1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto dei diritti ma anche degli interessi legittimi - art 103: il dualismo della giurisdizione ed il criterio di riparto della giurisdizione incentrato sulle posizioni soggettive (la previsione, derogatoria, della giurisdizione esclusiva) - art 111, u. c., Corte Cassazione giudica del riparto di giurisdizione che è l’unico motivo per impugnare dinanzi ad essa le pronunzie del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) - art 113: la non necessaria differenziazione dei poteri riconosciuti a ciascuna giurisdizione
2 (Segue) La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Le origini - Leggi di unificazione (1865): abolizione del contenzioso amministrativo e devoluzione al giudice ordinario delle materie nelle quali si faccia questione di “diritto civile e politico” gli altri “affari” attribuiti alle autorità amministrative; divisione poteri delimita i poteri del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione; Consiglio Stato giudice dei conflitti fin quando (1877) questa competenza attribuita a Cassazione di Roma - Legge istitutiva della IV sez. del Consiglio Stato (1889): competenza sui ricorsi, non di competenza del giudice ordinario, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro atti di autorità amministrativa aventi ad oggetto un interesse di individui; inoltre, giudizio per l’ottemperanza dell’amministrazione a sentenza del giudice ordinario
3 (Segue) La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il riparto di giurisdizione - I criteri di riparto: il petitum; la causa petendi; il petitum sostanziale (il concordato giurisprudenziale del 1930) - I criteri per qualificare la posizione soggettiva oggetto della controversia: nel caso interessi pretensivi, distinzione tra norme di azione e norme di relazione; nel caso di interessi oppositivi, distinzione tra carenza di potere e cattivo esercizio del potere Differente tutela fornita dalle due giurisdizioni - giurisdizione ordinaria: tutela risarcitoria e giudizio di accertamento; impossibilità di annullare atto e di imporre l’esecuzione del proprio giudicato - giurisdizione amministrativa: tutela costitutiva e giudizio
4 (Segue) La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione di annullamento; effetti ripristinatori e conformativi della sentenza; giudizio di ottemperanza - la tutela asimmetrica nel caso dei danni da lesione di interessi legittimi (oppositivi): la pregiudizialità amministrativa - la diversità di poteri istruttori e la differente tutela cautelare Il superamento del dualismo mediante la giurisdizione esclusiva (1923 e successivi ampliamenti), ma diritti trattati alla stregua degli interessi legittimi: poteri istruttori e cautelari del giudice amministrativo; esclusione dei “diritti patrimoniali conseguenziali”
5 (Segue) La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Le recenti trasformazioni: ampliamento dei poteri del giudice ordinario - controversie relative al lavoro presso amministrazioni (con esclusione di quelle relative alla assunzione) e possibilità di pronunziare non soltanto sentenze di condanna, ma anche pronunzie costitutive o estintive del rapporto di lavoro - condanna al risarcimento danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi e superamento della pregiudiziale amministrativa Le recenti trasformazioni: ampliamento dei poteri del giudice amministrativo - ampliamento della giurisdizione esclusiva: edilizia e urbanistica, servizi pubblici, vigilanza credito assicurazioni
6 (Segue) La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione e mercato mobiliare (il problema della conformità ad art 103 cost e la sent 204 del 2004) - possibilità di disporre il risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, nelle controversie di sua spettanza, anche di quelle relative alla sua giurisdizione generale: non nuova materia di competenza esclusiva, ma strumento di tutela ulteriore (sent. 204 del 2004) - poteri cautelari non più limitati alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento ma equiparati a quelli del giudice ordinario - ampliamento dei poteri istruttori: consulenze tecniche nelle materie di giurisdizione generale e prove testimoniali in quelle esclusive
7 La giustizia comunitaria Nei confronti amministrazione diretta comunitaria: giurisdizione Corte Giust (art 230, c. 1, TCE) - rispetto ad atti comunitari: vizi denunziabili (art 230, c. 2); chi può ricorrere e contro quali atti (art 230, c. 4); tutela cautelare (art 242 e 243); tutela risarcitoria ( art 288, c. 2) - rispetto omissioni: ricorso in carenza (art 232) Nei confronti amministrazione indiretta comunitaria: rinvio pregiudiziale a Corte Giust (art 234 circa interpretazioe norme comunitarie o dubbi sulla loro validità) ma giudici nazionali applicano norme procedurali nazionali in conformità a principi generali ordinamento comunitario (principio di effettività) Influenza ordinamento comunitario su tutela nei confronti amministrazione esclusiva nazionale (ad es, tutela risarcitoria)