazionale e provvedere al rimborso dell’IVA eventualmente versata nel frattempo.

Il reverse charge 4

Il reverse charge Definizione E’ una particolare modalità di assolvimento dell’Iva in cui il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Costituisce una deroga al meccanismo ordinario di detrazione-rivalsa, e consente di porre un freno alle frequenti frodi in alcuni particolari settori, evitando che il cessionario/committente porti in detrazione un'Iva che il cedente/prestatore non versa all'erario.

Un esempio di funzionamento 1/2 Il reverse charge   Un esempio di funzionamento 1/2 La società A (cedente) vende beni alla società B (cessionario) per un ammontare pari a 1.000,00: la società A (cedente) emette fattura per euro 1.000,00 con l'annotazione "operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, Dpr 633/1972"; in contabilità dovrà registrare solo la voce di ricavo ed il credito nei confronti del cessionario in quanto non ha esercitato la rivalsa. Di conseguenza non deve alcuna imposta all'erario. Questa la scrittura contabile: __________________________**/**/**____________________ Credito verso società B a Ricavi 1.000,00

Un esempio di funzionamento 2/2 Il reverse charge   Un esempio di funzionamento 2/2 la società B (cessionario), invece, riceve la fattura e la integra con l'iva; ipotizzando che l'aliquota sia pari al 22%, il totale fattura sarà pari ad euro 1.220,00; in contabilità dovrà registrare la voce di costo e rilevare l’iva a credito di euro 220,00 e l'iva a debito di euro 220,00. La società B non detrarrà, né verserà alcuna imposta. Questa la scrittura contabile: ________________________**/**/**_____________________ Diversi a Diversi Costo 1.000 Iva a credito 220 Debito verso A 1.000 Iva a debito 220

Ambiti di applicazione: art. 17, co. 5 e 6, Dpr 633/1972 1/2 Il reverse charge   Ambiti di applicazione: art. 17, co. 5 e 6, Dpr 633/1972 1/2 Cessioni di oro industriale e da investimento (comma 5); Prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori nei confronti di imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici (comma 6, lettera a); Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, se imponibili (comma 6, lettera a-bis); Cessione di telefoni cellulari (comma 6, lettera b); Cessioni di pc e dei loro componenti ed accessori (comma 6, lettera c); segue

Ambiti di applicazione: art. 17, co. 5 e 6, Dpr 633/1972 2/2 Il reverse charge   Ambiti di applicazione: art. 17, co. 5 e 6, Dpr 633/1972 2/2 segue Cessione di materiali direttamente proveniente da cave e miniere (comma 6, lettera d); Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (comma 6, lettera a-ter); Trasferimenti di energia (comma 6, lettere d-bis; d-ter e d-quater). Novità della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014)

I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 1/5 Il reverse charge   I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 1/5 Prestazioni complesse: in caso di contratto unico di appalto non si applica il reverse charge ma le regole ordinarie, anche se il contratto riguarda interventi edilizi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari. Lo stesso criterio trova applicazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l’attività di demolizione e la successiva realizzazione di una nuova costruzione; in questo caso, infatti, l’attività di demolizione (generalmente soggetta a reverse charge) è strumentale all’attività di costruzione, quindi l’iva si applica secondo le modalità ordinarie dell’intera fattispecie contrattuale. Parcheggi: sono esclusi da reverse charge in quanto non rientrano nella definizione di edificio. Tuttavia, qualora il parcheggio sia parte integrante dell’edificio, allora le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) devono essere assoggettate ad inversione contabile. E’ il caso dei parcheggi interrati negli edifici e di quelli costruiti sul lastrico solare.

I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 2/5 Il reverse charge   I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 2/5 Cessioni di beni con posa in opera: non è soggetta a reverse charge ma ad Iva ordinaria quando la prestazione assume una funzione accessoria rispetto alla vendita del bene; in questo caso il bene non deve subire alcuna alterazione e deve mantenere la sua natura. Se, invece, il committente ha inteso ottenere un risultato diverso rispetto al complesso dei beni acquistati, allora si tratta di una prestazione di servizio soggetta a reverse charge. Non è decisiva la prevalenza del valore della manodopera in confronto al valore dell’opera prestata. Prestazioni di derattizzazione ((81.29.10), spurgo di fosse biologiche (37.00.00) e rimozione neve (81.29.91): restano escluse da reverse charge, in quanto i relativi codici Ateco non sono richiamati dalla precedente circolare di chiarimenti (14E/2015).

I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 3/5 Il reverse charge   I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 3/5 Istallazione di impianti posizionati in parte internamente e in parte esternamente all’edificio: in questo caso deve essere valorizzata l’unicità dell’impianto posto al servizio dell’edificio, con conseguente applicazione dell’inversione contabile. È il caso, ad esempio, degli impianti di videosorveglianza perimetrale, dotati di centralina interna e telecamere esterne; degli impianti citofonici; degli impianti di climatizzazione con motore esterno collegato agli split interni e degli impianti idraulici con tubazioni esterne. Estintori: le attività di installazioni e manutenzioni di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge a condizione che gli stessi siano facciano parte di un impianto complesso come definito dal DM 20 dicembre 2012, che sia installato in un edificio e che sia resa nell’ambito di manutenzione dell’intero impianto.

I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 4/5 Il reverse charge   I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 4/5 Impianti fotovoltaici: l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici sia integrati o semi-integrati agli edifici, sia a terra (realizzati, cioè, su aree di pertinenza di fabbricati) devono essere assoggettate a reverse charge sempre che, benché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso. Resta, invece, assoggettata ad Iva normale l’installazione di centrali fotovoltaiche accatastate autonomamente (in categoria D/1 o D/10). Estintori: le attività di installazioni e manutenzioni di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge a condizione che gli stessi siano facciano parte di un impianto complesso come definito dal DM 20 dicembre 2012, che sia installato in un edificio e che sia resa nell’ambito di manutenzione dell’intero impianto.

I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 5/5 Il reverse charge   I chiarimenti della circolare 37/2015 sulla lettera a-ter) 5/5 Sostituzione delle componenti di un impianto: rientrano nel reverse charge se la prestazione ha lo scopo di mantenere in funzione l’impianto; al contrario, se trattasi di una mera fornitura di beni, allora deve essere assoggettata ad Iva ordinaria. In ogni caso, i servizi resi devono essere relativi ad edifici.   Allacciamento e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua: sono esclusi da reverse charge in quanto non è riconducibile alla attività di installazione di impianti. Operazioni non imponibili: il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione; quindi tale sistema non si applica nel caso di operazioni non imponibili.

Il settore dell’energia Il reverse charge   Il settore dell’energia Il reverse charge si applica ai: Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite della Direttiva 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima Direttiva Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

Casi particolari di esclusione dal reverse charge Il reverse charge   Casi particolari di esclusione dal reverse charge Produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 Esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 Enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398; Soggetti che svolgono le attività di cui alla tabella C del DPR n. 633 del 1972 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari < a 25.822,84 euro

Il reverse charge Sanzioni 1/2 Il cessionario/committente, pur emettendo correttamente il documento ai fini contabili, non pone in essere gli adempimenti connessi con l’inversione contabile: sanzione fissa tra 500 e 20.000 euro; Il cedente prestatore non emette la fattura entro 4 mesi dall’operazione e il cessionario non provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni: sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro; segue

Il reverse charge Sanzioni 2/2 segue Irregolare applicazione del reverse charge (l’iva è stata irregolarmente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge o viceversa): sanzione in misura fissa da 250 a 10.000 euro. Se l’errore è determinato da intenti fraudolenti, la sanzione applicata va dal 90 al 180%; Il cessionario/committente, non registra il documento ai fini contabili e non pone in essere gli adempimenti connessi con l’inversione contabile: sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.

Lo split payment 5

Lo split payment Definizione E’ un nuovo meccanismo di riscossione dell’imposta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 in base al quale, in presenza delle suddette operazioni, il versamento dell’imposta è effettuato direttamente dal committente o cessionario pubblico in luogo del fornitore che comunque rimane debitore dell’imposta.

Le principali caratteristiche 1/2 Lo split payment   Le principali caratteristiche 1/2 Ambito di applicazione Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni elencate nell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 (Stato; organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali; Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura; istituti universitari; unità sanitarie locali; enti ospedalieri; etc.) Esigibilità dell’Iva L’Iva è esigibile all’atto del pagamento delle fatture di acquisto o a scelta della Pa all’atto della loro ricezione.

Le principali caratteristiche 2/2 Lo split payment   Le principali caratteristiche 2/2 Operazioni escluse Compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute di imposta sul reddito, anche a titolo d’acconto; operazioni in relazione alle quali l’ente pubblico cessionario/committente è debitore dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile; tutte le operazioni certificate con ricevuta fiscale o scontrino; tutte le operazioni soggette a regimi speciali Iva (regime del margine, editoria e agenzie di viaggio, regime Siae, agriturismo).

Un esempio di funzionamento Lo split payment   Un esempio di funzionamento La società A effettua una cessione di beni nei confronti di una Pubblica Amministrazione indicata nell’elenco di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972. L’ammontare dell’operazione è di 1.000,00 euro +Iva al 22%. La società A (cedente) emette fattura per euro 1.220,00 con l'annotazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" e contabilizzare come segue: ________________________**/**/**_____________________ Diversi a Diversi Credito verso PA 1.000 Iva split payment 220 Ricavi 1.000 Iva split payment 220

Detrazione e pro rata per le attività immobiliari 6

Le operazioni esenti Definizione L’articolo 10 del Dpr 633/1972 definisce come “esenti” quelle operazioni che, pur rispettando i tre requisiti per essere definite rilevanti ai fini Iva (soggettivo – oggettivo – territoriale), non sono comunque soggette al pagamento dell’imposta; I numeri 8, 8-bis e 8-ter dell’articolo 10 dettano disposizioni in merito alle attività immobiliari. In particolare: il punto 8 riguarda il regime Iva locazioni immobili abitativi e strumentali; il punto 8-bis riguarda il regime Iva cessioni immobili abitativi; il punto 8-ter riguarda il regime Iva cessioni immobili strumentali.

I presupposti per la detrazione dell’Iva Le operazioni esenti  I presupposti per la detrazione dell’Iva Afferenza Inerenza E’ verificata ogni qual volta il bene o servizio acquistato è concretamente utilizzato per realizzare un’operazione imponibile o assimilata. E’ verificata quando i beni o i servizi acquistati sono effettivamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

La detrazione dell’Iva per le operazioni esenti Art. 19, comma 2 Dpr 633/1972 Non può essere mai detratta in caso di compimento di sole operazioni esenti. Art. 19, comma 4 Dpr 633/1972 Può essere detratta solo in parte in caso di acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni esenti seguendo criteri oggettivi e coerenti. Art. 19, comma 5 Dpr 633/1972 Può essere detratta in base ad uno specifico rapporto, il “pro-rata” in caso di svolgimento di un’attività esente e di una soggetta ad Iva.

Le operazioni esenti Il calcolo del pro rata  

La rettifica della detrazione Le operazioni esenti La rettifica della detrazione Se a causa di mutamenti del regime fiscale o a causa di utilizzi dei beni e dei servizi stessi per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, è necessario effettuare la rettifica, in aumento o in diminuzione, dell'Iva detratta. L’articolo 19-bis2, consente di riequilibrare eventuali diversi utilizzi di beni o servizi, rispetto all'utilizzo che inizialmente era stato previsto.