1 MARZO 2015 SOCIETÀ ALL’ESTERO ALCUNE NOTE DI CARATTERE TRIBUTARIO Monitoraggio fiscale, Collaborazione volontaria, Obblighi valutari ed “Esterovestizione”

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1 MARZO 2015 SOCIETÀ ALL’ESTERO ALCUNE NOTE DI CARATTERE TRIBUTARIO Monitoraggio fiscale, Collaborazione volontaria, Obblighi valutari ed “Esterovestizione” Diego CAVALIERE – Dottore Commercialista in Treviso

2 LE REGOLE PRINCIPALI SUL MONITORAGGIO FISCALE 1. Le persone fisiche (non le società commerciali), residenti in Italia, che nel periodo di imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarle nella dichiarazione dei redditi (MODULO RW). (Nota: anche le partecipazioni societarie ed i finanziamenti soci, compresi quelli infruttiferi). 2. Sono obbligati alla compilazione del MODULO RW anche i cosiddetti “titolari effettivi” dell’investimento estero, ancorché non possessori diretti. 3. Devono essere indicati tutti gli investimenti esteri indipendentemente dal loro ammontare (non vi è una soglia minima dal 2013 – prima Euro). Dr. Diego Cavaliere - Studio Brunello e Partner

3 ECCEZIONE: L’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione nei redditi non sussiste per le attività estere affidate in amministrazione o gestione agli intermediari residenti in Italia (ES. BANCHE, POSTE, SIM E SOCIETA’ FIDUCIARIE ITALIANE) e per i contratti comunque conclusi con il loro intervento, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. SANZIONI: La violazione degli obblighi di dichiarazione di attivi esteri nel quadro RW è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Le percentuali sono raddoppiate se gli attivi esteri sono detenuti illegalmente in un “paese black list”. Dr. Diego Cavaliere - Studio Brunello e Partner

4 Dove è quindi localizzata la sede dell’amministrazione di una società? Seguendo l’indirizzo della giurisprudenza in materia potremmo dire – semplificando - che sede dell’amministrazione di una società è il luogo dove: 1. si convocano e riuniscono gli organi sociali (consiglio di amministrazione, assemblea dei soci), 2. hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (dove “si hanno i poteri decisionali”), 3. vengono compiuti stabilmente gli affari e vengono gestiti i rapporti interni e con i terzi (“dove si opera”). Dr. Diego Cavaliere - Studio Brunello e Partner