Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani-
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Avviato nel marzo del 2008, sperimenta un sistema nazionale decentrato e in rete decentrato e in rete di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati 1
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali L’obiettivo del Programma è di rafforzare la tutela dei minori, attraverso: il consolidamento e l’ampliamento della rete di posti di pronta accoglienza e assistenza per MSNA;il consolidamento e l’ampliamento della rete di posti di pronta accoglienza e assistenza per MSNA; la standardizzazione e il potenziamento delle attività di pronta accoglienza da parte dei Comuni in rete;la standardizzazione e il potenziamento delle attività di pronta accoglienza da parte dei Comuni in rete; la sperimentazione e diffusione dell’affido familiare come forma qualificata per l’accoglienza e l’integrazione per MSNA;la sperimentazione e diffusione dell’affido familiare come forma qualificata per l’accoglienza e l’integrazione per MSNA; il monitoraggio, l’informazione e l’assistenza nelle aree di arrivo con particolare attenzione al territorio siciliano e alla costa adriatica.il monitoraggio, l’informazione e l’assistenza nelle aree di arrivo con particolare attenzione al territorio siciliano e alla costa adriatica. 2
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La rete dei Comuni del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati – II Fase 3
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Comuni titolari di progetti territoriali32 Posti complessivi351 Minori accolti (al 31 maggio 2011) 2060 Comuni titolari di progetti territoriali 32 Posti complessivi 351 Minori accolti (al 31 maggio 2011) 2060 I numeri del Programma 4
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali DPCM 535/99 Art. 1, comma 2 «Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" […] si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano» 5 Chi sono i minori stranieri non accompagnati
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Principali nazionalità dei minori accolti I e II Fase Dati al 31 maggio I minori accolti nell’ambito del Programma provengono da 42 paesi diversi; le aree di provenienza maggiormente rappresentate sono l’Asia centro-meridionale, il Maghreb e l’Africa dell’Ovest, i Balcani.
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Distribuzione per genere dei minori accolti I e II Fase Dati al 31 maggio 2011 Distribuzione per genere dei minori accolti I e II Fase Dati al 31 maggio 2011 La quasi totalità dei minori accolti nell’ambito del Programma è di sesso maschile (1985 minori maschi, 75 femmine). 7
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Distribuzione per fasce d’età dei minori accolti I e II Fase Dati al 31 maggio 2011 Oltre il 75% dei minori accolti nell’ambito del Programma ha un’età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti. 8
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Andamento mensile presenze minori accolti – I e II Fase 9
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I Comuni del Programma, selezionati attraverso bando pubblico, progettano le loro attività in base alle linee guida proposte, che prevedono di realizzare l’insieme degli interventi nel corso dei 100 giorni previsti per la pronta accoglienza del minore 10 Articolazione degli interventi
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Accoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione culturaleAccoglienza, assistenza socio-psicologica e mediazione culturale Segnalazione al Comitato Minori Stranieri e avvio indagini familiariSegnalazione al Comitato Minori Stranieri e avvio indagini familiari Avvio della procedura per l’apertura della tutela e il rilascio del permesso di soggiornoAvvio della procedura per l’apertura della tutela e il rilascio del permesso di soggiorno Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua italiana, salute, scuola, formazione professionale)Accesso ai servizi del territorio (insegnamento della lingua italiana, salute, scuola, formazione professionale) Sperimentazione e promozione dell’affidamento familiareSperimentazione e promozione dell’affidamento familiare Individuazione di un percorso socio-educativo individualizzatoIndividuazione di un percorso socio-educativo individualizzato Attivazione di servizi a sostegno dell’integrazioneAttivazione di servizi a sostegno dell’integrazione Linee Guida operative: gli interventi previsti 11
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Collocamento in luogo sicuro Collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell ’ et à e del Paese di provenienza del minore. Codice Civile Art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione» alla sua protezione» 12
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio - psicologica e sanitaria nonché un valido orientamento legale dal momento della presa in carico e per tutto l’arco temporale della pronta accoglienza. Per garantire tutto ciò sarà necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell’età del minore, sia rispettoso della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d’équipe utile a stabilire un clima di empatia e di fiducia. un clima di empatia e di fiducia. Assistenza socio psicologica, sanitaria e orientamento legale 13
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Supporto di mediatori linguistico culturali Il mediatore culturale svolge un ruolo finalizzato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica che culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza. La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell’équipe multidisciplinare una forma di intervento integrato nell’équipe multidisciplinare a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell’équipe medesima, sia nei rapporti con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori. 14
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Segnalazione alla Procura Il minore straniero non accompagnato dovrà immediatamente essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 184/1983, così come modificata ai sensi della legge 149/2001: Art. 9, comma 1 «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio» 15
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Avvio della procedura ai fini dell ’ attivazione della tutela Il Comune dovrà segnalare al Giudice Tutelare il minore preso in carico, ai fini dell’apertura della tutela ai sensi dell’art.343 e seguenti del Codice Civile e dalla ulteriore normativa vigente in materia. Codice Civile Art.343 «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore» «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore» Art. 346 «Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore» 16
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Legge 149/2001 (modifiche alla Legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) Art. 3, commi 1 e 2 «I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito» «Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico» 17
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 19, comma 2, Divieto di espulsione e respingimento «Non è consentita l’espulsione […] nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i genitori o l’affidatario espulsi» 18
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 35, comma 3 «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva […]» Art. 35, comma 3, lett. b) «È garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176» 19
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Insegnamento di base della lingua italiana L’acquisizione delle basi linguistiche fondamentali per la comunicazione e l’interazione con il contesto sociale di accoglienza è garantita attraverso l’attivazione di corsi di lingua italiana della durata minima di 45 h e realizzati da docenti qualificati, preferibilmente all’interno di strutture pubbliche quali i Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. DPCM 535 del 1999 Art. 6, comma 1 «Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente» 20
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Inserimento scolastico e professionale È opportuno che il Comune, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi finalizzati all ’ integrazione sociale (attivit à sportive e artistico - culturali) e all ’ inserimento socio- lavorativo dei minori (corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro, etc.) in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi. D.Lgs. 286/1998, T. U. sull’immigrazione Art. 38, comma 1 « I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit à scolastica » 21
Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Sperimentazione e promozione dell’affido familiare Il Programma promuove la conoscenza e l’utilizzo dell’affidamento familiare come forma qualificata di accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Sono incoraggiate tutte le forme di affidamento previste dalla legge e variamente sperimentate dagli Enti Locali, sia relativamente ai nuclei affidatari (italiani o stranieri) sia alle tipologie di affidamento (residenziale, part-time, etc.). Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001 art. 2 comma 1 «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno» 22