Mansioni art c.c.
Cosa sono le mansioni del lavoratore? L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di lavoro. Costituiscono l’oggetto della prestazione di lavoro
Art c.c. Art cod. civ., modificato nel 1970 dallo Statuto dei lavoratori Il prestatore di lavoro deve essere adibito: a)alle mansioni per le quali è stato assunto b)a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione…(mobilità orizzontale) c)a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito (mobilità verso l’alto) d) L’adibizione a mansioni inferiori non è ammessa in quanto non è prevista tra le modifiche considerate lecite “Ogni patto contrario è nullo”
Eccezioni 1.Le lavoratrici in stato di gravidanza (art.3, l. 1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001) 2.La sopravvenuta inabilità al lavoro precedentemente svolto in conseguenza di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n. 68/1999) 3.La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n. 223/1991)(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti – l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione
Mobilità orizzontale E’ necessario che la verifica inerente l’equivalenza tenga conto della possibilità del lavoratore di utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito e speso nelle pregressa fase del rapporto Rinvio a giurisprudenza
Mobilità verticale L’assegnazione definitiva a mansioni superiori avviene soltanto qualora il lavoratore non stia sostituendo un lavoratore che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. lavoratore in malattia) Il lavoratore può comunque rifiutarsi di essere adibito ‘definitavamente’, ovvero decorsi tre mesi dall’assegnazione delle nuove mansioni, alla nuova posizione.