Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 128 … per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 2 Diritto alle prestazioni 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 1 Principi generali e finalità 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Funzioni (art. 1) Funzioni di governo: titolarità all'esercizio Funzioni di produzione: erogazione dei servizi Funzioni di tutela e promozione dei diritti: azioni per rendere esigibili i diritti
Art. 1 Principi generali e finalità FUNZIONE DI GOVERNO: “La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali” (comma 3) - è competenza dell'ente pubblico elettivo - notare l'ordine: si parte dal comune che è il principale gestore - principio di sussidiarietà verticale
sistema di servizi a rete legge 8 novembre 2000 n. 328 Viene previsto, quale fondamentale strumento di attuazione delle politiche sociali, il sistema di servizi a rete, che comporta una complessa interazione tra tutti i soggetti coinvolti sia pubblici che privati…
Art. 6 funzioni dei comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 1 Principi generali e finalità Partecipazione alla programmazione “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.” (comma 4) - coinvolgimento nell'attività di programmazione di soggetti che hanno funzioni di rappresentanza di interessi della popolazione - la difficoltà è coinvolgere soggetti che rappresentano piccoli gruppi o su scala locale - è necessario distinguere le differenti responsabilità in base alle funzioni di governo
Art. 1 Principi generali e finalità FUNZIONE DI PRODUZIONE “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.” (comma 5) - tutti concorrono sullo stesso piano e con parità di diritti e di doveri - nella nostra storia sono state confuse funzione di governo e di produzione in questo testo si vuole chiarire e distinguere (processi di esternalizzazione versus processi di produzione in economia) - dobbiamo includere e considerare anche la famiglia come attore
Art. 1 Principi generali e finalità FUNZIONE DI TUTELA E PROMOZIONE “La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.” (comma 6) - può trovare espressione nella programmazione locale
legge 8 novembre 2000 n. 328 priorità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali (art. 2) in favore dei soggetti: • in condizioni di povertà o con reddito limitato • con incapacità totale o parziale derivante da inabilità fisica o psichica • con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro • sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali • minori, specie se in condizioni di disagio familiare
Art. 2 Livelli essenziali di prestazioni Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22,
Art. 22 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
Livelli essenziali assistenza a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
Livelli essenziali assistenza e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio- riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
Livelli essenziali assistenza g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
Art. 22 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
La Regione del Veneto è divisa in 21 Unità Locali Socio-Sanitarie (ULSS) The Veneto Region is divided into 21 Local Health Units or ULSS
Il Sistema socio-sanitario veneto in numeri 21 unità locali socio- sanitarie 2 aziende ospedaliere 89 centri per le prenotazioni ospedaliere 1,076 fornitori di servizi sanitari specializzati 1,307 farmacie 3,600 medici di base 250 case di riposo per gli anziani 19,429 numero di posti letto negli ospedali pubblici(85% del totale regionale) 3,470 posti letto negli ospedali privati (15,15%) 581 Comuni Here’s an overview of the Veneto regional health system in numbers: 21 territorial local health authorities 2 hospital trusts *89 centres for patient admissions (=58 public hospitals, 2 of which are Hospital Trusts; 4 private hospitals under the protection of the Local Health Units; 2 IRCSS(cancer research institutes); 7 private hospitals;18 residential care homes operating (and not) under the NHS,(for approx. 20,000 hospital beds and 900,000 hospital admissions a year) 1,076 specialist health care service providers 1,307 pharmacies 3,600 general practitioners 250 residential homes for the elderly 19,429 hospital beds in the public system (85.85% of the regional total) with 3,470 private hospital beds (15,15%)
IL PIANO DI ZONA Il piano di zona dei servizi sociali è lo strumento con cui si governa il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali.
Titolari del piano di zona sono pertanto: i Comuni, ricompresi negli ambiti territoriali corrispondenti alle Aziende ULSS; le Province che concorrono all’attuazione dei piani di zona nelle materie di propria competenza e con risorse proprie; la Regione che interviene, nell’elaborazione e realizzazione dei piani di zona, attraverso le Aziende ULSS cui competono responsabilità generali di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sulle materie sanitarie e sociali, e che sono titolari delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera; altri soggetti pubblici (Amministrazioni periferiche dello Stato: scolastiche, della giustizia, del lavoro, IPAB, Comunità Montane, ecc.).
Ma non solo La legge riconosce, inoltre, la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti privati accreditati, delle organizzazioni sindacali, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore per la programmazione, la organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
LA PROGRAMMAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI I Comuni definiscono, nell’ambito delle risorse disponibili e sulla base delle indicazioni del piano regionale, il Piano di zona che stabilisce : gli obiettivi strategici, le priorità di intervento, gli strumenti realizzativi le risorse da attivare
legge 8 novembre 2000 n. 328 art. 4: “la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci”, gli enti locali, le Regioni e lo Stato
Sistema di finanziamento • Fondo nazionale per le politiche sociali (istituito dal d.lgs. 112/1998 ai sensi dell’art. 59 c. 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) • Fondi regionali per le politiche sociali (in Veneto istituito dall’art. 133 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11) • Bilanci comunali Compartecipazione utenza Altri soggetti (enti pubblici e privati)
Quali possibilità offre l’Europa? Il POR FESR E’ l’acronimo di Programma Operativo Regionale (POR), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La politica regionale dell’Unione europea mira a realizzare concretamente la solidarietà tra i 27 stati membri, favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo fra le regioni. Il Fondo europeo di sviluppo regionale è uno degli strumenti finanziari che consente di attuare tali obiettivi.
Che cos’è il POR FESR? E' un documento di programmazione che individua le priorità strategiche e gli obiettivi che la Regione Veneto intende perseguire nel periodo 2014-2020.