TESTIMONI DI GEOVA DIVIETO ALLE EMOTRASFUSIONI. La Congregazione dei TDG È una minoranza religiosa riconosciuta dallo Stato Nel 2000 è stata sottoscritta.

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TESTIMONI DI GEOVA DIVIETO ALLE EMOTRASFUSIONI

La Congregazione dei TDG È una minoranza religiosa riconosciuta dallo Stato Nel 2000 è stata sottoscritta un’intesa tra il Governo e la Congregazione, tuttora in sede di approvazione in Parlamento Art. 1, comma 4 dell’intesa – si riconosce ai TDG il diritto di professare la loro fede e di praticare liberamente la loro religione, in forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto in pubblico o in privato

Il divieto alle emotrasfusioni. Fondamento biblico In base alla legge che Dio diede ad Israele (…) è proibito mangiare o bere sangue (Genesi, 9:3; Levitico, 3:17, 17:10-16, 11, 14; Deuteronomio, 12:16-23; Atti, 15:28- 29) Il cristiano che deliberatamente riceve una trasfusione di sangue, e che non si astiene pertanto dal sangue, non prospererà spiritualmente. … chi riceve la trasfusione del sangue deve essere stroncato dal popolo di Dio mediante la scomunica o dissociazione (La Torre di Guardia, 15/7/1961 pp. 447, 448)

Il caso ONEDA Isabella Oneda (Cagliari) – nasce il 28/12/1977, affetta da beta-talassemia major La terapia emotrasfusionale era l’unico rimedio contro la malattia (allo stato attuale delle conoscenze mediche) I genitori (cattolici) per due anni sottopongono la figlia alla terapia Nel 1979, si convertono alla fede dei TDG e interrompono la cura della figlia

…l’epilogo della vicenda Il Trib. per i minorenni ordina il ricovero coattivo – Isabella riceve regolari emotrasfusioni Dimessa dall’ospedale, la terapia è di nuovo interrotta Il 3/03/1980, il Tribunale emette altro provvedimento di ricovero coattivo – notificato ma mai eseguito Giugno 1980 – Isabella viene ricoverata d’urgenza; muore dopo 5 ore per “insufficienza cardiaca acuta da anemia”.

L’iter giurisprudenziale Corte d’Assise di Cagliari, sent. 10 marzo condanna dei coniugi Oneda a 14 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario aggravato, e alla misura di sicurezza (terminata la reclusione) della libertà vigilata per tre anni - Gli imputati erano perfettamente a conoscenza della necessità di periodiche emotrasfusioni, non eseguite solo per motivi religiosi hanno previsto la morte della bambina come conseguenza inevitabile del loro comportamento e l’hanno comunque accettata

Corte di cassazione, sent. 13/12/ Nel caso Oneda in esame, si è verificato un conflitto tra il diritto alla vita (e il conseguente interesse del minore al trattamento emotrasfusionale) e la divergente opinione dei genitori ispirata a motivazioni di carattere religioso - La Corte afferma che non è in discussione il diritto soggettivo degli imputati di professare la propria fede religiosa o di improntare l’educazione dei figli a tali principi di fede, ma piuttosto il diritto del minore alla somministrazione di un determinato trattamento terapeutico ai fini della sopravvivenza (artt. 29 e 30 Cost.) - annulla la precedente sentenza – occorre una più approfondita valutazione dell’elemento psicologico dei coniugi

Corte d’Assise d’Appello di Roma, sent. 13/06/1986 -Vanno ritenuti responsabili a titolo di cooperazione nel delitto di omicidio colposo, come conseguenza non voluta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i genitori di una minore affetta da talassemia che, per motivi religiosi, abbiano omesso di far sottoporre la figlia alle periodiche trasfusioni di sangue necessarie ad assicurarne la sopravvivenza - Rientra nell’obbligo di mantenimento della prole (art. 147 cc.) posto a carico dei coniugi, qualunque sia la loro fede religiosa, quello di assicurare ad essa le cure sanitarie di cui sia abbisognevole -Condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione

Casi analoghi Rassegna giurisprudenziale

Pretura circondariale di Roma, sent. 3/04/1997 -Caso di un soggetto, appartenente alla Congregazione, ricoverato in ospedale, rifiuta la terapia emotrasfusionale necessaria -A seguito del decesso, i medici sono imputati di omicidio colposo -Il giudice assolve i medici “perché il fatto non sussiste in quanto era stata rispettata la volontà del ricoverato contraria, per motivi di fede religiosa, a tale terapia; (...) una volontà non superabile in quanto le trasfusioni di sangue non sono ricomprese fra i trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge a norma dell’art. 32, II comma Cost.

Il consenso informato -Qualunque trattamento sanitario deve essere di norma preceduto dal consenso del paziente -Nuova dimensione del dir. alla salute (2, 13, 32 Cost.) – NO assenza di malattia, ma situazione di piena realizzazione della persona umana -Nuovo rapporto medico-paziente: alleanza terapeutica che tiene unito il malato e il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene, rispettando i percorsi culturali di ciascuno -Se il rifiuto alle cure è informato, autentico e attuale, non va disatteso in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico

Paziente incapace ricostruzione del consenso/dissenso Cass. Sent. 15/09/2008 n Dissenso manifestato PRIMA della perdita di coscienza (paziente ricoverato in stato di incoscienza; porta con sé un cartellino “niente sangue”) -a fronte di un sibillino niente sangue scritto su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire la reale volontà del paziente -Un dissenso alle cure, privo di qualsiasi informazione medica, non può essere tenuto in considerazione -In condizioni di pericolo di vita, il medico deve agire

Cass., sent. 23 febbraio 2007 n Paziente ricoverato a seguito di incidente stradale; chiede di non essere sottoposto a emostrasfusione -A seguito di peggioramento del quadro clinico, viene trasferito in rianimazione, operato d’urgenza e, in quella circostanza, sottoposto a trasfusione -Se il paziente avesse saputo dell’attuale pericolo di vita, avrebbe ribadito il suo dissenso alle emotrasfusioni? -il dissenso, come il consenso, deve essere inequivoco, attuale, effettivo e consapevole; -l'originario dissenso era stato espresso dal paziente in un momento in cui le sue condizioni di salute non facevano temere un imminente pericolo di vita -NO reati imputabili in capo ai medici

Nuovi orientamenti giurisprudenziali l’amministratore di sostegno -L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. -Art. 408 CC: “La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”

Trib. di Roma, sent. 20/12/2005 Il figlio di in paziente ricoverato in stato comatoso, chiede di essere nominato amministratore di sostegno, al fine di esprimere la volontà del padre in ordine a possibili presidi terapeutici che gli venissero offerti, con particolare riferimento alla volontà di non essere sottoposto ad emotrasfusioni quale ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Per il giudice: “Appare certo che il paziente, ministro di culto della Congregazione, abbia fatto proprio il precetto del divieto alle emotrasfusioni”.

“Ogni decisione in merito al consenso ai trattamenti sanitari viene rimessa all’Amministratore di Sostegno provvisorio, il quale potrà acquisire dai sanitari le informazioni dovute affinché l’eventuale consenso prestato in nome e per conto dell’interessato sia pienamente consapevole Il rappresentante ha il potere di decidere “CON” l’incapace, non “AL POSTO” di lui Ricostruzione della volontà tenendo conto: -desideri espressi prima della perdita della coscienza -personalità, stile di vita, valori, convinzioni etiche e religiose

Trib. Treviso, sent. 7 giugno 2011 Concede all’amministratore di sostegno di negare, in nome e per conto del beneficiario, consenso a praticare le emotrasfusioni Per il giudice: -l’art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e stabilisce che i trattamenti sanitari sono di regola volontari e possono essere imposti solo per legge, nel rispetto della dignità umana -il principio del consenso informato tutela la libertà personale quale diritti inviolabili dell’uomo, contenuto negli artt. 2 e 13 Cost. -E’ da ritenere, quindi, che la nomina dell’amministratore di sostegno, che esprima la volontà del beneficiario in vece di quest’ultimo, sia lo strumento processuale atto ad assicurare il rispetto delle scelte individuali riguardanti la salute e la fine della propria vita

Trib. Bari, decreto 18 agosto 2011 Autorizza l’amministratore di sostegno “a manifestare, per conto del beneficiario, la volontà in ordine agli atti trasfusionali di sangue ed emoderivati secondo il credo religioso della Congregazione dei Testimoni di Geova, previa verifica della possibilità di esperire rimedi alternativi salvavita”.

In conclusione… ultimi orientamenti giurisprudenziali (suppletivi della lacuna normativa ) In ipotesi di paziente incapace ad esprimere direttamente il proprio consenso a determinate terapie, “il tutore ha il compito di completare questa identità complessiva della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace; e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce” (Cass., sent. Englaro n del 2007).