Bentrovate bentrovati. LA FARMACIA DEI SERVIZI “Il volto delle farmacie italiane sta cambiando” Relatore: dott.ssa STEFANIA MENEGATTI.

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bentrovate bentrovati

LA FARMACIA DEI SERVIZI “Il volto delle farmacie italiane sta cambiando” Relatore: dott.ssa STEFANIA MENEGATTI

LA FARMACIA DEI SERVIZI E' entrato in vigore il Decreto ministeriale sulla “farmacia dei servizi” che prevede l'erogazione di prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. Già la legge 69 del 2009 aveva delegato il governo ad individuare nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale quali: Servizio di assistenza domiciliare integrata a favore di pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza della farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale al fine di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti ed il relativo monitoraggio;

LA FARMACIA DEI SERVIZI Partecipazione a campagne di prevenzione in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie; Dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; Prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e il ritiro del referto in farmacia

LA FARMACIA DEI SERVIZI Noleggio di attrezzature e strumenti quali: bilancia pesa-neonato tiralatte aerosol inalatori termali stampelle ossigeno* * sussiste per quest'ultimo l'obbligo della detenzione in farmacia. L'ossigeno terapeutico infatti rientra nella Tabella 2 della F.U. XII e successive modifiche ed aggiornamenti; la farmacia quindi è obbligata ad essere provvista dell'ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio senza obbligo di possedere bombole di proprietà.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazione analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo escluso il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti Il decreto 16 Dicembre 2010 con relativo allegato e il decreto 8 Luglio 2011 altro non sono che decreti attuativi dei servizi dispensabili dalle farmacie che disciplinano limiti e condizioni delle prestazioni di prima istanza e consentono l'erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazioni di prima istanza mediante utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici devono intendersi come test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dal paziente quali: misurazione del peso corporeo, test glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina, creatinina, transaminasi, ematocrito, misurazione dei componenti delle urine, test ovulazione, gravidanza, menopausa, colon retto per ricercare sangue occulto nelle feci

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazioni di secondo livello utilizzando dispositivi strumentali quali: dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria dispositivi per la misurazione della saturazione percentuale dell'ossigeno dispositivi per il monitoraggio dell'attività cardiaca in collegamento con i centri di cardiologia accreditati dalle regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali,strutturali, comprese attività di tele cardiologia

LA FARMACIA DEI SERVIZI CONDIZIONI DI APPLICAZIONE Le farmacie devono usare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di privacy, in base a linee guida fissate dalla Regione. Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Il farmacista titolare o direttore definisce in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia ed inviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli operatori sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi, nel rispetto dei profili professionali. Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami deve essere in possesso delle conoscenze necessarie l'esecuzione dei test ed eventualmente per la manutenzione strumentale delle apparecchiature e deve partecipare a corsi di aggiornamento relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza triennale

LA FARMACIA DEI SERVIZI RESPONSABILITA' DEL FARMACISTA Il titolare o direttore risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e risponde dell'inesattezza dei risultati analitici qualora sia dovuta a carenze nell'installazione o manutenzione delle attrezzature utilizzate.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazioni professionali Il decreto 2010 regolamenta l'attività degli operatori sanitari (infermieri, fisioterapisti) in farmacia. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti (comma1).

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazioni erogabili da infermieri corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza effettuazione di medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo educazione sanitaria partecipazione ad iniziative volte a favorire l'adesione dei malati alle terapie L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia che a domicilio ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Prestazioni erogabili da fisioterapisti attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie, cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche, occupazionali verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale

LA FARMACIA DEI SERVIZI REQUISITI MINIMI PER IL SERVIZIO La farmacia nell'erogazione delle prestazioni professionali deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali e sanitari, tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività dalla normativa statale, regionale e comunale vigente nell'ambito dei precedenti settori. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali i requisiti minimi dei locali per lo svolgimento di tali servizi sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

LA FARMACIA DEI SERVIZI CUP PAGAMENTO PRESTAZIONI E RITIRO REFERTI Attraverso una postazione dedicata le farmacie possono operare quali canali di accesso al CUP con relativo pagamento della prestazione prenotata ed eventuale ritiro del referto presso la farmacia previo consenso da parte del paziente per la singola prestazione ed adeguata sottoscrizione dell'informativa della privacy. Il referto può essere ritirato anche da un terzo in possesso di una delega dell'interessato accompagnato ad una fotocopia di un documento di identità del delegante.

LA FARMACIA DEI SERVIZI RESPONSABILITA' Il titolare o direttore ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati nell'ambito del CUP risponde di eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti.

LA FARMACIA DEI SERVIZI OBBLIGHI INFORMATIVI Il farmacista ha l'obbligo di esporre nei locali della farmacia in modo chiaro e leggibile l'indicazione delle tipologie di prestazioni disponibili. Gli avvisi non possono contenere richiami ad esami non eseguibili in farmacia. Il farmacista mette a disposizione dell'utente il dispositivo per il test autodiagnostico fornendo suggerimenti idonei all'impiego ed informando il cittadino della differenza tra un test di prima istanza ed un'analisi svolta in un laboratorio convenzionato e della necessità di verificare i risultati dei test con il medico prescrittore per le opportune iniziative terapeutiche.

LA FARMACIA DEI SERVIZI REMUNERAZIONE La remunerazione è assoggettata agli accordi regionali quindi non ancora regolamentata per quanto concerne le prestazioni di fisioterapisti ed infermieri.

LA FARMACIA DEI SERVIZI Tali decreti non hanno apportato sostanziali modifiche perchè nella maggior parte delle farmacie esiste già un'area separata, al fine di assicurare la privacy del paziente, dove poter eseguire prestazioni analitiche di prima istanza o servizi di secondo livello e perchè nelle farmacie molti servizi chiesti dai Decreti sono già erogati. Alla luce della crescente collaborazione tra farmacie ed ASL per quanto riguarda attività di prevenzione quale lo screening, controllo quale la farmacovigilanza e servizio al cittadino quale la distribuzione diretta dei farmaci “per conto”, questi nuovi servizi vanno visti come un'opportunità per la farmacia di diventare un presidio socio sanitario essenziale che contribuisce al decentramento della prevenzione e della cura dall'ospedale al territorio rendendo più fruibile ed agevole al cittadino l'accesso ai servizi.

LA FARMACIA DEI SERVIZI E' in corso una transizione delle farmacie territoriali da un orientamento al prodotto ad un orientamento al servizio. Si auspica sostanzialmente che il farmacista racchiuda il ruolo di “comunicatore”, di garante della qualità nella vendita dei medicinali, di supervisore, di collaboratore e di promotore della salute in un'unica persona.

Grazie per la grande pazienza