Pluralismo istituzionale e sussidiarietà

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Transcript della presentazione:

Pluralismo istituzionale e sussidiarietà Prof.ssa Angioletta Sperti 2 maggio 2014

Il pluralismo nella Costituzione Pluralismo ideologico (art. 21 Cost.) Pluralismo istituzionale: sociale (art. 18 Cost.) territoriale (art. 5 Cost.): La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

Pluralismo istituzionale territoriale Valorizzazione delle collettività territoriali Tutela della diversità nel rispetto dell’unità dello Stato Freno alla concentrazione antidemocratica del potere in reazione all’esperienza storica precedente

Cenni storici L’accentramento nello Stato liberale: 1859: legge comunale e provinciale (cd legge Rattazzi) 1860-61: la legge Rattazzi estesa al Regno d’Italia 1865: legge sull’unificazione amministrativa L’accentuazione dell’accentramento nello stato fascista: 1926: istituzione dei Podestà 1926: rafforzamento dei poteri dei Prefetti

La portata innovativa dell’art. 5 Cost. Esprime un principio costituzionale Sottolinea il riconoscimento delle autonomie Ne promuove il valore

Unità e indivisibilità della Repubblica nell’art. 5 Cost. Divieto di dividere il territorio in più Stati Limite alla revisione costituzionale (art. 138 Cost.) Questioni particolari: Il federalismo La secessione

Unità e indivisibilità della Repubblica nell’art. 5 Cost. L’unità: Unità politica Assicura lo sviluppo armonico ed integrato tra i vari livelli di governo Unità e coordinamento dell’ordinamento giuridico: Stato, Regioni ed enti locali sono integrati nel sistema di valori individuato dalla Costituzione

L’unità e coordinamento dell’ordinamento giuridico nella giurisprudenza costituzionale: 1) l’interesse nazionale e la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato 2) il principio di leale collaborazione 3) sussidiarietà (rinvio)

Il decentramento amministrativo nell’art. 5 Cost. Autonomia e decentramento sono concetti vicini ma distinti: L’autonomia implica un grado di indipendenza dallo Stato persona Il decentramento implica trasferimento delle funzioni amministrative Il decentramento amministrativo di cui all’art. 5 Cost. è: - Burocratico - Autarchico

Autonomia e decentramento La Costituzione abbandona la concezione dell’ente locale come ente autarchico Oggi l’art. 5 Cost. presuppone il trasferimento di attività decisoria, e non solo meramente esecutiva, a livello locale L’art. 5 disegna un sistema di livelli di governo autonomi, dotati di proprio indirizzo politico e amministrativo  l’autonomia locale realizza anche il decentramento

Altre disposizioni cosittuzionali di riferimento: Art. 97 Cost., terzo comma: Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. IX disp. trans. fin. Cost.: La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

La storia dell’attuazione del principio del pluralismo istituzionale in Italia: la prima fase repubblicana Nel 1946 e nel 1951 viene ripristinata l’autonomia politica dei Comuni e delle Province Mancata adozione del nuovo ordinamento delle autonomie locali Mancata attuazione delle Regioni ad esclusione di quelle a Statuto speciale La legge Scelba (l. n. 62 del 1953)

La storia dell’attuazione del principio del pluralismo istituzionale in Italia: la nascita delle Regioni 1968: la legge elettorale regionale 1970: legge finanziaria per le regioni a statuto ordinario 1970: elezioni dei primi consigli regionali 1971: approvazione da parte del Parlamento degli Statuti regionali 1972: trasferimento delle funzioni amministrative (d.lgs. nn. 1-11/1972) 1977: d.lgs. n. 616/1977

La storia dell’attuazione del principio del pluralismo istituzionale in Italia: gli anni Novanta e il decentramento Legge n. 142/1990 (ordinamento degli enti locali) Sentenza n. 87/1996 della Corte costituzionale: “tratto caratterizzante della riforma dell’ordinamento degli enti locali è il ruolo conferito alle regioni dall’art. 3 della legge n. 142/1990 che individua nella regione il centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali come metodo di raccordo dei vari livelli di governo, nonché degli interessi e delle competenze che in essi si esprimono”. Le leggi elettorali comunale (l. n. 81 del 1993) e regionale (legge n. 43 del 1995).

La storia dell’attuazione del principio del pluralismo istituzionale in Italia: la fase delle riforme costituzionali Legge cost. n. 1 del 1999: art. 123 Cost.: Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Le novità della legge costituzionale n. 1/1999 Elezione diretta del Presidente della Regione Nuovo procedimento per l’adozione degli statuti Eliminazione del limite dell’armonia con leggi della Repubblica prima previsto per gli Statuti Introduzione del limite dell’“armonia con la Costituzione”: “Il riferimento all’armonia, lungi dal depontenziarla rinsalda l’esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Cost. poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa … ma anche a scongiurare il periocolo ceh lo Statuto, pur rispettoso della lettera della Cost., ne eluda lo spirito” (sent. n. 304 del 2002 della Corte costituzionale). Possibilità per gli statuti di derogare alla forma di governo indicata in Costituzione (art. 122 Cost.)

Alcuni sviluppi legislativi successivi La legge Bassanini 1 (legge n. 59 del 1997) (rinvio) La riforma degli enti locali (T.U. n. 267 del 2000)

La storia dell’attuazione del principio del pluralismo istituzionale in Italia: la fase delle riforme costituzionali La riforma del titolo V della Cost. (legge cost. n. 3 del 2001): Il principio della parità degli enti locali e della loro autonomia politica: art. 114 Cost. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.