Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso1 D. Lgs. N° 106/2009 Le modifiche al D. Lgs. N° 81/2008 Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso Pavia, 16 settembre 2010
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso2 La situazione attuale Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Conclusioni Argomenti
La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso4 La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso5 La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso6 La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso7 La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso8 La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso9 La situazione attuale Confronto con gli altri Paesi UE
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso10 La situazione attuale Confronto con gli altri Paesi UE
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso11 La situazione attuale Le Malattie Professionali
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso12 La situazione attuale Stranieri e infortuni sul lavoro
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso13 La situazione attuale Stranieri e infortuni sul lavoro
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso14 La situazione attuale Infortuni sul lavoro Costruzioni
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso15 La situazione attuale Infortuni sul lavoro Costruzioni Settori economici COSTRUZIONI TOTALE SETTORI
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso16 La situazione attuale Infortuni sul lavoro Costruzioni Settori economici FCOSTRUZIONI TOTALE SETTORI
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso17 La situazione attuale Infortuni sul lavoro Costruzioni Province BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO PAVIA SONDRIO VARESE LOMBARDIA
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso18 La situazione attuale Dove intervenire? Ecco dove intervenire intensificando la vigilanza!
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso19 La genesi degli incidenti e degli infortuni secondo H. Heinrich (1950) La situazione attuale 1 infortunio grave 29 infortuni lievi 300 incidenti senza infortuni segnali Bisogna saper leggere i segnali!!! Comportamenti o situazioni pericolose
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso20 La genesi degli incidenti e degli infortuni secondo J. Reason (1997) Organizzazione del lavoro Decisioni manageriali Condizioni che attivano errori e violazioni Errori e violazioni Incidente o Infortunio Individuazione Misure di prevenzione e protezione ORGANIZZAZIONECONTESTO INDIVIDUI Comportamenti Insicuri DIFESE La situazione attuale
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso21 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso22 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Il “vecchio” D. Lgs. n° 626/1994 Titolo I Titolo V-bis Rumore Titolo IV DPI Titolo III Attrezzature di lavoro Titolo II Luoghi di lavoro Titolo V-ter CEM Titolo V MMC Titolo VI VDT Titolo VI-bis Amianto Titolo VII Agenti cancerogeni Titolo VII-bis Agenti Chimici Titolo VIII Agenti Biologici Titolo VIII-bis ATEX Titolo IX Sanzioni Titolo X Disp. Trans./Finali
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso23 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Allegati Titolo VI MMC Titolo IV Cantieri Titolo III Attrezzature di lavoro e DPI Titolo II Luoghi di lavoro Titolo VII VDT Titolo V Segnaletica Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze Pericolose Titolo X Agenti Biologici Titolo XI ATEX Titolo XII Disp. Proc. Penale Titolo I Capo I : Disposizioni generali Capo II: Sistema Istituzionale Capo III: Gestione prevenzione luoghi di lavoro -Misure di tutela ed obblighi -Valutazione dei rischi -SPPR -Formazione, Informazione e Addestramento -Sorveglianza sanitaria -Gestione emergenze -Consultazione e partecipazione RLS -Doc. Amm. e statistiche infortuni e M.P. -Capo IV: Disposizioni Penali Il “giovane” D. Lgs. n° 81/2009
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso24 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 N° 51 Allegati Alcuni degli allegati al D. Lgs. N° 81/2008 Gli allegati del “defunto” D. Lgs. N° 626/1994 Parte dei contenuti dei DPR n° 547/1955 Il DPR n° 222/2003 (Regolamento PSC/POS/PSS e costi sicurezza) Gli elementi per la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale imprese L’elenco delle gravi violazioni per la sospensione dell’attività d’impresa I contenuti minimi per la redazione del Fascicolo (ex D. Lgs. N° 494/1996) Il “giovane” D. Lgs. n° 81/2009
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso25 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Abrogazioni D. Lgs. N° 494/1996 DPR n° 164/1956 DPR n° 547/1955 D. Lgs. N° 493/1996 DPR n° 303/1956 D. Lgs. N° 277/1991 D. Lgs. N° 185/2005 Art. 36-bis, c1 e c2 Legge 223/2006 D. Lgs. N° 626/1994 Legge 123/2007 Il “giovane” D. Lgs. n° 81/2009
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso26 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 NOVITA’ Titolo I Attività di supporto “consulenziale” Enti Lavoratori Definizioni Interpello Sistema Informativo nazionale Delega Modelli di organizzazione Incremento Sanzioni Il “giovane” D. Lgs. n° 81/2009
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso27 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Nel seguito di questo intervento andremo ad esaminare le principali novità introdotte dal D. Lgs. N° 106/2009, riservando un maggiore approfondimento al Capo I del Titolo IV
Modifiche al Titolo IV – Capo I del D. Lgs. n° 81/2008 Cantieri temporanei o mobili
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso29 Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X. Campo di applicazione – Art. 88
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso30 Campo di applicazione – Art. 88 ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso31 Lavori esclusi Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali Lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e le operazioni di caricamento di tali prodotti nei piazzali Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale, e nella piattaforma continentale e nelle aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato Lavori svolti in mare Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X Campo di applicazione – Art. 88
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso32 Definizioni – Art. 89 Committente Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; Responsabile dei lavori Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 163/2006, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento. Chiarito che la nomina del Responsabile dei Lavori (RL) è una facoltà del Committente e non un obbligo.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso33 Il Committente e il Responsabile dei Lavori Esistono diverse “tipologie di Committente privato”……. C’è il sig. Rossi o la sig.ra Maria …… Che non possono, certamente essere considerati il “perno” della sicurezza in cantiere …………
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso34 Esistono diverse “tipologie di Committente privato”……. C’è il sig. “Costruisco e vendo” ….. Il cui unico obiettivo è noto (sta nel nome) ………… Definizioni – Art. 89
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso35 Neanche il Committente pubblico è sempre attento……. Definizioni – Art. 89
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso36 Coordinatore per la progettazione Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; Definizioni – Art. 89 Art. 89, c.1/f CSE Definizioni Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente Impresa esecutrice (!!)
E qui riusciamo a riconoscere i CSP ed i CSE ? Definizioni – Art. 89
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso38 Impresa affidataria impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Definizioni – Art. 89 Art. 89, c.1/i CSE Definizioni Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso39 Lavoratore autonomo Persona fisica la cui attivita'professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; Idoneità tecnico-professionale Possesso di capacità organizzative, nonchè disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Definizioni – Art. 89 Impresa esecutrice Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Art. 89, c.1/ i-bis CSE Definizioni
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso40 Affidereste a questa impresa i lavori a casa vostra ??? Definizioni – Art. 89
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso41 Oppure a questa impresa ??? Definizioni – Art. 89
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso42 Comma 1 Il committente o il RL, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 ed in particolare: al momento delle scelte architettoniche tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro; Obblighi committente o RL - Art. 90 Art. 90, c.1-bis Comma 2 Il committente o il RL, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso43 Comma 3 Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (ri- dimenticato di aggiungere “in possesso dei requisiti …….). Cancellate le due precedenti condizioni “aggiuntive” per l’applicazione: entità presunta > 200 uomini giorno o rischi “particolarmente aggravati …….” Obblighi committente o RL - Art. 90 NOTA
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso44 Comma 4 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il RL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Comma 5 La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Comma 7 Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso45 Commi 6 e 8 Il committente o il RL: può svolgere, se in possesso dei requisiti dell’art. 98, i compiti di CSP e CSE; può sostituire in qualunque momento, il CSP e il CSE Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso46 Comma 9, let. a) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (!): a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri in cui l’entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla CCCIA e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso47 Obblighi committente o RL - Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso48 Obblighi committente o RL - Allegato XVII Scegliereste una macchina come questa? Ovviamente no. Perché il committente non sceglie l’impresa con gli stessi criteri con cui si sceglie una macchina?
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso49 Comma 9, let. b) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (!): b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso50 Comma 9, let. c) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (!): c)trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’art. 99,, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso51 Comma 10 In assenza del PSC di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,lettera b), quando previsti, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso52 Comma 11 La disposizione di cui al comma 3 (nomina CSP) non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.(modifica introdotta dall’art. 39 della legge n° 88/2009). Obblighi committente o RL - Art. 90 ?
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso53 Comma 11 – Riflessioni La direttiva 92/57/CEE chiede (art. 3, commi 1 e 2): >. Condanna Corte di Giustizia UE del 25/07/2008 – Causa >. Obblighi committente o RL - Art. 90
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso54 Comma 11 La disposizione di cui al comma 3 (nomina CSP) non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.(modifica introdotta dall’art. 39 della legge n° 88/2009). Secondo Voi, abbiamo sanato con il nuovo comma 11, l’infrazione contestata dai giudici della Corte ? Obblighi committente o RL - Art. 90 DOMANDONA …..
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso55 Comma 1 Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP: a)redige il PSC di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b)predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 (TU Edilizia) c)coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 (!!!); Comma 2 Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Obblighi CSP - Art. 91
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso56 Comma 1, lett. a) e b) Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: a)verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100, ove previsto (!!!), e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b)verifica l'idoneita' del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC di cui all'articolo 100, ove previsto (!!!) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso57 Comma 1, lett. c) e d) Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: c)organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d)verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso58 Comma 1, lett. e) e f) Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: e)segnala al committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto (!!!), e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE da' comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente competenti; f)sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso59 Sospensione Lavorazioni – Vedi Allegato I - D. Lgs. n° 81/2008 Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso60 Sospensione Lavorazioni – Vedi Allegato I D. Lgs. n° 81/2008 Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso61 Sospensione Lavorazioni – Vedi Allegato I del D. Lgs. n° 81/2008 Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d’amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Obblighi CSE - Art. 92
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso62 Comma 1 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RL. Comma 2 La designazione del CSP e del CSE, non esonera il RL dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) e e). Responsabilità Committente e RL - Art. 93
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso63 Comma 1 I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE dei lavori, ai fini della sicurezza. Obblighi Lavoratori Autonomi - Art. 94
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso64 Comma 1 I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a)il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b)la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c)le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d)la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, impianti e dei dispositivi al fine dieliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e)la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f)l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g)la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h)le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. Misure generali di tutela - Art. 95
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso65 Comma 1 I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a)adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b)predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c)curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d)curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e)curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,previo, se del caso, coordinamento con il committente o il RL; f)curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g)redigono il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). Obblighi datori di lavoro, dirigenti e preposti Art. 96
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso66 Obblighi datori di lavoro, dirigenti e preposti Art. 96 Comma 1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (!)
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso67 Comma 2 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5 e all’art. 29, comma 3. Obblighi datori di lavoro, dirigenti e preposti Art. 96 Quindi niente DUVRI nel cantiere edile o di ingegneria civile!
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso68 Titolo IV ed art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 Nei cantieri edili o di ingegneria civile, anche all’interno di aziende o unità produttive, la normativa di riferimento sarà sempre il Titolo IV, capo I del D. Lgs. n°81/2008. Nei cantieri edili o di ingegneria civile, anche all’interno di aziende o unità produttive, la normativa di riferimento sarà sempre il Titolo IV, capo I del D. Lgs. n°81/2008. Per tutte le altre attività lavorative eseguite in appalto o con contratto d’opera, non rientranti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, eseguite all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva, il riferimento sarà il citato articolo 26. Per tutte le altre attività lavorative eseguite in appalto o con contratto d’opera, non rientranti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, eseguite all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva, il riferimento sarà il citato articolo 26. Principio di specialità (art.298) Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso69 Titolo IV ed art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 Domanda: Si deve applicare l’art. 26 tra appaltatori e subappaltatori in un cantiere edile rientrante nel campo di applicazione del capo I, Titolo IV del D. Lgs. N°81/2008 ? Ovviamente NO! Si ricorda, infatti che l’art. 95, comma 1, lettere f), g) ed h) del D. Lgs. n°81/2008 Comma 1. – – I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, e curano, in particolare: l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso70 Campo di applicazione dell’art. 26 Tanto per chiarire tra art. 26 e Capo I del Titolo IV… Area di cantiere Applicazione Capo I – Titolo IV Rischi Interferenziali Rischi Interferenziali Attività lavorative del Datore di lavoro committente Aree di lavoro committente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso71 Comma 1 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Comma 2 Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. Comma 3 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a)coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo; b)verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE. Obblighi Impresa Affidataria - Art. 97
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso72 Comma 3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Comma 3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Obblighi Impresa Affidataria - Art. 97 Art. 97 comma 3-ter Grosso business in arrivo !
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso73 Obblighi Impresa Affidataria - Art. 97 Qui c’è qualcosa che non torna …..
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso74 I requisiti professionali, per CSP e CSE, fanno riferimento (art. 98 comma 1): - alla laurea magistrale o specialistica (nelle varie classi indicate alle lettere a) e b) del citato comma), - al diploma universitario (laurea breve) e - diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, anche ad un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per un periodo di tempo compreso tra un anno (i laureati) e tre anni (i diplomati). L'esperienza maturata nel settore delle costruzioni deve però essere integrata a proprie spese (art. 98, secondo e sesto comma) da un apposito corso dalla durata di 120 ore i cui argomenti quelli indicati nell’allegato XIV. Requisiti professionali CSP e CSE - Art. 98
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso75 Corso di 120 ore erogato da: Regioni o, in via alternativa, ISPESL, INAIL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Ordini e collegi professionali, Università, Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni. Requisiti professionali CSP e CSE - Art. 98 Obbligo di aggiornamento – All. XIV sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso76 Contenuti del corso da 120 ore per CSP e CSE I contenuti del corso sono strutturati in tre moduli teorici: Giuridico (28 ore), Tecnico (52 ore) e Metodologico – Organizzativo (16 ore) per un totale di 96 ore e Più un modulo pratico di 24 ore. Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale, (per i “vecchi” CSP/CSE, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto), della durata complessiva di 40 ore: da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio; Da svolgere anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero max di 100 partecipanti. Requisiti professionali CSP e CSE - Art. 98
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso77 Modalità organizzative del corso da 120 ore per CSP e CSE Obbligo verifica finale di apprendimento, effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso. La verifica dovrà prevedere una simulazione, al fine di valutare le competenze tecnico – professionali e dei test finalizzati a verificare le competenze cognitive acquisite. La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90% Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a: 60 per la parte teorica 30 per la parte pratica. Requisiti professionali CSP e CSE - Art. 98
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso78 Esenzione frequenza corso di 120 ore L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che: - non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio; E per coloro che producano: -un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o - l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV. -L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (ingegneria della sicurezza).. Requisiti professionali CSP e CSE - Art. 98
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso79 Comma 1 Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonchè gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a)cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b)cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c)cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presuntadi lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Comma 2 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Comma 3 Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Notifica preliminare - Art. 99
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso80 Notifica preliminare Art. 99 Contenuti Notifica Preliminare Data della comunicazione. Indirizzo del cantiere. Committente(i)nome (i) indirizzo (i). Natura dell'opera. Responsabile (i) dei lavori [nome (i) e indirizzo (i)] Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera [nome (i), codice fiscale e indirizzo(i)]. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera [nome (i), codice fiscale e indirizzo(i)]. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. Durata presunta dei lavori in cantiere. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. Identificazione, codice fiscale o P. IVA delle imprese già selezionate. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso81 Comma 1 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Nota: Finalmente è stato compreso che andava colmata la differenziazione esistente nella definizione di PSC tra l’art. 12 del D. Lgs. N° 494/1996 e il DPR n° 222/2003 (Regolamento contenuti minimi piani di sicurezza) Piano Sicurezza e Coordinamento - Art. 100
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso82 Allegato XV – par lett. c) – Contenuti minimi PSC c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Allegato XV – par lett. c) – Contenuti minimi PSC c) In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo particolare attenzione a ……. Questa è una modifica importantissima perché chiarisce su quale tipologia di rischi si debba soffermare l’attenzione del CSP (e del progettista). Piano Sicurezza e Coordinamento - Art. 100
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso83 Comma 2 Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto. Comma 3 I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui alcomma 1 e nel POS. Piano Sicurezza e Coordinamento - Art. 100
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso84 Comma 4 I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Comma 5 L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Piano Sicurezza e Coordinamento - Art. 100
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso85 Comma 6 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Comma 6-bis Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura (!!!!) l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Piano Sicurezza e Coordinamento - Art. 100
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso86 Comma 1 Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione de piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Comma 2 Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Obblighi di trasmissione - Art. 101
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso87 Comma 3 Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. Nota L’impresa affidataria deve fare da “filtro” ai POS delle varie imprese esecutrici. Obblighi di trasmissione - Art. 101
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso88 Comma 1.Prima dell'accettazione del PSC di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. Consultazione RLS - Art. 102
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso89 Modalità previsione livelli emissione sonora Art. 103 ABROGATO !
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso90 Comma 1 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comma 2 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Modalità attuative particolari obblighi Art. 104
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso91 Comma 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria Comma 4 I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).. Modalità attuative particolari obblighi Art. 104
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso92 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili Art. 108 Viabilità cantieri Art. 111, c. 8 Obblighi datore di lavoro Lavori in quota Specificato che le disposizioni per i lavori in quota si applicano anche alle attività “coperte” dal D. Lgs. N° 624/1996. Art. 106 Costruzioni e lavori in quota Specificato che il datore di lavoro deve sempre assicurare la viabilità delle persone e dei veicoli (oltre quanto previsto dal p. 1 dell’allegato XVIII), Divieto assunzione bevande alcoliche esteso a tutti i cantieri temporanei e mobili Art. 119, c. 7-bis Pozzi, scavi e cunicoli Obbligo di sollevamento materiale in conformità a quanto previsto dal p- 3.4 dell’allegato XVIII.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso93 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili Art. 138 Ponteggi Norme particolari Art. 139 Ponteggi movibili Ponti su cavalletti Precisato che dalla parte interna dei montanti devono essere applicati dei correnti e tavola fermapiede a protezione esclusiva dei lavoratori operanti sull’ultimo impalcato. Art. 125 Ponteggi Disposizione montanti Ripristinata la misura di 20 cm quale max distacco ammesso del piano di calpestio dalla muratura. Obbligo di conformità ai requisiti indicati al p dell’allegato XVIII. Art. 140, c. 3 Ponteggi movibili Ponti su ruote Obbligo di bloccare le ruote del ponte in opera dalle due parti, con cunei o sistemi equivalenti. Dispositivi appropriati per impedire lo spostamento involontario del ponte.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso94 Sanzioni - Art. 157 Committente e RL Eliminata la sanzione prevista dall’art. 90 comma 1 (misure generali di tutela) Mantenute le sanzioni per il mancato obbligo degli articoli 3, 4 e 5 (nomina CSP/CSE) Aggiunte le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli: 93, comma 2 (verifica adempimenti CSP/CSE) 100, comma 6-bis (assicurare pagamento oneri ai subappaltatori e formazione dirigenti e preposti impresa affidataria !!!). Mantenuta la sanzione per il mancato obbligo dell’art. 90, comma 9, lett. c) e 101, comma 1, primo periodo (mancato invio PSC a imprese) ed aggiunta la sanzioni per l’art. 90, comma 7 (mancata comunicazione alle imprese) dei nominativi di CSP/CSE Ridotti gli importi massimi delle sanzioni (da a euro)
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso95 Sanzioni - Art CSP e CSE Mantenute la sanzioni per il CSP in caso di mancata redazione del PSC e del Fascicolo (anche come importo da a euro). Mantenute le sanzioni per il CSE (art. 92, commi 1 e 2) ma con importo max ridotto da a euro. Mantenuta la sanzione dell’art. 92, comma 1, lett. d) (mancata verifica coordinamento RLS/RLST) ma ridotta la sanzione max (da a euro !!!!!!).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso96 Sanzioni - Art Datori di lavoro, Dirigenti Ridotte tutte le sanzioni (max euro) Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da a euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da a euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da a euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso97 Sanzioni - Art Datori di lavoro, Dirigenti Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da a euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3 con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso98 Sanzioni - Art. 160 Lavoratori autonomi Ridotta la sanzione per la mancata attuazione (art. 100, comma 3) di quanto previsto nel PSC (importo max ridotto da a 1600 euro!!!) Ridotta la sanzione prevista per il mancato adeguamento alle indicazioni del CSE (art. 94) ma con importo max ridotto (da a 800 euro !!!!!!).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso99 Chiudo con l’augurio che, tra qualche anno, non si vedano più situazioni come questa …….
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso100 Le altre modifiche al D. Lgs. n° 81/2008
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso101 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Precisazioni sul volontariato (CRI, VVF, CAI) e rimando a futuro decreto per modalità applicative Rimando all’applicazione dell’art. 21 per i soggetti del settore agricolo (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e soci società semplici.) Precisazioni su volontariato civile con rimando all’applicazione dell’art. 21. Se l’attività è svolta nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, questi deve informare il volontario su rischi e misure di prevenzione ed emergenza e ridurre i rischi interferenziali. Art. 3, c. 3-bis Campo d’applicazione Art. 3, c. 12 Campo d’applicazione Art. 3, c. 12-bis Campo d’applicazione
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso102 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Esclusione dei lavoratori in prova ai fini dell’applicazione di particolari obblighi del decreto. Art. 4, c. 1/l-bis Computo lavoratori Art. 4, c. 4 Computo lavoratori Precisazioni sulle modalità di computo degli operai a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo: per Frazioni di Unità Lavorative Anno (ULA).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso103 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Incarico per elaborazione criteri di qualificazione del Formatore per Salute e Sicurezza sul Lavoro. Art. 6, c. 8/m-bis Comm. Consultiva Permanente Incarico per elaborazione procedure standardizzate per redazione DUVRI. Individuazione attività in cui le interferenze sono irrilevanti e non necessita redazione DUVRI Art. 6, c. 8/m-qua Comm. Consultiva Permanente Art. 6, c. 8/m-ter Comm. Consultiva Permanente Incarico per elaborazione indicazioni per valutazione stress lavoro correlato,
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso104 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Forze Armate, Polizia e VVF: vigilanza svolta esclusivamente da servizi sanitari e tecnici istituiti presso queste amministrazioni. Art. 13, c. 1-bis Vigilanza Precisazioni su casa s’intende per “reiterate violazioni” in materia di sicurezza che fanno scattare i provvedimenti di sospensione: Violazioni: quelle dell’allegato I; Reiterate: quando nei successivi 5 anni alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione ASL/DPL (ottemperata) o una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (tipologia). Art. 14, c. 1 Contrasto lavoro irregolare
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso105 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I ASL/DPL devono comunicare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed al MinInfrastrutture, l’adozione del provvedimento di sospensione, al fine d’interdire la contrattazione con le PP.AA. e la partecipazione a gare pubbliche. Art. 14, c. 1 Contrasto lavoro irregolare Art. 14, c. 1 Contrasto lavoro irregolare Durata provvedimento sospensione = durata sospensione attività imprenditoriale (se % lavoratori irregolari < 50% lavoratori presenti sul luogo di lavoro). Se % ≥ 50% o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute, la durata è incrementata per un tempo pari al doppio della durata della sospensione (max 2 anni)
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso106 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Sanzioni: Ampliamento anche ai casi di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. Art. 14, c. 4/c Contrasto lavoro irregolare Art. 14, c. 10 Contrasto lavoro irregolare Sanzioni: arresto fino a sei mesi per datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro per sospensione per lavoro irregolare. Art. 14, c. 11-bis Contrasto lavoro irregolare Il provvedimento di sospensione, in caso di lavoro irregolare, non si applica quando il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso107 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo di vigilanza del datore di lavoro assolto anche tramite adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo (art. 30). Art. 16, c. 3 Delega di funzioni Possibilità di “sub-delega” (previa intesa con datore di lavoro). Divieto di “sub-sub-delega”. Art. 16, c. 3 Delega di funzioni Data certa per la delega. Art. 16, c. 1/a Delega di funzioni
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso108 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 81/2008 Giurisprudenza: Requisiti d’efficacia della Delega di Funzioni Il legislatore dove ha “pescato” i contenuti dell’articolo 16?
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso109 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Precisato l’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica secondo programma sorveglianza sanitaria. Art. 18, c. 1/g Obblighi datore lavoro e dirigente Obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. Possibilità di consegnare al RLS, copia del DVR su supporto informatico (Consultazione solo in azienda). Art. 18, c. 1/gbis Obblighi datore lavoro e dirigente Art. 18, c. 1/o Obblighi datore lavoro e dirigente Possibilità di consegnare al RLS, copia del DUVRI su supporto informatico (Consultazione solo in azienda). Art. 18, c. 1/p Obblighi datore lavoro e dirigente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso110 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Comunicazione via telematica ad INAIL infortuni > 1 giorno (quando uscirà decreto interministeriale ad hoc). Art. 18, c. 1/r–1bis Obblighi datore lavoro e dirigente Comunicazione via telematica ad INAIL dei nominativi RLS in caso di nuova elezione. Prima applicazione: comunicazione RLS eletti. Art. 18, c. 1/aa Obblighi datore lavoro e dirigente Vigilanza su adempimento obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente. Responsabilità esclusiva dei soggetti citati per mancata attuazione obblighi addebitabile unicamente agli stessi ed assenza di “culpa in vigilando” del datore di lavoro e dei dirigenti. Art. 18, c. 3-bis Obblighi datore lavoro e dirigente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso111 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 81/2008 DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILITA’ DEGLI ATTORI “Piramide delle responsabilità”
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso112 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Conservazione cartella sanitaria solo per il tempo strettamente necessario per sorveglianza sanitaria e trascrizione risultati presso luogo di custodia concordato con datore di lavoro al momento della nomina. Art. 25, c. 1/c Obblighi medico competente Originale cartella sanitaria va conservata, nel rispetto del D. Lgs. N° 196/2003 (Privacy), da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni (fatto salvo termine diverso stabilito da altre disposizioni del decreto). Art. 25, c. 1/e Obblighi medico competente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso113 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Precisazioni - Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Art. 26, c. 1 Contratti d’appalto, d’opera e di sommin. Precisazioni - il DUVRI va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. - per gli appalti pubblici, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto,dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Art. 26, c. 3 Contratti d’appalto, d’opera e di sommin.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso114 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I DUVRI non necessario per: - mere forniture di materiali o attrezzature; - servizi intellettuali; - lavori o servizi con durata < 2 giorni (a meno che non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, ATEX o rischi particolari dell’All. XI). Obbligo attuazione commi 1 e 2 dell’art. 26 Art. 26, c. 3-bis Contratti d’appalto, d’opera e di sommin. Contratto affidato da PP.AA. e datore di lavoro non coincidente con il committente: - il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI (con i rischi e misure standard per la tipologia della prestazione); -il soggetto presso il quale viene eseguito il contratto, prima dell’esecuzione, integra il DUVRI con i rischi specifici presenti nel luogo in cui verrà espletato l’appalto; - l’esecutore firma per accettazione l’integrazione (parte integrante contratto). Art. 26, c. 3-ter Contratti d’appalto, d’opera e di sommin.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso115 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Modifica: - i costi da stimare sono quelli relativi alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; - i costi non sono soggetti a ribasso. Art. 26, c. 5 Contratti d’appalto, d’opera e di sommin.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso116 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Edilizia: qualificazione attraverso Strumento per la continua verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi (assenza violazioni, formazione, provvedimenti ASL/DPL, ecc.). Lo Strumento (da definire) attribuisce un punteggio iniziale all’idoneità iniziale; questa subisce decurtazione in caso di accertate violazioni. Punteggio azzerato = divieto esercizio attività edile Art. 27, c. 1-bis Sistema Qualificazione Possibile futura estensione del sistema ad altri settori industriali. Art. 27, c. 2 Sistema Qualificazione Mantenimento Sistema Qualificazione per Appalti Pubblici (D. Lgs. N° 163/2006). Art. 27, c. 2 Sistema Qualificazione
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso117 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Precisato l’obbligo di tenere conto delle specifiche tipologie contrattuali (somministrazione, distacco, CoCoPro, ecc.). Art. 28, c. 1 Oggetto valutazione dei rischi Stress Lavoro Correlato: indicazione modalità di elaborazione in futuro decreto (in caso di ritardo, obbligo dal 1/08/2010). Possibilità tenuta DVR su supporto informatico. Data certa o sottoscrizione congiunta del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, RLS/RLST, medico competente. Art. 28, c. 1-bis Oggetto valutazione dei rischi Art. 28, c. 2 Oggetto valutazione dei rischi
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso118 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Precisato che i criteri di redazione del DVR sono lasciati al datore di lavoro. Richiesti criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Richiesta garanzia di completezza e idoneità quale strumento operativo di pianificazione interventi aziendali e preventivi Art. 28, c. 2/a Oggetto valutazione dei rischi Nuova impresa: datore di lavoro effettua immediatamente la valutazione dei rischi e redige DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Art. 28, c. 3-bis Oggetto valutazione dei rischi
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso119 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo di rielaborazione del DVR entro 30 giorni (in collaborazione con RSPP e MC e consultazione del RLS) a seguito di nuova valutazione dei rischi causata da modifiche attività, evoluzioni tecnologiche, evoluzione misure preventive e protettive, infortuni significativi o risultati sorveglianza sanitaria. Art. 29, c. 3 Modalità effettuazione Valutazione dei rischi DVR – Future Procedure standardizzate imprese fino a 50 lavoratori : adottate nel pieno rispetto dell’art. 28. Art. 29, c. 6-bis Modalità effettuazione Valutazione dei rischi
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso120 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Commissione Consultiva Permanente Elaborazione procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Procedure da recepire con apposito decreto ministeriale (MinLavoro/Salute)Politiche Soc.) Art. 30, c. 5-bis Modelli di organizzazione e gestione Equiparazione Lauree ai fini dell’esenzione frequenza corsi di formazione per RSPP (moduli A & B) Art. 32, c. 5 Capacità e requisiti RSPP Registrazione formazione su Libretto Cittadino (se attivato localmente). Art. 32, c. 7 Capacità e requisiti RSPP
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso121 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Datore di Lavoro aziende/unità produttive fino a 5 lavoratori, può svolgere direttamente compiti di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, ecc., anche in caso di RSPP interno o esterno (escluse aziende a rischio) previa informazione al RLS ed alle condizioni del comma 2-bis. Art. 34, c. 1-bis Svolgimento diretto SPP Datore di lavoro Obbligo di frequenza di specifici corsi di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, per il Datore di Lavoro (aziende/unità produttive fino a 5 lavoratori) che intende svolgere direttamente i compiti citati al comma 1-bis. Art. 34, c. 2-bis Svolgimento diretto SPP Datore di lavoro
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso122 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo di formazione specifica per Dirigenti e Preposti. Formazione effettuabile anche presso Organismi Paritetici – Scuole Edili – Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Art. 37, c. 7 e 7-bis Formazione Formazione dei lavoratori e dei RLS Chiarito che questa formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro. Art. 37, c. 12 Formazione Registrazione formazione su Libretto Cittadino (se attivato localmente). Art. 37, c. 14 Formazione
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso123 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Altri requisiti ammessi per svolgere funzione Svolgimento attività di medico nel settore del lavoro, ruolo sanitari, presso FF.AA., CC, Polizia di Stato e GdF. Art. 38, c. 1/d-bis Medico Competente (MC) Definizione dei contenuti Allegati 3A e 3B e modalità di trasmissione informazioni sanitarie al SSN con apposito decreto (da emanare entro 31/12/2009). Art. 40, c. 2-bis Rapporti MC con SSN
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso124 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Introdotta visita medica in fase preassuntiva; Visita medica, prima della ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata > 60 giorni (per verificar5e idoneità alla mansione). Art. 41, c. 2/e-bis/ter Sorveglianza Sanitaria Visite mediche preventive in fase preassuntiva svolte, su scelta del datore di lavoro, da MC o da Dip. Prevenzione ASL. Condizioni accertamento tossicodipendenza e alcol dipendenza, rivisitate entro 31/12/2009. Art. 41, c. 4-bis Sorveglianza Sanitaria Art. 41, c. 2-bis Sorveglianza Sanitaria
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso125 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo giudizio MC per iscritto. Copia del giudizio scritto fornita al lavoratore Art. 41, c. 6-bis Sorveglianza Sanitaria Ammesso ricorso verso giudizio MC entro 30 giorni da comunicazione (compresi giudizi visite preassuntive). Art. 41, c. 9 Sorveglianza Sanitaria Obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore con inidoneità alla mansione specifica, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento della mansione di provenienza. Art. 42, c. 1 Provvedimenti per Inidoneità alla mansione
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso126 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo del datore di lavoro di garantire mezzi di estinzione idonei alla classe d’incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro (compresi impianti fissi, manuali o automatici). Art. 43, c. 1/e-bis Gestione emergenze Personale della Difesa: riconosciuta la formazione specifica effettuata presso i propri istituti o scuole, ai fini della gestione dell’emergenza. Art. 43, c. 2 Gestione emergenze
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso127 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Obbligo per le aziende prive del RLS, di partecipare al Fondo di sostegno ai RLST ed alla pariteticità, ad eccezione di quelle appartenenti a settori ed attività dove sono già presenti sistemi di rappresentanza in materia di sicurezza e salute (a condizione che le aziende stesse partecipino al Fondo). Art. 48, c. 3 RLS Previsto il rilascio di attestazione dello svolgimento attività e servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 (gli organi di vigilanza ne possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività). Art. 51, c. 3-bis Organismi Paritetici
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso128 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Ridotti significativamente tutti gli importi. Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro: a) Per la violazione dell’art. 29, comma 1 (mancata redazione DVR); b) che non provvede alla nomina del RSPP ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’art. 34, comma 2 (mancata formazione del DdL che intende svolgere i compiti SPP). Art. 55, c.1 Sanzioni per datore di lavoro e dirigente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso129 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Art. 55, c.2 Sanzioni per datore di lavoro e dirigente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso130 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Ammenda da a euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettere b), c) o d) o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3. Art. 55, c.3 Sanzioni per datore di lavoro e dirigente Ammenda da a euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) primo periodo e f). Art. 55, c.4 Sanzioni per datore di lavoro e dirigente Il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro Art. 302, c.1 Contravvenzioni punite con solo arresto
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso131 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. Art. 302, c.2 Contravvenzioni punite con solo arresto Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue. Art. 302, c.3 Contravvenzioni punite con solo arresto
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso132 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Per l’inosservanza di obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, per estinguere l’illecito amm.vo è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo previsto dalla legge se regolarizza la propria posizione entro i termini assegnati da ASL/DPL nel verbale di primo accesso ispettivo. Art. 301 – bis Estinzione agevolata illeciti amm.vi
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso133 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. Art. 302-bis, c.1 Potere di disposizione Ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. (Per la DPL l’autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente). Art. 302-bis, c.2 Potere di disposizione
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso134 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo I Riduzione importo sanzioni. Art. 56 Sanzioni preposto Aumento importo sanzioneper violazione art. 22, c.1 Riduzione importo sanzione negli altri casi Art. 57 Sanzioni Progettisti Fabbricanti, Fornitori e Installatori Art. 58 Sanzioni per Medico Competente Riduzione importo sanzione. Art. 59 e 60 Sanzioni per Lavoratori e lavoratori Autonomi e ImpFam. Sanzioni immutate per lavoratori Sanzioni ridotte per lavoratori autonomi, ecc..
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso135 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo II – Luoghi di Lavoro Esclusione dall’applicazione del Titolo II per campi, boschi e terreni. Art. 62, c. 2 Definizioni Luoghi di lavoro strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori disabili (inseriti ascensori, pulsantiere, scale ed accessi alle medesime, ecc.). Art. 63, c. 3 Requisiti di Salute e Sicurezza Art. 67 Notifiche all’organo di vigilanza Riduzione importo sanzioni. Precisazione: la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea dei requisiti dell’allegato IV, è considerata un’unica violazione Precisazione riguardante il tempo (30 gg.dalla notifica) entro cui l’ASL può chiedere ulteriori informazioni. Art. 68 Sanzioni datore di lavoro e dirigente
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso136 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo III – Attrezzature di Lavoro Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Art. 69, c. 1/a Definizioni Nuove modalità di accertamento della Non Conformità, a norme e regolamenti, delle attrezzature di lavoro e relative emissioni di prescrizioni da parte OO.VV e successiva verifica adempimento. Art. 70, c. 4 Requisiti di Sicurezza Art. 71, c. 5 e 11 Obblighi datore di lavoro Precisazione: le modifiche apportate alle “macchine” per migliorarne la sicurezza, non configurano “immissione sul mercato”. Verifiche iniziali: ISPESL entro 60 gg. (dopo ASL o soggetti pubblici o privati abilitati) Verifiche periodiche: dopo 30 gg. dalla richiesta, possibile rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso137 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo III – Attrezzature di Lavoro Art. 80, c. 1 e 3-bis Apparecchiature elettriche Obblighi datore di lavoro Art. 82, c. 1 Lavori sotto tensione Obbligo di attestare la conformità della macchina al momento della consegna e farsi dare dal DdL, per noli a freddo, attestazione formativa dell’operatore, Art. 72, c. 1 e 2 Obblighi noleggiatori e concedenti in uso Adozione misure per la salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Adozione misure per la predisposizione ed attuazione di procedure d’uso e manutenzione. Precisazioni su condizioni da rispettare per lavori sotto tensione: - Livello di qualificazione dei lavoratori (sistemi di cat. 0, I, II e III); - Aziende autorizzate (sistemi di cat. II e III).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso138 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo III – Attrezzature di Lavoro Art. 86 Verifiche e controlli Art. 87 Sanzioni Possibilità di eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee o impianti elettrici non protetti o a distanza inferire a quella definita nell’allegato IX, a condizione di adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori (ad es.: disposizioni delle norme tecniche). Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive Richiesta esecuzione verifiche periodiche (in aggiunta a quelle previste ai sensi del DPR n° 462/2001) e relativa registrazione (modalità da definire con decreto). Riduzione importo sanzioni. Precisazione: la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea dei requisiti dell’allegato IV, è considerata un’unica violazione Nuove sanzioni per venditori, noleggiatori e concedenti in uso.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso139 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Art. 165, c. 1 e 2 Sanzioni per datore di lavoro e dirigente Previsione emanazione di apposito regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare. Art. 161 Definizioni Riduzione importo sanzioni. Precisazione: la violazione di più precetti relativi alla segnaletica di sicurezza prevista in vari allegati, è considerata un’unica violazione (ASL deve indicare).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso140 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo VI – Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) Titolo VII – Videoterminali (VDT) Art. 170, c. 1 e 2 MMC - Sanzioni per datore di lavoro e dirigente Corretto un errato riferimento contenuto nell’Allegato XXXIII – Riferimenti alle norme tecniche (ISO 11228/1-2-3) Art. 168 – All. XXXIII MMC - Obblighi del Datore di Lavoro Riduzione importo sanzioni. Art. 170, c. 1 e 2 VDT - Sanzioni per datore di lavoro e dirigente Riduzione importo sanzioni. Precisazione: la violazione di più precetti relativi ai VDT, è considerata un’unica violazione (ASL deve indicare i precetti violati).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso141 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo VIII – Agenti Fisici - Rumore Art. 192, c. 2 Misure di prevenzione e protezione Precisazione: ammessa la stima preventiva di emissione sonora di attrezzature facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e e misurazioni riconosciute dalla Comm. Consultiva Permanente. Art. 190, c. 5-bis VdR Rumore Correzione: se a seguito dalla VdR risulta che i valori superiori di azione sono superati, obbligo di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative per la riduzione dell’esposizione. Art. 198, c. 1 Linee Guida per sett. Musica e call center Correzione: portato a due anni il termine ultimo per definire le Linee Guida.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso142 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo VIII – Agenti Fisici – Campi E.M. (CEM) Art. 209, c.1 Identificaz. esposizione e Valutazione dei rischi Correzione: obbligo di adozione delle “Buone Prassi” (non più linee guida) individuate o emanate dalla Comm. Consultiva Permanente o dal CEI, per la valutazione e la misurazione dei CEM per situazioni che esulano dalle norme del CENELEC. Art. 207, c.1/c Definizioni Art. 211, c. 2 Sorveglianza sanitaria Modifica: Possibilità, per i lavoratori con un’esposizione superiore ai valori di azione (all. XXXVI), di non essere sottoposti a tempestivo controllo medico, se la VdR CEM, dimostra che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi i rischi relativi alla sicurezza. Correzione: aggiunto il parametro della corrente indotta attraverso gli arti (I L ) nella definizione di “valore di azione”.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso143 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo VIII – Agenti Fisici – Radiazioni Ottiche Artif. Art. 216, c.1 Identificaz. esposizione e Valutazione dei rischi Correzione: riferimento alle “Buone Prassi” (non più linee guida) individuate o emanate dalla Comm. Consultiva Permanente per la misurazione delle radiazioni ottiche, per situazioni che esulano dalle norme IEC, CIE e CEN. Art. 214, c.1/a1 Definizioni Art. 217, c. 2 Disposizioni per eliminare o ridurre i rischi Modifica: obbligo di segnaletica per i luoghi di lavoro dove sono superate (in base alla VdR), i valori limite di esposizione (e non più di azione). Correzioni nelle unità di misura delle radiazioni ultraviolette. Art. 219 e 220 Sanzioni per datore di lavoro, dirigente e MC Riduzione importo sanzioni.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso144 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IX – Sostanze Pericolose – Agenti Chimici Art. 232, c.4 Adeguamenti normativi Modifica: nelle more dell’emanazione dei decreti per la definizione del rischio basso e irrilevante, la VdR “basso” per la sicurezza e “irrilevante” per la salute dei lavoratori, è comunque effettuata dal datore di lavoro. Art. 223, c.1/c,d Valutazione dei Rischi Modifica: richiesto di prendere in considerazione nella valutazione preliminare della presenza di agenti chimici: - oltre al livello e la durata, anche il modo dell’esposizione; - oltre alle circostanze in cui viene svolto il lavoro, anche la quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso145 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IX – Sostanze Pericolose – Agenti Cancerogeni Art. 243, c. 4 Registro esposizione e Cartelle sanitarie Modifica: in caso di cessazione del rapporto, obbligo di invio all’ISPESL, tramite il medico competente, della cartella sanitaria e di rischio. Art. 242, c. 5/b Accertamenti sanitari Modifica: obbligo di misurazione della esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti, per la verifica dell’efficacia delle misure adottate.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso146 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IX – Sostanze Pericolose – Amianto Art. 251, c.1 Misure di prevenzione e protezione Modifica: riferimento alla “concentrazione nell’aria” della polvere d’amianto; Precisazione: riferimento alla “protezione” offerta dai DPI in grado di assicurare i valori richiesti Art. 246, c.1 Campo d’applicazione Art. 254, c. 4 Valore limite Modifica: riferimento all’uso dei DPI per il rispetto del valore limite, in caso di impossibilità di riduzione dell’esposizione con altri mezzi. Modifica: applicazione delle norme a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto. Art. 256, c. 4 e 5 Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto Modifica: richiesta inserimento data inizio lavori. Modifica: silenzio assenso dopo 30 gg dalla presentazione del piano (no preavviso in casi d’urgenza – indicazione orario inizio attività).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso147 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo IX – Sostanze Pericolose – Amianto Art. 260, c. 3 Registro esposizione e Cartelle sanitarie Modifica: in caso di cessazione del rapporto, obbligo di invio all’ISPESL, tramite il medico competente, della cartella sanitaria e di rischio. Art. 259, c. 1 e 4 Sorveglianza sanitaria Precisazione: sorveglianza sanitaria per i lavoratori, finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare i dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Modifica: richiesto al medico competente di privilegiare gli esami non invasivi e quelli di documentata efficacia diagnostica. Art. 262, 263 e 264 Sanzioni per datore di lavoro, dirigente, preposto e MC Rimodulato l’importo sanzioni (aumento e diminuzione).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso148 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo X – Agenti Biologici Art. 272, c.2/c,m Misure tecniche, organizzative e procedurali Art. 273, c. 1/c Misure igieniche Modifica: il datore di lavoro deve garantire, per DPI non monouso, il controllo, la disinfezione la pulizia degli stessi dopo ogni utilizzazione.. Modifica: richiesta l’integrazione, nella progettazione dei processi lavorativi, dell’uso dei dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad ag. biologici. Modifica: prevedere procedure per manipolazione e trasporto degli ag. biologici, anche all’esterno del luogo di lavoro. Art. 274, c. 3 Misure per strutture sanitarie e veterinarie Precisazione: la scelta delle misure di contenimento (all. XLVII), nelle strutture d’isolamento (contaminate o contaminabili da ag. Biologici gr. 2, 3 o 4), deve essere effettuata anche in funzione delle modalità di trasmissione dell’ag. biologico.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso149 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo X – Agenti Biologici Art. 279, c. 1 Prevenzione e controllo Art. 280, c. 2 e 3 Registri degli esposti e degli eventi accidentali Modifiche: - Accesso del MC al registro degli esposti. - Copia del registro a ISPESL e ASL (no ISS). - Comunicazione cessazione rapporto di lavoro e consegna cartelle sanitarie a ISPESL e ASL (no ISS). - Comunicazione cessazione attività azienda e consegna registro e, tramite MC, cartelle sanitarie a ISPESL e ASL (no ISS). - Richiesta a ISPESL, per assunzione di lavoratori già esposti allo stesso agente, di annotazioni individuali del registro e copia cartella sanitaria. Precisazione: Qualora l’esito della VdR ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Art Sanzioni per datore di lavoro, dirigente, preposto e MC Rimodulato l’importo sanzioni (aumento e diminuzione).
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso150 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo XI – ATEX Art. 288, c. 1 Definizioni Art. 293, c. 3 Aree ATEX Modifica: obbligo di dotare le aree ATEX di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio/fermata dell’impianto (normale ciclo e in caso d’emergenza), Modifica: completata la definizione di “Atmosfera esplosiva”, aggiungendo “dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”. Modifica: definizione di casa s’intende per “Condizioni atmosferiche” attraverso i parametri di riferimento (O2, P, T, ecc.), purchè con effetti trascurabili sulle proprietà esplosive della sostanza infiamm./combustibile.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso151 Le novità introdotte con il D. Lgs. n° 106/2009 Titolo XI – ATEX Art bis Aree ATEX Modifica: obbligo del datore di lavoro di provvedere all’informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS, in relazione al risultato della VdR ATEX (misure adottate, classificazione zone, modalità operative, rischi ecc.. Art Sanzioni per datore di lavoro, dirigente, preposto e MC Ridotto e rimodulato l’importo sanzioni.
Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso152 DOMANDE? Grazie per l’attenzione