Dirigente Settore Tecnico Comune di Concorezzo

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Dirigente Settore Tecnico Comune di Concorezzo La Progettazione edilizia e il contenimento dei consumi energetici dopo l’emanazione del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 311/2006 Arch. Marco Polletta Dirigente Settore Tecnico Comune di Concorezzo

Normativa vigente Legge 9 gennaio 1991, n° 10 D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 D.M. 13 dicembre 1993 D.M. 6 agosto 1994 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Norme UNI 10344 e collegate, UNI 10379 L.R. 21 dicembre 2004, n. 39 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 – suppl. ord. N. 158

Finalità Stabilisce le condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica per consentire il conseguimento dell’obiettivo di limitare le emissioni di gas serra (Protocollo di Kyoto).

Ambiti disciplinati Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici Criteri generali per la certificazione energetica degli edifici Ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione Criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli incaricati della certificazione e delle ispezioni agli impianti Raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore Promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore

Ambito d’intervento Nella sua totalità per le nuove costruzioni (con richiesta di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. avvenuta dopo l’8 ottobre 2005) Gradualmente nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti Non si applica a edifici sottoposti a tutela secondo quanto indicato dal Codice dei Beni Culturali, ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali con ambienti riscaldati per esigenze produttive o utilizzando reflui energetici del processo non altrimenti utilizzabili, nei fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2

Applicazione integrale nel caso di ristrutturazione di edifici Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2

Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni Ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio al di fuori del caso precedente Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti Sostituzione dei generatori di calore

Criteri generali e metodologia di calcolo Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento delle finalità espresse in premessa, tenendo in opportuno conto quanto indicato negli allegati al decreto Criteri generali di prestazione energetica per edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata Requisiti professionali e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica e l’ispezione degli impianti Il tutto e mediante uno o più decreti da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (8 ottobre 2005)

Certificazione energetica degli edifici Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione con obbligo integrale di applicazione del decreto stesso, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica

Accertamenti ed ispezioni La documentazione progettuale (art. 28 legge 10/91) è compilata secondo le modalità stabilite con Decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato deve essere asseverata dal Direttore dei lavori contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso contrario la stessa è dichiarata irricevibile I Comuni stabiliscono, anche avvalendosi di esperti qualificati ed indipendenti, modalità di controllo ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, in corso d’opera e sino a cinque anni dalla fine dei lavori dichiarata dal committente

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007

Principali novità Dal 1 gennaio 2007 la certificazione energetica è condizione indispensabile ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici finalizzata all’efficienza energetica Introduzione di una disciplina transitoria (sino all’emanazione e conseguente operatività di linee guida) per la sostituzione della certificazione energetica con attestazione di qualificazione Anticipazione al 1 gennaio 2008 (anziché 1 gennaio 2009) dei livelli di isolamento termico ed introduzione di livelli più incisivi dal 1 gennaio 2010 Obbligo adozione per solare termico e fotovoltaico Procedure semplificate per sostituzione delle caldaie Obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici, ai fini della riduzione dei consumi di energia prodotti dall’uso dei condizionatori

Certificazione energetica (D.Lgs. 192/05) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero richiesta di permesso di costruire oppure presentazione di DIA a partire dal 9 ottobre 2005) nei seguenti casi: Nuova costruzione Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti con Su>1000 m2 Demolizione e ricostruzione in MSG di edifici esistenti con Su > 1000 m2 Certificazione per appartamenti in condominio fondata, oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato, sulla certificazione comune dell’intero edificio, (condomini con impianto termico comune) o valutazione di altro appartamento rappresentativo Nel caso di compravendita di immobile/unità immobiliare la certificazione è allegata all’atto di compravendita Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatore

Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero richiesta di permesso di costruire oppure presentazione di DIA a partire dal 9 ottobre 2005) nei seguenti casi: Nuova costruzione Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti con Su>1000 m2 Demolizione e ricostruzione in MSG di edifici esistenti con Su > 1000 m2

Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06) Obbligatorietà della certificazione energetica nei seguenti casi: In caso di vendita; se la certificazione non viene consegnata dal venditore, il contratto è nullo e tale nullità può essere fatta valere dall’acquirente In caso di locazione; se la certificazione non viene consegnata dal locatore, il contratto è nullo e tale nullità può essere fatta valere dal conduttore In attesa della definizione delle linee guida, la CERTIFICAZIONE ENERGETICA è sostituita dall’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA, che dovrà quindi essere allegato ai contratti

Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06) Dal 1 luglio 2007 obbligo di certificazione energetica (solo in caso di compravendita dell’intero immobile) per edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (9 ottobre 2005) se superiori a 1000 m2 Dal 1 luglio 2008 obbligo di certificazione energetica per edifici sotto i 1000 m2 Dal 1 luglio 2009 diventa obbligatorio l’attestato di efficienza energetica anche per la compravendita delle singole unità immobiliari Entro la fine del febbraio 2007, mediante l’adozione di un decreto ministeriale, dovranno essere individuate le linee guida per i criteri di certificazione energetica

Attestato di qualificazione energetica Fabbisogni di energia primaria derivanti dai calcoli Corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente e riferiti al caso specifico Classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica eventualmente prevista dalla locale amministrazione comunale (con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) Indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche Allo stato attuale manca un modello standard di attestato di certificazione/qualificazione energetica

Soggetti competenti Asseverazione da parte di tecnico abilitato, avente competenza in materia di progettazione di edifici e impianti nell’ambito della legislazione vigente ed iscritto ad albo professionale Asseverazione da parte del direttore dei lavori Sono tecnici competenti Architetti Ingegneri Geometri Periti Edili e Industriali NECESSITA UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE, IL CERTIFICATORE CHE SIA TERZO RISPETTO AI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ EDIFICATORIA

Metodologia di calcolo Per tutte le categorie di edifici nel caso di: Nuova costruzione Esistenti con Su>1000 m2 nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro che di demolizione e ricostruzione in MSG Ampliamento volumetricamente > 20% dell’edificio esistente e limitatamente al solo ampliamento Verifica che l’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA per la climatizzazione invernale (Epi) sia inferiore ai valori tabellati (punto 1 allegato C) Verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che determinano l’edificio non superi i valori tabellati (punti 2, 3 e 4 allegato C)

Metodologia di calcolo Possibilità di omettere il calcolo del fabbisogno di energia primaria solo se la superficie trasparente complessiva dell’edificio è inferiore al 18% della sua superficie utile, nel qual caso si effettuerà la verifica delle trasmittanze termiche dei singoli componenti dell’involucro edilizio (allegato C) e le prescrizioni impiantistiche (comma 6, allegato I) e all’edificio o porzione interessata verrà attribuito il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico

Metodologia di calcolo nei casi di: Ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti con Su<1000 m2 Manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio Ampliamenti volumetrici < 20% dell’edificio esistente Verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che determinano l’edificio non superi i valori tabellati (punti 2, 3 e 4 allegato C)

Funzioni delle Regioni e degli Enti Locali Predisposizione, in accordo con gli Enti Locali ed entro il 31 dicembre 2008, di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale sviluppando: Campagne di sensibilizzazione e informazione, anche in collaborazione con le aziende distributrici, concernenti l’efficienza energetica negli usi finali Attivazione di accordi tra parti interessate Applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto Realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici a più bassa efficienza Definizione di regole coerenti con i principi del decreto per eventuali sistemi di incentivazione locali Promozione, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione di interventi di miglioramento energetico

Funzioni delle Regioni e degli Enti Locali Possibilità di richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili del territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali e complementari per la costruzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici: Volume lordo climatizzato Superficie utile corrispondente Consumi di combustibile Consumi di energia elettrica Considerano nelle normative e strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza le norme contenute nel decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili Indicano, all’interno degli strumenti di cui sopra, criteri per massimizzare l’utilizzo della radiazione solare avendo cura di non penalizzare, intermini volumetrici, eventuali scelte tecniche conseguenti

Sviluppo delle fonti rinnovabili Obbligo per tutte le categorie di edifici pubblici e privati dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la produzione di energia termica ed elettrica (rinvio a decreti attuativi) DA SUBITO Per edifici di nuova costruzione o nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione di impianti termici esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia Limite ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici Utilizzo di pannelli fotovoltaici per edifici, pubblici o privati, nuovi ed esistenti (se con Su>1000 m2) nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione in MSG

Climatizzazione estiva Prescrizione di carattere generale (con rinvio a decreto attuativo) Inclusione, nell’ambito di applicazione del decreto, degli edifici adibiti ad attività commerciale ed assimilabile (precedentemente esclusi) Verifica, per tutte le zone climatiche ad esclusione della F (prima anche la E) del valore medio mensile dell’irradianza solare sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva (Im,s); se > 290 W/m2 il valore della massa superficiale delle pareti esterne deve risultare > 230 kg/m2 Utilizzo delle condizioni ambientali esterne e delle caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio e, qualora inefficace, prevedere sistemi di ventilazione meccanica (art. 5, comma 13, DPR 412/93)

Certificazione energetica Obbligo per tutte le categorie di edifici pubblici e privati dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la produzione di energia termica ed elettrica (rinvio a decreti attuativi) DA SUBITO Per edifici di nuova costruzione o nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione di impianti termici esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia Limite ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici Utilizzo di pannelli fotovoltaici per edifici, pubblici o privati, nuovi ed esistenti (se con Su>1000 m2) nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione in MSG

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