LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE La previdenza complementare 8 A Cura della CISL Latina.

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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE La previdenza complementare 8 A Cura della CISL Latina

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Volontaria 2. Fondi pensione 3. Sistema finanziario a capitalizzazione 1. Volontaria 2. Fondi pensione 3. Sistema finanziario a capitalizzazione LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUO’ ESSERE COSTITUITA IN TRE FORME DIVERSE

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  legge 23 ottobre 1992, n.421 “Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di Sanità, di Pubblico Impiego, di Previdenza e di Finanza locale”;  decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;  decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.585 concernente correttivi al decreto legislativo 124/93;  legge 8 agosto 1995, n.335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’art.3 della legge 13 maggio 1999, n.133”. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Per i pubblici dipendenti, oltre alla normativa generale, bisogna ricondursi:  al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 20 dicembre 1999 “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”, che ha tradotto in norma l’accordo quadro sottoscritto dall’A.Ra.N. e dalle Organizzazioni Sindacali in data 29 luglio 1999,  al DPCM 2 marzo 2001, che ha prorogato i termini fissati dal precedente Decreto, nonché  alle tre leggi finanziarie 27 dicembre 1997, n.449 (art.59, comma 56), 23 dicembre 1998, n.448 (art.26 commi 18/19) e 23 dicembre 2000 n.388 (art.74).. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, appartenenti alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltreché secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente o gruppo d’imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;  lavoratori autonomi, liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali o per territorio;  lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle categorie interessate;  le persone che svolgono lavori di cura familiare non retribuiti (le casalinghe anche se non iscritte allo specifico fondo di previdenza pubblica, di cui al d. lgs 565/96) e per le quali è prevista la possibilità di contribuzioni saltuarie e non fisse CHI PUO’ ISTITUIRE I FONDI

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CI SONO DIVERSE TIPOLOGIE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1.CONTRIBUZIONE DEFINITA  è stabilito quanto versare, individuando una percentuale di contribuzione a carico del lavoratore (ed eventualmente del datore di lavoro), commisurata alla retribuzione;  Tale meccanismo non consente di determinare l’entità della prestazione pensionistica che sarà erogata dal fondo al momento della maturazione dei requisiti richiesti.  La misura del trattamento pensionistico dipenderà dall’andamento del mercato finanziario e dall’abilità dei gestori finanziari dei fondi Pensione.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CI SONO DIVERSE TIPOLOGIE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2. PRESTAZIONE DEFINITA  l’ammontare del trattamento pensionistico che sarà erogato al momento della maturazione dei requisiti richiesti è predeterminata, In tal caso occorrerà adeguare eventualmente il livello della contribuzione in base all’andamento della gestione finanziaria del fondo o all’andamento dei mercati finanziari.  La prestazione prefissata viene calibrata su una certa quantità di contributi versati, sul tasso di rendimento e su un periodo temporale di contribuzione previsto; al variare i uno di questi fattori occorrerà quindi adeguare il livello della contribuzione (in base all’andamento della gestione finanziaria del fondo o all’andamento dei mercati finanziari).

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA COSTITUZIONE DEI FONDI Le fonti istitutive della previdenza complementare possono essere:  contratti e accordi collettivi, anche aziendali;  accordi fra lavoratori, promossi su iniziativa di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;  accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA COSTITUZIONE DEI FONDI Le fonti istitutive della previdenza complementare possono essere :  accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;  regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;  iniziativa di società abilitate alla gestione del risparmio collettivo, quali Banche, SIM (Società di intermediazione mobiliare), imprese di assicurazione, SGR (Società di gestione del risparmio).

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE fondi chiusi:  istituiti tramite la contrattazione collettiva  le parti sociali rappresentano i soggetti istitutivi fondi aperti:  istituiti tramite le società abilitate alla gestione del risparmio LA COSTITUZIONE DEI FONDI I FONDI COSI’ COSTITUITI POSSONO ESSERE

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  L’adesione ai fondi pensione avviene tramite iscrizione volontaria dei lavoratori. Prima dell’adesione al lavoratore deve essere consegnata una scheda informativa nella quale s’illustrano le caratteristiche e l’organizzazione del fondo.  I lavoratori, in caso di prima adesione alla previdenza complementare, potranno optare soltanto per il fondo pensione predisposto dal CCNL a loro applicato. Potranno invece optare per un fondo aperto qualora non esista un fondo di natura collettiva e negoziale applicato all’impresa presso la quale prestano la propria attività. LA COSTITUZIONE DEI FONDI

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL PERCORSO DAL CONTRATTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CCNL Accordo Istitutivo Statuto + Regolamento Elettorale contribuzione destinatari organi gestione prestazioni Atto notarile costitutivo norme associative modalità elettorali liste- voto- risultati sostituzioni registrazione atti contrattuali Nomina organismi

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE GLI ORGANI DEL FONDO Gli organi di un fondo pensione chiuso sono: l’Assemblea dei Soci;  il C.d.A. (Consiglio di Amministrazione), composto in eguale numero da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. E’ responsabile della gestione e dei risultati;  il Presidente (e, eventualmente, il Vice Presidente) che assume la rappresentanza legale del fondo pensione;  il Collegio dei Sindaci revisori.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1  alla raccolta delle adesioni e dei contributi dovuti dagli aderenti e dai datori di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento;  alla strutturazione e alla gestione delle posizioni anagrafiche relative agli associati;  alla gestione delle posizioni contributive;  alla tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa vigente;  alla comunicazione all'iscritto, ogni anno ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, dell'andamento complessivo della gestione del fondo, ivi compresa l'indicazione del valore della quota;  alla gestione delle prestazioni dovute dal fondo nel caso di riscatto, anticipazioni, trasferimento presso altra forma pensionistica complementare o individuale, liquidazione in forma di capitale; erogazione delle rendite; IL FONDO PROVVEDE

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Al finanziamento dei fondi pensione possono concorrere:  il contributo a carico dei lavoratori;  il contributo a carico dei datori di lavoro;  il TFR ( per i lavoratori entrati nel mercato del lavoro in data successiva al 28 aprile 1993 che aderiscono al fondo pensione è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando; per gli altri lavoratori è la contrattazione collettiva che stabilisce la quota di TFR da destinare al fondo pensione, ferma restando la destinazione minima di una quota di TFR maturando almeno pari al 2% della retribuzione lorda.) IL FINANZIAMENTO

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE La banca depositaria svolge una funzione:  di deposito delle somme raccolte e di quelle risultanti dall’attività di investimento finanziaria;  di controllo sugli investimenti operati dal/dai gestore/i finanziario/i;  di controllo sulla raccolta operata presso gli associati e delle conseguenti somme liquidate ai medesimi a titolo di riscatto o anticipazioni. LA BANCA DEPOSITARIA

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PARTICOLARE ATTENZIONE RIVESTE LA GESTIONE FINANZIARIA PARTICOLARE ATTENZIONE RIVESTE LA GESTIONE FINANZIARIA

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  Il fondo pensione (tranne che in alcune circostanze tassativamente previste) non può gestire direttamente le risorse finanziarie reperite con la contribuzione degli associati  deve ricorrere all'attività di uno o più gestori finanziari in possesso degli opportuni requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa vigente. La gestione finanziaria delle risorse raccolte può essere affidata, mediante convenzione :  alle SIM, società di intermediazione mobiliare;  alle SGR, società di gestione del risparmio ovvero le società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare (legge 77/1983);  alle imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del d. lgs 174/95, tramite il ricorso alle gestioni previste dal ramo VI°;  alle banche autorizzate all'attività di gestione dei patrimoni mobiliari. LA GESTIONE FINANZIARIA

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE L’importanza del fattore tempo…. Il grafico mostra i risultati finali di un investimento iniziale di 100 euro protratto in un orizzonte temporale medio – lungo.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUALI PRESTAZIONI DEI FONDI?  le prestazioni per vecchiaia: sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di, con un minimo di cinque anni di partecipazione ai fondi pensione;  le prestazioni per anzianità sono consentite alla cessazione dell’attività lavorativa, con l’iscrizione al fondo pensione da almeno 15 anni ed il requisito di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. Le fonti costitutive, possono definire una gradualità di accesso alle prestazioni per anzianità in ragione dell’anzianità maturata.  La normativa contempla anche il trattamento di reversibilità. Il lavoratore ha la facoltà di destinare, in caso di morte, la rendita a reversibilità. In tal caso il calcolo della rendita dovrà tenere conto anche della speranza di vita dell’erede

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CI POSSONO ESSERE COMUNQUE PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE  Le prestazioni fondamentali sono erogate sotto forma di rendita. L’iscritto al fondo può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica maturata in forma di capitale, per un importo non superiore al 50% dell’importo maturato, salvo che la prestazione periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui alla legge 335/95. In quest'ultimo caso la prestazione potrebbe essere liquidata completamente in forma capitale.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESTAZIONE CON EROGAZIONE DI RENDITA La rendita può essere erogata dal fondo pensione direttamente o indirettamente  Nel caso della gestione diretta il fondo provvede a creare un opportuno sistema informativo, contabile e di controllo per l’erogazione delle prestazioni, garantite attraverso la costituzione di opportune riserve tecniche  Il fondo può essere autorizzato ad erogare direttamente le rendite vitalizie, in presenza di alcuni requisiti fissati direttamente dal Ministero del tesoro su proposta della CO.VI.P. con riferimento

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESTAZIONE CON EROGAZIONE DI RENDITA  Nel caso dell’erogazione indiretta delle rendite il fondo provvede attraverso la stipula di apposite convenzioni con le compagnie assicurative abilitate alle gestioni di cui al ramo VI del punto A del d.lgs 174/95, sulla base di uno schema tipo elaborato dalla CO.VI.P.  Tale schema – tipo individua i diritti e gli obblighi dei contraenti ma ribadisce il ruolo fondamentale ed insopprimibile del fondo pensione che resta l’unico interlocutore nei confronti degli associati (art. 4 schema – tipo di convenzione CO.VI.P.). La rendita può essere erogata dal fondo pensione direttamente o indirettamente

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE Il sistema tecnico-finanziario di gestione dei fondi pensione è a capitalizzazione. Pertanto l’importo della prestazione è in funzione:  dell’accumulazione del capitale individuale nel corso degli anni (cosiddetto montante);  del tasso medio di rendimento ottenuto nell’impiego delle somme accantonate;  dei parametri attuariali legati all’età del lavoratore ed alla speranza di vita.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANTICIPAZIONI L’associato al fondo che sia iscritto da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione  per eventuali spese sanitarie  per l’acquisto della prima casa per se o per i figli  per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, In caso di morte prima del pensionamento, la posizione è riscattata dal coniuge o dai figli oppure dai genitori se ancora viventi e a carico del lavoratore medesimo. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni del lavoratore la posizione rimane acquisita presso il fondo. ALTRE PRESTAZIONI

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALTRE PRESTAZIONI  Sempre in caso di morte dell’associato le convenzioni del fondo con le compagnie assicuratrici possono prevedere l’opzione di reversibilità della rendita a favore di un beneficiario.  All’atto della conversione in rendita del patrimonio accantonato presso il fondo, l’associato provvede eventualmente ad esercitare l’opzione di reversibilità, indicando i dati del beneficiario.  Gli Statuti dei fondi pensione possono prevedere la copertura assicurativa degli associati in caso di invalidità sopravvenuta o di premorienza degli associati (prestazione a beneficio dei familiari  Gli iscritti a forme di previdenza complementare aperte o alle forme di previdenza individuali possono richiedere il trasferimento ad un fondo di previdenza complementare di natura collettiva in qualunque momento in relazione alla mutata attività lavorativa

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL REGIME FISCALE  Tassazione risultati di gestione del Fondo. I rendimenti finanziari percepiti sulla gestione del fondo sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’11% (tassazione del risultato netto di gestione).  La contribuzione. Regime fiscale agevolato: deducibilità dal reddito complessivo dei contributi (siano essi a carico del lavoratore o del datore di lavoro) versati al fondo fino all’importo di 5.164,57 euro, entro un massimale del 12% del reddito complessivo percepito. Per il reddito da lavoro dipendente la deduzione compete nel limite di un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL REGIME FISCALE  Trattamento di fine rapporto. Le quote di TFR utilizzate per il finanziamento dei fondi Pensione non sono imponibili al momento della destinazione ai fondi.  Rendita. Le prestazioni previdenziali erogate in forma di rendita vengono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria in sede di denuncia dei redditi, esclusivamente per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione in precedenza. Ne restano pertanto esclusi i rendimenti finanziari ottenuti dal fondo perché già assoggettati a tassazione nella fase di accumulo, nonché i contributi non dedotti dall’IRPEF. Le rivalutazioni delle rendite sono colpite dall’imposta sostitutiva del 12,5%.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL REGIME FISCALE  Capitale.  Le prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale fino ad 1/3 del montante maturato sono soggette a tassazione separata al netto dei redditi già assoggettati a tassazione in precedenza.  Qualora si richiede una prestazione in forma capitale superiore alla quota di 1/3 e fino al 50% dell’importo maturato presso il fondo, la prestazione stessa è colpita per l’intero importo da tassazione separata, senza portare in deduzione i redditi già colpiti da imposta.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL REGIME FISCALE  Riscatti. sono sottoposti a tassazione separata: i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo a seguito di pensionamento con il regime pubblico obbligatorio e per le quali non sono stati raggiunti i requisiti stabiliti dal fondo per accedere alle prestazioni; i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo, il cui esercizio è conseguente a cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità);  sono sottoposti a tassazione IRPEF ordinaria, i riscatti delle posizioni assicurative conseguenti ad altre cause (dimissioni o licenziamenti individuali).  Anticipazioni. Le anticipazioni per acquisto della prima casa o per il sostenimento delle spese mediche e sanitarie sono assoggettate a tassazione separata, al lordo dei rendimenti già assoggettati ad imposta presso il fondo ed al netto di contributi a suo tempo non dedotti dall’iscritto. Al momento del riscatto o comunque della prestazione in forma capitale, si terrà conto della anticipazione già percepita.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CESSAZIONE E TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO Quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti dei fondi pensione devono consentire:  il trasferimento presso un altro fondo al quale il lavoratore possa avere accesso in relazione alla sua nuova attività;  il trasferimento della propria posizione finanziaria presso un fondo complementare aperto o presso una forma di previdenza individuale anche attuata attraverso contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 9 - ter del d.lgs 124/93;  il riscatto della posizione individuale

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA COVIP  La COVIP è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che persegue la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi.  E' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità in materia previdenziale e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia.  Il presidente e la commissione durano in carica 4 anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO L’impianto normativo che disciplina l’attuazione della previdenza complementare nel settore del pubblico impiego è costituito:  dalle normative di legge (legge 335/95, legge 449/97, legge 448/98, DPCM 20/12/1999, DPCM 2 marzo 2001, pubblicato il 23 maggio 2001, dal DPCM del 2 maggio 2003);  dagli accordi negoziali collettivi (Accordo quadro pubblicato sulla G.U. n° 201, serie generale del 27 agosto 1999 e Accordo quadro dell’8 maggio 2002, sottoscritti dalle OO.SS. e dall’A.Ra.N.);  dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO Per i lavoratori pubblici vige la medesima normativa generale sulla previdenza complementare, in particolare per quanto concerne:  la formalizzazione dell’accordo istitutivo,  la volontarietà dell’adesione,  le definizione dello Statuto, dei Regolamenti e della scheda di adesione,  l’elezione dei rappresentanti dei soci del fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo,  i requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo,  l’individuazione dei modelli gestionali,  le condizioni di accesso alle prestazioni.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO Le specificità della previdenza complementare per il pubblico impiego riguardano, il collegamento tra TFR e previdenza complementare, con particolare riferimento al finanziamento dei fondi pensione.  Lavoratori pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2000 Non è automatico il passaggio dal trattamento di fine servizio (comunque denominato) a TFR. E’ prevista una specifica opzione del lavoratore a favore del TFR, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione ad un Fondo Pensione Per coloro che non aderiscono al fondo pensione resta in vigore la disciplina esistente in materia di trattamento di fine servizio, compreso il versamento dell’aliquota del 2,5%

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO  lavoratori nuovi assunti con contratto di lavoro in data successiva al 1 gennaio 2001 A tali lavoratori si applica da subito la disciplina del TFR. L’adesione al fondo pensione può avvenire in qualsiasi momento della sua vita lavorativa, ed al fondo stesso sarà versata l’intera quota di TFR. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, quindi, l’applicazione del TFR è automatica e l’adesione alla previdenza complementare può avvenire in qualunque momento successivo all’assunzione, prevedendo l’integrale destinazione del TFR maturando ai fondi pensione.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE REALE così determinata:  contributo a carico del lavoratore: da definire per via contrattuale;  contributo a carico del datore di lavoro: da definire per via contrattuale. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA che riguarda:  Le quote di TFR. La gestione di questi conti viene effettuata dall'INPDAP per i dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali costituite presso quest'istituto e dagli enti pubblici non economici per i dipendenti degli enti medesimi:

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL FINANZIAMENTO per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2001 sarà devoluto al fondo pensione l’intero TFR che il lavoratore matura dalla data dell’adesione al fondo ; per i lavoratori in servizio prima del 31 dicembre 2000 sarà versato al fondo pensione una quota di TFR che non potrà superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1 IL PASSAGGIO DAL TFS AL TFR  Il TFS prende il nome di: indennità di Buonuscita (D.P.R. 1032/1973) per le Amministrazioni Statali; indennità Premio di Servizio (Legge 152/1968) per le Amministrazioni locali (A.S.L., Province e Comuni, ecc.); indennità di Anzianità (legge 70/1975) per gli enti pubblici non economici TALE PASSAGGIO PUO’ COMPORTARE QUALCHE PROBLEMA CHE POSSIAMO RIASSUMERE NEI MODI SEGUENTI

1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE diversità delle basi di calcolo del TFR e dei trattamenti di fine servizio applicabili nei diversi comparti; presenza di una contribuzione del 2.5% sulla retribuzione utile, ai fine della maturazione dei trattamenti di fine servizio, posta a carico dei lavoratori iscritti presso le gestioni INPDAP per le liquidazioni del TFS imposizione di un regime fiscale differenziato per i trattamenti di fine servizio (d'ora in poi TFS), comunque denominati, rispetto al TFR.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE