D.Lgs 81/08 aggiornamento D.Lgs. 3/08/09 n.106 (ex 626/94) APPRENDERE DIFFONDERE APPLICARE E GESTIRE LA SICUREZZA R.S.P.P. Alessandro Maianti
COSA SI INTENDE PER SICUREZZA La capacità individuale e collettiva a produrre pratiche di prevenzione che tutelano l’individuo e la collettività La sicurezza genera condizione di benessere è un diritto di tutti è un obbligo di chi gestisce, forma, dirige.
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE La cultura della prevenzione dai rischi appartiene principalmente al sistema educativo La scuola è luogo di formazione, in cui si insegna e si attua la prevenzione, che si affianca a quella genitoriale. Materia di ampia rilevanza sociale perché serve negli ambienti di vita
INFORTUNI IN ITALIA media decennio: dati fonte INAIL Circa 2500 infortuni lavorativi al giorno di cui mortali circa 6000 infortuni mortali stradali circa 8000 infortuni domestici all’anno 18 milioni di giornate perse 28 miliardi di euro il costo degli infortuni l’80 % degli infortuni è dovuto ad azioni rischiose o insicure.
L’UTILITA’ DELLA FORMAZIONE È stato dimostrato che molti incidenti avvengono perché spesso si agisce in modo rischioso e pericoloso La mancanza di conoscenza o gli errori di valutazione sono cause che possono essere largamente eliminate con un efficace programma formativo L’errore consiste nella convinzione di poter fronteggiare il pericolo con la propria esperienza e la propria capacità.
PRESERVARE L’INESTIMABILE PATRIMONIO DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA Non minimizzare La consapevolezza ci rende prudenti La conoscenza ci difende dai pericoli
MODELLI DI GESTIONE INAIL - UNI - OHSAS Adozione di una politica sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro - obiettivi e programmi: individuare tutti i rischi dell’attività; Informare e formare le persone; produrre procedure gestionali; istruzioni operative; verifiche ispettive; conformità alla legislazione; riesame periodico sull’adeguatezza e miglioramento continuo del sistema.
SICUREZZA: DIRITTO FONDAMENTALE DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ (Art. 32 della Costituzione) D.Lgs 81/08 Sistema sanzionatorio IL REATO Le violazioni delle norme dettate in materia di prevenzione e sicurezza sono considerati reati
Sistema sanzionatorio ( così la pensa il legislatore ! ) La violazione degli obblighi relativi ai compiti affidati riconduce quasi sempre a: negligenza, imperizia, imprudenza (ex art. 40 cod. pen. colpa generica) Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a cagionarlo.
Sistema sanzionatorio Non è ammessa la responsabilità penale alla persona giuridica; all’interno della persona giuridica deve essere identificato il soggetto (persona fisica) al quale tale responsabilità deve essere ascritta. Si risponde dei fatti commessi nell’esercizio delle funzioni quando si infrange un precetto imposto dallo Stato.
Sistema sanzionatorio Spesso le negligenze sono un rilevante fattore di rischio, si tratta di omissioni delle opportune cautele imposte dalle leggi, suggerite dalle norme, dall’esperienza e dal buon senso. Se è stata lesa l’incolumità della persona e quindi non vi è più la possibilità di fatto di rimuovere la causa che ha generato l’incidente, normalmente l’organo di vigilanza riferisce al P.M. la notizia di reato.
Sistema sanzionatorio La violazione delle norme in materia di sicurezza comporta sanzioni pecuniarie e penali per: dirigenti, preposti, lavoratori D. Lgs 81 Capo IV sez. I e II