Procedimenti di formazione dei trattati Libertà di scelta del procedimento e della forma (scritta od orale) Validi gli accordi conclusi in forma orale.

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Procedimenti di formazione dei trattati Libertà di scelta del procedimento e della forma (scritta od orale) Validi gli accordi conclusi in forma orale – nonostante Convenzione di Avana 1928 richieda la forma scritta come condizione essenziale Ma problemi probatori: – Difficile che i Ministeri degli esteri non esigano oggi la forma scritta Difficile ruolo organi parlamentari CV: disciplina gli accordi scritti

Procedimento solenne Costituito da fasi che sono rimaste tali da secoli Negoziati: gli Stati attraverso loro delegati (plenipotenziari) discutono attorno ad un testo scritto – Etimologia: trattato da trattative – I plenipotenziari sono organi del Potere esecutivo – Producono i “pieni poteri” appropriati in base a ciascun ordinamento interno – Rappresentano lo Stato senza necessità di pieni poteri i Capi di Stato, di Governo, di missioni diplomatiche, i Ministri degli Esteri

Negoziati Il negoziato può essere indetto da uno Stato Oppure una organizzazione internazionale può convocare una conferenza internazionale Procedura nel negoziato: rilevante se vi è una conferenza internazionale: – elaborazione e adozione regolamento di procedura

Firma Con la firma i plenipotenziari adottano il testo negoziato Ha come scopo l’autenticazione del testo che non può essere più modificato NON costituisce, nella procedura solenne, manifestazione di volontà ad impegnarsi Indica solo una generica disponibilità a prendere in considerazione la ratifica Tuttavia a volte gli Stati firmatari hanno accesso a procedure successive: v. USA e Statuto Corte penale internazionale Può essere differita nel tempo

Ratifica La manifestazione di volontà ad obbligarsi avviene con la ratifica (accettazione, approvazione) Questo può risultare dal trattato; dai pieni poteri; da un accordo in proposito degli Stati; dai negoziati Anche: notifica che sono state adempiute le procedure previste dal diritto interno per la conclusione del trattato

Scambio o deposito delle ratifiche Manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza altre parti: carattere recettizio Accordo bilaterale: scambio delle ratifiche Accordo multilaterale: deposito ratifiche – presso il Ministro degli esteri di uno Stato parte – presso il Segretario generale delle NU

Entrata in vigore trattato Accordo bilaterale: con lo scambio delle ratifiche Accordo multilaterale in forma solenne: al raggiungimento del numero di ratifiche stabilito dal trattato, per gli Stati che hanno partecipato ai negoziati

Registrazione dei trattati Art. 102 Carta ONU Motivi storici di contrasto agli accordi segreti risalgono al Patto Società delle Nazioni Conseguenze per la violazione: accordi validi, ma non invocabili innanzi organi ONU, come CIG Registrazione presso Segretario ONU

Ratifica dei trattati nell’ordinamento italiano Artt. 87.8: il PdR ratifica i trattati internazionali Art. 80: 5 casi in cui occorre la previa autorizzazione del Parlamento con legge: – Trattati di natura politica; che importano oneri alle finanze o modifica di leggi o variazioni di territorio; che concernono regolamenti giudiziari Art. 89: necessaria controfirma ministro proponente: la ratifica è atto solo formalmente del PdR Ottenuta l’autorizzazione, l’Esecutivo decide quando ratificare

Altri articoli Cost. Art. 72.4: riserva di aula Art. 75.2: no referendum abrogativo leggi di autorizzazione ratifica – Corte Cost.: anche ordine esecuzione

Adesione Manifestazione di volontà di partecipare ad un accordo multilaterale già concluso Il trattato multilaterale deve essere “aperto” In alcuni casi può essere parzialmente aperto In altri casi è necessario stipulare un nuovo accordo

Procedura di conclusione in forma semplificata La firma apposta al momento della conclusione del negoziato è la manifestazione di volontà dello Stato a concludere l’accordo Ciò può risultare: dal trattato; dai pieni poteri; quando gli Stati lo hanno convenuto al di fuori del trattato; quando si è così convenuto nel corso dei negoziati.

Accordi in forma semplificata Categoria residuale: tutti gli accordi non conclusi in forma solenne Es.: scambio di note diplomatiche Per Conforti, alcune Dichiarazioni di principi AG – ma si tratta di opinione isolata

Non sono accordi in forma semplificata Atti a cui manchi la volontà di impegnarsi degli Stati: – Gentlemen’s agreements – Memorandum d’intesa (a volte esplicitamente definiti non vincolanti) – Atto Finale CSCE 1975

Applicazione provvisoria dei trattati Esigenza: anticipare l ’ adempimento rispetto all ’ entrata in vigore: Parte XI UNCLOS 1994 Le parti convengono nel trattato o separatamente di applicarlo provvisoriamente Natura giuridica – accordo a sé stante, in forma semplificata – accordo giuridico non vincolante – mera intesa

Competenza a concludere accordi in forma semplificata nell’ordinamento italiano Mancano disposizioni esplicite in Costituzione Da escludersi: nei casi art. 80 – Così anche lavori preparatori Cost. – Variazioni di bilancio: ammissibili accordi f.s. che comportino spese rientranti nel bilancio ordinario Altra tesi: consuetudine costituzionale Legge n. 839/1984 riconosce la figura – Ai fini pubblicazione in GURI

Prassi sugli accordi in forma semplificata Oggetto: materie di carattere tecnico- amministrativo – Servizi postali, brevetti, dazi doganali Ampia prassi negli USA, in altri Stati europei

Sono validi i trattati conclusi in violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare? Origine del problema: passaggio dalle monarchie assolute a quelle costituzionali, separazione dei poteri, assemblee parlamentari Oggi: sono validi gli accordi conclusi in f.s. in materie per cui era necessario l’intervento del Parlamento?

Prassi italiana Domanda di ammissione all’ONU Memorandum d’intesa per Trieste, 1954 Scambio di note con la Francia, 1964, sulla frontiera sul Moncenisio Accordi di assistenza militare e concessione basi militari – A volte segreti (Maddalena) – Giustificati come meramente esecutivi Trattato NATO

Sul piano internazionale Art. 46 CV In apparente contrasto con art. 27 CV Soluzione raggiunta faticosamente alla conferenza Vienna Cannizzaro: prassi: rilevante Costituzione effettiva e non formale?

Prassi italiana Il Parlamento interviene successivamente: Ordine di esecuzione alla Carta ONU Leggi finanziarie stanziarono fondi per Trieste Mancanza di atti analoghi per le basi militari No sanatoria (atti successivi) Ma Parlamento non solleva responsabilità politica Governo Cannizzaro: prassi/Costituzione effettiva: Parlamento rinuncia a propria funzione?

Giurisprudenza internazionale CIG: Qatar c. Bahrein 1994; Camerun c. Nigeria 2002: Tribunale arbitrale Guinea Bissau-Senegal, 1989

Soluzione prassi Accordi che, successivamente alla firma, subordinano entrata in vigore a comunicazione che sono state adempiute procedure previste nel diritto interno per renderlo applicabile nel territorio dello Stato

Possono le regioni concludere accordi internazionali? Lungo iter legislativo e giurisprudenziale (Corte Cost.) dal 1975 ad oggi Inizialmente posizione di netta chiusura (C.Cost. 1975), poi solo attività promozionali con assenso governativo (DPR 616/77) fino a conclusione accordi con tale assenso (C.Cost. 1987) Oggi: art. 117 u.c. Cost. Questi accordi impegnano lo Stato italiano

Intese tra Regioni ed enti omologhi di altri Stati Atti adottati per la promozione del turismo, dell’agricoltura etc. Non hanno natura di accordi internazionali Sono atti internazionalmente non rilevanti Costituiscono l’occasione per l’adozione di atti regionali interni A volte sono contratti di diritto privato Diverso se accordi tra Regioni sono previsti da un accordo internazionale

Interpretazione dei trattati CV artt : residuali Metodo obiettivistico c. subbiettivistico Art. 31.1: metodo obiettivistico = interpretazione testuale + finalistica Art. 32: lavori preparatori solo mezzo supplementare Art. 33: testo redatto in più lingue ugualmente autentiche

Interpretazione trattati diritti umani Valorizzazione interpretazione funzionale/dinamica CEDU come living instrument – Margine di apprezzamento

Teoria poteri impliciti Regole generali applicabili anche a trattati istitutivi organizzazioni internazionali No costituzioni Ma in senso contrario: CIG 1949 UE: TFUE art. 352 (ex art. 308 TCE)

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE) 1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

Interpretazioni unilateralistiche trattati Significati diversi negli Stati parte CV contraria: art. 33 … e art. 31.3: no diritto interno Problema soprattutto per gli accordi di diritto privato uniforme e di diritto processuale – V. competenza Corte di giustizia UE – Convenzione Vienna 1980: principi generali

Interpretazione da parte giudice interno No subordinazione ad esecutivo Il giudice interno applica criteri internazionali o statali?