LA SANTA SEDE Nel diritto canonico: indica il supremo organo di governo della Chiesa cattolica (can. 361); a) in senso stretto: ufficio del Pontefice b) in senso lato: uffici e istituti che collaborano con il Papa (la Curia romana). Nel diritto internazionale: soggetto dotato di personalità giuridica (es. diritto di legazione, diritto di stipulare trattati).
STATO CITTA’ DEL VATICANO “garanzia reale” a favore della Santa Sede La “questione romana”: assicurare alla Santa Sede un regime di assoluta immunità da qualsivoglia potere esterno. Lo SCV è sorto con il Trattato lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno La sua soggettività quale Ente sovrano di diritto internazionale, distinta (ma collegata) a quella della Santa Sede, è universalmente riconosciuta.
Caratteri dello SCV: TERRITORIO Copre una superficie di 0,44 Km 2, è circoscritto in parte dalle mura e si estende, sulla Piazza San Pietro, sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza. Deve essere distinto dagli immobili che godono della extraterritorialità.
Il particolare regime di Piazza San Pietro “La piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente”; “Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento” (art. 3 del Trattato).
Caratteri dello SCV: POPOLO Hanno cittadinanza vaticana (art. 1 Legge sulla cittadinanza): i Cardinali residenti nella Città o in Roma; coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice; coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente; il coniuge o i figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano.
Popolazione: dati statistici (agg. al 1 marzo 2011) Cittadini VaticaniResidenti non cittadini Il Santo Padre- Cardinali di S.R.C. (n. 73)- Personale diplomatico della Santa Sede (n. 306) - Altri ecclesiastici e religiosi49102 Religiose195 Laici di sesso maschile253 Laici di sesso femminile3121 Guardia Svizzera Pontificia86- TOTALE572221
Caratteri dello SCV: SOVRANITA’ La sovranità appartiene alla Santa Sede, intesa nel senso più ristretto di persona o ufficio del Pontefice; La sovranità sullo SCV è accessoriamente connessa alla suprema potestà di governo della Chiesa.
La Curia romana “Nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità”. La Curia risulta articolata in Dicasteri, giuridicamente pari tra loro: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Pontifici Consigli e gli Uffici.
Qualificazione dello SCV Forma di Stato: Stato teocratico ierocratico; Forma di governo: Monarchia elettiva e assoluta; Tipo di Stato: Stato patrimoniale.
Legge Fondamentale 22 febbraio 2001 Il Sommo Pontefice ha la pienezza dei poteri: Legislativo (esercitato dalla Pontificia Commissione); Esecutivo (esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione, che in tale veste assume il nome di Presidente del Governatorato, coadiuvato dal Segretario Generale); Giudiziario (esercitato da: Giudice unico, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione).
Legge sulle fonti del diritto 1 ottobre 2008 Prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo: il diritto canonico; Fonti principali: a) le leggi emanate dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali egli abbia conferito l’esercizio del potere legislativo; b) decreti e regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati; c) norme di diritto internazionale generale e quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte. Fonti suppletive: leggi e altri atti normativi emanati dallo Stato italiano.
SCV e ordinamento canonico Tra loro sussiste una stretta connessione sul: piano normativo: il diritto canonico integra le fonti del diritto vaticano; piano strutturale: in più casi gli organi della Santa Sede costituiscono al contempo organi dello SCV (es. Pontificia Commissione, Segretario di Stato); piano funzionale: la finalità dello SCV è di “assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale”.
Considerazioni conclusive Lo SCV è entità diversa dalla Santa Sede; alla Santa Sede spetta la sovranità sullo SCV; la Santa Sede ha sottoscritto i Patti lateranensi sulla base di un’indiscussa pregressa personalità giuridica di diritto internazionale (per cui occorre distinguere e non confondere i concetti di Santa Sede e SCV); non c’è nessuna continuità tra lo Stato Pontificio e lo SCV, che non trae vita da un preesistente organismo statuale.