1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009, N. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo.

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 APRILE 2009, N. 59 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

2 UN PO’ DI STORIA Il D.P.R. n. 59 del è uno dei decreti applicativi richiesti per attuare nella pratica il Dlgs. 192 del 2005 sul rendimento energetico e sulla certificazione energetica nell’edilizia, a sua volta frutto di una Direttiva Europea.

3 DI CHE COSA SI OCCUPA? Definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per garantire efficienza energetica negli edifici.

4 DOVE SI APPLICA Si applica sia all’ediliza pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. E’ entrato in vigore il

5 Nello specifico il D.P.R. n. 59/09 affronta due dei tre punti richiamati dall’art. 4, comma 1 del Dlgs. 192/05: Nello specifico: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi (…) tenendo conto di quanto riportato nell’allegato “B” e della destinazione d’uso degli edifici. (…) disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;

6 Per rendere completamente attuativo il Dlgs. 192/05 manca solo la definizione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamente degli esperti/organismi per la certificazione energetica; mentre le Linee Guida per la certificazione energetica sono state pubblicate nel Luglio 2009.

7 A CHI SI APPLICA A tutte le Regioni e province autonome, anche a quelle che hanno già adottato propri provvedimenti in applicazione alla Direttiva 2002/91/CE e che dovranno riavvicinare quanto già predisposto alla normativa statale.

8 PERCHE’ E’ IMPORTANTE GARANTIRE EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI Un esempio concreto: ogni anno gli italiani per il riscaldamento consumano: - 15 miliardi di metri cubi di metano; - 6 miliardi di litri di gasolio; - 2 milioni di tonnellate di combustibili solidi (carbone e legna)

9 si immettono nell’atmosfera 370 milioni di tonnellate di gas serra ed altri inquinanti le famiglie italiane spendono per il riscaldamento Euro l’anno

10 Ridimensionando i consumi di energia è possibile conseguire un risparmio energetico del 60%. Riducendo drasticamente le emissioni di CO 2 Anche il trattamento dell’acqua dà il suo valido contributo! COME?

11 Advantica Technologies Ltd,Gas Research Center (UK) -Test effettuato nel Regno Unito, sul circuito di riscaldamento a circuito chiuso contenente 550 L. di acqua dura (durezza temporanea 30° Fr.) -Caratteristiche caldaia: in ghisa 14,7 kW -Temperatura acqua di ritorno: 47° C CondizioneEfficienza (%)Alterazione di efficienza (%) Caldaia nuova senza incrostazioni87.4/ Dopo 3 settimane nell’impianto, acqua dura non trattata

12 The Building Research Establishment Good Practice Guide 2000* *Caldaia moderna in abitazione con 3 camere da letto.

13 I° STUDIO) ACQUA CALDA SANITARIA - CONDOTTO DA IMMERGAS CON I DOSATORI CILLIT-IMMUNO Studio finalizzato a quantificare la riduzione dello scambio termico in due boiler AVIO/ZEUS alimentati con acqua dura con e senza aggiunta di CILLIT-55 M-H UNI. I test sono stati condotti su due boiler alimentati a gas, uno funzionante con acqua dura (38° Fr.) e l’altro con la stessa acqua additivata con 1-2 g di P 2 O 5 mediante dosaggio di CILLIT-55 M-H UNI con CILLIT-IMMUNO 152 by pass. Durata del test: 60 giorni Vita equivalente: 120 giorni

14 RISULTATI: Riduzione scambio termico senza polifosfati: 20% Riduzione scambio termico con polifosfati: 2%

15 TEST “ACQUA ADDOLCITA E RISPARMIO ENERGETICO” - STUDIO FINANZIATO DAL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (MURST). il test è stato condotto su due scaldacqua a gas, uno aumentato con acqua dura (25° Fr.) e l’altro con acqua completamente addolcita. L’efficienza termica è stata determinata secondo le normative UNI - CIG I risultati dimostrato uno spreco energetico del 7-8% raggiunto in appena 100 giorni di esercizio, che culmina in un 15% l’anno; pari ad un mancato risparmio di 400 Euro/anno per perdita di energia termica (250 Euro/anno) e pulizia caldaia/sostituzione (150 Euro/anno).

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18 “BOILER EFFICENCY TEST REPORT (31 MARZO 2005) CONDOTTO DA ADVANTICA CERTIFICATION SERVICE” PER BRITISH WATER Il test è stato condotto “al contrario” rispetto ai precedenti, ossia prelevando “dal campo” una caldaia Chaffoteaux a gas e un boiler Triton a gas incrostati, disincrostandoli con acido e misurando il recupero di efficienza energetica (lato acqua calda sanitaria). Risultati: 17% di recupero dell’efficienza del boiler, rilevata sulla differenza della T dei fumi, in accordo con la norma EN26:1999.

19 Art. 4. Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti Comma Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI-CTI 8065.

20 SOLAMENTE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva fino a 100 kW Filtro Dosatore IMMUNO

21 SOLAMENTE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva da 101 a 350 kW e oltre con durezza temporanea dell’acqua fino a 15° Fr. Dosatore IMMUNO Filtro

22 SOLAMENTE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09 Dosatore IMMUNO Filtro Addolcitore Potenza complessiva da 101 a 350 kW e oltre con durezza temporanea dell’acqua oltre i 15° Fr.

23 Potenza complessiva fino a 100 kW SOLAMENTE RISCALDAMENTO TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09

24 SOLAMENTE RISCALDAMENTO TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva da 101 a 350 kW e oltre

25 SOLAMENTE RISCALDAMENTO TIPI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA PRESCRITTI SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva da 101 a 350 kW e oltre

26 TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E DELL’ACQUA DI REINTEGRO CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva fino a 100 kW

27 Potenza complessiva da 101 a 350 kW TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E DELL’ACQUA DI REINTEGRO CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SECONDO D.P.R. 59/09

28 TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA E DELL’ACQUA DI REINTEGRO CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SECONDO D.P.R. 59/09 Potenza complessiva da 350 kW e oltre 9

29 IN SINTESI PER TUTTI I TIPI DI CIRCUITI: 1.Se la durezza totale dell’acqua è inferiore ai 15° fr occorre prevedere un condizionamento chimico del circuito di riscaldamento più filtro e dosaggio di CILLIT-55 nel sanitario. 2.Se la durezza totale dell’acqua è superiore ai 15° fr, occorre aggiungere a quanto sopra un trattamento di addolcimento per entrambi i circuiti, in modo da ridurre la durezza sotto i 15° fr.

30 A quali tipologie di edifici si applica? -Edifici adibiti a residenza e assimilabili; -Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,collegi,conventi, case di pena, caserme; -Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; -Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; -Edifici adibiti ad uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

31 -Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; -Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi, quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, quali bar, ristoranti, sale da ballo; -edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

32 -Edifici adibiti ad attività sportive: quali piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive; -Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; -Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

33 Quanto sopra sia per il nuovo che per la ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione sono previste applicazioni graduali, fatto salvo che, nel caso di sostituzione di impianti termici in edifici e/o sostituzione di generatori di calore, i requisiti precedenti vanno applicati in toto.

34 IMPORTANTE: Il progettista, il direttore lavori, il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore di condominio, il terzo responsabile, il manutentore e il costruttore che non ottemperino a quanto previsto dal D.P.R. n. 59/09 e quindi non prevedono un corretto trattamento dell’acqua, nei termini sopra esposti, incorrono nelle sanzioni art. 15 del Dlgs. 192/05. (Esempio: Sanzioni amministrative e segnalazioni all’ordine per provvedimenti disciplinari)

35 Il trattamento dell’acqua pertanto contribuisce a: 1) Migliorare l’efficienza degli impianti termici; 2) Garantire durata e sicurezza degli stessi; 3) Ridurre le emissioni di anidride carbonica 4) Migliorare la qualità della vita